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SEZIONE II
IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI (DAGL) E L’ANALISI D’IMPATTO
DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
INTRODUZIONE -> L'aKvità normaDva proveniente direNamente dal Parlamento, sia come iniziaDva sia
come integrale procedimento d’approvazione, è assolutamente scarsa se non quasi inesistente per la
prevalenza di aK avenD forza di legge e comunque la maggior parte delle leggi approvate dal Parlamento
sono rappresentate dalla conversione in legge di decreD legge, leggi di raDfica di traNaD internazionali o
leggi delega. Se si giunge a leggi di altro genere approvata dal Parlamento, sono tuNe di iniziaDva;
raramente si giunge a leggi di altro genere approvata dal Parlamento. Pertanto il lavoro preparatorio del
governo nell'ambito della funzione legislaDva è sicuramente essenziale. All'interno di questa aKvità 24
preparatoria, una funzione fondamentale di caraNere organizzaDvo e svolta da parte del diparDmento affari
giuridici e legislaDvi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL), Che ha il compito di sovraintendere
alle fasi del procedimento di adozione degli aK normaDvi, aNraverso un'aKvità di coordinamento, ma
anche di impulso e di controllo per garanDre la qualità della regolazione. L'importanza delle tecniche che
per garanDre la qualità della normazione hanno una parDcolare rilevanza all'interno di uno studio
sull'organizzazione del governo, in quanto non riguardano profili di caraNere poliDco, ma dovrebbero
limitarsi ad un aspeNo tecnico di caraNere economico giuridico sul correNo uso dello strumento normaDvo.
Compito del diparDmento della Presidenza dovrebbe essere di verificare dell'esistenza di una serie di
indagini preliminari che giusDficano o legiKmo l'adozione di un qualsiasi aNo normaDvo, come:
- la valutazione di impaNo della regolamentazione (VIR)
- l’analisi tecnico normaDva (ATN)
- l'analisi di impaNo della regolamentazione (AIR)
In realtà più recentemente le funzioni del DAGL sono poi state estese anche alla verifica della correNa e
adeguata aNuazione del programma di governo, funzione che, se interpretata in modo estensivo, possono
determinare un ampliamento del ruolo del DAGL anche a profili di caraNere poliDco.
Profili e considerazioni di natura poliDca e in parte presenD anche nella redazione della VIR per il passato e
dell’AIR in una prospeKva futura, perché accanto alla valutazione di aspeK tecnici ed organizzaDvi, che
devono essere sicuramente prevalenD, possono interferire anche considerazioni di opportunità poliDca. Nel
momento in cui si deve valutare l'operaDvità di una determinata norma, se ha ben raggiunto gli obieKvi che
si era posta o se vi sono delle incongruenze, l'organo competente dovrebbe limitarsi ad analizzare ed a
riportare profili di caraNere tecnico. AltreNanto deve essere faNo nell'analisi pro futuro nella redazione di
una nuova norma, ma, inevitabilmente, profili di caraNere tecnico si sommano a valutazione di caraNere
poliDco che la singola amministrazione inserisce nel momento in cui si decide di adoNare una determinata
norma.
Ruolo del DAGL (che è chiamato a garanDre la qualità della normazione, a svolgere una funzione di
coordinamento di tuNe le aKvità normaDva, nonché quello di preparare il lavoro del Consiglio dei ministri)
è quello di sollecitare le varie amministrazioni in questa funzione di regolarità procedurale che consente da
un lato, di giusDficare l'adozione di determinaD aK normaDvi e, dall'altro, anche di assicurare che non vi sia
un abuso dello strumento normaDvo solo con finalità programmaDche e non produKve di modifiche
sostanziali, la dove l’ordinamento lo impone. Talvolta è preferibile nessuna norma, piuNosto che una caKva
norma; l'assenza di un intervento non significa tuNavia che quel seNore non sia oggeNo di disciplina, ma che
sia mantenuta la precedente normaDva. Quello che deve quindi essere valutato in parDcolare
dall'amministrazione proponente e poi controllato dal DAGL, è il contesto normaDvo nel suo insieme che
deve tener conto di una pluralità di profili tecnico poliDco giuridici sia interni all'ordinamento, sia
provenienD dagli altri ordinamenD giuridici che insieme a quello interno consentono di avere un quadro
normaDvo organico.
L’AIR COME STRUMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE -> La cosDtuzione non affronta in alcun
modo il problema della qualità della legislazione. Le procedure parlamentari di approvazione delle leggi
sono disciplinate dai regolamenD parlamentari, ossia da aK normaDvi interni delle singole camere, che
regolano le modalità di formazione, discussione e votazione delle leggi. Per lungo tempo il tema della
qualità della legislazione non è stato oggeNo di valutazione di interesse; si è iniziato ad affrontare il
problema in tempi recenD, quando nel corso degli anni 80, si è avviato uno studio sulle modalità per
garanDre maggiore produKvità ed efficienza della pubblica amministrazione in modo correlato al profilo
della faKbilità e applicazione delle leggi. QuesD studi portano ad un interessamento da parte degli organi
isDtuzionali direNamente chiamaD a garanDre la qualità della legislazione, ossia il Parlamento del governo,
tanto che si giunse nel 1986 all'approvazione di un testo unitario con il Dtolo “formulazione tecnica dei tesD
legislaDvi”. La presenza di ben precise regole scriNe di progeNazione legislaDva industria valutare in modo
più aNento, sia a livello statale che regionale, le modalità aNraverso le quali garanDre una elaborazione
correNa dei tesD normaDvi e anche una valutazione delle Dpologie di aNo normaDvo, nonché l'opportunità
stessa di regolare o meno la materia.
L'obieKvo della qualità della legislazione in Italia è stato perseguito aNraverso due strade parallele ed in
parte coincidenD, rappresentate da un lato da intervenD per garanDre una “tecnica legislaDva” correNa (il 25
drafitng normaDvo) E dall'altro dall'analisi di impaNo della regolamentazione (AIR). OggeNo di questa
indagine è l'evoluzione della disciplina normaDva, delle aKvità e dell'organizzazione realizzate dal governo
statale e dalle regioni per sperimentare prima, e realizzare poi, la valutazione di impaNo di tuK gli altri
normaDvi.
EVOLUZIONE STORICA -> L’AIR Nasce in Italia come uno degli strumenD aNraverso i quali riorganizzare tuNa
l'aKvità normaDva e viene quindi inserita nella prima legge annuale di semplificazione del 1998, avente
come oggeNo l'aKvità di delegificazione e l'emanazione di tesD unici concernenD procedimenD
amministraDvi. Scopo di questa legge era quello di prevedere annualmente tuNe le materie,
precedentemente disciplinate dal Parlamento, che dovessero essere aNribuita alla competenza normaDva
propria del governo, così da rendere più facili le successive modificazioni e adaNamenD all'evoluzione dei
tempi. Si stabilivano i seNori normaDvi che dovessero essere contenuD in tesD unici al fine di individuare
esaNamente la disciplina delle materie sulle quali intervenD normaDvi erano staD ricorrenD e contraddiNori,
così da rendere più facilmente comprensibile e conoscibile al ciNadino quella disciplina giuridica. Si
stabilivano poi i meccanismi di raccordo isDtuzionale fra governo e Parlamento per migliorare i metodi di
informazione, aNuazione e conoscenza delle leggi. La legge 50 del 1999 demandava ad un decreto del
presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “tempi e modalità di effeNuazione dell’AIR”,
isDtuendo poi un organo ad hoc, denominato NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE, chi aveva la funzione di
cosDtuire un supporto per i processi di delegificazione, semplificazione e riordino della normazione. Al
nucleo si affiancava Un altro organismo già isDtuito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
denominato DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI (DAGL), chi aveva compiD fra cui quello
di curare gli adempimenD e predisporre gli aK necessari alla formulazione e dal coordinamento delle
iniziaDve legislaDve. Fra l'altro le funzioni del nucleo erano in parte ripeDDve in quanto affidate ad una
segreteria tecnica e quindi uno dei due organi poteva essere considerato come superfluo.
LA PRIMA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 MARZO 2000 -> così come previsto
dalla legge di semplificazione 50 del 1999 il presidente del Consiglio dei ministri ha emanato una direKva
avente come oggeNo le individuazioni di tempi e modalità di aNuazione dell'analisi di impaNo per la
regolamentazione (AIR) e dell'analisi tecnico normaDva (ATN). Con questa prima direKva si poneva in
streNo rapporto il problema della qualità e della legiKmità della normazione (ATN), con quello della
opportunità della normazione stessa (AIR). Si individuava infaK come scopo dell’ATN la verifica
dell'incidenza della normaDva proposta sull'ordinamento giuridico vigente, sulla cosDtuzione, sulle norme
comunitarie, nonché sui profili di competenza delle regioni e delle altre autonomie locali. ANraverso l’ATN si
doveva poi giusDficare e moDvare l'eventuale riferimento ad altre norme, le tecniche di modificazione e
abrogazione delle disposizioni vigenD; In altre parole occorreva che ogni aNo normaDvo fosse
accompagnato da una relazione della quale risultassero tuK gli elemenD per verificare la correNezza tecnica
e giuridica del testo. Uni test normaDva doveva poi essere accompagnato da una relazione sull’AIR, che
veniva aKvata in via sperimentale per un anno al fine di consenDre alle singole amministrazioni interessate
di comprendere, organizzare ed affinare tuNe le metodologie necessarie per questo nuovo metodo di
progeNazione degli aK. Si doveva cioè valutare ex ante l'opportunità dell'intervento, verificando vantaggi e
svantaggi, cosD e benefici sui ciNadini e sulle imprese, così da poter escludere ogni eventuale soluzione
alternaDva, compresa la rinuncia a disciplinare quella materia. Ogni amministrazione prima di proporre un
determinato intervento normaDvo doveva preparare una scheda preliminare, da inviare al diparDmento
degli affari giuridici e legislaDvi (DAGL) ed al nucleo per la semplificazione, che doveva contenere tuNe le
ragioni dell'adozione di un determinato aNo, così da avere uno strumento tecnico di ausilio per le scelte
poliDche connesse all'adozione o alla modifica di una certa normaDva. In altre parole il processo poliDco
preliminare all'emanazione di un aNo normaDvo doveva essere sostenuto da informazioni concrete,
elaborate in via prevenDva dal personale degli uffici legislaDvi dei ministeri a tale scopo preposD. Per lo
svolgimento di tale aKvità veniva organizzato provvisoriamente un servizio di help desk, formata da un<