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Il sistema delle «fonti» del diritto processuale penale

Dalla dogmatica processuale al sistema

Fonti legislative, fonti giurisprudenziali e fonti dottrinali sono gli strumenti con i quali si può ottenere,

in tendenziale completezza, la conoscenza del diritto processuale “vivente”.

Tali 3 tipi di fonti si possono raggruppare in una serie di sottoinsiemi, sulla base di criteri e di

metodologie valide, ma dal punto di vista della conoscenza, appare utile distinguerle in funzione di

una gerarchia, predisposta secondo la logica della maggiore importanza nel sistema di ogni singola

«fonte».

Le fonti legislative sovraordinate

La Costituzione della Repubblica contiene una serie cospicua di principi e regole fondamentali per

la disciplina del processo penale. Nel corso degli anni ha subito alcune riforme (abolizione della pena

di morte, norme più rigorose per la concessione di amnistia e indulto, riconoscimento della CEDU),

ma al di là di queste novelle l’impianto delle norme è rimasto immutato nella sua validità oltre il

tempo.

La legge cost. 2/1999, che ha riscritto quasi tutto l’art. 111 Cost., ha integrato quell’impianto di base

a cui ora si deve fare riferimento.

Al comma 1° di tale articolo viene confermato il principio di stretta legalità in materia processuale,

nella parte in cui si prevede che la giurisdizione sia attuata “mediante il giusto processo regolato dalla

legge”.

Al comma 2° viene previsto che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni

di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.

Inoltre, l’art. 2 Cost. dà la misura della rilevante capacità prospettica dei Costituenti: “La Repubblica

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali

ove si svolge la sua personalità”.

Tale articolo operava un rinvio a tutte quelle carte, soprattutto internazionali e sovranazionali, che

evocano i “diritti dell’uomo”, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) e da

lì vi furono carte su carte dei diritti dell’uomo, che hanno implementato un inventario forse non ancora

completo, pur dopo la ratifica del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza.

Nel 1950 veniva firmata da alcuni Stati membri del Consiglio di Europa la CEDU: numerose le novità

nel testo originario e nei Protocolli aggiuntivi, rispetto a diritti fondamentali ed agli elementi

strutturali del processo penale contenuti nella Costituzione.

Erano individuate e rimarcate le situazioni giuridiche soggettive (diritti, poteri, doveri, oneri) dei

protagonisti del processo.

Un ulteriore corpo normativo da annoverare è il Patto internazionale sui diritti civili e politici

(1966, in Italia 1977). Esso è completato da due Protocolli facoltativi, il secondo dei quali dedicato

all’abolizione della pena di morte.

Sia con riferimento a quest’ultimo, che alla CEDU, si è posto il problema relativo alla gerarchia

delle fonti del diritto processuale penale: sono norme di legge ordinaria o norme di rango

costituzionale?

Per molti anni, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno optato per la prima ipotesi, in

quanto entrambi questi corpi normativi erano entrati a far parte dell’ordinamento italiano con legge

ordinaria.

Tuttavia, tale argomentazione debole è stata scardinata con le cd. sentenze «gemelle» 348 e 349 del

2007, nelle quali la Corte costituzionale ha ritenuto che le norme della CEDU integrino quali norme

interposte il parametro costituzionale espresso dall’art. 117 Cost., nella parte in cui impone al

legislatore interno di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

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Dunque, esse rappresentano parametri di riferimento per eventuali questioni di costituzionalità, ma

anche matrici di regole di condotta processuale, ove il loro contenuto precettivo sia così specifico

da consentirne un’applicazione diretta, in quanto norme self-executing.

Il salto di qualità avviene però con il Trattato di Lisbona (2009), con il quale gli Stati membri

dell’UE hanno voluto modificare il Trattato sull’Unione europea ed il Trattato che istituisce la

Comunità europea.

Il Trattato di Lisbona non solo è un atto di revisione dei preesistenti trattati sull’UE, ma, è anche

espressione primaria del diritto comunitario, cioè un complesso normativo che ha il primato

rispetto ai diritti degli Stati membri dell’UE.

In particolare, l’art. 6 del TUE è modificato nei seguenti termini:

1) L’UE riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali

dell’UE, stabilendo che essa abbia lo stesso valore giuridico dei Trattati. Viene qui ribadito il

divieto dell’abuso del diritto

2) L’UE aderisce alla CEDU e i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto

dell’Unione in quanto principi generali. Una locuzione così ampia induce l’interprete a

ritenere che la copertura costituzionale potrebbe valere anche per il Patto internazionale sui

diritti civili e politici.

3) Il Trattato contiene poi articolate previsioni per attuare forme di cooperazione giudiziaria tra

gli Stati dell’UE.

4) È prevista come obbligatoria la pronuncia della Corte di giustizia dell’UE intorno a questioni

pregiudiziali in materia di interpretazione dei trattati.

I corpi normativi sovranazionali (CEDU e Trattato di Lisbona) e internazionali (Patto sui diritti

civili e politici) hanno come destinatari principali organi ed istituzioni non italiani e godono di una

loro specifica tutela (in sede di Corte EDU, di Comitato dei ministri, di Corte di giustizia).

Tuttavia, sono anche vincolanti per le autorità giudiziarie italiane e lo sono secondo la loro specifica

natura di testi normativi dotati di una copertura costituzionale.

Si è poi posta un’importante questione: le norme del Trattato di Lisbona, dirette o richiamate

attraverso un recepimento specifico, possono legittimare il giudice italiano alla disapplicazione di

norme interne contrastanti con queste?

La Corte costituzionale (sent. 80/2011) ha sottolineato che la disapplicazione non può avvenire

quando le norme interne contengano o tutelino diritti individuali, ma solo quanto la norma interna

attiene in maniera diretta alla struttura, finalità, organizzazioni e funzioni dell’UE stessa.

Le fonti normative ordinarie primarie e secondarie

Anzitutto, le disposizioni che potremmo definire strutturali del processo sono precedute od

accompagnate da corpi legislativi complementari, il primo dei quali raggruppa le leggi di

ordinamento giudiziario.

Tre sono i testi legislativi che costituiscono la struttura portante del processo ordinario.

Il codice di procedura penale (1989) è stato emanato insieme ad altri 18 provvedimenti allegati, in

forza e sulla base dei principi e criteri direttivi della legge delega. Tale legge, nel preambolo, prevede

che il codice debba attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni

internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale.

Il testo originario del codice ha subito negli oltre 30 anni successivi alla sua entrata in vigore

numerose modifiche. Il codice era ed è accompagnato da norme di attuazione, norme transitorie e

da norme di coordinamento. 3

Nel 1991 (l. 374/1991) è stato istituito il giudice di pace, anche se il Governo non ha dato seguito

alla delega per la materia penale. Successivamente, per cercare di risolvere il drammatico problema

di un carico giudiziario sempre più pesante, è stato emanato il d. lgs. 274/2000, con il quale si

attribuiva una competenza penale anche al giudice di pace e si delineava il relativo procedimento.

Al giudice di pace vengono attribuiti specifici poteri decisori:

a. Può escludere la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

b. Può dichiarare estinto il reato in conseguenza di appropriate condotte riparatorie

c. Gli è riconosciuto il potere di applicare, oltre alle pene pecuniarie tradizionali, le sanzioni

dell’obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità

d. Qualora debba conoscere di un reato procedibile a querela, ha il compito precipuo di

promuovere la conciliazione tra le parti avvalendosi a tal fine anche dell’attività di

mediazione di centri o di strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

Nell’ultimo decennio del secolo scorso, l’Italia aveva aderito a diverse convenzioni internazionali.

Dando ratifica ed esecuzione a tali convenzioni, la l.29/2000 ha delegato il Governo ad introdurre la

disciplina “della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di

personalità giuridica”, cancellando così l’operatività di un brocardo classico, per cui societas

delinquere non potest.

Il Governo ha dato attuazione alla delega con una sorta di ‘mini-codice’ (d. lgs. 231/2001), che si

affianca a quello ordinario.

Quanto alla giustizia minorile, il Governo è stato delegato per disciplinare il processo a carico di

imputati minorenni al momento della commissione del fatto, con una serie di criteri direttivi.

Tali criteri, i principali dei quali sono la non ammissibilità del processo penale dell’esercizio

dell’azione civile e l’esclusione della pubblicità delle udienze penali, hanno rappresentato la base per

il nuovo sistema della giustizia minorile.

Inoltre, nel 2002 è stato istituito, con un Testo unico, il patrocinio a carico dello Stato, che però non

ha risolto tutti i problemi per i “non abbienti” che si trovino a vivere un’esperienza nell’ambito del

processo penale, ma è indubbio che almeno si è operato da parte del legislatore un ragionevole

tentativo.

Le fonti giurisprudenziali

Ogni autorità dotata di potere giurisdizionale nell’atto conclusivo fissa una regola di diritto.

In linea di massima, tali decisioni sono vincolanti solo per le parti in senso stretto, ma nella prassi

del ‘diritto vivente’ ogni sentenza e ogni provvedimento giurisdizionale costituisce un dictum che fa

da precedente ed è pur sempre un punto di riferimento.

Per altro verso, le giurisdizioni superiori (Corte costituzionale e Corte di cassazione) esprimono

statuizioni con valore vincolante diverso rispetto ai giudici di merito.

Le declaratorie di incostituzionalità hanno un’efficacia immediata, per tutti, dal giorno successivo a

quello della pubblicazione sulla GU. Con le sentenze interpretative di rigetto non viene accolta la

questione di costituzionalità, ma viene fornita un’interpretazione della norma, tale da renderla

compatibile con il testo costituzionale. Al riguardo, le “decisioni interpretative di rigetto non hanno

efficacia erga omnes e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del

procedimento”. Sicché tale giudice in qualche misura resta libero di adottare altra soluzione.

La Corte di cassazione ha tra le sue attribuzioni essenziali quella di assicurare “l’esatta osservanza e

l’uniforme interpretazione della legge”. Tali funzioni vengono espletate con ogni decisione delle

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singole sezioni, ma la cd. funzione nomofilattica si evidenzia in modo particolare con le decisioni

delle sezioni unite.

Un’importanza notevole va riconosciuta alle decisioni della Corte EDU. In base all’art. 46 CEDU,

le decisioni della suddetta Corte hanno forza vincolante per le alte parti contraenti, le quali

s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte.

Si tratta di un impegno politico.

Quanto alle decisioni della Corte di giustizia dell’UE, si tende ad affermarne il valore vincolante per

il giudice che ha sollevato la questione pregiudiziale, mentre, su un piano più generale, esse svolgono

una funzione nomofilattica.

Le fonti letterarie

Sono certamente finiti i tempi in cui si assegnava alla dottrina un potere formale di consulenza

legale. Eppure, soprattutto a seguito di una diffusa passione e di un’attenta sensibilità per la materia,

la qualità dei prodotti scientifici è stata e continua ad essere, molto apprezzabile, sicché non merita

di essere ridotta al rango di un semplice flatus vocis.

I nuovi orizzonti del diritto processuale penale

In 3 direzioni si può spingere l’analisi de futuro.

1) Si consoliderà il fenomeno dell’internazionalizzazione delle fonti della procedura penale;

dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona l’applicazione diretta delle norme

sovranazionali deve rappresentare un prius inderogabile.

2) Si verificherà un’espansione lenta, ma progressiva, del diritto processuale penale in settori

che ne erano rimasti lontani, come ad esempio il campo dell’applicazione delle misure di

prevenzione, l’entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia.

3) Prima o poi si dovrà mettere mano ad una vera e propria formazione ed elaborazione di un

diritto processuale penale speciale, cioè quell’insieme di norme che si possono ricavare da

leggi speciali e che consentono di identificare funzioni e ruoli non riconducibili puramente e

semplicemente a quelli previsti dal codice di procedura penale.

La cd. Riforma Cartabia e la ricalibratura del processo penale

La Riforma Cartabia trae origine da un disegno di legge, recante deleghe al Governo per l’efficienza

del processo penale e ipotizzava vari interventi, mirati a rendere il processo penale “più veloce ed

efficiente”, coniugando l’“efficacia della risposta giudiziaria” e il “rispetto delle garanzie difensive”.

Può rivelarsi utile qualche breve cenno sul d. lgs. 150/2022:

1) Diminuire il carico giudiziario: vengono potenziati i riti alternativi ed è stato istituito

l’ufficio per il processo penale. Inoltre, si vuole realizzare un processo penale digitalizzato.

2) Alternative al carcere: interviene su 2 versanti:

a. Modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: sono

disciplinate quali pene sostitutive delle pene detentive brevi la semilibertà sostitutiva,

la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la

pena pecuniaria sostitutiva.

b. Disciplina organica della giustizia riparativa: si può accedere alla giustizia riparativa

in ogni stato e grado del procedimento penale e nella fase esecutiva della pena e della

misura di sicurezza. 5

Capitolo I – Soggetti

Premessa

La distanza del codice di procedura penale (c.p.p.) del 1988, ispirato al modello accusatorio, dal

codice previgente, si misura anche sul piano sistematico.

Infatti, il libro I nel codice abrogato – intitolato “Disposizioni generali” – disciplinava anzitutto le

azioni; invece, il libro I del codice vigente, relativo ai “Soggetti”, di apre con il titolo dedicato al

giudice. Si tratta di una scelta che consente di mettere in risalto la centralità della giurisdizione.

Oltre al Titolo I dedicato al giudice, negli altri 6 titoli, vengono presi in considerazione:

• Pubblico ministero

• Polizia giudiziaria

• Imputato

• Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

• Persona offesa dal reato

• Difensore

Infine, è opportuno distinguere, anche in considerazione della differente ampiezza dei poteri, tra

“soggetto” e “parte”: la qualifica di parte non spetta alla totalità dei soggetti elencati nel libro I del

codice, ma spetta solamente a:

- Pubblico ministero

- Imputato

- Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

La giurisdizione penale

In piena sintonia con il disposto dell’art. 102, co.1 Cost., l’art. 1 c.p.p. riserva l’esercizio della

giurisdizione penale ai “giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario”.

Soltanto il giudice, e non qualsiasi magistrato (quindi, non il PM) può essere titolare di funzioni

giurisdizionali penali.

Il giudice è una ‘creazione’ esclusiva delle norme di ordinamento giudiziario.

La normativa codicistica è in stretto rapporto con la normativa ordinamentale; infatti, l’art. 178 c.p.p.

stabilisce che: “È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:

a) Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi

stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario”.

La rilevanza che questi 2 elementi assumono ai fini della validità degli atti di esercizio della funzione

giurisdizionale è normativamente regolata: ci si riferisce all’art. 33 c.p.p.

Ai commi 2 e 3 di questo articolo vengono individuate una serie di ipotesi dichiarate

processualmente irrilevanti, cioè esorbitanti dal raggio d’azione dell’art. 178.

In particolare, il comma 2 prevede che non attengono alla capacità del giudice le disposizioni circa:

• La sua destinazione agli uffici

• La formazione dei collegi

• L’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici

Invece, il comma 3 prevede che non attengono alla capacità del giudice né al numero dei giudici

necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni l’attribuzione degli affari penali al

giudice in composizione collegiale o monocratica.

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Questioni pregiudiziali e sospensione del processo

La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente, nel senso che ha cognizione autonoma

su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale: l’art. 2, co. 1 c.p.p. prevede infatti il dovere del

giudice penale di risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della

decisione di cui è investito.

Tali questioni prioritarie vengono riso

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bennyyymilano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Caianiello Michele.
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