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Dall'età tardo-antica all’alto medioevo (V-XI sec.)

1. Diritto tardo-antico

Negli ultimi secoli del mondo antico, i secoli che intercorrono tra l'età di Costantino 313-334 d.c. e

l'età di Giustiniano 527-565 d.c. il diritto romano ha conosciuto una serie di trasformazioni profonde,

che esercitarono un influsso sull'intero ciclo successivo della storia giuridica europea. Il vastissimo

territorio dell'Impero tardo-antico includeva l'intera area mediterranea e si estendeva sino al Reno, al

Danubio e all'Inghilterra meridionale. Esso era ripartito amministrativamente in 114 province e 3

distinte gerarchie vi affiancano sul territorio. La gerarchia militare faceva perno sui duces e sui

magistri militum dislocati nelle diverse parti dell'Impero, oltre che su milizie mobili che si spostavano

con l'Imperatore secondo le necessità belliche. La gerarchia civile che svolge sia le funzioni

amministrative e di ordine pubblico, sia le funzioni giudiziarie civili e penali, era ripartita in ben 5

livelli che comprendevano in scala ascensionale: i defensores delle città, i governatori delle province, i

vicari a capo delle diocesi, i quattro prefetti del pretorio di Italia, Gallia, Costantinopoli e Illirico. Una

terza gerarchia di funzionari esercitava le vaste competenze tributarie e finanziarie dell'Impero. Al di

sopra delle tre gerarchie operava la Corte imperiale. L'Imperatore era divenuto ormai il legittimo

titolare di tutti i poteri: spettavano le nomine dei governatori provinciali e quelle di ogni altra carica

dell'amministrazione civile, giudiziaria, militare, fiscale, giungevano da ogni parte dell'Impero le

controversie da decidere in ultima istanza e infine gli era riservato in via esclusiva l'esercizio del

potere legislativo. 2. Legislazione postclassica

Il tardo Impero concentrò ogni compito di produzione normativa nelle sole mani dell'Imperatore. Egli

agiva attraverso l'opera dei suoi uffici centrali guidati da un manipolo di alti funzionari da lui scelti e

da lui in ogni momento revocabili. Il Questore del sacro palazzo, responsabile delle questioni legali, e il

Maestro degli uffici, capo della Cancelleria dell'Impero, elaboravano le costituzioni edicta che poi con

l'approvazione dell'Imperatore diventavano ad ogni effetto leggi vincolanti nella parte d'Oriente o in

quella d'Occidente, quando non nell'intero territorio dell'Impero. A ciò si aggiungeva la funzione

giudiziaria esercitata anch'essa, al più alto livello, dall'Imperatore per mezzo dei suoi giudici centrali.

La Corte imperiale risolveva i casi sottoposti all'Imperatore emettendo a nome dell'Imperatore un

rescritto, cioè un breve testo nel quale la questione controversa era impostata nei suoi profili di

diritto sulla base dei dati forniti da chi l'aveva sottoposta al giudizio superiore. Il rescriptum veniva poi

utilizzato non solo per il caso specifico che lo aveva provocato, ma anche per casi simili emergenti in

altre parti dell'Impero. La teorizzazione postclassica ridusse a due le categorie di fonti del diritto: da

una parte gli iura, che includono le fonti tradizionali del diritto civile e del diritto onorario, tuttora

valide quando non fossero state espressamente o tacitamente abrogate, dall'altra le leges, cioè le

costituzioni imperiali. 3. Compilazione giustinianea

Alla base del diritto medievale e moderno vi è indubbiamente il Corpus Iuris Civilis dell’Imperatore

d’Oriente Giustiniano che salì al trono nel 527. Questa è la sua opera monumentale che raccoglie tutto

il diritto romano dall’età repubblicana fino all’età giustinianea e si compone di: Institutiones 533 d.c 4

libri, Digesto 533 d.c 50 libri, Codex 529-534 d.c 12 libri, Novellae 134 costituzioni dello stesso

Giustiniano che confluirono in Oriente nella collezione greca e in Occidente nell’Epitome Iuliani e

nell’Authenticum. Per la sua redazione venne incaricata una commissione presieduta da Triboniano

magister officiorum, ossia il più alto funzionario imperiale, composta da 17 membri: ministro, 4

professori di diritto, 11 avvocati. La Compilazione nata in Oriente fu estesa all’Italia con la pragmatica

santio di Giustiniano del 554, dopo la riconquista dell’Italia liberata dalla dominazione degli Ostrogoti,

determinata dalla fine della guerra greco-gotica. Il Digesto è la parte più importante: si tratta di una

raccolta di iura, cioè passi delle opere dottrinali dei giuristi romani di età classica II-III sec. di

commento del diritto vigente, raggruppati per argomento. Gli iura, di carattere privato, sono così

trasformati in leges, cioè fonti ufficiali del diritto poste in essere dall’Imperatore in quanto inseriti in

una raccolta normativa promulgata ufficialmente dall’Imperatore. La costituzione deo auctore

contiene le indicazioni date da Giustiniano ai compilatori in vista dell’elaborazione del Digesto: doveva

essere in 50 libri, divisi in titoli per argomento, senza fare differenze tra i vari giuristi.

Interpolazioni:

Giustiniano autorizza poi la commissione a modificare i testi originali per adattare un testo antico

ormai superato alla nuova realtà dei tempi e della società. Questo punto è fondamentale perché

proprio queste alterazioni dei testi, chiamate interpolazioni, daranno un volto nuovo ai frammenti

dottrinali, rendendo talvolta difficile distinguere gli apporti dell’età giustinianea da quelli

dell’originario autore classico. Giustiniano non esclude l’esistenza di ripetizioni nella sua

Compilazione, nega però l’esistenza di contraddizioni e antinomie. Giustiniano lascia pertanto ai

giuristi il compito di risolvere apparenti contraddizioni tra norme e dà indicazioni sull’interpretazione

delle norme da parte dei giudici stabilendo che, in caso di dubbio circa il significato di una norma da

applicare ad un caso concreto, dovevano rivolgersi all’Imperatore, interpretazione autentica.

4. Cristianesimo

Una delle basi portanti della storia del diritto europeo è il cristianesimo. La Chiesa è infatti la grande

protagonista dell’età tardo antica, in particolare nell’ultima fase dell’Impero romano, IV-V sec. Peraltro

avrà grande influenza nel campo della giustizia e della legislazione in tutte le epoche successive, sia

per il suo sistema di valori e di principi sia per le tecniche di analisi e di interpretazione dei testi

normativi.

Chiesa cattolica nell'Impero romano:

Nell’Impero romano la religione cattolica viene inizialmente perseguitata, per i primi 3 secoli di vita

della Chiesa, per il fatto che il cristianesimo riconosceva il culto solo a Dio e non anche alla persona

dell’Imperatore e rappresentava così un pericolo per l'Impero. Essa iniziò ad essere tollerata con

l’editto di tolleranza dell’Imperatore d’Oriente Galerio del 311 che pose fine alle persecuzioni contro i

cristiani. E venne poi riconosciuta con l’editto di Milano di Costantino del 313 che prevedeva che le

Chiese poterono divenire titolari di beni e molti altri privilegi:

1. Di straordinaria importanza è l’attribuzione ai vescovi dell’amministrazione della giustizia

civile, cioè la competenza di giudici nelle cause civili, quando anche una sola delle parti, ed in

seguito entrambe le parti, di una lite di comune accordo vi si fossero sottoposte in alternativa

al giudice imperiale. Così la sentenza pronunciata dai vescovi aveva lo stesso valore della

decisione presa dai giudici imperiali: sentenza episcopale fu dichiarata inappellabile e dotata

di forza esecutiva. Si trattava dunque di una giurisdizione concorrente con quella imperiale.

2. Ai vescovi spettava poi la giurisdizione in materia ecclesiastica, cioè le materie di interesse

della Chiesa che era esclusiva. Giustiniano rese la giurisdizione dei vescovi esclusiva anche in

materia civile e penale per le cause riguardanti gli ecclesiastici: si trattava di un privilegio

degli ecclesiastici di essere giudicati solo dal vescovo anche per le cause civili e penali, quindi

per contratti, omicidio o furto. Il privilegio del foro, in deroga alla giurisdizione ordinaria dei

giudici imperiali.

Il culmine dell’ascesa del cristianesimo fu quando venne proclamata religione esclusiva dell’Impero da

Teodosio I 380 con l’editto di Tessalonica: tutti i popoli sottoposti all’Impero dovevano seguire la

religione cristiana. Venne così meno il principio di libertà di culto, voleva infatti diffonderla

maggiormente, vietando altri culti per avere una società migliore più forte e solida.

Struttura della Chiesa:

A capo della chiesa locale, ossia la diocesi che coincide con il territorio di una città e campagna

circostante, vi era come ora il vescovo che ha sede nella città, eletto dal clero diocesano e con la

partecipazione del popolo. Vi potevano essere però eccezioni ad es. Ambrogio , che era un governatore

provinciale

, quindi un funzionario imperiale , che non era neanche battezzato, venne eletto vescovo di

Milano dal popolo per acclamazione nel 374. Il vescovo eletto riceveva la consacrazione dal

metropolita, arcivescovo a capo della provincia ecclesiastica raggruppante più diocesi. La struttura

della chiesa gerarchica si sviluppa su 2 livelli, il vescovo e arcivescovo metropolita che all’interno della

provincia ecclesiastica ha un ruolo preminente sui vescovi delle varie diocesi. Tra IV-V sec. tra tutti i

vescovi al vescovo di Roma fu molto presto riconosciuto il ruolo più alto. Questo avvenne soprattutto

grazie all’opera di papa Leone Magno un pontefice di grande autorità che valorizzò rispetto agli altri

vescovi il ruolo del vescovo di Roma, successore di Pietro, rifacendosi al primato di Pietro sugli altri

apostoli, voluto da Gesù stesso. 5. Diritto della chiesa

Il diritto della Chiesa è fissato innanzitutto nelle Sacre Scritture: Antico e Nuovo Testamento e Scritti

dei Padri della Chiesa del III-IV sec. come S. Agostino , S. Ambrogio , S. Gerolamo che tradusse la Bibbia

in latino, ma si sviluppa anche attraverso fonti nuove:

1. Innanzitutto la legislazione conciliare: le questioni religiose e teologiche cruciali relative alla

natura umana e divina del Cristo vennero affidate alle deliberazioni dei vescovi riuniti in

concilio che esprimevano il canone conciliare, integrando il diritto della Chiesa. I concilii

potevano avere diverse estensioni: venivano chiamati provinciali se partecipavano solo i

vescovi di una provincia, plenari se quelli di più province, ecumenici se generali di tutta la

Chiesa. Nel primo concilio ecumenico di Nicea 325: si proclamò la consubstantial del padre e

del figlio, cioè che il Figlio Gesù è della stessa sostanza divina del Padre, contro Ario,

fondatore di un movimento eretico ad Alessandria d’Egitto tra III e IV sec. secondo cui Gesù

non è della stessa sostanza divina del Padre, ma rappresenta la prima delle sue creature.

Nonostante ciò l’arianesimo avrà seguaci ancora a lungo in numerose popolazioni germaniche

e poi con lo stesso Imperatore Costantino.

2. Le decretali pontificie iniziano a svilupparsi tra IV-V sec. e costituiscono un’altra fonte di

diritto canonico destinata a divenire la più importante del diritto canonico nel XII-XIII sec. Si

tratta di lettere con cui il vescovo di Roma rispondeva a quesiti giuridici a lui sottoposti da

giudici ecclesiastici, in primo luogo da altri vescovi, in vista della soluzione di casi concreti:

nascono dunque in relazione a singoli casi concreti ma acquistano poi il valore di norme

generali di diritto canonico e valide per tutti i casi analoghi. La prima conosciuta è una lettera

di papa Siricio al vescovo spagnolo Imerio di Tarragona del 385, con cui il papa stabiliva che

non era necessario un secondo battesimo per gli ariani convertiti.

6. Chiesa contro l'assolutismo del potere imperiale

La Chiesa venne poi ad assumere una funzione di guida spirituale anche nei confronti dell’Imperatore

e vi sono degli episodi celebri che attestano questo fenomeno: nel 390 il vescovo di Milano Ambrogio,

espresse una dura critica nei confronti dell’Imperatore Teodosio I che aveva ordinato una rappresaglia

contro gli abitanti della città greca di Tessalonica dove era stato ucciso un ufficiale imperiale,

ordinando l’uccisione degli stessi abitanti. Ambrogio indusse l’Imperatore al riconoscimento pubblico

della sua colpa, ciò dimostra quanto la Chiesa fosse riuscita ad incrinare l’assolutismo del potere

imperiale: prima nulla aveva potuto scalfire i poteri dell’Imperatore, legibus solutus, ora invece la legge

divina, in questo caso il comandamento di non uccidere, si poneva come un limite all’esercizio di quei

poteri, quindi la legge divina doveva essere rispettata anche dall’Imperatore. Ambrogio è il primo

vescovo che richiama un Imperatore al pentimento e al riconoscimento pubblico delle colpe

commesse nel governo dei sudditi e Teodosio il Grande è il primo sovrano che riconosce di essere

soggetto a leggi superiori che non può non rispettare.

7. Gelasio

Nel 494 papa Gelasio fu il primo a chiarire i rapporti tra Impero e Chiesa, in una lettera inviata

all’Imperatore Anastasio e in un trattato De anathematis vinculo. Definì l’Impero e la Chiesa come due

dignitates distinctae: rispettivamente rivolte una alla tutela dell’ordine temporale e alla conservazione

della pace sociale tra i cittadini, e l’altra a guidare il comportamento dei fedeli nella giusta direzione

vita eterna, la salvezza delle anime dei credenti, dopo la morte. I

così da favorire il conseguimento della

due poteri erano visti come reciprocamente indipendenti, Impero e Papato nascevano dalla

però

medesima fonte Dio e avevano gli stessi destinatari, nelle due diverse vesti di cittadini e di fedeli. I due

poteri, pur voluti entrambi da Cristo, sono reciprocamente indipendenti nel senso che ciascuno deve

agire nella sua sfera senza interferenze da parte dell’altro. Un principio quello della separazione tra

sfera civile e sfera religiosa non certo di facile applicazione pratica, dato che molti atti umani di

natura temporale hanno un riflesso anche sul piano spirituale e viceversa, come il matrimonio, ma che

rimarrà un caposaldo in Occidente e che distingue la tradizione giuridica europea da quella ebraica e

islamica e che trovava un aggancio importantissimo nel principio evangelico del “rendete a Cesare quel

che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.

1. Diritto nei regni romano-barbarici

Nel V sec. l’Europa occidentale vive il dramma delle invasioni barbariche: popolazioni germaniche

provenienti dal nord Europa, invadono le terre dell’Impero romano d’Occ

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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