DOPPIA GIURISDIZIONE
LA GIURISDIZIONE ROMANA E QUELLA DEL TRIBUNALE LOCALE
I romani intervenivano in alcuni casi particolari: si interessavano delle questioni quando esse
riguardavano l’ordine pubblico, vita e interesse dei cittadini romani.
Giurisdizione civile: Fondamentalmente, per quello che è concerne la giudea, il tribunale locale si
occupa della giurisdizione civile tra ebrei e ebrei, tra ebrei e stranieri, talvolta anche tra ebrei e
romani quando il romano è convenuto all’interno del processo secondo cui egli ha scelto a quale
processo voleva essere sottoposto.
Le controversie di tipo religioso interessano minimamente ai romani fino ad un provvedimento di
Giustiniano, nel VI secolo d.C.
PROCESSO DI GESÙ
Il processo di Gesù ha una valenza fortemente teologica.
La passione di Cristo è un evento necessario sul piano salvifico, è scritto che doveva avvenire per
riscattare, purificare il peccato originale di Adamo ed Eva. Questo lo spiega molto bene Dante nel
VII canto del paradiso, in cui si fa spiegare da Beatrice il concetto di “vendetta della vendetta”.
Questo gesto catartico, vendicativo, purificatore, pur essendo necessario nel piano della salvezza, è
stato un crimine, un deicidio.
La volontà di uccisione è stata del popolo ebraico, di quel tribunale legittimo del sinedrio (tribunale
ebreo) che avrebbe decretato questa condanna a morte. La vendetta sarebbe stata esercitata
dall’esercito romano, che ha distrutto il sinedrio.
Sul piano giuridico, gli ebrei non ne hanno mai parlato. Fu Teodoro Momnes, alla fine dell’Ottocento,
a parlarne: fino ad allora il diritto romano era pressoché di diritto romano privato perché la
repressione criminale riguardava altro. Egli ha scritto due manuali che all’epoca nessuno scrisse:
1. “diritto dello Stato romano”, diritto costituzionale romano in cui parlava del senato, dei
comizi, della plebe;
2. Ha scritto anche un altro libro, riguardante il diritto penale romano che oggi denominiamo
diritto criminale romano.
Momnes ribadì che anche la repressione criminale è diritto e per questo bisogna studiarla;
fece tre esempi:
1. ribadì l’importanza degli atti degli apostoli,
2. parló del processo di Gesù
3. ed il processo di Apuleio.
Il processo di Gesù è un fatto storico in cui nessuno può dire che non sia esistito.
Le fonti che abbiamo sono esclusivamente i Vangeli: essi sono tanti ma, attraverso una lunga
diatriba, prevalsero i quattro vangeli che sono stati indicati come canonici, riconosciuti dal canone
ecclesiastico. I Vangeli sono delle fonti storiche, scritte da uomini, che devono essere interpretate.
Non sono stati scritti dagli apostoli ma scritti 60, 70 anni dopo la morte di Cristo. Ci sono tanti altri
Vangeli: quello di Giuda, pubblicato negli anni ’80 di cui la chiesa inizialmente aveva un
atteggiamento di rifiuto.
Siamo nella giudea, che è una provincia romana in cui c’era la giustizia romana ma anche ebraica
(doppia giurisdizione). L’unica cosa che interessava a Roma era l’ordine pubblico e le spese
dell’esercito a cui dovevano contribuire i giudei pagando le tasse.
REATO E PECCATO
Nel 312 d.C. Costantino vinse la battaglia del Ponte Milvio, contro il suo rivale Massenzio, adottando
come vessillo il simbolo della Croce. Egli si converte al cristianesimo solo in punto di morte, ma già
subito dopo la sua presa di potere improntò la sua complessiva azione politica rispetto alla
promozione di quella che aveva assunto come nuova religione.
La cultura romana aveva storicamente sempre attribuito grande rilevanza alla sfera religiosa. Essa
scandiva tutti i passaggi della vita pubblica e privata e, specialmente nelle epoche più antiche, ogni
atto rilevante doveva svolgersi con il coinvolgimento della divinità. Lo stesso Romolo sarebbe stato
figlio di Marte ed egli stesso fu divinizzato, post mortem, come Quirino.
I Pontefici, curatori dei culti delle diverse divinità, erano anche custodi ed interpreti delle leggi.
Prima di eleggere dei magistrati o di dichiarare una guerra era necessario sacrificare gli dei e
conoscere la loro volontà, prendendo gli auspici; inoltre, ogni famiglia venerava i lares e le divinità
proprie.
La nuova religione, il cristianesimo, fu considerata religio licita, ma, a causa del suo esclusivismo
ideologico (i cristiani rifiutavano di riconoscere gli altri dèi), quando parve che mettesse in dubbio
le basi stesse dello Stato romano, fu perseguitata.
Con l'Editto di Milano del 313, Costantino non adottò il cristianesimo come religione ufficiale
dell'impero, ma decretò che esso potesse essere liberamente professato, senza condannare o
limitare le altre religioni.
Ma in breve si passò a una politica repressiva nei confronti degli altri culti: già nel 319 viene emanato
una legge contro l’aruspicina (pratica pagana di origine etrusca, volta a prevedere il futuro
attraverso l'ispezione delle viscere delle vittime sacrificali). Si potrebbe pensare che questa legge si
inserisca nell'ambito delle norme già esistenti con cui si condannavano maghi, astrologi per laesa
maiestas, ma a partire da allora si susseguirono a ritmo Serrato.
Quest'interventi si intensificarono ancora a partire dal 380, la data dell'editto di Tessalonica, con
cui il cristianesimo diveniva l'unica religione ufficiale dell'impero.
Nel 391 Teodosio I promulgò una legge che proibiva il culto pagano anche soltanto come visita ai
tempi.
Si andò così a stabilire una relazione stretta ma spesso conflittuale, tra autorità politica militare e
religiosa. Si creò un rapporto di alleanza e rivalità, indicato con il termine cesaropapismo.
IL RAPPORTO TRA IMPERO E CHIESA
L'imperatore tendeva ad assumere il ruolo di difensore della fede ma talora anche interprete della
volontà di Dio sulla terra. Per l'unità dello Stato era necessario che ci fosse unità anche nella Chiesa;
perciò, l'Imperatore si impegnava personalmente a combattere tutte le manifestazioni di dissenso.
➢ L'imperatore convocava concili e definiva articoli di Fede,
➢ mentre i vescovi tendevano ad affermare il loro primato come diretti inviati di Cristo e
predicatori ed interpreti della sua parola.
Si definiscono, dunque, due assolutismi, che traevano forza l'uno dall'altro a volte in accordo, altre
in contrasto.
Un episodio significativo di questi contrasti si verificò nel 381, quando alcuni monaci cristiani in Siria
incendiarono una Sinagoga. Le autorità locali punirono i colpevoli condannandoli a ricostruire il
tempio a proprie spese. Il vescovo di Milano rimproverò aspramente l'imperatore e gli negò i
sacramenti finché non avesse cancellato la condanna dei monaci, poiché, secondo lui, la loro era
stata un'azione meritoria, volta punire quelli che erano stati gli “uccisori del Signore Cristo”.
Nei tempi in cui il cristianesimo veniva perseguitato, i padri della Chiesa predicavano la tolleranza e
la libertà di coscienza.
➢ Lattanzio, che aveva sostenuto che la fede religiosa non può aversi per costrizione, subito
dopo la vittoria di Ponte Milvio preferì violente parole di odio e vendetta contro i pagani,
➢ e Agostino, che aveva prima sostenuto il metodo del libero confronto delle idee, passò poi
ad affermare che la conversione forzata degli infedeli è necessaria a fin di bene, come unico
mezzo per salvarli dalla Dannazione eterna.
Così le leggi civili divennero espressione della volontà Divina, in cui il reato non era più solo un atto
illecito contro la comunità, ma un peccato, una trasgressione della legge divina, e la pena non era
più soltanto una restituzione del male per il male commesso, ma un modo per ottenere la
redenzione del peccatore e la purificazione della comunità.
ERETICI, PAGANI, EBREI
I crimina sanzionati nel tardo antico possono essere distinti in religiosi e laici (e questi ultimi in
pubblici e privati).
GLI ERETICI
Un crimen del tutto nuovo è l'eresia, l'interpretazione di elementi della fede Cristiana in modo
ritenuto errato dalla gerarchia Cristiana. Nel 325 lo stesso Costantino convocò il primo grande
concilio ecumenico della chiesa dove fu condannata l'eresia Ariana (Ario sosteneva che Cristo fosse
creatura di Dio e non avesse la doppia natura, umane e divina). prevedeva
UNA LEGGE DEL 428
la pena capitale per chi professasse il manicheismo (culto introdotto dal sacerdote persiano Mani
fondato su elementi della religione di Zoroastro, secondo cui a fondamento di tutto ci sarebbe stato
un’eterna lotta tra il bene e il male).
Sempre nel campo religioso furono severamente puniti gli apostati (i cristiani che rinnegavano il
cristianesimo), con l'incapacità a testare, a ricevere l'eredità e la confisca dei beni. Per chi avesse
indotto all’apostasia fu prevista la pena di morte.
GLI EBREI
La legislazione Imperiale in materia di ebrei costituisce infatti un ius singolare, un insieme di legge
in cui essi sono da loro accomunati ad eretici e Pagani, ma con un atteggiamento da parte
dell'autorità nei loro confronti altalenante, contraddittorio, che talora può apparire protettivo,
garantista, talora invece di tipo repressivo.
La religione ebraica rimase sempre una religio licita; tuttavia numerosi furono i provvedimenti
legislativi che intervennero nella vita degli ebrei:
• divieto del levirato (usanza ebraica per cui la vedova senza figli doveva essere sposata dal
fratello del marito defunto per assicurare a questi una discendenza);
• divieto di matrimoni misti tra ebrei e cristiani (considerati come adulterio);
• divieto di costruire nuove sinagoghe o di ampliare ed abbellire quelle esistenti;
• Divieto di acquistare o possedere schiavi cristiani, in quanto sarebbe stato inammissibile
che i fedeli di Cristo dovessero servire gli uccisori di Cristo.
La legge sopracitata vietava comunque anche ogni forma di violenza contro gli israeliti, ogni
ostacolo al loro culto, come anche la spoliazione e distruzione di sinagoghe. È indubbiamente un
intervento di natura protettiva, forse Teso ad affermare le autorità dell'imperatore come garante
del rispetto delle leggi. l'atteggiamento ambivalente verso gli ebrei si spiega con la loro particolare
posizione nella storia.
L'ebraismo era considerato la “santa radice” del nuovo popolo di Dio: da questa radice è nata la
pianta (il cristianesimo) che porta il frutto della redenzione, della salvezza. La radice non poteva
essere distrutta, ma doveva rimanere in condizione di inferiorità e subordinazione. Gli ebrei
dovevano continuare ad esistere come testimonianza vivente del loro errore.
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