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Riassunto esame Storia del diritto romano, Prof. Amabile Mariateresa, libro consigliato Alle radici romane della Costituzione: persona, famiglia, Stato, proprietà, libertà, Giuseppe Valditara Pag. 1 Riassunto esame Storia del diritto romano, Prof. Amabile Mariateresa, libro consigliato Alle radici romane della Costituzione: persona, famiglia, Stato, proprietà, libertà, Giuseppe Valditara Pag. 2
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Estratto del documento

M

diritto originario della famiglia, e che però, essendo la famiglia arbitra della scuola, lo stato

non può avere che una funzione ausiliaria di fronte ad essa.

a

ar

Anche in questo caso il dibattito ha fatto riferimento all’esempio romano. Come conseguenza della

originaria autonomia della famiglia, nella Roma repubblicana l’educazione spettava ai genitori, che,

hi

nelle famiglie benestanti, iniziarono a delegarla a precettori privati. Educare personalmente i figli

era vissuto tuttavia con orgoglio da parte dei genitori e si inseriva in un contesto di forte coesione e

C

solidarietà familiare.

CONCEZIONE ROMANA DELLA FAMIGLIA, NATURALITÀ DEI DIRITTI, SECONDARIETÀ

DELLO STATO

Dall’accoglimento della concezione romana dell’interiorità della famiglia rispetto allo Stato discende

intanto una conseguenza certamente rivoluzionaria: se lo Stato non è il “primo costitutivo” vuol dire

che esistono diritti di cui lo stato non può disporre a piacimento secondo la sua pretesa; ne consegue

quindi il riconoscimento di diritti che preesistono alla formazione stessa della comunità statuale.

Dalla funzionalità della famiglia ai soggetti che la compongono, deriva poi che i diritti di questi hanno

carattere prioritario rispetto a qualsiasi altro interesse. E siccome la famiglia è stata costituita per

gli esseri umani prima che intervenisse una disciplina statuale, i loro diritti vanno considerati come

originari.

Questi principi richiamano quanto afferma Cicerone, allorquando presuppone l’esistenza di un

originario ius naturae: sostenere che lo Stato non è la prima forma di associazione umana significa

riconoscere che esistono regole anteriori allo stato, e che le leggi dello Stato non possono avere una

valenza assoluta.

Questo ius naturae che:

• preesiste al diritto statuale,

• che legittima le esigenze dei membri delle famiglie,

• che fonda principi già utilizzati anteriormente alla legge scritta e alla nascita degli Stati,

non può che aver trovato la sua prima applicazione proprio nella posizione originaria delle famiglie.

Intanto quel diritto di natura ha potuto manifestarsi in quanto la persona umana ha trovato la sua

prima esplicazione nella famiglia.

PRINCIPIO FONDANTE DELLE RELAZIONI UMANE e

Ma qual è il principio fondante le relazioni umane, che non essendo posto dallo Stato, dallo Stato

on

non può essere conculcato?

La natura stessa lo prescrive: l’uomo deve all’altro uomo, chiunque sia, per il fatto solo che è uomo,

el

l’aiuto umano… c’è per tutti una sola legge naturale che proibisce di violare il diritto altrui.

M

Si può fermare quindi che per la Pira la costituzione si sarebbe appoggiata sul diritto naturale, o,

anche che il diritto naturale sarebbe entrato nella costituzione. Ed è su questi presupposti che si

a

fonda l’accoglimento nella carta costituzionale di tre principi particolarmente cari al giurista

ar

fiorentino: hi

1. il primato della persona sullo Stato

2. l’originarietà dei diritti della famiglia

C

3. l’eguaglianza di tutti gli uomini.

GIORGIO LA PURA E LA NECESSARIA TUTELA DEI “DIRITTI ESSENZUALI DELLE COMUNITÀ

NATURALI”

La dichiarazione dei diritti della nostra nuova Costituzione deve avere questa funzione: indicare qual

è il fine di ogni istituzione politica: mostrare, cioè, che lo Stato deve costruirsi in vista della persona

e non viceversa: ed indicare, con quanta più precisione e completezza è possibile, quali sono questi

diritti essenziali ed originali dell'uomo, alla tutela dei quali deve rivolgersi l'apparato costituzionale

e politico dello Stato.

Ma per dare un solido fondamento a questa sua finalità giuridica e politica, la Costituzione non può

trascurare un’affermazione metagiuridica e metapolitica del valore della persona: esistono dei

diritti naturali dell'uomo, esiste una interiorità dell'uomo rispetto allo stato, l'uomo ha valore di fine

e non di mezzo perché la natura dell'uomo è spirituale e trascendente, quindi, tutti i valori del

tempo. radice spirituale e religiosa dell'uomo è la base sulla quale soltanto è possibile solidamente

Questa

costruire l'edificio dei diritti naturali, sacri ed imprescrittibili.

Se questa base manca o crolla (crisi metafisica della persona) anche l'edificio che vi poggia viene a

rovina (crisi giuridica e politica della persona): e quando questo edificio crolla- quando, cioè, le due

crisi solidali della persona si verificano- lo Stato totalitario prende il posto dello stato democratico.

Proprio perché la nuova Costituzione dello stato democratico italiano deve energicamente

riaffermare i valori della democrazia in opposizione ai principi dello Stato totalitario, è necessario

premettere alla Costituzione una solenne Dichiarazione dei diritti dell'uomo. E, per dare intrinseca

solidità a questi diritti, la Dichiarazione deve anche procedere ad un'affermazione relativa alla

natura spirituale e trascendente della persona.

QUALI SONO I DIRITTI ESSENZIALI DELLA PERSONA VERSO LA PROTEZIONE DEI QUALI

DEVE DIRIGERSI LA STRUTTURA COSTITUZIONALE E POLITICA DELLO STATO?

Senza la tutela dei Diritti Sociali- diritto al lavoro, al riposo- la libertà e l’indipendenza della persona

e

non sono effettivamente garantite. Da qui la necessità di integrare il sistema dei diritti della

on

persona, introducendo in esso Diritti Sociali.

L’ introduzione di questi diritti sociali nel sistema dei diritti essenziali della persona importa dei

el

mutamenti strutturali dell’ordinamento giuridico, economico e politico derivato dai principi

M

incompleti del 1789: soltanto questi mutamenti sociali permetteranno l’attuazione di tali diritti e

renderanno così effettiva l’autonomia e l’indipendenza anche politica della persona.

a

Ed ecco, infine, sorgere- a proposito di questi mutamenti- il seguente problema: quando si parla di

ar

diritti essenziali della persona ci si deve riferire unicamente ai diritti delle singole persone? O invece

hi

bisogna includere nel sistema integrale dei diritti della persona anche i diritti essenziali di queste

comunità naturali? Cioè: il sistema integrale dei diritti essenziali dell’uomo, esige o no che siano

C

solidamente affermati i diritti individuali quanto quelli sociali e delle comunità?

I DIRITTI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA NON SONO RISPETTATI SE NON SONO

RISPETTATI I DIRITTI DELLA COMUNITÀ familiare, della comunità religiosa, della comunità di

lavoro: perchè la persona è necessariamente membro di ognuna di queste comunità, e ne possiede

lo status: la violazione dei diritti essenziali della persona ed indebolisce o rende illusorie quelle

affermazioni di libertà.

E COME SAREBBERO DAVVERO TUTELATI I DIRITTI DEI SINGOLI SE NON SONO TUTELATI

QUELLI DELLA COMUNITÀ FAMILIARE DI CUI ESSI SONO MEMBRI?

Le proporzioni del problema qui poste sono molto vaste: esse toccano quella inesatta valutazione

della libertà individuale che ispira alla dichiarazione del 1789. da allora due concezioni opposte

hanno definito i rapporti fra l'individuo e lo Stato;

➢ nell'una (atomistica), gli individui si contrappongono allo stato come singoli, rivendicano i

loro assoluti diritti di libertà;

➢ nell'altra (totalitaria) lo Stato nega ogni originaria libertà dei singoli e si pone come unico

centro creatore di diritti e di funzioni.

NON VI È POSTO

Nell’una concezione e nell'altra per un pluralismo di ordinamenti sociali che

permetta alla persona un graduale e progressivo svolgimento della sua libertà.

È proprio questa diversa concezione pluralista la concezione che corrisponde alla struttura organica

del corpo sociale.

Il sistema integrale dei diritti della persona esige, per essere davvero integrale, che vengono

riconosciuti e protetti non solo i tradizionali diritti individuali di libertà civile e politica affermati nel

1789; non solo i Diritti Sociali affermati Nelle nuove carte costituzionali; ma anche i diritti essenziali

delle comunità naturali, attraverso le quali gradualmente si svolge la personalità umana: i diritti

del singolo vanno integrati con quelli della famiglia, della comunità professionale, religiosa, locale e

così via.

IL DIRITTO È COSTUITI HOMINUM CAUSA e

on

Coerente con l'originalità della famiglia rispetto allo stato e con l'esistenza di diritti umani inalienabili

e inculcabili, fondati sulla natura, è dunque il primato della persona, primato testimoniato dagli

articoli 2 e 3 della Costituzione, che è stato definito il supremo principio costituzionale su cui si

el

fonderebbero la legittimità stessa dell'ordinamento e la sovranità dello Stato.

M

Il filo rosso che traccia una linea di continuità è ancora una volta il diritto romano. Si è osservato

come sul fondamento romano del concetto di famiglia accolto nella Costituzione Italiana abbiano

a

giocato ruolo essenziale le teorie di Bonfante.

ar

Come osservava già il Bonfante, i poteri del Pater familias “non possono non concepirsi se non come

hi

funzioni sociali”. C

L'idea bonfantiana era in qualche misura ripresa dal La Pira che attribuiva alla stessa personalità

ARTICOLO 30 COMMA 1

giuridica del pater. Da questo impianto discende lo stesso della

Costituzione laddove concepisce innanzitutto il dovere dei genitori di “mantenere, istruire ed

educare i figli”.

Proprio partendo dalla concezione bonfantiana dei poteri del Pater familias e dalla

funzionalizzazione di quei poteri paterni agli interessi del gruppo, stupisce il ritardo con cui

giurisprudenza e legge hanno accolto le potenzialità evolutive di questa prospettiva.

Ecco ricostruita l'essenza di quello che per Giorgio La Pira è il significato della centralità della

famiglia:

I diritti essenziali della versione umana non sono rispettati se non sono rispettati i diritti

della comunità familiare, della comunità religiosa, della comunità di lavoro: perché la

persona è necessariamente membro di ognuna di questa comunità, ne possiede lo status: la

violazione dei diritti essenziali di queste comunità costituisce una violazione dei diritti

essenziali della persona umana ed indebolisce o rende illusorie quelle affermazioni di

libertà, di autonomia sociale che sono contenute nella dichiarazione dei diritti.

Per la Pira il concetto di persona è la risultante di due concetti:

➢ quello di individuo

➢ quello di spiri

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A.A. 2024-2025
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaram0501 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Amabile Mariateresa.