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diritto originario della famiglia, e che però, essendo la famiglia arbitra della scuola, lo stato
non può avere che una funzione ausiliaria di fronte ad essa.
a
ar
Anche in questo caso il dibattito ha fatto riferimento all’esempio romano. Come conseguenza della
originaria autonomia della famiglia, nella Roma repubblicana l’educazione spettava ai genitori, che,
hi
nelle famiglie benestanti, iniziarono a delegarla a precettori privati. Educare personalmente i figli
era vissuto tuttavia con orgoglio da parte dei genitori e si inseriva in un contesto di forte coesione e
C
solidarietà familiare.
CONCEZIONE ROMANA DELLA FAMIGLIA, NATURALITÀ DEI DIRITTI, SECONDARIETÀ
DELLO STATO
Dall’accoglimento della concezione romana dell’interiorità della famiglia rispetto allo Stato discende
intanto una conseguenza certamente rivoluzionaria: se lo Stato non è il “primo costitutivo” vuol dire
che esistono diritti di cui lo stato non può disporre a piacimento secondo la sua pretesa; ne consegue
quindi il riconoscimento di diritti che preesistono alla formazione stessa della comunità statuale.
Dalla funzionalità della famiglia ai soggetti che la compongono, deriva poi che i diritti di questi hanno
carattere prioritario rispetto a qualsiasi altro interesse. E siccome la famiglia è stata costituita per
gli esseri umani prima che intervenisse una disciplina statuale, i loro diritti vanno considerati come
originari.
Questi principi richiamano quanto afferma Cicerone, allorquando presuppone l’esistenza di un
originario ius naturae: sostenere che lo Stato non è la prima forma di associazione umana significa
riconoscere che esistono regole anteriori allo stato, e che le leggi dello Stato non possono avere una
valenza assoluta.
Questo ius naturae che:
• preesiste al diritto statuale,
• che legittima le esigenze dei membri delle famiglie,
• che fonda principi già utilizzati anteriormente alla legge scritta e alla nascita degli Stati,
non può che aver trovato la sua prima applicazione proprio nella posizione originaria delle famiglie.
Intanto quel diritto di natura ha potuto manifestarsi in quanto la persona umana ha trovato la sua
prima esplicazione nella famiglia.
PRINCIPIO FONDANTE DELLE RELAZIONI UMANE e
Ma qual è il principio fondante le relazioni umane, che non essendo posto dallo Stato, dallo Stato
on
non può essere conculcato?
La natura stessa lo prescrive: l’uomo deve all’altro uomo, chiunque sia, per il fatto solo che è uomo,
el
l’aiuto umano… c’è per tutti una sola legge naturale che proibisce di violare il diritto altrui.
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Si può fermare quindi che per la Pira la costituzione si sarebbe appoggiata sul diritto naturale, o,
anche che il diritto naturale sarebbe entrato nella costituzione. Ed è su questi presupposti che si
a
fonda l’accoglimento nella carta costituzionale di tre principi particolarmente cari al giurista
ar
fiorentino: hi
1. il primato della persona sullo Stato
2. l’originarietà dei diritti della famiglia
C
3. l’eguaglianza di tutti gli uomini.
GIORGIO LA PURA E LA NECESSARIA TUTELA DEI “DIRITTI ESSENZUALI DELLE COMUNITÀ
NATURALI”
La dichiarazione dei diritti della nostra nuova Costituzione deve avere questa funzione: indicare qual
è il fine di ogni istituzione politica: mostrare, cioè, che lo Stato deve costruirsi in vista della persona
e non viceversa: ed indicare, con quanta più precisione e completezza è possibile, quali sono questi
diritti essenziali ed originali dell'uomo, alla tutela dei quali deve rivolgersi l'apparato costituzionale
e politico dello Stato.
Ma per dare un solido fondamento a questa sua finalità giuridica e politica, la Costituzione non può
trascurare un’affermazione metagiuridica e metapolitica del valore della persona: esistono dei
diritti naturali dell'uomo, esiste una interiorità dell'uomo rispetto allo stato, l'uomo ha valore di fine
e non di mezzo perché la natura dell'uomo è spirituale e trascendente, quindi, tutti i valori del
tempo. radice spirituale e religiosa dell'uomo è la base sulla quale soltanto è possibile solidamente
Questa
costruire l'edificio dei diritti naturali, sacri ed imprescrittibili.
Se questa base manca o crolla (crisi metafisica della persona) anche l'edificio che vi poggia viene a
rovina (crisi giuridica e politica della persona): e quando questo edificio crolla- quando, cioè, le due
crisi solidali della persona si verificano- lo Stato totalitario prende il posto dello stato democratico.
Proprio perché la nuova Costituzione dello stato democratico italiano deve energicamente
riaffermare i valori della democrazia in opposizione ai principi dello Stato totalitario, è necessario
premettere alla Costituzione una solenne Dichiarazione dei diritti dell'uomo. E, per dare intrinseca
solidità a questi diritti, la Dichiarazione deve anche procedere ad un'affermazione relativa alla
natura spirituale e trascendente della persona.
QUALI SONO I DIRITTI ESSENZIALI DELLA PERSONA VERSO LA PROTEZIONE DEI QUALI
DEVE DIRIGERSI LA STRUTTURA COSTITUZIONALE E POLITICA DELLO STATO?
Senza la tutela dei Diritti Sociali- diritto al lavoro, al riposo- la libertà e l’indipendenza della persona
e
non sono effettivamente garantite. Da qui la necessità di integrare il sistema dei diritti della
on
persona, introducendo in esso Diritti Sociali.
L’ introduzione di questi diritti sociali nel sistema dei diritti essenziali della persona importa dei
el
mutamenti strutturali dell’ordinamento giuridico, economico e politico derivato dai principi
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incompleti del 1789: soltanto questi mutamenti sociali permetteranno l’attuazione di tali diritti e
renderanno così effettiva l’autonomia e l’indipendenza anche politica della persona.
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Ed ecco, infine, sorgere- a proposito di questi mutamenti- il seguente problema: quando si parla di
ar
diritti essenziali della persona ci si deve riferire unicamente ai diritti delle singole persone? O invece
hi
bisogna includere nel sistema integrale dei diritti della persona anche i diritti essenziali di queste
comunità naturali? Cioè: il sistema integrale dei diritti essenziali dell’uomo, esige o no che siano
C
solidamente affermati i diritti individuali quanto quelli sociali e delle comunità?
I DIRITTI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA NON SONO RISPETTATI SE NON SONO
RISPETTATI I DIRITTI DELLA COMUNITÀ familiare, della comunità religiosa, della comunità di
lavoro: perchè la persona è necessariamente membro di ognuna di queste comunità, e ne possiede
lo status: la violazione dei diritti essenziali della persona ed indebolisce o rende illusorie quelle
affermazioni di libertà.
E COME SAREBBERO DAVVERO TUTELATI I DIRITTI DEI SINGOLI SE NON SONO TUTELATI
QUELLI DELLA COMUNITÀ FAMILIARE DI CUI ESSI SONO MEMBRI?
Le proporzioni del problema qui poste sono molto vaste: esse toccano quella inesatta valutazione
della libertà individuale che ispira alla dichiarazione del 1789. da allora due concezioni opposte
hanno definito i rapporti fra l'individuo e lo Stato;
➢ nell'una (atomistica), gli individui si contrappongono allo stato come singoli, rivendicano i
loro assoluti diritti di libertà;
➢ nell'altra (totalitaria) lo Stato nega ogni originaria libertà dei singoli e si pone come unico
centro creatore di diritti e di funzioni.
NON VI È POSTO
Nell’una concezione e nell'altra per un pluralismo di ordinamenti sociali che
permetta alla persona un graduale e progressivo svolgimento della sua libertà.
È proprio questa diversa concezione pluralista la concezione che corrisponde alla struttura organica
del corpo sociale.
Il sistema integrale dei diritti della persona esige, per essere davvero integrale, che vengono
riconosciuti e protetti non solo i tradizionali diritti individuali di libertà civile e politica affermati nel
1789; non solo i Diritti Sociali affermati Nelle nuove carte costituzionali; ma anche i diritti essenziali
delle comunità naturali, attraverso le quali gradualmente si svolge la personalità umana: i diritti
del singolo vanno integrati con quelli della famiglia, della comunità professionale, religiosa, locale e
così via.
IL DIRITTO È COSTUITI HOMINUM CAUSA e
on
Coerente con l'originalità della famiglia rispetto allo stato e con l'esistenza di diritti umani inalienabili
e inculcabili, fondati sulla natura, è dunque il primato della persona, primato testimoniato dagli
articoli 2 e 3 della Costituzione, che è stato definito il supremo principio costituzionale su cui si
el
fonderebbero la legittimità stessa dell'ordinamento e la sovranità dello Stato.
M
Il filo rosso che traccia una linea di continuità è ancora una volta il diritto romano. Si è osservato
come sul fondamento romano del concetto di famiglia accolto nella Costituzione Italiana abbiano
a
giocato ruolo essenziale le teorie di Bonfante.
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Come osservava già il Bonfante, i poteri del Pater familias “non possono non concepirsi se non come
hi
funzioni sociali”. C
L'idea bonfantiana era in qualche misura ripresa dal La Pira che attribuiva alla stessa personalità
ARTICOLO 30 COMMA 1
giuridica del pater. Da questo impianto discende lo stesso della
Costituzione laddove concepisce innanzitutto il dovere dei genitori di “mantenere, istruire ed
educare i figli”.
Proprio partendo dalla concezione bonfantiana dei poteri del Pater familias e dalla
funzionalizzazione di quei poteri paterni agli interessi del gruppo, stupisce il ritardo con cui
giurisprudenza e legge hanno accolto le potenzialità evolutive di questa prospettiva.
Ecco ricostruita l'essenza di quello che per Giorgio La Pira è il significato della centralità della
famiglia:
I diritti essenziali della versione umana non sono rispettati se non sono rispettati i diritti
della comunità familiare, della comunità religiosa, della comunità di lavoro: perché la
persona è necessariamente membro di ognuna di questa comunità, ne possiede lo status: la
violazione dei diritti essenziali di queste comunità costituisce una violazione dei diritti
essenziali della persona umana ed indebolisce o rende illusorie quelle affermazioni di
libertà, di autonomia sociale che sono contenute nella dichiarazione dei diritti.
Per la Pira il concetto di persona è la risultante di due concetti:
➢ quello di individuo
➢ quello di spiri