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La capacità di testimoniare e le eccezioni

Il codice pone, in via generale, la regola secondo cui ogni persona ha la capacità di testimoniare: possono quindi essere assunti come testimoni sia l'infermo di mente, sia il minore (in questi casi, tuttavia, il giudice dovrà valutare con particolare attenzione la credibilità del dichiarante e l'attendibilità della dichiarazione). Inoltre, il giudice può verificare l'idoneità fisica o mentale del soggetto chiamato a deporre ordinando gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge: sono poi previste una serie di eccezioni consistenti in situazioni di incompatibilità relative ad un determinato procedimento, incompatibilità a testimoniare che ricorre quando una persona, pur capace di deporre, non è legittimata a svolgere la funzione di testimone in un determinato procedimento penale a causa della posizione assunta in tale procedimento o a causa dell'attività ivi esercitata. Non possono

essere assunti come testimoni: gli imputati concorrenti nello stesso reato, gli imputati in procedimento legati di una connessione debole, gli imputati in procedimenti probatoriamente collegati, le persone che, nel medesimo processo, sono presenti nella veste di responsabile civile e di civilmente obbligato per la pena pecuniaria, coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione dell'intervista.

Quando è sentito eccezionalmente in qualità di testimone, l'imputato è assistito obbligatoriamente dal proprio difensore di fiducia (o d'ufficio) in ragione del collegamento tra il reato che gli è addebitato e quello che è oggetto del procedimento nel quale è chiamato a deporre. Le dichiarazioni dei teste assistiti sono utilizzabili solo in presenza di

riscontri che ne confermino l'attendibilità e tali dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette. Oltre alla testimonianza, altro mezzo di prova è la perizia: trattasi di un mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto, disposta quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. La perizia non è l'unico strumento che permette di raggiungere le finalità indicate: esiste anche la consulenza tecnica di parte entro e fuori dei casi di perizia - sia il p.m. sia le parti private possono avvalersi dell'opera di esperti fin dalla fase delle indagini preliminari. Quindi il giudice si trovadi fronte ad una alternativa: utilizzare le valutazioni operate da un consulente tecnico di parte o disporre una perizia: il prodotto finale di questo secondo particolare mezzo di prova è la relazione che il perito (di regola) svolge oralmente o (eccezionalmente, su autorizzazione del giudice) formula per iscritto – successivamente, il perito è sottoposto all'esame incrociato su richiesta di parte. Al pari di quanto avviene per gli altri mezzi di prova, il giudice non è vincolato dalla perizia e può disattenderne le conclusioni dando un'adeguata motivazione del proprio dissenso. Differenti dai mezzi di prova (es. testimonianza e perizia) sono i mezzi di ricerca della prova (es. ispezioni ed intercettazioni), le cui differenze possono ravvisarsi entro i seguenti aspetti: - l'elemento probatorio si forma in seguito all'esperimento del mezzo di prova - mentre attraverso l'esperimento del mezzo di ricerca della prova entra

Nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi dello stesso; i mezzi di prova possono essere assunti solo davanti al giudice nel dibattimento o nell'incidente probatorio mentre i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal giudice, dal p.m. ed in alcune ipotesi dalla polizia giudiziaria; i mezzi di ricerca della prova si basano di regola sul fattore sorpresa e quindi non consentono il preventivo avviso al difensore dell'indagato quando sono compiuti nella fase delle indagini mentre i mezzi di prova possono essere assunti durante le indagini preliminari solo con la piena garanzia del contraddittorio.

L'ispezione, quale mezzo di ricerca della prova, è disposta dall'autorità giudiziaria con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato: essa consiste nell'osservare e descrivere persone luoghi o cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. Per intercettazione si intende quell'attività che si effettua mediante strumenti tecnici di percezione e che tende a captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone: può avere ad oggetto sia le conversazioni o comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione, sia il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici. L'art.15 Cost. tutela la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, segretezza la cui violazione è ammessa soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con lega garanzie stabilite dalla legge: diconseguenza le intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni sono ammesse con molti limiti (es. l'intercettazione di comunicazioni trapresenti è di regola ammessa al di fuori del domicilio privato e solo in via eccezionale, in presenza di fondato motivo che ivi si stia svolgendo attività criminosa, è ammessa anche nel domicilio privato). Le misure cautelari sono quei provvedimenti provvisori, ma immediatamente esecutivi, che tendono ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare uno dei seguenti pericoli, definiti dal codice "esigenze cautelari": pericolo per l'accertamento del reato, pericolo per l'esecuzione della sentenza e pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati. Le principali caratteristiche delle misure cautelari sono: - Strumentalità rispetto al procedimento penale stante il fine di evitare che si verifichino determinati pericoli per lo

stesso;urgenza che ricorre quando un ritardato intervento renderebbe probabile il verificarsi di uno dei fatti temuti;prognosi di colpevolezza allo stato degli atti per cui l'applicazione di una misura cautelare personale richiede l'accertamento di "gravi indizi di colpevolezza"basato sugli elementi di prova che l'accusa è riuscita a raccogliere sin dall'iniziodelle indagini;immediata esecutività del provvedimento, che rimane tale anche in caso di impugnazione contro di esso - ciò significa che la polizia giudiziaria ha il poteredi adempiere al relativo comando in modo coercitivo, cioè anche contro lavolontà di colui che vi si oppone;provvisorietà, gli effetti del provvedimento non condizionano la decisione finale del giudice e da tale caratteristica derivano due corollari: il provvedimentocautelare mantiene la sua esecutività fino a che non sia divenuta esecutiva lasentenza

definitiva; il provvedimento cautelare è revocabile o modificabile in attesa della sentenza definitiva; la Costituzione esige che la legge preveda espressamente i casi ed i modi nei quali il provvedimento dell'autorità giudiziaria può porre limiti alla libertà personale e domiciliare, si tratta dei principi di riserva di legge e di passività; le misure cautelari sono disposte con un provvedimento emanato dal giudice - di regola il p.m. e la polizia giudiziaria non hanno il potere di disporre misure cautelari, tuttavia la riserva di giurisdizione non è assoluta: infatti sia la Costituzione sia il codice ammettono che i provvedimenti temporanei possano essere disposti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria (tali provvedimenti sono definiti "pre-cautelari" e devono essere sottoposti a convalida da parte del giudice entro un tempo predeterminato, altrimenti l'indagato deve essere rimesso inlibertà); nei confronti dei provvedimenti cautelari è possibile presentare impugnazione.  Le misure cautelari si distinguono in due macro-categorie, misure personali (coercitive ed interdittive) e misure reali: misure coercitive obbligatorie (impongono all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice – es. divieto di espatrio) e custodiali (comportano per l'imputato una situazione di custodia da cui deriva la configurabilità del delitto di evasione – es. arresto domiciliare); misure interdittive che consistono nell'applicazione provvisoria a scopo cautelare di determinati divieti (es. sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori); misure reali che toccano singoli beni mobili o immobili ed impongono il divieto di disporre di tali beni (trattasi del sequestro conservativo posto a tutela della garanzia del pagamento delle somme dovute per le spese del procedimento penale o.pericolo di fuga dell'imputato, pericolo di reiterazione del reato o pericolo di inquinamento delle prove. Le misure personali possono includere la custodia cautelare in carcere, la custodia cautelare agli arresti domiciliari o il divieto di allontanarsi dal proprio comune di residenza. Le misure reali, invece, possono essere il sequestro preventivo dei beni dell'imputato o il sequestro preventivo di beni utilizzati per commettere il reato. È importante sottolineare che le misure cautelari sono adottate dal giudice durante la fase delle indagini preliminari e possono essere revocate o modificate durante il processo principale. In conclusione, le misure cautelari sono strumenti utilizzati dal sistema giudiziario per garantire l'efficacia del processo penale e la tutela dei diritti delle parti coinvolte.in concreto almeno una delle esigenze cautelari indicate tassativamente dall'art.274 c.p.p., cioè:
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Publisher
A.A. 2023-2024
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mapiapa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistema processuale e responsabilità da reato di impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Iovino Felice Pier Carlo.