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Le nuove collaborazioni nel terzo settore

Le nuove collaborazioni hanno tentato di risolvere problemi come: abbassamento della spesa; organizzazioni meno burocratiche, capaci di adattarsi più facilmente ai bisogni dei cittadini; coinvolgere i cittadini nei processi di auto-aiuto. La parte pubblica si è riservata il compito di programmazione e controllo, abbandonando almeno in parte la produzione diretta dei servizi.

La legislazione nazionale ha sostenuto il terzo settore con l'approvazione di alcune leggi:

  • Per la disciplina delle cooperative sociali, definendone due tipologie: Cooperative sociali di tipo A, rivolte alla produzione di servizi e di tipo B, rivolte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
  • Anche altri soggetti del terzo settore, come volontariato e associazionismo, hanno arricchito le esperienze di collaborazione tra pubblico e privato.

Gli enti locali hanno così iniziato a esternalizzare la gestione di parte dei servizi. Queste collaborazioni inizialmente si configurarono come un acquisto di

gestiti da enti del terzo settore;3. Servizi gestiti da enti privati convenzionati con l'ente pubblico;4. Servizi esternalizzati tramite gare pubbliche o accreditamento delle strutture e dei servizi. Il terzo settore è composto da organizzazioni non profit, come associazioni, fondazioni, cooperative sociali, che svolgono attività di interesse generale e sociale. Queste organizzazioni sono regolate da norme specifiche e hanno l'obiettivo di promuovere il benessere e la solidarietà sociale. L'accreditamento delle strutture e dei servizi permette di garantire la qualità dei servizi offerti, attraverso una valutazione e un controllo da parte dell'ente pubblico. In questo modo, si favorisce la partecipazione delle cooperative e dei cittadini nella scelta delle soluzioni migliori per le loro esigenze. È importante conoscere il terzo settore e le sue modalità di lavoro per poter valutare e scegliere i servizi più adatti alle proprie necessità. La collaborazione tra settore pubblico e terzo settore è fondamentale per garantire una migliore offerta di servizi alla persona in Italia.

finanziati dagli enti pubblici, la cui gestione è affidata interamente o in parte ad enti privati;

Servizi gestiti da privati che si avvalgono di contributi pubblici (es. le iniziative di animazione culturale o sportive);

Servizi privati a cui l'ente paga rette corrispondenti a prestazioni erogate a persone che hanno diritto all'assistenza pubblica;

Servizi privati non finanziati da enti pubblici, ma che hanno grande rilevanza per il territorio e di cui l'ente pubblico deve tener conto come risorsa.

Nel privato operano diverse tipologie di soggetti, che possono essere ricondotti al privato sociale (volontariato, associazionismo, cooperative sociali, fondazioni) o al privato mercantile.

La collaborazione tra ente pubblico e terzo settore inizia già prima dell'emanazione delle leggi in materia negli anni Novanta.

3.1 lo sviluppo delle cooperative sociali

In alcune regioni le cooperative sono nate e si sono sviluppate già a partire dagli anni Settanta. Le prime

Furono le cooperative di lavoro, operanti nel settore dei servizi alla persona con la finalità mutualistica interna di creare occupazione ai soci. La loro attività consisteva nel produrre servizi, ma lo scopo primario era quello di garantire lavoro ai soci.

Alcune cooperative sociali furono il risultato dello sviluppo e delle trasformazioni di gruppi di volontariato che in essa trovarono la formula giuridica idonea alla loro organizzazione e per stabilire correttamente rapporti con l'ente pubblico. La finalità principale era quella di offrire aiuto alle persone in difficoltà (mutualità esterna). I soci erano prevalentemente volontari, ma vi erano anche degli operatori retribuiti. Nel tempo il numero dei soci-lavoratori retribuiti andò aumentando e divennero simili alle precedenti.

Cooperative integrate: operavano in più settori (artigiano, agricolo, industriale) ed erano finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, nacquero per iniziativa delle

famiglie.Le leggi in materia differenziarono le cooperative istituendo quelle di tipo A e quelle di tipo B. Cooperative sociali ditipo A finalizzate alla gestione dei servizi sociosanitari ed educativi; Cooperative sociali di tipo B, finalizzateall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.Le Regioni istituirono in seguito degli albi, l'iscrizione ai quali era obbligatoria per la collaborazione con l'ente pubblico,che avvenne inizialmente tramite convenzioni , e poi bandendo gare d'appalto e infine tramite l'istitutodell'accreditamento.

3.2 il volontariatoÈ con la legge 833/78 che viene riconosciuto per la prima volta al volontariato la possibilità di concorrere ai finiistituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.Lo sviluppo delle collaborazioni tra servizi pubblici e volontariato fu sollecitato dall'urgenza di rispondere ai crescentibisogni delle persone e la consapevolezza che per fare questo occorreva mettere in rete una

pluralità di risorse formali ed informali. Il volontariato si compone di tante realtà caratterizzate tutte dalla gratuità che porta avanti iniziative di auto-aiuto e reciprocità. La legge principale in materia di organizzazioni di volontariato è la n. 266/1991 Legge quadro sul volontariato, che non riesce oggi ad affrontare le problematiche nate, tra cui quella di dare al volontariato una adeguata figura giuridica atta a sostenerle. La legge si limita a precisare come esse si qualificano per il perseguimento di fini di solidarietà con il concorso prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite degli aderenti; si richiede una proporzione maggiori di prestazioni gratuite rispetto alle prestazioni retribuite.

La definizione di volontario: persona che gratuitamente e volontariamente, adempiuti i propri doveri civili e di stato, si pone a disposizione della comunità, promuovendo risposte efficaci e creative ai bisogni del territorio e che ispira emotivamente la propria vita.

a fini di solidarietà, responsabilità e giustizia sociale, utilizzando le proprie capacità e competenze a favore degli altri e del bene comune. Offrono sostegno alle organizzazioni di volontariato i Centri di servizio per il volontariato previsti dalla legge 266/91. Essi usufruiscono di finanziamenti provenienti dalle fondazioni bancarie risultate dal riassetto delle Casse di Risparmio. Tali finanziamenti sono gestiti da un comitato di gestione a livello Regionale e svolgono le funzioni di consulenza, formazione e informazione. In particolare svolgono la funzione di promozione del volontariato. 3.3 le fondazioni La fondazione è un ente istituito da un soggetto o una pluralità di soggetti, denominati fondatori, mediante atto pubblico o testamento (art. 14 c.c.), per l'attuazione di uno scopo di utilità generale attraverso il patrimonio assegnato dal fondatore stesso. Carattere essenziale della fondazione è la personalità giuridica (v. Persona fisica e persona giuridica), chela fondazione acquista (art. 1 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture; tuttavia (art. 7 d.P.R. 10 febbraio 2000,n. 361), il riconoscimento delle fondazioni che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione. Le Fondazioni sono previste dal Codice Civile come figure giuridiche private che dispongono di un insieme di mezzi destinato a uno scopo. I soci fondatori normalmente costituiscono un patrimonio significativo vincolando nella rendita al conseguimento di un interesse sociale che può riguardare il benessere di alcune categorie di persone, la promozione di particolari attività artistiche, il ricordo allacelebrazione di un personaggio del nostro eccetera. attraverso le Leggi provvedimento specifiche sono poi state istituite anche fondazione di diritto pubblico, obbligatorie per la gestione di alcuni servizi. Alcune fondazioni derivano dalla trasformazione di IPAB secondo quanto previsto dalla legge 328/2000, altre dalla trasformazione delle IRCS (istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico). La fondazione è sostanzialmente un'istituzione che si interpone tra Donatori beneficiari. amministra i fondi raccolti per trarne un rendimento da destinare alle finalità statutarie normalmente selezione soggetti più meritevoli, perché Donato non è in grado di sapere chi sia il soggetto che maggiormente merita la propria adorazione. La distinzione fondamentale è quella tra Corporate Foundation ovvero fondazione d'impresa, community Foundation, fondazione di comunità. La prima, che in Italia non ha avuto particolare successo, è una fondazione che nasce da un unico grande donatore.a volte una persona fisica, ma nella maggioranza dei casi un'impresa. nasce in realtà per soddisfare l'interesse del Donatore non del beneficiario. La seconda è il modello preferito di fondazione, il patrimonio deriva da una pluralità di donatori appartenenti appunto alla comunità in cui essa opera. in questo caso la composizione degli organi responsabili dell'amministrazione è composta da rappresentanti degli interessi del Donatore e rappresentanti degli interessi degli enti locali, a cui viene riconosciuto il ruolo di tutore dell'interesse collettivo. Un caso particolare è quello delle fondazioni bancarie. Esse sono il frutto residuale della ristrutturazione sistema creditizio, e in particolare di alcune banche pubbliche come la cassa di risparmio, i cui Statuti prevedevano di destinare gli utili a finalità collettive. In seguito legislatore scelse di separare l'attività della banca dall'attività solidaristica. la via fu quella di trasformare

Tutte le diverse figure giuridiche in fondazioni. Nella stesura dei nuovi Statuti, le fondazioni hanno introdotto ulteriori specificazioni delle finalità ed indicazione dei principali ambiti di intervento tra cui i beni artistici, cultura, sanità, servizi sociali, ricerca scientifica eccetera. Gli Statuti delle fondazioni hanno inoltre definito anche la composizione degli organi di governo che si occupano della distribuzione dei fondi.

Sono numerose le associazioni presenti nel nostro territorio, riconosciute e no, che ricoprono un importante ruolo di sostegno alle relazioni tra le persone, che promuovono iniziative di auto mutuo aiuto, che svolgono funzioni di sensibilizzazione rispetto a problematiche sociali, sanitarie, culturali, ambientali eccetera. In quest'ambito di problemi gestiscono anche servizi e interventi a favore dei propri soci. Si tratta di esempio di associazioni per la promozione dello sport tra i più giovani o dell'attività.

La pratica di attività sportive tra gli adulti è di particolare utilità. Soprattutto le associazioni tra persone che condividono problemi drammatici come un figlio disabile, un familiare malato di mente o una malattia rara, sono di grande importanza. La loro attività si concretizza in:

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
22 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher didi.collu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione dei servizi sociali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Pierucci Pierpaola.