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Nel 421 a.C. si sarebbero ammessi i plebei alla questura. Dal troviamo dei plebei al tribunato
militare con potestà consolare.
405/395 a.C. con itti con Etruschi.
Distruzione di Veio, territorio importante etrusco, il cui agro viene distribuito alla plebe povera
romana. Questo segna la pace sul fronte settentrionale ma sul fronte meridionale e orientale
a orano problemi (progressivo ampliamento).
Nei territori fuori Roma dati alla plebe si formano colonie (intreccio di popolazioni) e questo
permette di avere contatto diretto, la difesa diventa interesse diretto del popolo che la occupa.
Inoltre sovviene la necessità della creazione di vie di comunicazione (es. 310 a.C. costruzione
della Via Appia per volere di Appio Claudio).
N.b. l'Ager Publicus (territorio) prima dell'assegnazione viritana (= a cittadino), le terre conquistate
erano dello Stato (suolo pubblico) ma venivano coltivate dal popolo. La loro occupazione era
esclusa ai gentili, anche se non diventavano proprietari, in quanto per poterle occupare bisognava
dimostrare la capacità di coltivarle => immobilità (grande tema di scontro); successivamente
diventerà la dimostrazione della "speranza" di poter coltivare => logica di crescita.
493 a.C. trattato di Cassio (foedus Cassianum)
Trattato di reciproco aiuto con i popoli latini. Questo trattato dona a Roma un'epoca di tranquillità
rispetto al teatro latino in cui sono sommessi (panorama internazionale non paci co).
490 a.C. Incendio a Roma da parte dei Galli.
480 a.C. Viene abbandonato il foedus Cassianum e vengono stipulati accordi bilaterali con ogni
singola città (non possono attaccare Roma). Con questa relativa pace si può parlare di
pareggiamento politico tra patrizi e plebei (367 a.C.)
367 a.C. Leggi Licinie Sestie
1. Uno dei due consoli può essere plebeo (non si veri cherà ancora per qualche secolo).
2. Limite all'occupazione del suolo pubblico => controllo collettivo su terre gestite da singoli
(modello della ager publicus). Espansione (continue guerre che non portano mai a perdite).
3. Limite al peso dei debiti.
ffi ffi fl fi fi
Eletto il primo console plebeo, i patres avrebbero dichiarato di negare l’auctoritas alle
deliberazioni comiziali. Per evitare un grave con itto, il dittatore avrebbe ottenuto una soluzione di
compromesso con la creazione di un pretore: magistrato munito di imperium, avente il compito
della iurisdictio in città. In contraccambio alle concessioni ai plebei, nasce la nobilitas e viene
creata la pretura.
Nello stesso anno fu creata l’edilità curule, un’altra magistratura che formava un parallelo
dell’edilità plebea a cui però partecipassero anche i patrizi, con funzioni che riguardavano
soprattutto la polizia urbana e la polizia dei mercati.
Segue l’ammissione dei plebei alla censura (356 a.C.), dittatura (351 a.C.) e pretura (337 a C.).
Solo nel 172 a.C. si ebbero due consoli plebei e nel 131 a.C. due censori plebei.
La nascita della nobilitas (membri dell'aristocrazia senatoria che avevano avuto tra i loro antenati
un console o almeno un censore), rappresenta lo scontro tra due visioni (non più due classi
sociali): gli ottimati e i populares.
Figure giuridiche laiche, non appartengono più ai collegi e vanno in direzione di esigenze pratiche.
Il responsum (parere) non viene più assistito dall'autorevolezza del ponte ce il quale deteneva una
posizione di privilegio (ciò che dice sta al di sopra dell'argomentazione razionale), il laico non può
fare così.
La gura del pretore (patrizio), come perno della giurisdizione civile, viene consolidata in questo
periodo in cui Roma si apre al mondo: gli strumenti del diritto sedimentati nei mores e nella lex
non bastano più (lenti rispetto alla necessità di adeguarsi). Responsum (ossatura descrittiva delle
relazioni cittadine).
Il programma del pretore rappresenta la sedimentazione di regole parallele che convivono con le
precedenti; il pretore ha il compito di ammodernare l'applicazione dello ius civile trovando un
diverso schema. Se il pretore coglie l'iniquità di fondo, ovvero se gli e etti dell'applicazione del
diritto produrrebbe iniquità (esiti corretti ma ingiusti), il percorso prescritto dalla giustizia non può
essere seguito e quindi egli poteva denegare actionem, ossia non concedere l'actio e impedire la
prosecuzione del processo. Può fare ciò deformando l'editto, aggiungendo schemi processuali o
a ermando che schemi processuali preesistenti potessero essere applicati in altri casi.
Il pretore inoltre amplia il diritto ai non cittadini per ragioni commerciali ed espansionistiche,
soprattutto dopo la conquista di Taranto nel 320 a.C.
Due fronti su cui lavora il pretore:
- Aspetti patrimoniali: propone nuove soluzioni che non collimano con schemi tradizionali;
- Contratti consensuali (aperti tipici mercantili, basati sulla buona fede): compravendita, società,
mandato e locazione, nascono con l'editto; l'obbligazione è legata al corretto comportamento
ed è il consenso a vincolare (anche se non sono state utilizzate formule precise, una volta
accertato dal pretore diventa obbligazione).
Il processo diventa la via con la quale tutelare le esigenze della comunità e il consenso, come
fonte di oportere fondato sulla buona fede, diventa l’unico elemento che lega le parti.
ff fi fl ff fi
Capitolo VII: Il ius e le sue fonti
La civitas rappresenta la risposta alla immediata soddisfazione di ni semplici e limitarti di ordine
e di difesa, da cui resta distinto l’ordine dei rapporti nella società delle famigliae. Lo sviluppo della
civitas individua la comunità dei cives e lo ius civile (considerato quale ius proprio dei cives);
nonostante il ius civile si sviluppa al di fuori degli organi della civitas, in quanto investe il campo
che fa capo alla società dei gruppi minori. Più anticamente veniva chiamato ius Quiritium, in
rapporto al nome di Quirites che designava gli adocchi cittadini Romani.
Lo ius civile era un ordinamento che si presentava spontaneamente come traduzione giuridica
della stessa realtà sociale e come rispondente ad un intrinseca necessità, mescolato alle origini
ed elementi religiosi. La fonte di questo ius stava nel costume (forte presenza di elementi religiosi).
Fas e ius originariamente non erano così distinti; la tradizione dello ius era conservata nei
penetrali dei ponte ci, i quali avevano anche il compito di consigliare ai privati, come agli investiti
di potere, il modo in cui comportarsi per mantenersi in buona pace con gli dei.
D’altra parte, lo ius delinea una pluralità di ordinamenti giuridici: i vari gruppi familiari formavano
tanti ordinamenti, mentre nei rapporti fra i vari gruppi si individuava un ordine di una più vasta
società interfamiliari; ordine che rispondeva alla struttura della società ed è appunto quest’ordine
che individuò il ius.
Questo ius assumeva la familia purante nella sionomia che essa aveva nei rapporti esterni,
coperta all’interno dall’assolutezza del potere del capo. L’ordine interno rientrava nei mores, dove
si conservò più tenace l’elemento religioso, mentre il ius si veniva laicizzando.
Si avvia un processo in cui ius e civitas tendono ad una unità di ordinamento, in cui lo ius non
viene presentato più solo come dei cives ma come il ius proprium civitatis; i rapporti con gli
stranieri si inizieranno attraverso accordi e concessioni.
Lo sviluppo della civitas, dalla federazione di genti sotto l’autorità di un capo, porta a sviluppare
nella costituzione repubblicana un ordine il cui termine di riferimento centrale è populus Romanus
(prima ancora che sia forgiato il riferimento alla res publica).
La tradizione dello ius veniva conservata nei penetrali dei ponte ci; l’elemento religioso si collega
allo ius attraverso la conservazione e l’interpretazione del collegio sacerdotale.
La lotta privata, quali cata e riutilizzata dall’interferenza di elementi sacrali, portò all’intervento
della civitas con lo scopo di impedire che venisse turbata la pace pubblica. L’intervento della
civitas si esplica attraverso i cerimoniali dell’antico processo per legis actiones, che riecheggiano
la difesa e la lotta privata nei suoi termini rituali, e il modo in cui vi si innesta il magistrato.
Quest’imposizione della iurisdictio porta il magistrato, munito di imperium, ad assumere il ius
civile nella formula in cui questo trova espressione, favorendo un processo verso visione unitaria.
Le XII Tavole rappresentano un opera di determinazione, precisazione e delimitazione dello ius
civile, in particolare nella esplicazione processuale, soddisfacendo una esigenza di certezza del
diritto. Anche tutto questo importa un’interferenza della civitas nel capo dello ius.
Il ius civile rappresentava dunque un costume, una tradizione viva. L’interpretatio di questa
tradizione era monopolio dei ponte ci. Il formalismo dei popoli primitivi importava un lavoro di
adattamento dei ponte ci, che dava risalto al compito di fornire suggerimenti necessari per il
compimento degli atti giuridici e per i formulari delle azioni. Ai ponte ci si riceveva inoltre per
ottenere un responso sulla risoluzione giuridica di dati casi.
Il magistrato interpellava il collegio, mentre i privati uno solo dei ponte ci; ogni anno si designava
chi di essi dovesse rispondere ai privati.
Il monopolio dei ponte ci andò sgretolandosi progressivamente. Già la legge delle XII Tavole
sottraeva a questo monopolio interpretativo, in quanto ssava e pubblicava delle norme.
304 a.C. Gneo Flavio, scriba di Appio Claudio Cieco, divulgo il calendario giudiziario ed il liber
actionum a cui si diede il nome di ius Flavianum. Questo liber actionum doveva essere una
raccolta di formulari di legis actiones e di negozi. L’atto di divulgare ebbe il signi cato di fare e
rendere di pubblico dominio una raccolta (azione di rottura con il sistema tradizionale e base per
un’emancipazione).
Un altro colpo fondamentale al monopolio dei ponte ci, fu quando il primo ponte ce massimo
plebeo Tiberio Coruncanio cominciò a publice pro teri, ciò a fare le consultazioni in pubblico.
Si apre così la via alla giurisprudenza laica (iurisprudentia o prudentes).
fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi
La giurisprudenza si presenta come fonte dello ius; questa si a erma per il prestigio e la ducia
ispirata dalla competenza dei singoli.
La laicizzazione si è compiuta progressivamente, ancora nel II secolo a.C. i ponte ci continuano
ad avere una posizione notevole fra i giuristi, mentre i giuristi laici appartenevano anch’essi alla
nobilitas (stessa classe sociale). Con la nascita della nobilitas entra in gioco il pensiero dei
mercanti e la necessità di soddis