Dall'età tardo-antica all’alto medioevo (V-XI sec.)
1. Diritto tardo-antico
Negli ultimi secoli del mondo antico, i secoli che intercorrono tra l'età di Costantino 313-334 d.c. e
l'età di Giustiniano 527-565 d.c. il diritto romano ha conosciuto una serie di trasformazioni profonde,
che esercitarono un influsso sull'intero ciclo successivo della storia giuridica europea. Il vastissimo
territorio dell'Impero tardo-antico includeva l'intera area mediterranea e si estendeva sino al Reno, al
Danubio e all'Inghilterra meridionale. Esso era ripartito amministrativamente in 114 province e 3
distinte gerarchie vi affiancano sul territorio. La gerarchia militare faceva perno sui duces e sui
magistri militum dislocati nelle diverse parti dell'Impero, oltre che su milizie mobili che si spostavano
con l'Imperatore secondo le necessità belliche. La gerarchia civile che svolge sia le funzioni
amministrative e di ordine pubblico, sia le funzioni giudiziarie civili e penali, era ripartita in ben 5
livelli che comprendevano in scala ascensionale: i defensores delle città, i governatori delle province, i
vicari a capo delle diocesi, i quattro prefetti del pretorio di Italia, Gallia, Costantinopoli e Illirico. Una
terza gerarchia di funzionari esercitava le vaste competenze tributarie e finanziarie dell'Impero. Al di
sopra delle tre gerarchie operava la Corte imperiale. L'Imperatore era divenuto ormai il legittimo
titolare di tutti i poteri: spettavano le nomine dei governatori provinciali e quelle di ogni altra carica
dell'amministrazione civile, giudiziaria, militare, fiscale, giungevano da ogni parte dell'Impero le
controversie da decidere in ultima istanza e infine gli era riservato in via esclusiva l'esercizio del
potere legislativo. 2. Legislazione postclassica
Il tardo Impero concentrò ogni compito di produzione normativa nelle sole mani dell'Imperatore. Egli
agiva attraverso l'opera dei suoi uffici centrali guidati da un manipolo di alti funzionari da lui scelti e
da lui in ogni momento revocabili. Il Questore del sacro palazzo, responsabile delle questioni legali, e il
Maestro degli uffici, capo della Cancelleria dell'Impero, elaboravano le costituzioni edicta che poi con
l'approvazione dell'Imperatore diventavano ad ogni effetto leggi vincolanti nella parte d'Oriente o in
quella d'Occidente, quando non nell'intero territorio dell'Impero. A ciò si aggiungeva la funzione
giudiziaria esercitata anch'essa, al più alto livello, dall'Imperatore per mezzo dei suoi giudici centrali.
La Corte imperiale risolveva i casi sottoposti all'Imperatore emettendo a nome dell'Imperatore un
rescritto, cioè un breve testo nel quale la questione controversa era impostata nei suoi profili di
diritto sulla base dei dati forniti da chi l'aveva sottoposta al giudizio superiore. Il rescriptum veniva poi
utilizzato non solo per il caso specifico che lo aveva provocato, ma anche per casi simili emergenti in
altre parti dell'Impero. La teorizzazione postclassica ridusse a due le categorie di fonti del diritto: da
una parte gli iura, che includono le fonti tradizionali del diritto civile e del diritto onorario, tuttora
valide quando non fossero state espressamente o tacitamente abrogate, dall'altra le leges, cioè le
costituzioni imperiali. 3. Compilazione giustinianea
Alla base del diritto medievale e moderno vi è indubbiamente il Corpus Iuris Civilis dell’Imperatore
d’Oriente Giustiniano che salì al trono nel 527. Questa è la sua opera monumentale che raccoglie tutto
il diritto romano dall’età repubblicana fino all’età giustinianea e si compone di: Institutiones 533 d.c 4
libri, Digesto 533 d.c 50 libri, Codex 529-534 d.c 12 libri, Novellae 134 costituzioni dello stesso
Giustiniano che confluirono in Oriente nella collezione greca e in Occidente nell’Epitome Iuliani e
nell’Authenticum. Per la sua redazione venne incaricata una commissione presieduta da Triboniano
magister officiorum, ossia il più alto funzionario imperiale, composta da 17 membri: ministro, 4
professori di diritto, 11 avvocati. La Compilazione nata in Oriente fu estesa all’Italia con la pragmatica
santio di Giustiniano del 554, dopo la riconquista dell’Italia liberata dalla dominazione degli Ostrogoti,
determinata dalla fine della guerra greco-gotica. Il Digesto è la parte più importante: si tratta di una
raccolta di iura, cioè passi delle opere dottrinali dei giuristi romani di età classica II-III sec. di
commento del diritto vigente, raggruppati per argomento. Gli iura, di carattere privato, sono così
trasformati in leges, cioè fonti ufficiali del diritto poste in essere dall’Imperatore in quanto inseriti in
una raccolta normativa promulgata ufficialmente dall’Imperatore. La costituzione deo auctore
contiene le indicazioni date da Giustiniano ai compilatori in vista dell’elaborazione del Digesto: doveva
essere in 50 libri, divisi in titoli per argomento, senza fare differenze tra i vari giuristi.
Interpolazioni:
Giustiniano autorizza poi la commissione a modificare i testi originali per adattare un testo antico
ormai superato alla nuova realtà dei tempi e della società. Questo punto è fondamentale perché
proprio queste alterazioni dei testi, chiamate interpolazioni, daranno un volto nuovo ai frammenti
dottrinali, rendendo talvolta difficile distinguere gli apporti dell’età giustinianea da quelli
dell’originario autore classico. Giustiniano non esclude l’esistenza di ripetizioni nella sua
Compilazione, nega però l’esistenza di contraddizioni e antinomie. Giustiniano lascia pertanto ai
giuristi il compito di risolvere apparenti contraddizioni tra norme e dà indicazioni sull’interpretazione
delle norme da parte dei giudici stabilendo che, in caso di dubbio circa il significato di una norma da
applicare ad un caso concreto, dovevano rivolgersi all’Imperatore, interpretazione autentica.
4. Cristianesimo
Una delle basi portanti della storia del diritto europeo è il cristianesimo. La Chiesa è infatti la grande
protagonista dell’età tardo antica, in particolare nell’ultima fase dell’Impero romano, IV-V sec. Peraltro
avrà grande influenza nel campo della giustizia e della legislazione in tutte le epoche successive, sia
per il suo sistema di valori e di principi sia per le tecniche di analisi e di interpretazione dei testi
normativi.
Chiesa cattolica nell'Impero romano:
Nell’Impero romano la religione cattolica viene inizialmente perseguitata, per i primi 3 secoli di vita
della Chiesa, per il fatto che il cristianesimo riconosceva il culto solo a Dio e non anche alla persona
dell’Imperatore e rappresentava così un pericolo per l'Impero. Essa iniziò ad essere tollerata con
l’editto di tolleranza dell’Imperatore d’Oriente Galerio del 311 che pose fine alle persecuzioni contro i
cristiani. E venne poi riconosciuta con l’editto di Milano di Costantino del 313 che prevedeva che le
Chiese poterono divenire titolari di beni e molti altri privilegi:
1. Di straordinaria importanza è l’attribuzione ai vescovi dell’amministrazione della giustizia
civile, cioè la competenza di giudici nelle cause civili, quando anche una sola delle parti, ed in
seguito entrambe le parti, di una lite di comune accordo vi si fossero sottoposte in alternativa
al giudice imperiale. Così la sentenza pronunciata dai vescovi aveva lo stesso valore della
decisione presa dai giudici imperiali: sentenza episcopale fu dichiarata inappellabile e dotata
di forza esecutiva. Si trattava dunque di una giurisdizione concorrente con quella imperiale.
2. Ai vescovi spettava poi la giurisdizione in materia ecclesiastica, cioè le materie di interesse
della Chiesa che era esclusiva. Giustiniano rese la giurisdizione dei vescovi esclusiva anche in
materia civile e penale per le cause riguardanti gli ecclesiastici: si trattava di un privilegio
degli ecclesiastici di essere giudicati solo dal vescovo anche per le cause civili e penali, quindi
per contratti, omicidio o furto. Il privilegio del foro, in deroga alla giurisdizione ordinaria dei
giudici imperiali.
Il culmine dell’ascesa del cristianesimo fu quando venne proclamata religione esclusiva dell’Impero da
Teodosio I 380 con l’editto di Tessalonica: tutti i popoli sottoposti all’Impero dovevano seguire la
religione cristiana. Venne così meno il principio di libertà di culto, voleva infatti diffonderla
maggiormente, vietando altri culti per avere una società migliore più forte e solida.
Struttura della Chiesa:
A capo della chiesa locale, ossia la diocesi che coincide con il territorio di una città e campagna
circostante, vi era come ora il vescovo che ha sede nella città, eletto dal clero diocesano e con la
partecipazione del popolo. Vi potevano essere però eccezioni ad es. Ambrogio , che era un governatore
provinciale
, quindi un funzionario imperiale , che non era neanche battezzato, venne eletto vescovo di
Milano dal popolo per acclamazione nel 374. Il vescovo eletto riceveva la consacrazione dal
metropolita, arcivescovo a capo della provincia ecclesiastica raggruppante più diocesi. La struttura
della chiesa gerarchica si sviluppa su 2 livelli, il vescovo e arcivescovo metropolita che all’interno della
provincia ecclesiastica ha un ruolo preminente sui vescovi delle varie diocesi. Tra IV-V sec. tra tutti i
vescovi al vescovo di Roma fu molto presto riconosciuto il ruolo più alto. Questo avvenne soprattutto
grazie all’opera di papa Leone Magno un pontefice di grande autorità che valorizzò rispetto agli altri
vescovi il ruolo del vescovo di Roma, successore di Pietro, rifacendosi al primato di Pietro sugli altri
apostoli, voluto da Gesù stesso. 5. Diritto della chiesa
Il diritto della Chiesa è fissato innanzitutto nelle Sacre Scritture: Antico e Nuovo Testamento e Scritti
dei Padri della Chiesa del III-IV sec. come S. Agostino , S. Ambrogio , S. Gerolamo che tradusse la Bibbia
in latino, ma si sviluppa anche attraverso fonti nuove:
1. Innanzitutto la legislazione conciliare: le questioni religiose e teologiche cruciali relative alla
natura umana e divina del Cristo vennero affidate alle deliberazioni dei vescovi riuniti in
concilio che esprimevano il canone conciliare, integrando il diritto della Chiesa. I concilii
potevano avere diverse estensioni: venivano chiamati provinciali se partecipavano solo i
vescovi di una provincia, plenari se quelli di più province, ecumenici se generali di tutta la
Chiesa. Nel primo concilio ecumenico di Nicea 325: si proclamò la consubstantial del padre e
del figlio, cioè che il Figlio Gesù è della stessa sostanza divina del Padre, contro Ario,
fondatore di un movimento eretico ad Alessandria d’Egitto tra III e IV sec. secondo cui Gesù
non è della stessa sostanza divina del Padre, ma rappresenta la prima delle sue creature.
Nonostante ciò l’arianesimo avrà seguaci ancora a lungo in numerose popolazioni germaniche
e poi con lo stesso Imperatore Costantino.
2. Le decretali pontificie iniziano a svilupparsi tra IV-V sec. e costituiscono un’altra fonte di
diritto canonico destinata a divenire la più importante del diritto canonico nel XII-XIII sec. Si
tratta di lettere con cui il vescovo di Roma rispondeva a quesiti giuridici a lui sottoposti da
giudici ecclesiastici, in primo luogo da altri vescovi, in vista della soluzione di casi concreti:
nascono dunque in relazione a singoli casi concreti ma acquistano poi il valore di norme
generali di diritto canonico e valide per tutti i casi analoghi. La prima conosciuta è una lettera
di papa Siricio al vescovo spagnolo Imerio di Tarragona del 385, con cui il papa stabiliva che
non era necessario un secondo battesimo per gli ariani convertiti.
6. Chiesa contro l'assolutismo del potere imperiale
La Chiesa venne poi ad assumere una funzione di guida spirituale anche nei confronti dell’Imperatore
e vi sono degli episodi celebri che attestano questo fenomeno: nel 390 il vescovo di Milano Ambrogio,
espresse una dura critica nei confronti dell’Imperatore Teodosio I che aveva ordinato una rappresaglia
contro gli abitanti della città greca di Tessalonica dove era stato ucciso un ufficiale imperiale,
ordinando l’uccisione degli stessi abitanti. Ambrogio indusse l’Imperatore al riconoscimento pubblico
della sua colpa, ciò dimostra quanto la Chiesa fosse riuscita ad incrinare l’assolutismo del potere
imperiale: prima nulla aveva potuto scalfire i poteri dell’Imperatore, legibus solutus, ora invece la legge
divina, in questo caso il comandamento di non uccidere, si poneva come un limite all’esercizio di quei
poteri, quindi la legge divina doveva essere rispettata anche dall’Imperatore. Ambrogio è il primo
vescovo che richiama un Imperatore al pentimento e al riconoscimento pubblico delle colpe
commesse nel governo dei sudditi e Teodosio il Grande è il primo sovrano che riconosce di essere
soggetto a leggi superiori che non può non rispettare.
7. Gelasio
Nel 494 papa Gelasio fu il primo a chiarire i rapporti tra Impero e Chiesa, in una lettera inviata
all’Imperatore Anastasio e in un trattato De anathematis vinculo. Definì l’Impero e la Chiesa come due
dignitates distinctae: rispettivamente rivolte una alla tutela dell’ordine temporale e alla conservazione
della pace sociale tra i cittadini, e l’altra a guidare il comportamento dei fedeli nella giusta direzione
vita eterna, la salvezza delle anime dei credenti, dopo la morte. I
così da favorire il conseguimento della
due poteri erano visti come reciprocamente indipendenti, Impero e Papato nascevano dalla
però
medesima fonte Dio e avevano gli stessi destinatari, nelle due diverse vesti di cittadini e di fedeli. I due
poteri, pur voluti entrambi da Cristo, sono reciprocamente indipendenti nel senso che ciascuno deve
agire nella sua sfera senza interferenze da parte dell’altro. Un principio quello della separazione tra
sfera civile e sfera religiosa non certo di facile applicazione pratica, dato che molti atti umani di
natura temporale hanno un riflesso anche sul piano spirituale e viceversa, come il matrimonio, ma che
rimarrà un caposaldo in Occidente e che distingue la tradizione giuridica europea da quella ebraica e
islamica e che trovava un aggancio importantissimo nel principio evangelico del “rendete a Cesare quel
che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.
1. Diritto nei regni romano-barbarici
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provenienti dal nord Europa, invadono le terre dell’Impero romano d’Occ
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