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DOPPIA GIURISDIZIONE

LA GIURISDIZIONE ROMANA E QUELLA DEL TRIBUNALE LOCALE

I romani intervenivano in alcuni casi particolari: si interessavano delle questioni quando esse

riguardavano l’ordine pubblico, vita e interesse dei cittadini romani.

Giurisdizione civile: Fondamentalmente, per quello che è concerne la giudea, il tribunale locale si

occupa della giurisdizione civile tra ebrei e ebrei, tra ebrei e stranieri, talvolta anche tra ebrei e

romani quando il romano è convenuto all’interno del processo secondo cui egli ha scelto a quale

processo voleva essere sottoposto.

Le controversie di tipo religioso interessano minimamente ai romani fino ad un provvedimento di

Giustiniano, nel VI secolo d.C.

PROCESSO DI GESÙ

Il processo di Gesù ha una valenza fortemente teologica.

La passione di Cristo è un evento necessario sul piano salvifico, è scritto che doveva avvenire per

riscattare, purificare il peccato originale di Adamo ed Eva. Questo lo spiega molto bene Dante nel

VII canto del paradiso, in cui si fa spiegare da Beatrice il concetto di “vendetta della vendetta”.

Questo gesto catartico, vendicativo, purificatore, pur essendo necessario nel piano della salvezza, è

stato un crimine, un deicidio.

La volontà di uccisione è stata del popolo ebraico, di quel tribunale legittimo del sinedrio (tribunale

ebreo) che avrebbe decretato questa condanna a morte. La vendetta sarebbe stata esercitata

dall’esercito romano, che ha distrutto il sinedrio.

Sul piano giuridico, gli ebrei non ne hanno mai parlato. Fu Teodoro Momnes, alla fine dell’Ottocento,

a parlarne: fino ad allora il diritto romano era pressoché di diritto romano privato perché la

repressione criminale riguardava altro. Egli ha scritto due manuali che all’epoca nessuno scrisse:

1. “diritto dello Stato romano”, diritto costituzionale romano in cui parlava del senato, dei

comizi, della plebe;

2. Ha scritto anche un altro libro, riguardante il diritto penale romano che oggi denominiamo

diritto criminale romano.

Momnes ribadì che anche la repressione criminale è diritto e per questo bisogna studiarla;

fece tre esempi:

1. ribadì l’importanza degli atti degli apostoli,

2. parló del processo di Gesù

3. ed il processo di Apuleio.

Il processo di Gesù è un fatto storico in cui nessuno può dire che non sia esistito.

Le fonti che abbiamo sono esclusivamente i Vangeli: essi sono tanti ma, attraverso una lunga

diatriba, prevalsero i quattro vangeli che sono stati indicati come canonici, riconosciuti dal canone

ecclesiastico. I Vangeli sono delle fonti storiche, scritte da uomini, che devono essere interpretate.

Non sono stati scritti dagli apostoli ma scritti 60, 70 anni dopo la morte di Cristo. Ci sono tanti altri

Vangeli: quello di Giuda, pubblicato negli anni ’80 di cui la chiesa inizialmente aveva un

atteggiamento di rifiuto.

Siamo nella giudea, che è una provincia romana in cui c’era la giustizia romana ma anche ebraica

(doppia giurisdizione). L’unica cosa che interessava a Roma era l’ordine pubblico e le spese

dell’esercito a cui dovevano contribuire i giudei pagando le tasse.

REATO E PECCATO

Nel 312 d.C. Costantino vinse la battaglia del Ponte Milvio, contro il suo rivale Massenzio, adottando

come vessillo il simbolo della Croce. Egli si converte al cristianesimo solo in punto di morte, ma già

subito dopo la sua presa di potere improntò la sua complessiva azione politica rispetto alla

promozione di quella che aveva assunto come nuova religione.

La cultura romana aveva storicamente sempre attribuito grande rilevanza alla sfera religiosa. Essa

scandiva tutti i passaggi della vita pubblica e privata e, specialmente nelle epoche più antiche, ogni

atto rilevante doveva svolgersi con il coinvolgimento della divinità. Lo stesso Romolo sarebbe stato

figlio di Marte ed egli stesso fu divinizzato, post mortem, come Quirino.

I Pontefici, curatori dei culti delle diverse divinità, erano anche custodi ed interpreti delle leggi.

Prima di eleggere dei magistrati o di dichiarare una guerra era necessario sacrificare gli dei e

conoscere la loro volontà, prendendo gli auspici; inoltre, ogni famiglia venerava i lares e le divinità

proprie.

La nuova religione, il cristianesimo, fu considerata religio licita, ma, a causa del suo esclusivismo

ideologico (i cristiani rifiutavano di riconoscere gli altri dèi), quando parve che mettesse in dubbio

le basi stesse dello Stato romano, fu perseguitata.

Con l'Editto di Milano del 313, Costantino non adottò il cristianesimo come religione ufficiale

dell'impero, ma decretò che esso potesse essere liberamente professato, senza condannare o

limitare le altre religioni.

Ma in breve si passò a una politica repressiva nei confronti degli altri culti: già nel 319 viene emanato

una legge contro l’aruspicina (pratica pagana di origine etrusca, volta a prevedere il futuro

attraverso l'ispezione delle viscere delle vittime sacrificali). Si potrebbe pensare che questa legge si

inserisca nell'ambito delle norme già esistenti con cui si condannavano maghi, astrologi per laesa

maiestas, ma a partire da allora si susseguirono a ritmo Serrato.

Quest'interventi si intensificarono ancora a partire dal 380, la data dell'editto di Tessalonica, con

cui il cristianesimo diveniva l'unica religione ufficiale dell'impero.

Nel 391 Teodosio I promulgò una legge che proibiva il culto pagano anche soltanto come visita ai

tempi.

Si andò così a stabilire una relazione stretta ma spesso conflittuale, tra autorità politica militare e

religiosa. Si creò un rapporto di alleanza e rivalità, indicato con il termine cesaropapismo.

IL RAPPORTO TRA IMPERO E CHIESA

L'imperatore tendeva ad assumere il ruolo di difensore della fede ma talora anche interprete della

volontà di Dio sulla terra. Per l'unità dello Stato era necessario che ci fosse unità anche nella Chiesa;

perciò, l'Imperatore si impegnava personalmente a combattere tutte le manifestazioni di dissenso.

➢ L'imperatore convocava concili e definiva articoli di Fede,

➢ mentre i vescovi tendevano ad affermare il loro primato come diretti inviati di Cristo e

predicatori ed interpreti della sua parola.

Si definiscono, dunque, due assolutismi, che traevano forza l'uno dall'altro a volte in accordo, altre

in contrasto.

Un episodio significativo di questi contrasti si verificò nel 381, quando alcuni monaci cristiani in Siria

incendiarono una Sinagoga. Le autorità locali punirono i colpevoli condannandoli a ricostruire il

tempio a proprie spese. Il vescovo di Milano rimproverò aspramente l'imperatore e gli negò i

sacramenti finché non avesse cancellato la condanna dei monaci, poiché, secondo lui, la loro era

stata un'azione meritoria, volta punire quelli che erano stati gli “uccisori del Signore Cristo”.

Nei tempi in cui il cristianesimo veniva perseguitato, i padri della Chiesa predicavano la tolleranza e

la libertà di coscienza.

➢ Lattanzio, che aveva sostenuto che la fede religiosa non può aversi per costrizione, subito

dopo la vittoria di Ponte Milvio preferì violente parole di odio e vendetta contro i pagani,

➢ e Agostino, che aveva prima sostenuto il metodo del libero confronto delle idee, passò poi

ad affermare che la conversione forzata degli infedeli è necessaria a fin di bene, come unico

mezzo per salvarli dalla Dannazione eterna.

Così le leggi civili divennero espressione della volontà Divina, in cui il reato non era più solo un atto

illecito contro la comunità, ma un peccato, una trasgressione della legge divina, e la pena non era

più soltanto una restituzione del male per il male commesso, ma un modo per ottenere la

redenzione del peccatore e la purificazione della comunità.

ERETICI, PAGANI, EBREI

I crimina sanzionati nel tardo antico possono essere distinti in religiosi e laici (e questi ultimi in

pubblici e privati).

GLI ERETICI

Un crimen del tutto nuovo è l'eresia, l'interpretazione di elementi della fede Cristiana in modo

ritenuto errato dalla gerarchia Cristiana. Nel 325 lo stesso Costantino convocò il primo grande

concilio ecumenico della chiesa dove fu condannata l'eresia Ariana (Ario sosteneva che Cristo fosse

creatura di Dio e non avesse la doppia natura, umane e divina). prevedeva

UNA LEGGE DEL 428

la pena capitale per chi professasse il manicheismo (culto introdotto dal sacerdote persiano Mani

fondato su elementi della religione di Zoroastro, secondo cui a fondamento di tutto ci sarebbe stato

un’eterna lotta tra il bene e il male).

Sempre nel campo religioso furono severamente puniti gli apostati (i cristiani che rinnegavano il

cristianesimo), con l'incapacità a testare, a ricevere l'eredità e la confisca dei beni. Per chi avesse

indotto all’apostasia fu prevista la pena di morte.

GLI EBREI

La legislazione Imperiale in materia di ebrei costituisce infatti un ius singolare, un insieme di legge

in cui essi sono da loro accomunati ad eretici e Pagani, ma con un atteggiamento da parte

dell'autorità nei loro confronti altalenante, contraddittorio, che talora può apparire protettivo,

garantista, talora invece di tipo repressivo.

La religione ebraica rimase sempre una religio licita; tuttavia numerosi furono i provvedimenti

legislativi che intervennero nella vita degli ebrei:

• divieto del levirato (usanza ebraica per cui la vedova senza figli doveva essere sposata dal

fratello del marito defunto per assicurare a questi una discendenza);

• divieto di matrimoni misti tra ebrei e cristiani (considerati come adulterio);

• divieto di costruire nuove sinagoghe o di ampliare ed abbellire quelle esistenti;

• Divieto di acquistare o possedere schiavi cristiani, in quanto sarebbe stato inammissibile

che i fedeli di Cristo dovessero servire gli uccisori di Cristo.

La legge sopracitata vietava comunque anche ogni forma di violenza contro gli israeliti, ogni

ostacolo al loro culto, come anche la spoliazione e distruzione di sinagoghe. È indubbiamente un

intervento di natura protettiva, forse Teso ad affermare le autorità dell'imperatore come garante

del rispetto delle leggi. l'atteggiamento ambivalente verso gli ebrei si spiega con la loro particolare

posizione nella storia.

L'ebraismo era considerato la “santa radice” del nuovo popolo di Dio: da questa radice è nata la

pianta (il cristianesimo) che porta il frutto della redenzione, della salvezza. La radice non poteva

essere distrutta, ma doveva rimanere in condizione di inferiorità e subordinazione. Gli ebrei

dovevano continuare ad esistere come testimonianza vivente del loro errore.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaram0501 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Amabile Mariateresa.
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