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INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

Per poter applicare una norma, è necessaria la sua interpretazione e per interpretarla, ai sensi dell'art. 12 comma 1, bisogna, in primo luogo:

  1. individuare il senso concreto delle parole secondo le connessioni di esse, cioè procedere ad una INTERPRETAZIONE LETTERALE;
  2. attuarne l'interpretazione letterale bisogna ricercare l'intenzione del legislatore: parliamo di una INTERPRETAZIONE LOGICA.

Esaurita in maniera completa, l'attività d'interpretazione si può raggiungere a dei risultati che possono essere non coincidenti con il significato delle parole usate dalla legge. In conseguenza di ciò possiamo avere:

  • INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: quando si restringe il significato della parola usata dal legislatore, cioè si limita l'uso naturale di quel termine;
  • INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: quando si estende il significato delle parole oltre l'uso cui sono normalmente destinate.

In relazione ai soggetti che la compiono, l'interpretazione può essere:

  • AUTENTICA, compiuta dallo stesso legislatore attraverso apposite norme da lui emanate per chiarire il significato di altre norme.

Quando non vi riesce ad individuare una precisa disposizione idonea a risolvere una controversia, vi è una lacuna dell'ordinamento giuridico che si aiuterà a colmare ricorrendo ad un procedimento logico chiamato ANALOGIA. L'analogia può essere di due specie:

  • ANALOGIA LEGIS, è il caso disciplinato ricorrendo ad un'altra norma che regola un caso simile;
  • ANALOGIA IURIS, si ricorre quando non si riesce a trovare una norma simile per disciplinare il caso pratico, che viene regolato ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

COS'E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

è quel soggetto pubblico a cui la legge ha affidato la cura di determinati fini, determinata e stabiliti dal potere pubblico. La nozione di P.A. può essere intesa in senso:

  • SOGGETTIVO, cioè la P.A. è l'insieme di strutture costruite per lo svolgimento di attività amministrative.
  • OGGETTIVO, cioè la P.A. svolge l'attività diretta alla cura concreta degli interessi pubblici, a porre in essere dallo legge e nel rispetto dei fini dalla stessa prestabiliti.

Quindi con proprie unimulared moduli autoritativi, l'amministrazione deve realizzare le proprie attività mediante precise modalità e invasioni prefissate dalla legge. Deve, cioè, porre in essere un PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

COS'È UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?

La legge 214 del 1990 attua una disciplina generale sul proc. amministrativo, definita LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO s'intende uno sequenza di atti, adottati dalle amministrazioni o dai privati - finalizzati a procurare un atto finale cioè il PROV. AMMINISTRATIVO. Il proced. ammin. è articolato in 4 fasi fondamentali, legate tra loro in quanto consequenziali l'una rispetto all'altro, delineandone:

  • FASE DELL'INIZIATIVA, da avvio al procedimento che può essere iniziativa d'ufficio, ovvero è l'amministrazione stessa ad avviare il procedimento.
  • FASE DELL'ISTRUTTORIA, comprende le attività finalizzate all'accertamento e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale.
  • FASE DECISIONALE, è quello in cui si adotta il provved. o si conclude l'accordo sostitutivo del provvedimento.
  • FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA comprende gli eventuali atti e operazioni, successivi all'adozione dell'atto terminale, necessari affinché l'atto divenga efficace.

La legge 214/1990 ha rappresentato una notevole innovazione per l'attività della P.A: la nuova, denominata anche LEGGE SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, ha innovato e rinnova il rapporto tra cittadino e P.A., trasformandolo da un rapporto di tipo autoritativo a uno dip partaciato e collaborativo.

GLI ARTICOLI:

L'ART. 1 DISCIPLINA I PRINCIPI GENERALI SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ACCORDI AMMINISTRATIVI

Gli accordi amministrativi sono figure consensuali dell'esercizio della potestà legislativa, istituzionata dalla legge 241/1990 sui proced. amm.vi. e rinforzate dalla legge 80/2005.

Sono espressione del principio contenuto nella L. 241/1990 secondo il quale la P.A., nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Sono previsti 2 tipi di accordi.

  • FRA P.A. E PRIVATI
  • FRA AMMINIST. PUBBLICHE

Gli accordi tra privati e P.A.

Sono trattati di strumenti che favoriscono la partecipazione dei privati interessati al procedimento e all'azione amministrativa.

L'art. 11 comma 1 della L. 241/1990 prevede che l'amministrazione possa concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse, due tipi di accordi con i privati interessati.

  • ACCORDO SOSTITUTIVO che ha come fine l'emanazione di un atto in sostituzione del provv. finale ed è soggetto agli stessi controlli del provv. finale.
  • E' L'ACCORDO PRELIMINARE O INTEGRATIVO che comporta la determinazione del contenuto discrezionale del provv. finale.

In base all'art. 11 comma 1-bis stabilisce che per favorire la conclusione di questi accordi, il responsabile del procedimento predispone un calendario di incontri in cui invita il destinatario del provved. ed eventuali controinteressati.

L'art. 11 prevede che gli accordi si debbano concludere senza arrecare pregiudizio dei diritti dei terzi, questi ultimi, in caso di accordi lesivi, hanno la possibilità di opporvisi. L'impugnazione, se poteva essere fatta solo nei confronti degli accordi sostitutivi, mentre per quanto riguarda gli accordi integrativi, non essendo idonei di per se a incidere sull'interesse, saranno impugnabili insieme al provved. finale.

X. REGOLE DEGLI ACCORDI

Gli accordi, salvo nei art. 11, devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, salvo che la legge disponga diversamente; si applicano i principi del C.C. in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, salvo l'ipotesi di recesso unilaterale dall'accordo da parte dell'amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e salvo l'obbligo di provvedere.

ED ECCESSO DI POTERE

  • Si verifica INCOMPETENZA RELATIVA quando un organo amministrativo invade la sfera di competenza di un altro organo appartenente allo stesso settore amministrativo.
  • Si ha INCOMPETENZA ASSOLUTA quando l'atto adottato dalla P.A. è inerente ad una materia riservata (ad un altro potere dello stato).

Nel caso di incompetenza relativa, l'atto è annullabile e può essere convalidato tramite l'adozione del provvedimento da parte dell'organo competente.

  • Si ha VIOLAZIONE DI LEGGE in caso di non conformità del provvedimento rispetto ad una disposizione normativa specifica. La legge 241 del 1990 ha dettato regole su ipotesi in cui il vizio di legittimità non sempre dà luogo all'annullamento. Infatti, l'art. 21-octies 2° comma, stabilisce che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, palesi che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Inoltre, il provvedimento è annullabile per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto - l'atto illegittimo, fino a quando non viene annullato, è efficace e può essere eseguito, l'annullamento provvede dello P.A. o con una sentenza del giudice amministrativo, in seguito ad esso l'atto si cancella come non esistito e gli effetti prodotti vengono annullati.

  • Si intende per ECCESSO DI POTERE la violazione dei limiti interni non scritti dalla discrezionalità amministrativa. L'eccesso di potere, quindi, è dettato dall'esigenza di consentire al giudice amm...
  • SVIAMENTO DI POTERE, cioè quando l'amministrazione emana un atto per raggiungere uno scopo diverso da quello per cui è previsto (oppure si può avere anche quando l'atto non persegue un interesse pubblico ma diverso da quello stabilito dalla legge).
  • TRAVISAMENTO DEI FATTI, quando la P.A., nella redazione di un provvedimento, abbia riflettuto e inserito in fatto inesistente, oppure qualcosa che è stato dato un fatto in modo errato.
  • ILLOGICITÀ: quando è viziato da una contraddizione interna o è incomprensibile o è incompatibile con altre.
  • DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, quando con riferimento a due o più identiche situazioni di fatto si adottino provvedimenti diversi e tra loro inconciliabili.
Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
18 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MF9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi di diritto pubblico e di diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Tirelli Silvio.