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MANUALE DI PROCEDURA PENALE

(25ª edizione - 2024)

Paolo Tonini – Carlotta Conti

Riassunto realizzato da Davide Angelini

_________________________

Parte Prima

Evoluzione storica del processo penale – Le fonti

Capitolo I – SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO

1. Diritto penale e diritto processuale penale

La legge penale definisce i “tipi di fatto” che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li

commettono. La legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato

commesso un fatto di reato, se l'imputato ne è l'autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli

applicata. L'uso della coercizione e della forza, in uno Stato in base al diritto, deve restare monopolio dello

Stato; le modalità di svolgimento del processo penale non devono essere lasciate alla discrezione del giudice,

bensì devono essere regolate dalla legge.

Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette

all'attuazione del diritto penale nel caso concreto; si afferma che il diritto processuale ha una funzione

strumentale rispetto al diritto penale sostanziale. Senza un processo regolato dalla legge e rispettoso del

diritto delle parti, l'applicazione della norma penale si trasformerebbe in un “diritto di polizia”; non vi

sarebbe accertamento dei fatti operato da un soggetto imparziale, che valuti gli argomenti prospettati

dall'accusa e dalla difesa.

Mentre il diritto penale sostanziale vieta determinati fatti mediate la minaccia di una pena, il diritto

processuale penale regola l'accertamento di una responsabilità penale e, quindi, prescrive i comportamenti

processuali da tenere (i suoi precetti si rivolgono specificamente al giudice, al pubblico ministero e agli altri

soggetti del processo). 1

2. La protezione della società e la difesa dell'imputato

L'esigenza di scoprire i reati e di applicare le sanzioni è dettata dalla necessità di proteggere la società contro

il pericolo della delinquenza. Nel perseguire tale compito, occorre al tempo stesso predisporre gli strumenti

che permettano di accertare se il fatto di reato è stato compiuto dall'imputato; ciò è imposto dall'esigenza di

difendere l'imputato innocente dal pericolo di una condanna ingiusta; ma anche nell'ipotesi in cui l'accusato

fosse colpevole, il processo dovrebbe difenderlo dal pericolo costituito dall'applicazione di sanzioni più gravi

di quelle che conseguono ai fatti che vengono accertati. In definitiva, il processo penale, nell'applicare la

legge sostanziale, deve perseguire contemporaneamente la funzione di tutelare la società contro la

delinquenza e di difendere l'accusato dal pericolo di una condanna ingiusta. Le due esigenze hanno pari

importanza.

Il legislatore si trova costretto a inventare soluzioni che, nella ricerca di un coordinamento difficile,

inevitabilmente possono sacrificare o la difesa della società, o la difesa dell'imputato. In definitiva, si tratta di

scegliere se accettare il rischio di condannare un innocente o accettare il rischio di assolvere un colpevole.

Il quesito su quale sistema processuale sia il più idoneo ad accertare i fatti di reato deve essere esaminato,

prima di tutto, in chiave storica. Gli studiosi hanno rilevato che esiste una stretta correlazione tra regime

politico e sistema processuale: ad un regime totalitario corrisponde un rito penale nel quale la difesa della

società prevale su quella dell'individuo e, viceversa, ad un regime garantista corrisponde un sistema

processuale che dà all'imputato una tutela prevalente rispetto alla difesa della società.

La distinzione tra modello processuale “inquisitorio” e “accusatorio” ha assunto il nuovo significato di

“criterio” di scelta politica per valutare l'accettabilità delle norme che devono regolare il processo penale.

3. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio

Già nel periodo medioevale era denominato “inquisitorio” quel sistema che attribuiva al giudice inquisitore il

potere di attivarsi d'ufficio per perseguire i reati ed acquisirne le prove.

Sempre nello stesso periodo storico era denominato “accusatorio” quel tipo di processo nel quale il giudice

non esercitava alcun potere d'ufficio, poiché erano le parti ad averne l'iniziativa; al giudice era attribuito solo

il potere di prendere decisioni su richiesta di parte.

Oggi con i termini accusatorio e inquisitorio ci riferiamo ai “tipi” di processo penale, ai quali sono attribuite

determinate caratteristiche. In linea di massima si afferma che il sistema inquisitorio si basa sul segreto e

sulla scrittura, mentre quello accusatorio si fonda sul contraddittorio e sull'oralità. Tale contrapposizione ha

un valore meramente astratto, mentre in concreto, nella storia, sono esistiti ordinamenti che presentavano

miscelate le caratteristiche tipiche del sistema inquisitorio e di quello accusatorio. La maggior parte degli

ordinamenti dell'Europa continentale è di tipo misto: grazie alla distinzione teorica si può valutare se nel

singolo ordinamento prevalgano gli elementi inquisitori o accusatori. Tutto ciò conferma che i due sistemi

sono nient'altro che “modelli”.

Nel momento in cui occorre giudicare se un determinato ordinamento appartenga prevalentemente all'uno o

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all'altro sistema, conta molto quali caratteristiche si considerino essenziali al fine di distinguerli. La maggior

parte degli studiosi italiani contemporanei ritiene che tali caratteristiche debbano essere individuate nella

contrapposizione tra oralità e scrittura. Sarebbe dunque prevalentemente inquisitorio quel processo che

permette al giudice di decidere su prove scritte, e cioè limitandosi a leggere i verbali di atti compiuti in un

momento anteriore da parte di altri soggetti. Viceversa, sarebbe prevalentemente accusatorio quel processo

che impone al giudice di decidere solo in base a prove che siano assunte oralmente davanti a lui; gli elementi

acquisiti in precedenza non possono essere utilizzati dal giudice per accertare la reità dell'imputato.

4. Sistema inquisitorio e principio di autorità

All'origine logica della distinzione tra sistema inquisitorio e accusatorio sta la fondamentale

contrapposizione tra principio di autorità e principio dialettico. Il sistema inquisitorio si basa sul principio di

autorità, secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. In

lui si cumulano tutte le funzioni processuali: egli opera al tempo stesso come giudice, come accusatore e

come difensore dell'imputato. Correlativamente, si tende a non riconoscere alcun potere alle parti; l'offeso e

l'imputato sono meri “oggetti” del giudizio, poiché tutti i poteri risiedono nel giudice.

In questo sistema non occorre che il giudice sia indipendente; anzi, si ritiene che quanto è più stretto il suo

legame col potere politico, tanto meglio egli potrà svolgere la sua opera e tanto più aderente al vero sarà la

sua decisione.

Dal principio del cumulo dei poteri processuali derivano le principali caratteristiche del sistema inquisitorio:

a) Iniziativa d'ufficio. L'iniziativa del processo penale deve spettare al giudice, il quale deve poter

iniziare il processo anche se manca un soggetto che accusa un imputato (basta anche una denuncia

anonima a mettere in funzione il giudice inquisitore).

b) Iniziativa probatoria d'ufficio. La ricerca delle prove non deve spettare alle parti, bensì al giudice, il

quale è in grado di ricercare le prove con pieni poteri coercitivi, e cioè arrestando imputato e

testimoni e compiendo perquisizioni.

c) Segreto. L'inquisitore è una persona (o un organo) che ricerca la verità senza utilizzare la

contrapposizione dialettica tra le parti. Assume le deposizioni in segreto e non ha necessità di

confrontare la sua ricostruzione della verità con le posizioni dell'accusa e della difesa dell'imputato.

d) Scrittura. Delle deposizioni raccolte dall'inquisitore è redatto un verbale, che riporta l'interpretazione

che l'inquisitore dà alle frasi pronunciate. Il materiale sul quale è basata la decisione consiste

nell'insieme degli atti scritti, e cioè dei verbali redatti («quod non est in actis, non est in hoc

mundo»). Non si pone il problema dell'opportunità che l'organo decidente possa sentire a voce il

dichiarante.

e) Nessun limite all'ammissibilità delle prove. Quello che conta è il risultato da raggiungere, e cioè

l'asserita verità, e non il metodo con cui la si persegue. Pertanto, ogni modalità di ricerca è ammessa,

compresa la tortura dell'imputato. Lo scopo era quello di ottenere la confessione dell'imputato,

3

considerata la “regina delle prove”. La confessione, oltretutto, è ben vista da quel tipo di regime

totalitario che si propone lo scopo di “redimere” il reo o, più modernamente, la finalità altrettanto

terribile di “educare le masse”.

f) La presunzione di reità. È sufficiente aver raccolto alcuni indizi perchè l'imputato sia chiamato a

“discolparsi”. In questo sistema deve essere l'imputato a dimostrare la sua innocenza mediante

prove, altrimenti va condannato.

g) Carcerazione preventiva. Dato che l'imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove di

innocenza può essere sottoposto a custodia preventiva in carcere. In attesa della sentenza, l'imputato

languisce in carcere senza che gli siano state rese note né l'accusa formulata, né le prove raccolte.

h) Molteplicità delle impugnazioni. Una volta che è stata pronunciata la sentenza, il sistema si ricorda

che anche il giudice può sbagliare. Ed allora permette che le parti (il difensore dell'imputato e

l'avvocato del re) possano presentare impugnazione, sulla quale deve decidere un giudice superiore

che è dotato dei medesimi poteri inquisitori che sono concessi al primo giudice. La sentenza

pronunciata dal giudice di appello può, a sua volta, essere impugnata presso il consiglio del re o altro

analogo organo di vertice (facilmente influenzabile dal titolare del potere politico). In ultima istanza,

si ritiene che il re (o organo analogo) possa concedere la grazia, poiché in lui si cumulano tutti i

poteri.

In definitiva, il processo inquisitorio permette di accertare quella che può essere definita la “verità di Stato”.

5. Sistema accusatorio e principio di dialettico

Il sistema accusatorio è costruito come modello contrapposto a quello inquisitorio. Esso di basa su di un

principio opposto a quello di autorità, e cioè sul principio dialettico: la verità si può accertare tanto meglio

quanto più le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti. Al giudice, che

deve essere indipendente e imparziale, spetta di decidere sulla base di prove prodotte dall'accusa e dalla

difesa. La scelta operata dal giudice tra le diverse ricostruzioni del fatto storico è stimolata dalla dialettica

che si svolge tra soggetti spinti da interessi contrapposti. Occorre che nel processo penale i poteri di un

soggetto siano bilanciati da quelli riconosciuti ad un altro soggetto.

Il sistema delineato, che può essere definito “separazione delle funzioni processuali”, adempie alla medesima

finalità che è svolta dal principio della separazione dei poteri dello Stato; si tende ad evitare che l'uso di un

potere degeneri in abuso.

Dal principio di separazione delle funzioni processuali derivano le caratteristiche essenziali del sistema

accusatorio.

a) Iniziativa di parte. Il giudice non può procedere d'ufficio nel determinare l'oggetto della

controversia, perchè altrimenti si dimostrerebbe parziale. L'iniziativa del processo penale deve

spettare soltanto alle parti. Dalla presenza di un “accusatore” (dapprima era un privato, poi tale

potere è stato esercitato da un organo pubblico) prende il nome questo sistema processuale. 4

b) Iniziativa probatoria di parte. I poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova devono essere

divisi e ripartiti tra il giudice, l'accusa e la difesa in modo che nessuno di essi possa abusarne. Colui

che accusa ha l'onere di ricercare le prove e di convincere il giudice della reità dell'imputato. La

difesa deve avere il potere di ricercare le prove in base alle quali possa convincere il giudice che

l'imputato non è colpevole, o che le modalità di svolgimento del fatto addebitato devono essere

ricostruite in modo diverso da quanto ha fatto l'accusa. Il giudice deve solo decidere se ammettere o

meno il mezzo di prova che viene richiesto. L'istituto che esprime nel modo più limpido la filosofia

del sistema accusatorio è l'esame incrociato, nel quale sono distribuiti in modo dettagliato i poteri di

iniziativa spettanti alle parti e i poteri di controllo attribuiti al giudice.

c) Contraddittorio. Il contraddittorio assicura che, prima della decisione, il giudice permetta alla parte

interessata di sostenere le proprie ragioni; riferito alla materia della prova, il principio tende a far sì

che ciascuna delle parti possa contribuire alla formazione della prova ponendo le domande al

testimone (o altro dichiarante). Il contraddittorio adempie a due funzioni essenziali: tutela i diritti di

ciascuna parte e costituisce una tecnica di accertamento dei fatti.

d) Oralità. Si ha oralità in senso pieno solo quando coloro che ascoltano possono porre domande e

ottenere risposte da colui che ha reso una dichiarazione. L'oralità permette di valutare in modo pieno

la credibilità e l'attendibilità del testimone (o di altro dichiarante). In linea di principio, ai fini della

decisione non sono utilizzabili le dichiarazioni scritte.

e) Limiti di ammissibilità delle prove. Nel sistema accusatorio si ritiene che sia molto importante il

metodo attraverso il quale si giunge a formare una prova; solo se questo è rispettato, l'elemento

conoscitivo che se ne trae può essere valutato nella sua attendibilità e, quindi, essere utile allo scopo

di ricostruire l'esistenza di un fatto storico (non una qualsiasi “verità dei Stato” che faccia piacere al

potere politico). Si vuole un metodo che permetta al giudice di valutare se l'ipotesi formulata

dall'accusa è attendibile o meno.

f) Presunzione di innocenza. Chiunque accusa una persona deve convincere il giudice, mediante

prove, che costei è colpevole; fino a che il giudice non ha accertato la verità mediante un processo

regolato dalla legge e rispettoso del diritto di difesa, l'imputato è presunto innocente: spetta

all'accusa dimostrare la reità dell'imputato (al di là di ogni ragionevole dubbio), e non a

quest'ultimo“discolparsi”.

g) Limiti alla custodia cautelare. Data la presunzione di innocenza, la sanzione penale non può essere

anticipata in via provvisoria. Quella che può essere applicata è solo una misura cautelare se ed in

quanto vi siano prove che dimostrino che in concreto esistono esigenze cautelari.

h) Limiti alle impugnazioni. Nel sistema accusatorio i controlli funzionano nel momento stesso in cui

si forma la prova davanti al giudice nell'esame incrociato che sfrutta “l'effetto sorpresa”. Le

impugnazioni, che pure esistono nel sistema accusatorio, hanno soprattutto lo scopo di controllare se

in primo grado sono stati rispettati i diritti delle parti; ove si accerti una violazione, il dibattimento

deve ssere svolto nuovamente davanti ad un altro giudice. 5

6. Sistema processuale e regime politico

Il regime politico totalitario trova nel sistema processuale inquisitorio lo strumento di potere più efficace. La

mancanza del contraddittorio è uno strumento efficace per realizzare ogni arbitrio e per creare una “verità di

Stato”. In un regime totalitario il processo penale funziona come strumento di controllo sociale, e cioè come

mezzo per indottrinare le masse. Il processo penale è usato come strumento di lotta politica e serve per

inculcare un'ideologia. La persona dell'imputato è oggetto di ogni curiosità e la sua dignità annientata ancor

prima che il giudice decida se è colpevole.

Viceversa, un processo di tipo accusatorio è connaturale ad un regime politico garantista. Il giudice non deve

porsi il problema di quale sia l'interesse pubblico da perseguire, ma deve solo accertare se l'accusa ha

dimostrato che l'imputato è colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Per evitare che un giudice

commetta errori, deve essere agevolato l'intervento di parti con interessi contrapposti. Gli strumenti che

tendono a ridurre gli arbitrii sono: la separazione delle funzioni processuali di accusa, difesa e giudizio; la

distinzione tra il potere di direzione del dibattimento e il potere di decidere sull'accusa; la parità tra i poteri

delle parti i tema di prova.

Quello che conta è accertare se l'accusa è fondata, non quali conseguenze politiche possano derivare da una

condanna o da un'assoluzione. Il diritto di critica è funzionale al controllo sul corretto svolgimento

dell'amministrazione della giustizia e non può diventare un'aggressione al giudice o alle parti.

La storia offre esempi chiarissimi della stretta correlazione tra regime politico e sistema processuale.

7. Sistema processuale ed efficacia

Si può discutere a lungo su quale sistema processuale abbia maggiore efficacia. Se l'obiettivo si identifica

con la difesa della società dal crimine, il sistema inquisitorio utilizza una sorta di “terrorismo di Stato” che &egrav

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theangel1974 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Mazza Oliviero.
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