PROCEDURA PENALE B
MERCOLEDÌ 26/02
Questioni organizzative
Seconda esercitazione tema. Da fare a casa con termine congruo.
Tema scritto a inizio sessione esame a giugno. Facoltativo. Valutato solo in bonam
partem. Li corregge lei tutti. Usa come parametro assegnazione tesi.
Seminari e lezioni dalla prossima settimana. Mercoledì 5 marzo alle 12 Algeri sul tema
delle misure precautelari viste alla luce modifiche introdotte con codice rosso bis.
12 marzo sempre alle 12 in D5005 simulazione di dibattimento penale. Filmato
predisposto da ministero giustizia.
Pm che parlerà di come lavora Pm
Lezione avvocato sulle indagini difensive
Ad aprile lezione sul principio di proporzionalità. 2 specialisti. In orario di lezione.
Parte dinamica del procedimento penale -> come si svolge un procedimento penale.
LE INDAGINI PRELIMINARI E LA FUNZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI
Oggi le indagini preliminari sono la porzione + significativa del procedimento penale. In
esse si compiono atti che sono destinati a restare, che hanno un peso enorme nel
procedimento penale. Questo per tanti motivi. Fino a diversi anni fa, nel processo penale
la prova regina e più significativa era la prova dichiarativa. Nel frattempo, c’è stato un
travolgente sviluppo tecnologico. Dunque, non possiamo più dire che la prova cuore dle
processo penale è la prova dichiarativa. Nel processo penale si va ad acquisire prove
scientifiche e tecnologiche e informatiche. Es: sequestro tablet o computer (fonte
inesauribile e di una quantità informazioni strepitosa). Sulla scena del crimine si
raccoglie serie dati infinita. Oggi nel processo penale parlano le prove reali. Tutte queste
prove scientifiche tecniche e tecnologiche dove trovano la propria fase elettiva di
formazione? Nella fase delle indagini preliminari (all’inizio), quando il fatto è appena
accaduto. Questo genera inquietudine. Non è più vero che la sede elettiva di formazione
della prova è il dibattimento. La sede di raccolta della prova copre tutto il corso del
procedimento penale. Con una serie di problemi. L’indagine preliminare negli anni ha
assunto un peso enorme. Si parla di gigantismo investigativo, che si accompagna alle
degenerazioni del processo mediatico: il vero processo per l’opinione pubblica è quello
mediatico (nessuno sta attento allo svolgimento del dibattimento a 1 anno e mezzo dallo
svolgersi del fatto). Su questo quadro è intervenuta la riforma Cartabia, che ha preso
atto della necessità di adeguarsi agli standard europei.
La Cartabia è partita dal peso delle indagini preliminari e su quel peso ha lavorato.
In che modo? Dicendo che le indagini preliminari pesano, baricentro processo è
spostato in questa fase e allora rendiamo stringente valutazione che si fa su
queste indagini. PM al termine indagini chiederà rinvio a giudizio solo se può fare
valutazione su ragionevole previsione di condanna. È stata quindi valorizzata la
presunzione di innocenza. Lo stesso canone si applica in udienza preliminare: GUP
controllerà questa valutazione alla luce dello stesso parametro. Se si può
effettuare questa valutazione si va avanti. Se non vi è ragionevole previsione di
condanna ci si ferma. Si manda dunque avanti solo ciò che merita di arrivare al
dibattimento, ossia ciò che possa verosimilmente sfociare in condanna.
La Cartabia è intervenuta sulle tutele che si possono attivare nel corso delle
indagini. Fino al 2022 il protagonista delle indagini preliminari era il PM: faceva
tutto lui senza alcun controllo. Era una figura gigantesca. La cartabia ha detto che
non si può cambiare completamente il sistema: le indagini preliminari sono
centrali. E allora la Cartabia ha detto “mettiamo un controllore accanto al PM”. È il
giudice per le indagini preliminari. Questi c’era già, ma la cartabia lo ha
potenziato. È il principio dei pesi e contrappesi. Valorizziamo il potere di controllo
del giudice per evitare abusi. Si è preso atto di una situazione e si è corretta senza
snaturarla.
Chi si muove nelle indagini preliminari?
Si tratta di soggetti. Sul lato dell’accusa abbiamo:
PM
Polizia giudiziaria -> dà un ausilio enorme al PM;
La persona offesa dal reato 8cons uso difensore se l’ha nominato).
Lato difesa -> indagato + difensore
Lato imparzialità -> giudice per le indagini preliminari.
Indagini preliminari -> 1° fase del procedimento penale, che prende avvio con
l’iscrizione della notizia di reato da parte del PM e termina con la scelta del PM
sull’azione (esercizio azione penale e richiesta rinvio a giudizio o con il non esercizio
dell’azione e dunque richiesta di archiviazione). Questa fase può essere definita anche
come un insieme di atti, di regola segreti, posti in essere dal PM e dalla polizia
giudiziaria.
In che senso segreti?
Vige nel nostro sistema la regola generale del segreto investigativo: gli atti delle indagini
preliminari compiuti da PM e polizia giudiziaria sono segreti, ossia sottratti alla
conoscenza della difesa. Esiste all’interno delle indagini preliminari un segreto nei
confronti della persona indagata e del suo difensore. Una conseguenza di questo segreto
interno alle indagini preliminari è il c.d. Segreto esterno (atto indagini no conoscile fuori
procedimento penale, collettività). Segreto esterno vuol dire anche divieto di pubblicare
in qualunque modo sui mass media gli atti delle indagini (questi sono segreti). Se gli atti
pubblicati, violazione segreto investigativo e divieto pubblicazione. Norme a tutela di
questi ultimi 2 sono deboli e no idonee a funzionare in maniera effettiva, anche perché
prevedono sanzioni leggere. No effetto deterrente. A che serve il segreto investigativo
nel processo penale e nei confronti della difesa? A tutelare efficienza indagini preliminari.
Indagine per essere efficiente in teoria dovrebbe essere sempre segreta. Se indagato
viene a saperlo c’è rischio inquinamento prove. Il segreto investigativo nel codice 1930
era denominato segreto istruttorio. Era un po’ la stessa cosa. Ma segreto investigativo
non copre tutto: ci sono atti indagini preliminari che per loro importanza si aprono a
conoscenza e a partecipazione difesa. Es: interrogatorio dell’indagato; sopralluogo
(=raccolta serie elementi che arrivano subito al tavolo giudice che decide) -> si aprono a
partecipazione difesa. Si cristallizzano elementi che sono prove, già da questa fase
iniziale.
Art. 329 c.p.p. -> atti compiuti da Pm…sono coperti da segreto, fino a quando
imputato non ne possa avere conoscenza e non oltre..
Segreto investigativo cade:
Termine indagini preliminari quando Pm intende chiedere il rinvio a giudizio. Pm
darà avviso di conclusione delle indagini all’indagato e gli dirà presso la segreteria
c’è fascicolo indagini preliminari e tu puoi prenderle e studiarle.
Mare segreto, isole conoscibilità, caduta segreto al termine indagini.
Giudice per le indagini preliminari
La riforma Cartabia ha usato modello preesistente ma lo ha valorizzato. Ora maggiore
equilibrio con Pm. Il dominus delle indagini preliminari (ha titolarità indagini) è PM. La
ad
figura del giudice si appalesa per singoli atti, per singoli provvedimenti. È un giudice
acta (=per singoli atti).
Art 328 c.p.p. -> nei casi previsti… provvede il giudice per le indagini preliminari
Questa norma era scritta così nell’88 ed è rimasta scritta così. Ci descrive modello e
figura GIP. Interviene solo se la legge espressamente lo prevede. Non interviene mai
d’ufficio, ma solo sulle richieste PM, parti private e offeso. Interviene a richiesta di parte-
è struttura accusatoria sistema. Giudice istruttore costruiva castello probatoria già nelle
indagini e lavorava d’ufficio. La cartabia aumenta i casi in cui la legge prevede
espressamente intervento del giudice. Con una espressione che risale agli anni 2000, si
parla di “finestre di giurisdizione nelle indagini preliminari”. Indagini preliminari sono il
continuum svolto dal Pm. Ogni tanto GIP si affaccia e interviene.
Finestre tradizionali (già previste dall’88) -> quando è necessario e
consentito da legge, nel corso indagini prteliminari limitare diritti fondamentali
scattano le finestre di giurisdizione. In costituzione i diritti fondamentali sono
tutelati con un modello ben preciso. Es: riserva di giurisdizione (provvedimento
giudice terzo e imparziale per limitare il diritto fondamentale). Quali sono queste
finestre? Misure cautelari. L’ordinanza è sempre quella del GIP se misure adottate
in questi casi. Es: intercettazioni. Di mezzo c’è art. 15 (segretezza delle
comunicazioni). Terza ipotesi -> legge del 2009 ha disciplinato la possibilità anche
nel corso indagini preliminari di effettuare prelievi coattivi sull’individuo per
ottenere campione, farlo analizzare a biologo ed estrarre profilo DNA. Per
confrontarlo con Dna trovato sul luogo del delitto. Prelievo coattivo tocca la libertà
personale. Riforma 2009 ha previsto anche di effettuare accertamenti medici
coattivi sull’individuo. Essi possono essere di vario tipo (ecografia, endoscopia).
Altro fornte di intervento GIP ulteriore riguarda la formazione della prova. Quando
è stato scritto codice 1988, l’idea era che nelle indagini preliminari Pm compie atti
per vedere se richiedere rinvio a giudizio e poi prova si formerà in contraddittorio.
Questo vale per prova dichiarativa. Nell’88 si è iniziato a dire “ ma se c’è
situazione di urgenza e non si può aspettare dibattimento (es: teste in fin di vita,
teste minacciato o teste che può essere minacciato), è stato costruito istituto
“incidente probatorio”. È una specie di parentesi di dibattimento che si svolge
nelle indagini preliminari e serve ad assumere una prova urgente, che non si può
rinviare al dibattim,ento pk altrimenti quella prova non ci arriva. Utilità: lavorare
subito in tempi rapidi col contraddittorio nella formazione della prova. Incidente
probatorio: esame incorciato e prova si forma di fronte al giudice. Il verbale è
utilizzabile dal giudice per il dibattimento. Svantaggio: la prova si forma nelle
indagini preliminari di fronte a GIP, ma non si forma di fronte al giudice
dibattimento (questi non ha visto forgiarsi di fronte a sé quella prova). Un conto è
vedere il teste, un conto è leggere un verbale. Quindi manca l’immediatezza
(corollario del contraddittorio). Un contraddittorio che si svolge di fronte al giudice
che valuterà quella prova che ha visto e sentito. Isole di contraddittorio nel mare di
una indagine segreta o comunque unilaterale (l’atto lo compie PM senza dialettica
piena con la difesa). Che differenza c’è tra giudice iostruttore e GIP che presiede
all’incidente probatorio? Incidente probatoria è un atto che si svolge su inziativa di
parte (PM o difensore). GIP non ha iniziativa. 328: nei casi previsti dalla legge e su
richiesta di parte. Giudice iostruttorio ha invece iniziativa. È situazione che non
perviene sulla marca genetica del GIP. Tanto è vero che art. 34 prevede che se GUP
ha solo presieduto incidente probvatorio e non ha svolto altri atti, non è
incompatibile a svolgere funzione giudice indagini preliminari. Egli non ha perso
imparzialità: ha solo visto formarsi una prova. Alcuni dicono che sarà anche +
braco pk ha visto prova formarsi di fronte a sé e c’è immediatezza. Fino a qui
arrivava codice 88 fino alla riforma cartabia.
Finestre nuove -> sono state aperte dalla riforma cartabia:
Quando Pm svolge perquisizione investigativa che non sfocia nel sequestro è
possibile presentare opposizione di fronte al GIP. Questa finestra viene da
indicazione data da corte edu. Giudice si attiva a tutela diritti fondamentali e
inviolabili.
Iscrizione notizia di reato può anche essere nei confronti di ignoti. Fino alla
riforma cartabia, era un po’ il Pm l’arbitro di questa scelta. Non c’era un
controllo penetrante su valutazioni che possono essere anche molto delicate.
Cartabia ha previsto che GIP abbia potere generale: quando è chiamato a
pronunciarsi nel corso indagini possa dire che in realtà dagli atti un indagato
c’è. Per cui ordina a Pm di procedere a iscrizione. A che serve questo ordine di
iscrizione? Le indagini preliminari hanno un termine. La situazione di indagato è
una situazione penosa. Anche indagine preliminare è già pena: presunzione di
innocenza si tutela anche prevedendo termine. Una volta che è scaduto termine
per le indagini, che decorre da iscrizione nome, gli atti del Pm se ne compie altri
sono inutilizzabili, anche se all’interno ci fosse la prova decisiva della vicenda.
Se giudice si accorge che c’è qualcosa che non va fa scattare tutela enorme per
indagato. È una grossa garanzia.
Se indagato non c’è, gli atti conoscibili non sono conosciuti da nessuno: non c’è
una difesa. Es: sopralluogo. Se c’è un indagato, questi ci può andare con
difensore. Se indagato non c’è, al sopralluogo non partecipa nessuno. È attività
che resta svolta in solitudine dagli inquirenti. Il diritto di conoscere scatta per
indagato cui nome è iscritto nel registro. Controllo giudice è finalizzato ad
evitare ingerenze. Es: Pm indagato contro ignoti e chiede intercettazione.
Giudice legge atti e dice che dagli atti emerge che reato deve essere attribuito
a mario rossi. Quindi pm deve iscrivere nome Mario rossi. Giudice se vede
incorrettezza può intervenire. Problema è che quando GIP viene chiamato a
pronunciarsi nelle indagini, egli conosce solo atti che Pm gli mette davanti. Se
da quello che Pm gli dà giudice nota che indagato c’è ma nessuno lo ha iscritto,
ordina che venga iscritto.
Giudice inoltre ha altro potere. Su richiesta dell’indagato (in qualunque
momento se ne renda conto e produca gli atti al giudice), giudice può andare a
vedere data in cui PM ha iscritto il nome e gli può dire che tu lo hai iscritto il 26
febbraio, ma dal 3 gennaio era chiaro che dovevi iscriverlo da questa data. È
evidente che indagato era quello e tu non lo hai iscritto. Il giudice gli dice di
retrodatare: l’iscrizione decorre dal 3 gennaio. Termine indagini non parte dal 26
febbraio, ma dal 3 gennaio. E finisce prima. Se risulta che termine era scaduto e
termine era scaduto, atti sono inutilizzabili. Bisogna tener conto anche
dell’effetto deterrente che certe norme producono. Un conto è sapere che
nessuno può controllare scelte su iscrizione data. Un conto è sapere che ci sarà
controllo da parte del giudice.
Una volta che è scaduto termine per indagini, nella versione originaria codice
nulla era previsto. Pm ci poteva pensare anche un bel po’. Pm poteva stare
mesi ed anni a riflettere. Era snodo non regolato e pericolosissimo. Quel
processo era in una fase di stasi. Pm era inerte. Dall’88 al 2017 qualcosa di
muove: riforma dice che Pm ha un termine per decidere. La riforma Cartabia
riprende questa idea e ne fa finestra di giurisdizione. Quando Pm scaduto il
termine per indagini non decide se chiedere rinvio a giudizio o archiviazione,
indagato o anche offeso possono andare dal giudice a farglielo presente. Questo
comporta possibilità per giudice di pungolare Pm anche in maniera abbastanza
penetrante.
L’art 328 parla di “giudice per le indagini preliminari” e non “delle”. Giudice sarebbe
stato dominus e gestore fase. Trasmette idea che si attiva in determinate ipotesi.
Qualcuno dopo la Cartabia ha detto di cambiare nome in “delle”. Ma resta per pk no
potere iniziativa e agisce solo in ipotesi eccezionali previste dalla legge. Egli conosce
quando si deve pronunciare di regola soltanto ciò che Pm gli presenta per chiedergli di
adottare provvedimento che vuole. Giudice per le indagini preliminare no accesso a tutto
fascicolo. Quand’è che invece GIP conosce tutto? Quando il Pm chiede l’archiviazione.
C’è controllo giurisdizionale pk PM ha l’obbligatorietà azione penale. Lo guarda giudice
se decisione Pm è giudice e valuta guardando tutto fascicolo PM. Altra ipotesi: PM chiede
il rinvio a giudizio. Sarà il GUP a valutare scelte PM sull’azione penale e deve avere tutto.
Quali sono le finalità di queste indagini preliminari?
Queste finalità sono moltiplicate ispessite e complicate nel tempo. Nella versione
originaria del codice dell’88 c’era una norma.
Art. 326 c.p.p. -> PM e polizia giudiziaria… indagini necessarie per le determinazioni
inerenti all’esercizio dell’azione penale. Si diceva che le indagini servono al PM per
decidere se chiedere l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Finalità interna alla fase. Questa
norma non era altro che trasposizione principio sistema accusatorio. Questa finalità delle
indagini c’è ancora oggi. Ma oggi le finalità delle indagini preliminari sono ben
altre. Si parte dall’art. 111 Cost. Nell’88 regola generale era che atti indagini
preliminari fossero radicalmente diversi dalle prove che si formavano in dibattimento.
C’era meccansimo per cui anche i nomi atti indagini preliminari corrispondenti a mezzi di
prova erano diversi. Es: testimonianza in dibattimenrto, assunzione di informazioni da
possibile teste (atto compiuto da PM), assunzione di sommarie informazioni da possibile
testimone (quando lo compie PG). Questo modo di ragionare consentaneo al 326 viene
messo in crisi negli anni 90/92 con stragi mafia. Bisogna fare bilanciamento saggio tra.
Esigenza di tutelare contraddittorio nella formazione della prova (
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