(ESERCITANO LA PATRIA POTESTAS)
Alieni iuris coloro i quali sono sottoposti all'altrui potestas. Tra questi vi erano:
La propria moglie
o Le mogli dei figli (o di altri soggetti sottoposti alla patria potestas del pater familias) se la donna
o col matrimonio fosse passata nella famiglia del marito (si trattava in questo caso del matrimonio
cum manu mariti)
Le donne della propria famiglia, anche sposate, nel caso in cui al matrimonio fossero restate
o giuridicamente legate alla loro famiglia di origine (matrimonio sine manu mariti).
Senza dubbio il pater incideva sul matrimonio dei membri della famiglia e sulle modalità valutava le
conseguenze economico-patrimoniali assoluto controllo sulla proprietà:
Per i soggetti alieni iuris per divorzio e matrimonio sine manu il pater del nucleo famigliare
o aveva facoltà decisionale (una disposizione di Antonino Pio avrebbe poi sottratto al padre questa
facoltà).
Per i soggetti sui iuris, per divorzio e matrimonio, dipendeva dalla volontà individuale dei due
o coniugi (inizialmente solo del marito, col tempo anche della moglie).
lo status definisce la posizione del soggetto entro il reticolo di linee sociali e giuridiche che costituiscono
la società e le istituzioni romane:
Il soggetto di pieno diritto, cioè quello a cui è riconosciuta piena capacità giuridica, è
o l'ingenuus, civis, sui iuris.
Il rango degli altri soggetti, in base alla propria collocazione rispetto al singolo ambito, risulterà
o nel complesso diminuita rispetto alla posizione di pieno diritto.
In alcuni casi in presenza di soggetti di piena capacità giuridica subentravano limitazioni:
Riconosciute furiosi o di coloro che sperperavano il patrimonio
o
Attribuite impuberi indipendenti o donne indipendenti, di incapacità di agire.
o Ai soggetti individuati come tali era preposto rispettivamente un curator o un tutor.
o Il sistema della tutela mulieris (l'attribuzione del tutore a donne sui iuris) risultò attenuato nel
o suo rigore nel corso dei secoli: Claudio abolì di fatto la tutela sulle donne libere.
I sistemi di ciuitas e di familias funzionava in parallelo:
L'ingenuus, anche se sottomesso al vincolo della patria potestas, ha pienezza di diritto rispetto
o alle istituzioni della civitas.
Egli è registrato nelle centuriae (unità dei comizi centuriati) e nelle tribù (unità di composizione
o dei comizi tributi e dei concilia plebis)
Da questa sua appartenenza alle cellule della vita istituzionale deriva la sua ammissione allo
o svolgimento delle attività comiziali.
I diritti del ciuis Romanus
Lo status di civis Romanus costituisce il vertice della definizione socio giuridica dell'uomo romano
Pienamente inserito nel reticolo di diritti-doveri sotteso alla civitas (diversamente all'interno
o della propria famiglia, se non è pater familias, è sottoposto alla patria potestas);
L'abito pubblico dell'uomo romano è quello che il diritto inopinabilmente tutela.
o
Considerata la definizione stessa di civis come interna alla res publica garantire il "cittadino"
o significa garantire la res publica;
A fondamento di ogni condizione in seno alla civitas si pone il diritto del cittadino a conservare o a
rifiutare la cittadinanza ius et retinendi et dimittendi ciuitatem
Idea di una libertà individuale che è anche al di sopra del sistema di diritto della civitas stessa
o Cicerone nella Pro Balbo indica questa facoltà come uno dei fundamenta firmissima nostrae
o libertatis e qualifica il civis come dominus rispetto a questo ius.
Conseguono dallo status di cittadino, liberamente scelto, una gamma di diritti sia politici sia civili:
Il diritto politico trova la sua massima affermazione nel suffragium garantito e consolidato nel
o tempo da varie leggi:
Le XII Tavole vietavano le leggi ad personam
Leges tabellariae
Lex Gabinia del 139 a.C.
Lex Cassia del 137 a.C.
Lex Caelia del 107 a.C.
Lex Papiria del 131 a.C.
Lex Maria de suffragiis ferendis del 119 a.C.
Lex Caecilia Didia del 98
L'espressione del voto estesa a tutti i cittadini fuori da una dimensione censitaria risale alla
o secessione della plebe sul Monte Sacro.
costituzione dei concilia plebis, momento in cui nasce il fulcro degli iura plebei
creazione della magistratura plebea, il tribunus plebis
ritenuto baluardo di difesa dei diritti della plebe tramite le prerogative
riconosciutegli
Intercessio
o Sacrosanctitas
o Ius auxili
o
IUS HONORUM diritto di poter essere eletti
Diritti civili dei ciuis Romanus:
Ius prouocationis leges Valeriae del 509,449 e 300 a.C. consente al popolo di bilanciare la
o coercitio del magistrato
In materia specificamente processuale è il diritto che oggi definiremmo "al giusto processo":
o Lex Cornelia dell'81 a.C. che riconosce il diritto alla recusazione di un certo numero di
giudici da parte dell'imputato.
Cicerone dà notizia dell’esistenza in età arcaica (in polemica dunque con quanto si stava
verificando con la legislazione di Clodio) di procedure giudiziarie di regolazione del
processo come anche del riconoscimento della necessità del di ritto alla difesa.
In campo giuridico l'apertura dei diritti ebbe una tappa fondamentale nella
pubblicazione del formulario legale e dei Fasti da parte di Gneo Flavio intorno al 300
a.C.
Altra garanzia era l’editto del pretore, che DOVEVA essere scritto in modo tale da
essere comprensibile a tutti i ciues, affinché essi potessero acquisirne le modalità sia in
caso di richieste di risarcimenti sia di difesa.
Garanzia ulteriore è la legge del 67 a.C. che vincola il pretore ad attenersi al suo proprio
editto quale lo ha formulato all'assunzione della carica.
Possibilità che il magistrato fosse sottoposto a provvedimenti di iniuria se avesse
compiuto atti illeciti (iniuriae) anche da privato o nella funzione di magistrato.
Sfera economica il già citato diritto a compiere transazioni commerciali (secondo
o tradizionali istituti di diritto romano) e di ricorrere ai corrispondenti strumenti giudiziari,
riconosciuto oltre che ai cittadini romani anche a quelli di diritto latino.
Il diritto di proprietà (regolato dal diritto quiritario) la tutela del cittadino rispetto ai
suoi averi viene vista come una delle ragioni fondanti dell'aggregazione comunitaria
originaria.
Essa ha implicazioni più generali, dal momento che modificazioni nell'assetto
della proprietà si ripercuotono sulla struttura della società e dei suoi equilibri di
potere
Si arrivò a esprimere ferma opposizione alla lex qualora si considerasse che
18
contravvenisse a questo diritto l'ostilità di Cicerone alla proposta di legge
agraria di Cesare.
La tutela della proprietà risulta già dalle leggi delle XII Tavole.
È tutelato anche il possesso (ossia la fruizione di fatto di un bene al di fuori del
diritto di proprietà o di altri diritti).
Leggi che salvaguardano lo schiavo in quanto bene del padrone, punendo chi
attenti a questo diritto, come la lex Aquilia de damno del 286 (?) e la lex Fabia
de plagiariis del 209 (?).
Una serie di norme riconosce e tutela aspetti della vita privata del cittadino con
possibili actiones iniuriarum, cioè procedimenti giudiziari intentati:
il diritto al risarcimento del danno subito (lex Aquilia de damno);
o il diritto all'inviolabilità del domicilio (lex Cornelia de iniuriis).
o
In materia di tutela della proprietà, e più precisamente del diritto degli eredi ad
acquisirla, quanto stabilito per il prigioniero di guerra:
Il civis Romanus caduto nelle mani dei nemici era considerato a Roma come
schiavo.
Il suo diritto di rientro nella comunità, una volta liberato e dimostrate le
onorevoli condizioni in cui era stato catturato, era garantito da un antico
principio consuetudinario (ius postliminit).
Nella condizione di prigioniero tutti i suoi diritti decadevano, incluso quello di
proprietà.
La fictio legis Corneliae (sulla base della lex Cornelia de captivis
o dell'81 a.C.) tutelava questo diritto riguardo agli eredi
18 Il riferimento all'ostilità ciceroniana riguarda la Lex Iulia agraria del 59 a.C., specificamente nella sua articolazione
relativa alla distribuzione dell'ager Campanus e alla deduzione della colonia di Capua (talvolta distinta come Lex Iulia de
agro Campano). L'opposizione di Cicerone, che rifiutò di entrare nel collegio dei uigintiuiri, era motivata sia dalle forzature
costituzionali di Cesare (che ignorò l'obnuntiatio del collega Bibulo) sia dal timore di depauperare l'erario dei canoni
d'affitto campani, essenziali per le finanze repubblicane.
Si considerava, cioè, che il prigioniero fosse morto; in tal modo valeva
o la volontà testamentaria da lui espressa.
Altri diritti civili questa volta più legati all’individuo:
o il diritto di conubium (anche questo esteso ai cittadini latini),
il diritto alla salvaguardia della persona fisica da violenze (lex Cornelia de iniuriis),
il già citato diritto del prigioniero a essere reintegrato in patria (ius postliminii);
il diritto a forme di religione privata (in proposito è indicativo il divieto di circoncisione
imposto da Silla a tutti fuorché agli Ebrei nella lex Cornelia de sicariiis et ueneficiis);
in età imperiale nelle Meditaciones dell'imperatore Marco Aurelio vi è riferimento alla
libertà di parola; questo motivo è rimpianto come una prerogativa dell'età repubblicana
da Tacito.
voluntas dell'individuo è la possibilità lasciata al soggetto di scegliere il luogo in cui
porre il proprio domicilio, addirittura svincolandosi dalla patria potestas, come risulta
attestato agli inizi del III secolo d.C.
La salus dei cittadini coincide con quella della res publica e pone in primo piano la prospettiva ancora
una volta politica.
Accanto a questa finalità vi è il diritto alla felicità, che richiama fortemente l'aspetto psicologico del
cittadino considerato nella sua individualità.
Però esistono situazioni di limitazione o addirittura sospensione del diritto:
Situazioni d’emergenza si pensi al dispositivo del senatus consultum ultimum.
o Decisioni scaturite da valutazioni politiche generali che tengono conto del quadro interno alla
o comunità, naturalmente secondo la visione dei ceti dirigenti.
Lo stretto rapporto tra economia e valori della società in tutti
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