1
Il sistema delle «fonti» del diritto processuale penale
Dalla dogmatica processuale al sistema
Fonti legislative, fonti giurisprudenziali e fonti dottrinali sono gli strumenti con i quali si può ottenere,
in tendenziale completezza, la conoscenza del diritto processuale “vivente”.
Tali 3 tipi di fonti si possono raggruppare in una serie di sottoinsiemi, sulla base di criteri e di
metodologie valide, ma dal punto di vista della conoscenza, appare utile distinguerle in funzione di
una gerarchia, predisposta secondo la logica della maggiore importanza nel sistema di ogni singola
«fonte».
Le fonti legislative sovraordinate
La Costituzione della Repubblica contiene una serie cospicua di principi e regole fondamentali per
la disciplina del processo penale. Nel corso degli anni ha subito alcune riforme (abolizione della pena
di morte, norme più rigorose per la concessione di amnistia e indulto, riconoscimento della CEDU),
ma al di là di queste novelle l’impianto delle norme è rimasto immutato nella sua validità oltre il
tempo.
La legge cost. 2/1999, che ha riscritto quasi tutto l’art. 111 Cost., ha integrato quell’impianto di base
a cui ora si deve fare riferimento.
Al comma 1° di tale articolo viene confermato il principio di stretta legalità in materia processuale,
nella parte in cui si prevede che la giurisdizione sia attuata “mediante il giusto processo regolato dalla
legge”.
Al comma 2° viene previsto che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
Inoltre, l’art. 2 Cost. dà la misura della rilevante capacità prospettica dei Costituenti: “La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità”.
Tale articolo operava un rinvio a tutte quelle carte, soprattutto internazionali e sovranazionali, che
evocano i “diritti dell’uomo”, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) e da
lì vi furono carte su carte dei diritti dell’uomo, che hanno implementato un inventario forse non ancora
completo, pur dopo la ratifica del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza.
Nel 1950 veniva firmata da alcuni Stati membri del Consiglio di Europa la CEDU: numerose le novità
nel testo originario e nei Protocolli aggiuntivi, rispetto a diritti fondamentali ed agli elementi
strutturali del processo penale contenuti nella Costituzione.
Erano individuate e rimarcate le situazioni giuridiche soggettive (diritti, poteri, doveri, oneri) dei
protagonisti del processo.
Un ulteriore corpo normativo da annoverare è il Patto internazionale sui diritti civili e politici
(1966, in Italia 1977). Esso è completato da due Protocolli facoltativi, il secondo dei quali dedicato
all’abolizione della pena di morte.
Sia con riferimento a quest’ultimo, che alla CEDU, si è posto il problema relativo alla gerarchia
delle fonti del diritto processuale penale: sono norme di legge ordinaria o norme di rango
costituzionale?
Per molti anni, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno optato per la prima ipotesi, in
quanto entrambi questi corpi normativi erano entrati a far parte dell’ordinamento italiano con legge
ordinaria.
Tuttavia, tale argomentazione debole è stata scardinata con le cd. sentenze «gemelle» 348 e 349 del
2007, nelle quali la Corte costituzionale ha ritenuto che le norme della CEDU integrino quali norme
interposte il parametro costituzionale espresso dall’art. 117 Cost., nella parte in cui impone al
legislatore interno di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
2
Dunque, esse rappresentano parametri di riferimento per eventuali questioni di costituzionalità, ma
anche matrici di regole di condotta processuale, ove il loro contenuto precettivo sia così specifico
da consentirne un’applicazione diretta, in quanto norme self-executing.
Il salto di qualità avviene però con il Trattato di Lisbona (2009), con il quale gli Stati membri
dell’UE hanno voluto modificare il Trattato sull’Unione europea ed il Trattato che istituisce la
Comunità europea.
Il Trattato di Lisbona non solo è un atto di revisione dei preesistenti trattati sull’UE, ma, è anche
espressione primaria del diritto comunitario, cioè un complesso normativo che ha il primato
rispetto ai diritti degli Stati membri dell’UE.
In particolare, l’art. 6 del TUE è modificato nei seguenti termini:
1) L’UE riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’UE, stabilendo che essa abbia lo stesso valore giuridico dei Trattati. Viene qui ribadito il
divieto dell’abuso del diritto
2) L’UE aderisce alla CEDU e i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto
dell’Unione in quanto principi generali. Una locuzione così ampia induce l’interprete a
ritenere che la copertura costituzionale potrebbe valere anche per il Patto internazionale sui
diritti civili e politici.
3) Il Trattato contiene poi articolate previsioni per attuare forme di cooperazione giudiziaria tra
gli Stati dell’UE.
4) È prevista come obbligatoria la pronuncia della Corte di giustizia dell’UE intorno a questioni
pregiudiziali in materia di interpretazione dei trattati.
I corpi normativi sovranazionali (CEDU e Trattato di Lisbona) e internazionali (Patto sui diritti
civili e politici) hanno come destinatari principali organi ed istituzioni non italiani e godono di una
loro specifica tutela (in sede di Corte EDU, di Comitato dei ministri, di Corte di giustizia).
Tuttavia, sono anche vincolanti per le autorità giudiziarie italiane e lo sono secondo la loro specifica
natura di testi normativi dotati di una copertura costituzionale.
Si è poi posta un’importante questione: le norme del Trattato di Lisbona, dirette o richiamate
attraverso un recepimento specifico, possono legittimare il giudice italiano alla disapplicazione di
norme interne contrastanti con queste?
La Corte costituzionale (sent. 80/2011) ha sottolineato che la disapplicazione non può avvenire
quando le norme interne contengano o tutelino diritti individuali, ma solo quanto la norma interna
attiene in maniera diretta alla struttura, finalità, organizzazioni e funzioni dell’UE stessa.
Le fonti normative ordinarie primarie e secondarie
Anzitutto, le disposizioni che potremmo definire strutturali del processo sono precedute od
accompagnate da corpi legislativi complementari, il primo dei quali raggruppa le leggi di
ordinamento giudiziario.
Tre sono i testi legislativi che costituiscono la struttura portante del processo ordinario.
Il codice di procedura penale (1989) è stato emanato insieme ad altri 18 provvedimenti allegati, in
forza e sulla base dei principi e criteri direttivi della legge delega. Tale legge, nel preambolo, prevede
che il codice debba attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni
internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale.
Il testo originario del codice ha subito negli oltre 30 anni successivi alla sua entrata in vigore
numerose modifiche. Il codice era ed è accompagnato da norme di attuazione, norme transitorie e
da norme di coordinamento. 3
Nel 1991 (l. 374/1991) è stato istituito il giudice di pace, anche se il Governo non ha dato seguito
alla delega per la materia penale. Successivamente, per cercare di risolvere il drammatico problema
di un carico giudiziario sempre più pesante, è stato emanato il d. lgs. 274/2000, con il quale si
attribuiva una competenza penale anche al giudice di pace e si delineava il relativo procedimento.
Al giudice di pace vengono attribuiti specifici poteri decisori:
a. Può escludere la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto
b. Può dichiarare estinto il reato in conseguenza di appropriate condotte riparatorie
c. Gli è riconosciuto il potere di applicare, oltre alle pene pecuniarie tradizionali, le sanzioni
dell’obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
d. Qualora debba conoscere di un reato procedibile a querela, ha il compito precipuo di
promuovere la conciliazione tra le parti avvalendosi a tal fine anche dell’attività di
mediazione di centri o di strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
Nell’ultimo decennio del secolo scorso, l’Italia aveva aderito a diverse convenzioni internazionali.
Dando ratifica ed esecuzione a tali convenzioni, la l.29/2000 ha delegato il Governo ad introdurre la
disciplina “della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di
personalità giuridica”, cancellando così l’operatività di un brocardo classico, per cui societas
delinquere non potest.
Il Governo ha dato attuazione alla delega con una sorta di ‘mini-codice’ (d. lgs. 231/2001), che si
affianca a quello ordinario.
Quanto alla giustizia minorile, il Governo è stato delegato per disciplinare il processo a carico di
imputati minorenni al momento della commissione del fatto, con una serie di criteri direttivi.
Tali criteri, i principali dei quali sono la non ammissibilità del processo penale dell’esercizio
dell’azione civile e l’esclusione della pubblicità delle udienze penali, hanno rappresentato la base per
il nuovo sistema della giustizia minorile.
Inoltre, nel 2002 è stato istituito, con un Testo unico, il patrocinio a carico dello Stato, che però non
ha risolto tutti i problemi per i “non abbienti” che si trovino a vivere un’esperienza nell’ambito del
processo penale, ma è indubbio che almeno si è operato da parte del legislatore un ragionevole
tentativo.
Le fonti giurisprudenziali
Ogni autorità dotata di potere giurisdizionale nell’atto conclusivo fissa una regola di diritto.
In linea di massima, tali decisioni sono vincolanti solo per le parti in senso stretto, ma nella prassi
del ‘diritto vivente’ ogni sentenza e ogni provvedimento giurisdizionale costituisce un dictum che fa
da precedente ed è pur sempre un punto di riferimento.
Per altro verso, le giurisdizioni superiori (Corte costituzionale e Corte di cassazione) esprimono
statuizioni con valore vincolante diverso rispetto ai giudici di merito.
Le declaratorie di incostituzionalità hanno un’efficacia immediata, per tutti, dal giorno successivo a
quello della pubblicazione sulla GU. Con le sentenze interpretative di rigetto non viene accolta la
questione di costituzionalità, ma viene fornita un’interpretazione della norma, tale da renderla
compatibile con il testo costituzionale. Al riguardo, le “decisioni interpretative di rigetto non hanno
efficacia erga omnes e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del
procedimento”. Sicché tale giudice in qualche misura resta libero di adottare altra soluzione.
La Corte di cassazione ha tra le sue attribuzioni essenziali quella di assicurare “l’esatta osservanza e
l’uniforme interpretazione della legge”. Tali funzioni vengono espletate con ogni decisione delle
4
singole sezioni, ma la cd. funzione nomofilattica si evidenzia in modo particolare con le decisioni
delle sezioni unite.
Un’importanza notevole va riconosciuta alle decisioni della Corte EDU. In base all’art. 46 CEDU,
le decisioni della suddetta Corte hanno forza vincolante per le alte parti contraenti, le quali
s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte.
Si tratta di un impegno politico.
Quanto alle decisioni della Corte di giustizia dell’UE, si tende ad affermarne il valore vincolante per
il giudice che ha sollevato la questione pregiudiziale, mentre, su un piano più generale, esse svolgono
una funzione nomofilattica.
Le fonti letterarie
Sono certamente finiti i tempi in cui si assegnava alla dottrina un potere formale di consulenza
legale. Eppure, soprattutto a seguito di una diffusa passione e di un’attenta sensibilità per la materia,
la qualità dei prodotti scientifici è stata e continua ad essere, molto apprezzabile, sicché non merita
di essere ridotta al rango di un semplice flatus vocis.
I nuovi orizzonti del diritto processuale penale
In 3 direzioni si può spingere l’analisi de futuro.
1) Si consoliderà il fenomeno dell’internazionalizzazione delle fonti della procedura penale;
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona l’applicazione diretta delle norme
sovranazionali deve rappresentare un prius inderogabile.
2) Si verificherà un’espansione lenta, ma progressiva, del diritto processuale penale in settori
che ne erano rimasti lontani, come ad esempio il campo dell’applicazione delle misure di
prevenzione, l’entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia.
3) Prima o poi si dovrà mettere mano ad una vera e propria formazione ed elaborazione di un
diritto processuale penale speciale, cioè quell’insieme di norme che si possono ricavare da
leggi speciali e che consentono di identificare funzioni e ruoli non riconducibili puramente e
semplicemente a quelli previsti dal codice di procedura penale.
La cd. Riforma Cartabia e la ricalibratura del processo penale
La Riforma Cartabia trae origine da un disegno di legge, recante deleghe al Governo per l’efficienza
del processo penale e ipotizzava vari interventi, mirati a rendere il processo penale “più veloce ed
efficiente”, coniugando l’“efficacia della risposta giudiziaria” e il “rispetto delle garanzie difensive”.
Può rivelarsi utile qualche breve cenno sul d. lgs. 150/2022:
1) Diminuire il carico giudiziario: vengono potenziati i riti alternativi ed è stato istituito
l’ufficio per il processo penale. Inoltre, si vuole realizzare un processo penale digitalizzato.
2) Alternative al carcere: interviene su 2 versanti:
a. Modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: sono
disciplinate quali pene sostitutive delle pene detentive brevi la semilibertà sostitutiva,
la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la
pena pecuniaria sostitutiva.
b. Disciplina organica della giustizia riparativa: si può accedere alla giustizia riparativa
in ogni stato e grado del procedimento penale e nella fase esecutiva della pena e della
misura di sicurezza. 5
Capitolo I – Soggetti
Premessa
La distanza del codice di procedura penale (c.p.p.) del 1988, ispirato al modello accusatorio, dal
codice previgente, si misura anche sul piano sistematico.
Infatti, il libro I nel codice abrogato – intitolato “Disposizioni generali” – disciplinava anzitutto le
azioni; invece, il libro I del codice vigente, relativo ai “Soggetti”, di apre con il titolo dedicato al
giudice. Si tratta di una scelta che consente di mettere in risalto la centralità della giurisdizione.
Oltre al Titolo I dedicato al giudice, negli altri 6 titoli, vengono presi in considerazione:
• Pubblico ministero
• Polizia giudiziaria
• Imputato
• Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria
• Persona offesa dal reato
• Difensore
Infine, è opportuno distinguere, anche in considerazione della differente ampiezza dei poteri, tra
“soggetto” e “parte”: la qualifica di parte non spetta alla totalità dei soggetti elencati nel libro I del
codice, ma spetta solamente a:
- Pubblico ministero
- Imputato
- Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria
La giurisdizione penale
In piena sintonia con il disposto dell’art. 102, co.1 Cost., l’art. 1 c.p.p. riserva l’esercizio della
giurisdizione penale ai “giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario”.
Soltanto il giudice, e non qualsiasi magistrato (quindi, non il PM) può essere titolare di funzioni
giurisdizionali penali.
Il giudice è una ‘creazione’ esclusiva delle norme di ordinamento giudiziario.
La normativa codicistica è in stretto rapporto con la normativa ordinamentale; infatti, l’art. 178 c.p.p.
stabilisce che: “È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:
a) Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi
stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario”.
La rilevanza che questi 2 elementi assumono ai fini della validità degli atti di esercizio della funzione
giurisdizionale è normativamente regolata: ci si riferisce all’art. 33 c.p.p.
Ai commi 2 e 3 di questo articolo vengono individuate una serie di ipotesi dichiarate
processualmente irrilevanti, cioè esorbitanti dal raggio d’azione dell’art. 178.
In particolare, il comma 2 prevede che non attengono alla capacità del giudice le disposizioni circa:
• La sua destinazione agli uffici
• La formazione dei collegi
• L’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici
Invece, il comma 3 prevede che non attengono alla capacità del giudice né al numero dei giudici
necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni l’attribuzione degli affari penali al
giudice in composizione collegiale o monocratica.
6
Questioni pregiudiziali e sospensione del processo
La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente, nel senso che ha cognizione autonoma
su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale: l’art. 2, co. 1 c.p.p. prevede infatti il dovere del
giudice penale di risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della
decisione di cui è investito.
Tali questioni prioritarie vengono riso
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Procedura penale , Prof. Iasevoli Clelia, libro consigliato Manuale di procedura penale, Conso, Gre…
-
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Ruggero Rosa Anna, libro consigliato Manuale di procedura penale …
-
Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Compendio di procedura penale, Conso …
-
Riassunto esame Procedura Penale, prof. Marzaduri, libro consigliato Manuale di Procedura Penale, Conso Grevi, Barg…