Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
I conflitti di giurisdizione e competenza
Dato il carattere diffuso della funzione giurisdizionale e posto che ogni organo giudicante è giudice anche della
propria competenza, possono sorgere conflitti tra detti organi.
➢ I conflitti di giurisdizione intervengono tra 1 giudice ordinario e 1 giudice speciale (o tra più giudici speciali);
➢ I conflitti di competenza intervengono tra giudici ordinari.
➢ Si ha conflitto positivo quando 2 o più giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo
fatto attribuito alla medesima persona.
➢ Si ha conflitto negativo quando 2 o più giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione del
medesimo fatto attribuito alla medesima persona, ritenendo la propria incompetenza.
Il conflitto può insorgere in ogni stato e grado del processo; può essere:
➢ denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto;
➢ denunciato dalle parti private;
➢ rilevato d’ufficio da uno dei giudici.
L’ordinanza che rileva l’esistenza del conflitto è trasmessa alla corte di cassazione con la copia degli atti necessari
alla decisione. Né la denuncia né l’ordinanza hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso. La corte di
cassazione decide in camera di consiglio con sentenza e indica quale è il giudice competente a procedere. La
decisione della corte è vincolante, salvo che risultino nuovi fatti che determinino la competenza di un giudice
superiore.
LA CAPACITÀ DEL GIUDICE
La capacità del giudice
L’espressione “capacità del giudice” indica il complesso dei requisiti indispensabili per un legittimo esercizio
della funzione giudicante. Tuttavia, nel codice di procedura penale, non troviamo una vera e propria definizione
di questa nozione.
Art. 33 -> Capacità del giudice
1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti
dalle leggi di ordinamento giudiziario.
Non tutte le disposizioni finalizzate a regolare l’attribuzione e lo svolgimento della funzione giurisdizionale
sono previste a pena di nullità. La sanzione della nullità assoluta è messa a presidio della sola capacità
generica (che si ottiene con la nomina e l’ammissione nel ruolo) e non anche dell’idoneità specifica, che
presuppone la regolare costituzione del giudice nell’ambito di un determinato processo.
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni:
• sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni,
• sulla formazione dei collegi e
• sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
Il legislatore ha voluto evitare che la violazione delle regole concernenti il funzionamento interno degli uffici
giudiziari potesse dare luogo a nullità processuali. 58
3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire
l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.
L’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico non attiene alla capacità del giudice o
al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante. La violazione delle norme sul riparto
della cognizione tra le 2 articolazioni del tribunale e l’inosservanza delle disposizioni ordinamentali
concernenti l’assegnazione dei magistrati a sezioni o collegi non danno luogo a nullità processuali. Il codice
di procedura penale attribuisce una limitata rilevanza alla garanzia costituzionale del giudice naturale
precostituito per legge (circoscrive tale garanzia all’individuazione dell’organo giudiziario nel suo complesso)
L’IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE
L’imparzialità del giudice
L’imparzialità del giudice-persona, perché sia effettiva, deve essere fondata sui seguenti principi:
➢ La soggezione del giudice alla legge -> soltanto la presenza di leggi che indichino con precisione quali fatti
sono reati e quali poteri processuali debbano essere esercitati impedisce che il giudice sia influenzato
dall’esterno o dall’interno. Bisogna garantire il cittadino contro l’arbitrio del potere esecutivo, del potere
legislativo e del giudice. Per fare ciò, sono necessarie leggi precise e certe, che non lascino al giudice quelle
scelte discrezionali che devono essere compiute dal potere legislativo.
➢ La separazione tra le funzioni giurisdizionali e quelle che sono tipiche di una parte -> l’imparzialità è
fondata sulla separazione delle principali funzioni processuali in soggetti distinti: accusa, difesa, giudice. Se
il giudice cumula i poteri di una parte, la sua funzione decidente rischia di essere sviata anche
inconsciamente dagli ulteriori poteri che egli è chiamato ad esercitare. Di riflesso, se la pubblica accusa
esercita i poteri del giudice, inevitabilmente diminuisce l’imparzialità della funzione giudicante.
➢ La terzietà -> il processo deve svolgersi “davanti a giudice terzo e imparziale”:
• L’imparzialità concerne la funzione esercitata nel processo ed impone che non vi siano legami tra il
giudice e le parti;
• La terzietà concerne lo status del magistrato, ossia il piano ordinamentale. La terzietà è stata interpretata
dalle norme dell’ordinamento giudiziario come un limite al passaggio tra le funzioni di pubblico ministero
e quelle di giudice e viceversa; il passaggio può avvenire soltanto cambiando il distretto di corte d’appello
e dopo un controllo di professionalità in relazione al nuovo ruolo da svolgere (non appare imparziale
quel giudice che ha svolto in passato le funzioni di pubblico ministero e che quindi si trova a giudicare
sulle richieste di ex colleghi appartenenti al medesimo distretto).
➢ L’impregiudicatezza come situazione psichica di assenza della “forza della prevenzione” -> la condizione di
impregiudicatezza del giudice è un requisito che concerne l’atteggiamento interiore del giudice rispetto alla
decisione da prendere. Essa manca quando il giudice ha già emesso una decisione sulla responsabilità del
medesimo imputato in relazione al medesimo reato. È stata definita dalla Corte costituzionale come “assenza
di un pregiudizio rispetto all’oggetto del procedimento”. Il fondamento teorico di questa affermazione è stato
individuato nella “forza della prevenzione” che ad avviso del giudice delle leggi consiste in “quella naturale
tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali
dello stesso provvedimento”. Detto fenomeno è tanto più forte quanto più potere riveste la persona che
deve decidere: si ritiene che essa difficilmente possa ammettere di essersi sbagliata.
➢ L’equidistanza dalle parti (il giudice deve essere super partes) -> vi è imparzialità nel senso di equidistanza
quando è assente qualsiasi legame tra il giudice ed una delle parti o tra il giudice e la questione da decidere.
Il giudice non deve avere legami né con le parti (attuali o potenziali) né con l’oggetto del procedimento (non
deve avere un interesse all’esito dello stesso).
➢ La presenza di garanzie procedimentali che consentono di estromettere il giudice che sia (o appaia) non
imparziale -> la carenza dell’imparzialità può dirsi effettiva soltanto quando l’ordinamento prevede garanzie
procedimentali che attribuiscono alle parti il diritto di far accertare le situazioni in precedenza accennate.
• Astensione del giudice -> il giudice che si accorga di essere nella situazione di apparire non imparziale
ha il dovere di dichiararla e di chiedere di astenersi.
• Ricusazione del giudice -> le parti possono ricusare il giudice che appaia parziale.
59
• Rimessione del processo -> si dubita dell’imparzialità dell’ufficio giudicante nel suo complesso.
Il codice prevede motivi comuni alla ricusazione e all’astensione, oltre ai motivi specifici per ogni rimedio.
L’INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE
L’incompatibilità del giudice
L’incompatibilità può essere definita come l’incapacità di svolgere una determinata funzione in relazione ad un
determinato procedimento. Rispetto alla funzione del giudice, l’incompatibilità scatta nelle situazioni nelle quali
appare carente la caratteristica della impregiudicatezza a causa della “forza della prevenzione”. Le situazioni
che danno luogo all’incompatibilità sono facilmente conoscibili ex ante rispetto al momento in cui il magistrato
è assegnato ad un determinato procedimento (per questo costituiscono “criteri di organizzazione preventiva
della funzione giurisdizionale”, in modo da assicurare l’imparzialità della stessa). L’impregiudicatezza del giudice
può essere apprezzata fin dal momento della formazione dell’organo giudicante. Le situazioni di incompatibilità
impediscono ad un magistrato di essere designato a svolgere le funzioni di giudice in un determinato
procedimento; se non vengono accertate preventivamente al momento della formazione dell’organo, le
situazioni di incompatibilità diventano motivi di astensione o di ricusazione. Le situazioni di “pregiudizio”, che
sono previste dal codice come causa di incompatibilità, possono essere ripartite in 3 categorie:
➢ Incompatibilità per atti compiuti nel medesimo procedimento:
• L’aver pronunciato la sentenza in un precedente grado del medesimo procedimento.
• L’aver emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare;
• L’avere emesso il decreto penale di condanna;
• L’aver disposto il giudizio immediato;
• L’aver deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.
Numerose sono le sentenze della Corte costituzionale che hanno ritenuto incompatibile quel giudice che
abbia già effettuato una valutazione sulla responsabilità dell’imputato in relazione al medesimo fatto
(affermandola o escludendola). Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di giudice
per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna né tenere l’udienza preliminare
né partecipare al giudizio, a meno che si sia limitato a svolgere funzioni di tipo non decisorio qual è l’aver
provveduto all’assunzione dell’incidente probatorio.
➢ Incompatibilità per funzioni -> il magistrato, che è stato designato a giudicare, ha svo