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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • Secondo l'art. 87 della Costituzione comma 1:
    • "Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale".
    • Come CAPO DELLO STATO, ha il compito di verificare il corretto funzionamento dell'ordinamento costituzionale;
    • Come RAPPRESENTANTE DELL'UNITÀ NAZIONALE, egli rappresenta non solo l'unità della popolazione, ma anche l'unità di una comunità statale che condivide un insieme di valori comuni.
  • È l'organo costituzionale monocratico, la cui presenza qualifica il nostro ordinamento come repubblicano e contribuisce alla razionalizzazione delle forma di governo parlamentare.
  • Per quanto riguarda la FORMA REPUBBLICANA, va ricordato che gli ordinamenti possono essere monarchici e repubblicani a seconda che il loro supremo rappresentante sia stato eletto per via ereditaria o tramite formule elettive che rafforzino il vincolo rappresentativo;
  • Per quanto riguarda la forma di governo parlamentare, va ricordato come il costituente italiano scelse una FORMA RAZIONALIZZATA: la figura del PdR va letta anche in quest'ottica in quanto la Costituzione lo dota di strumenti giuridici e politici con i quali temperare i disaccordi tra gli organi costituzionali e, se necessario, ristabilire l'ordine costituzionale.

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • DA CHI VIENE ELETTO: Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione:
    • "il PdR viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati per ogni Regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che invia un solo delegato, eletti dal Consiglio regionale in modo da assicurare la rappresentanze delle minoranze. L'integrazione dei delegati regionali è motivata dalla ratio di rendere il PdR non soltanto il rappresentante dello Stato centrale, ma anche delle realtà territoriali.
  • COME VIENE ELETTO: L'elezione del Presidente della Repubblica avviene per scrutinio segreto, per garantire ai votanti una scelta libera e indipendente dalle rispettive appartenenze. I costituenti hanno previsto un quorum qualificato, cioè è necessaria la maggioranza di due terzi dell'assemblea nei primi 3 scrutini. Dalla quarta votazione è necessaria la maggioranza assoluta.
  • REQUISITI PER ESSERE ELETTO PdR: L'art. 84 della Costituzione richiede che il PdR sia cittadino italiano, abbia compiuto 50 anni di età e goda di diritti civili e politici, cioè abbia la piena capacità di agire e sia titolare del diritto di voto. L'ufficio presidenziale è incompatibile con qualsiasi altra carica di carattere sia privato che pubblico.
  • DURATA: In base all'art.85 l'incarico del PdR dura 7 anni, in maniera da differenziarlo rispetto alla durata della legislatura: si tratta di una misura che serve ad assicurare l'indipendenza del PdR, che ha una durata in carica più lunga della maggioranza che l'ha eletto.
    • L'incarico può terminare anticipatamente per cause naturali oppure a seguito di dimissioni o destituzioni in caso di condanna, da parte della CC, per attentato alla Costituzione e alto tradimento.
    • Alla fine del settennato, il PdR può essere rieletto: eventualità che si è verificata con il Presidente Napolitano che per fronteggiare un momento di grave stallo politico, ha accettato di essere rieletto.
    • Secondo l'art. 86 della Cost. se il PdR è impossibilitato a svolgere il suo ruolo, la supplenza spetta al presidente del Senato: è questo l'istituto della supplenza ed è per questo che il Presidente del Senato è indicato come seconda carica dello Stato. Ciò si verifica nel caso di morte o dimissioni e obbligo per chi lo ha eletto di una nuova elezione entro 15 giorni, mentre nei casi di impedimento dovuto ad una malattia o arresto si sospendono della carica nelle more del ritorno dell'eletto.

giudizio penale dinanzi alla corte costituzionale.

-Il mandato può concludersi anche a seguito di dimissioni, le quali avvengono per malattia oppure

dell'impossibilità del PdR di continuare a svolgere il suo incarico; oppure si verifica in caso di

prossimità alla scadenza naturale del mandato, per accelerare le procedure di elezioni del

successore.

  • Secondo l'art. 91 della Cost. la durata del mandato comincia ad avere effetto quando il PdR presta
  • giuramento, prima di assumere le sue funzioni, alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
  • davanti al Parlamento in seduta comune.
  • Secondo l'art. 85 della Cost., trenta giorni prima che scada il settennato, il Presidente della Camera dei
  • Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo PdR.
  • Nel caso in cui l'assemblea elettiva non faccia in tempo ad eleggere il successore entro tale termine, è
  • possibile avere la prorogatio del Presidente uscente, ovvero che egli sia abilitato all'ordinaria
  • amministrazione e allo svolgimento di atti improrogabili.
  • Vi sono delle eccezioni riguardante la prorogatio:
  • 1. se la fine del mandato coincide con l'ultimo trimestre della legislatura e le camere sono sciolte, il
  • Presidente sarà eletto dalle nuove Camere entro 15 gg dalla loro prima riunione. Nel frattempo sono
  • prorogati i poteri del Presidente uscente.
  • 2. se la fine del mandato è da attribuirsi a morte o impedimento permanente del PdR, allora il
  • Presidente della Camera indice le elezioni del successore entro 15 gg, salvo il maggior termine
  • previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione.
  • Al termine del mandato, i PdR diventano di diritto senatori a vita, salvo rinuncia.
  • LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • Il PdR è la figura garante dell'ordine costituzionale e contribuisce alla razionalizzazione della
  • forma di governo. Le principali funzioni previste dalla Costituzione del PdR sono:
  • In qualità di RAPPRESENTANTE DELLA NAZIONE E GARANTE DELLA SUA UNITÀ, spettà al
  • Presidente la funzione di annunciare le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
  • Con riferimento alla FUNZIONE NORMATIVA, il Presidente promulga le leggi ed emana gli atti del
  • Governo aventi forza di legge e i regolamenti governativi;
  • Con riferimento alla FUNZIONE GIURISDIZIONALE, il Presidente emana con un proprio decreto i
  • ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi che sono decisi dal Consiglio di Stato, concede la
  • grazia e commuta le pene, e presiede!! il Consiglio superiore della magistratura.
  • Con riferimento alla FUNZIONE ESECUTIVA il Presidente nomina i più alti funzionari dello Stato, su
  • indicazione del Governo
  • Con riferimento alla difesa dello Stato, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio
  • supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
  • Il PdR ha il potere di nominare il Presidente del Consiglio e i ministri e, in base all'art. 88 della
  • Costituzione, può sciogliere le Camere o anche una sola di esse: tuttavia non può esercitare tale
  • facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
  • ultimi sei mesi della legislatura. Parliamo del semestre bianco: periodo in cui i poteri sono limitati nel
  • caso in cui il Presidente aspiri ad essere rieletto, e sciolga un Parlamento ostile nei suoi
  • confronti.
  • Lo scioglimento delle Camere può avvenire per diverse ragioni:
  • - può essere richiesto dal Presidente del Consiglio
  • - può esser ritenuto necessario dal PdR, a seguito di una situazione di blocco del sistema
  • politico. Ciò significa che, nel caso di instabilità del sistema, il PdR può decidere di sciogliere le
  • Camere e far pronunciare l'elettorato o formare un nuovo Governo senza ricorrere alle urne.
Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MF9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi di diritto pubblico e di diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Tirelli Silvio.