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CONFRONTI DEI ROMANI

Italici volevano ottenere la cittadinanza romana, in modo da poter godere di determinati

 diritti e facoltà giuridiche

I romano non volevano concederla, diversamente da quanto avvenne nel passato.

-La guerra sociale si svolse e vide una forte alleanza fra i popoli Italici, il cui punto di fulcro erano i Sanniti.

-Solo nel 90 a.c. venne emanata la Si sancisce la concessione della

Lex Iulia civitate Latinis et sociis→

cittadinanza romana ai Latini, agli Italici fedeli e a quelli che avessero deposto definitivamente le armi nei

confronti di Roma.

La concessione della cittadinanza romana agli Italici generò una serie di conseguenze:

nascono nuovi municipi romani e al contempo i popoli Italici perdono le loro vecchie istituzioni

- la lingua nella pratica utilizzata è il latino

- il diritto che nel concreto disciplina l’ordinamento giuridico romano è il diritto romano

-

Negli della guerra sociale e in quelli immediatamente successivi in oriente Mitridate, re del Ponto, decise di

iniziare uno scontro nei confronti dei commercianti romani e italici che nel tempo si erano sparsi sul

territorio orientale mostrando una certa supremazia e autorità.

A questo seguì un’importante campagna militare in cui l’esercito romano era guidato da LUCIO CORNELIO

SILLA =

-brillante esponente del partito aristocratico

-vinse e tornò in Italia nell’82 a.c. attaccando il partito popolare e tutti i suoi sostenitori.

-diffuse terrore per la città e vi furono le cosiddette “liste di proscrizione” con cui una serie di capi

popolari, o meri avversari di Silla, furono dichiarati nemici della Repubblicana romana e per questo: i loro

beni vennero espropriati per essere assegnati a chi li avevi denunciati e la loro vita venne lasciata al

libero assassinio legalizzato.

-rimase in carica per due anni.

-pose in atto una serie di riforme attraverso dei provvedimenti legislativi con lo scopo di modificare

integralmente l’assetto istituzionale e politico della Repubblica.

Vediamo le RIFORME di Silla:

1. Lex Valeria de Sulla dictatore

Questa legge attribuisce a Silla un potere assoluto in qualità di “dittatore” per ricostruire la

Repubblica e riscrivere le leggi.

2. Centralità del Senato nella scena politica

La riconquistata centralità del Senato deve però fare i conti con due problematiche:

l’importanza acquisita negli anni, soprattutto durante il tribunato dei fratelli Gracchi, e

- soprattutto forza legislativa del tribunato della plebe.

la crescita e la determinazione sulla scena politica del comando militare, cresciuto proprio con

- Silla.

Per quanto concerne il tribunato della plebe:

- Silla stabilì la preventiva approvazione del Senato dei candidati all’elezione di questa carica politica.

- Inoltre si stabilì il divieto per chi aveva già ricoperto questa figura di ricoprire altre cariche della

magistratura, e

sine imperio cum imperio.

-Venne poi limitata la funzionalità del tribunato della plebe ed infatti il suo ambito di intervento

veniva limitato solo al potere di veto a favore del singolo cittadino e non dell’intera comunità.

-Infine per quanto riguarda l’iter legislativo si stabilì che il Senato avrebbe avuto un ruolo in questo

attraverso l’auctoritas interposta alle leggi comiziali.

patrum

Per quanto concerne invece l’aspetto militare:

- Silla volle impedire che il comando dell’esercito fosse una via per accedere più facilmente alla scena

politica, proprio come aveva fatto lui stesso.

-Per tale motivo accentuò la distinzione fra governo civile e comando militare e determinò l’esercizio

dell’imperium entro i confini.

militiae

3. Il sistema criminale romano viene rinnovato

-Fin’ora l’ordinamento giuridico romano non aveva mostrato attenzione e importanza al SISTEMA

/

CRIMINALE DEL DIRITTO ROMANO PROCESSO PENALE=

-un ramo fondamentale della vita giuridica romana.

-Originariamente venivano represse e condannati solo alcuni reati.

- Con il trascorre del tempo l’intervento diretto della città nei confronti di questi crimini si ampliò con il

coinvolgimento dei magistrati dei pretori e dei tribuni della plebe. Questi si occupavano dei

cum imperio,

reati maggiori. Dei reati minori invece se ne occupavano i questori e gli edili.

- dei reati colti in fragranza o nei riguardi di persone di poco conto se ne occupava la “polizia” identificata

con il termine

tresviri capitales.

-Il processo penale a confronto con il processo civile era sprovvisto di tecnicismi e determinatezza

giuridica. ((Infatti il processo civile era affidato a professionisti e specialisti della materia giuridica, in

modo tale da creare interazione fra realtà astratta ( norma giuridica ) e realtà concreta ( fattispecie

posta in essere ). ))

-Diversamente il processo criminale era svolto dal magistrato che si occupa della fase istruttoria e

dalla giuria che si occupava di dichiarare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato.

-Era poi il magistrato a prendere la decisione finale ed irrogare la relativa sanzione nei confronti del

colpevole.

- I giudizi che comportavano la pena di morte dell’imputato potevano essere sottratti alla competenza

del magistrato attraverso la nella quale il magistrato svolge solamente la fase

provocatio ad populum,

istruttoria e sarà direttamente il popolo a svolgere la fase decisoria e quindi a prendere la decisione

finale. Nel tempo questa facoltà ( ) dell’imputato di rivolgersi al popolo per la

 provocatio ad populum

decisione finale venne estesa anche a reati diversi da quelli che comportavano

necessariamente la pena capitale.

Furono poi le del II secolo a.c. ad estendere questa facoltà non solo ai reati

 Leges Porciae

commessi entro le mura di Roma ma anche ai reati commessi nelle province romane.

-Originariamente le lamentele dei provinciali nei confronti degli ex magistrati venivano portate

all’attenzione dei tribuni della plebe, i quali si occupavano egli stessi di irrogare sanzioni adeguati nei

confronti del colpevole. Parliamo di reati di cattiva amministrazione a danno dei singoli individui.

-Successivamente le lamentele dei provinciali su tali questioni vennero portate direttamente

all’attenzione del Senato, il quale andava a istituire un collegio provvisorio di giudici ( i )

reciperatores

che doveva stabilire la colpevolezza o meno dell’imputato e irrogare eventuali sanzioni. In casi

particolarmente complessi in cui l’imputato era un membro stesso del Senato allora questo organismo

andava ad affidare la questione ad un magistrato assistito da un consiglio di senatori.

cum imperio

-Un altro aspetto caratteristico del sistema criminale romano era: la possibilità per l’imputato di evitare la

condanna alla pena capitale con l’esilio. Questa possibilità per il condannato può essere concepita oggi

come una via di fuga dalla realtà dei fatti e dalla responsabilità non assunta del colpevole. In realtà in

quel tempo era sì un diritto\facoltà per il singolo imputato ma al contempo era una scelta dolorosa questa

in quanto la città stava a simboleggiare il proprio personale ed uscire da questa significa perdere

status

quell’insieme di diritti e libertà che fino a quel momento gli erano stati riconosciuti.

QUAESTIONES EXTRAORDINARIAE E QUAESTIONES PERPETUAE =

-Nel corso del II secolo a.c. il processo criminale passò sotto l’esclusivo controllo del Senato. Questo

nuova forma di controllo si manifestò attraverso una serie di delibere e provvedimenti legislativi atti a

istituire dei veri e propri tribunali che avrebbero disciplinato i singoli casi venuti in essere. Questi

venivano identificati con il termine “quaestiones”.

-I tribunali erano composti da un corpo di giurati e presieduti da un console o pretore. Questi tribunali si

occupavano di:

reati politici

- reati nei confronti della sicurezza del res publica

- reati riguardanti crimini privati di particolare gravità ( Esempio → omicidio e avvelenamento )

-

-Il tribunale più importante era quello chiamato a disciplinare il ossia il reato di

crimen repetundarum

concussione dell’aristocrazia e degli affaristi perpetrato ai danni dei provinciali.

-L’istituzione dei tribunali caso per caso, la loro provvisoria funzionalità, non garantiva un sistema penale

certo e determinato e non era adeguato all’importanza della sua funzione  Ciò portò all’istituzione di

corti\tribunali permanenti che fossero in grado di gestire una determinata gamme di reati.

-La del 149 a.c. → stabiliva che per i giudizi relativi ai reati di ossia i casi in cui si

Lex Calpurnia repetundae,

contestava il reato di concussione dell’aristocrazia o degli affaristi ai danni dei provinciali e per i quali si

richiedeva la restituzione del maltolto ingiustamente, si istituivano dei tribunali permanenti che

trattassero del reato specifico.

Si passa perciò a parlare di ( = questioni\indagini eccezionali ) a

 quaestiones extraordinariae

( = questioni\indagini permanenti ).

quaestiones perpetuae

Con il tempo le questioni permanenti raggiungere un numero sempre più elevato arrivando ad

 essere sette con Silla.

Quest’ultimo apportò una seria di riforme al sistema criminale romano e con ciò reintrodusse il

 forte potere del Senato in questo, andando così a ridurre la distanza fra controllati e controllori e

alimentando sempre più un atteggiamento di favore e vantaggio del Senato verso i membri del

ceto senatorio-aristocratico-equesre creando un netto disequilibrio con il ceto popolare e

provinciale.

Ad ogni modo Silla apportò un grande contributo al sistema penale romano con esiti positivi. Dal suo

lavoro emerse un principio fondamentale nel diritto criminale romano: nessuno poteva essere perseguito

penalmente e quindi vedersi imputata una condotta se questa non era prevista dalla legislazione cittadina

come un vero e proprio reato.

• Modifica composizione Senato

Si mantenne il numero di aristocratici a 600.

Si aggiunsero personalità del rango equestre con lo scopo di raggiungere una più forte interazione e

intesa fra questi due gruppi sociali di vertice: ceto senatorio e ceto equestre ( cavalieri ).

• Determinata la disciplina del cursus honorum

Si stabilirono delle regole chiare e precise che disciplinassero questo percorso relativo alla carriera

politica. Quindi: si proibì il rinnovo a ricoprire la medesima carica per più anni consecutivi e si stabilì

un’età min\max per l’ammissione alle cariche politiche.

In sostanza Silla era un convinto esponente della cultura e dei valori aristocratici romani e id

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A.A. 2023-2024
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lullismn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tassi Elena.