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CONTRATTI FLESSIBILI
Il lavoratore subordinato ha implicitamente 2 caratteristiche:
1) a tempo INDETERMINATO, licenziamento
2) A tempo PIENO : Orario Normale e straordinario
* il contratto standard è quello indeterminato
il contratto parte dal 2094 del cc , La legislazione via via nel tempo introduce i RAPPORTI FLESSIBILI
DI LAVORO soprattutto per le imprese risponde ad un'esigenza temporanea o contenuta
Il quadro del lavoro non standard è molto articolato
- quanto dura il contratto? avremo il contratto di lavoro a TERMINE
- quantità della prestazione? PART-TIME
-LAVORO INTERMITTENTE(Il lavoratore è chiamato quando si ha la NECESSITA’
-SOMMINISTRAZIONE:(il lavoratore non è assunto dall'impresa ma da un'agenzia
- combinazione tra PRESTAZIONE e FORMAZIONE (APPRENDISTATO) non più di 36 mesi
questi sono tutti modelli diffusi in tutto il sistema europeo
Termine, part time, somministrazione: modelli alternativi
solamente il modello indeterminato non ha vincoli ed è più protettivo per il lavoratore
1) il contratto di lavoro a tempo DETERMINATO: il lavoratore è assunto sapendo la data di
conclusione del rapporto
è il più antico, nel codice civile c'era una norma dedicata a questo, da sempre il legislatore ha
permesso alle aziende di avere questo modello alternativo.
il codice civile consapevole di andare a favore maggiormente dell'azienda e quindi non può essere un
modello Normale
L'ART 2097: sancisce l'eccezionalità
solo che legare l'eccezionalità alle esigenze è difficile quindi nel 1962 (fase POST COSTITUZIONALE)
legge 2030: individua le ipotesi tassative per l'eccezionalità:
- la sostituzione di lavoratori assenti
- lavoratori stagionali
2 elementi:
1) spiegazioni (cioè le ipotesi previste)
2) forma scritta
** questa è una previsione che pian piano va in conflitto con le imprese
si cambia prospettiva
il contratto di lavoro a termine attraverso le direttive dell'unione europea e della legislazione
mantiene l'eccezionalità, ma cambia sotto il profilo del significato:
l'eccezionalità diventa sotto il profilo numerico:
la maggior parte dei dipendenti saranno a tempo indeterminato
DIRETTIVA 99/70 UNIONE EUROPEA: contratti di lavoro a tempo indeterminato sono la FORMA
COMUNE
dietro questa modifica non vi è solo la pressione delle imprese ma anche della disoccupazione
gli equilibri vanno a rispondere ad entrambe le esigenze
il contratti flessibili rappresentano una possibilità di entrata nelle aziende ma poi anche di
permanenza
Provvedimenti--> la legge 368 del 2001
le cause specifiche del 1962 diventano una clausola generale, non vi è più un elenco, ma ragioni di
carattere tecnico produttivo e organizzativo
ma nel 2012 si elimina la necessità di giustificare quel contratto quando il lavoratore è assunto per la
prima volta in quell'azienda(non in generale nella sua vita
è in funzione della tutela della disoccupazione
viene completamente rivista con il decreto attuativo del Jobs Act 81 del 2015: quello del codice dei
contratti flessibili
il senso del decreto e spingersi ancora di più per alleggerire le regole, quindi non vi sono più la
giustificazione di quel contratto ma con altri limiti
nel 2018: il decreto dignità reintroduce almeno in parte la giustificazione
ed oggi: la normativa del decreto 81 del 2015 offre 4 vincoli:
1)FORMALE:(va stipulato per ISCRITTO) solo per quelli di meno di 12 giorni che non hanno invece la
forma scritta
2)TEMPORALE durata massima del rapporto, fino alla riforma del 2018 il massimo era di 36 mesi, dal
2018 è di 24 mesi
3)QUANTITATIVO: 96 di contingentamento: in un'impresa non si deve superare il 20% di quelle
assunti a tempo indeterminato(salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi)
4)CAUSALE: spiega il perché si possa fare il contratto determinato, ma non è immediato, ma scatta
solo se
-la durata è superiore ai 12 mesi
- tutte le ipotesi di rinnovo del contratto
è stato alleggerito nel 2001, l’ha eliminato nel 2015 ma ritorna in parte nel 2018 solo per quei
motivi.
si spiega per quali ragioni è possibile rinnovare il contratto e superare i 12 mesi
le ragioni possono essere : (x iscritto)
- esigenze temporanee e oggettive(estranee all'ordinaria attività)
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori(malattia, gravidanza)
- esigenze connesse e incrementi temporanei e non programmati
l'ordinamento VIETA alcune ipotesi di utilizzo del contratto a termine:
- violare un diritto costituzionale
- consentire di buttare fuori un lavoratore
è vietato utilizzarlo per:
- sostituzione di lavoratori in sciopero
- se l'impresa negli ultimi sei mesi non ha licenziato gruppi di lavoratori stabili(licenziamento
collettivo) o la cassa integrazione , viola il diritto alla stabilità del rapporto
- non si può fare questo contratto se il datore non ha adottato la valutazione di rischi
la questione del TEMPO:
i 24 mesi possono essere il frutto di un solo contratto o di una successione di contratti
vi sono 3 considerazioni:
- il limite massimo di 24 mesi non riguarda i lavoratori stagionali
- i 24 mesi sono un termine fissato dalla legge salvo quanto disposto dai contratti
collettivi(previsione più bassa o più alta)
- il termine può essere superato a patto che un nuovo contratto di massimo 12 mesi venga stipulato
davanti all'ispettorato
i 24 mesi se non sono il frutto di un unico contratto sono il frutto di tre prospettive diverse
all'interno dei 24 mesi il contratto a termine può essere:
1-PROROGATO: per massimo 4 volte(entro comunque i 24 mesi)
(modifica la scadenza di ciò che è in vigore)
2-RINNOVO: il contratto termina, ma non si può stipulare un'altro immediatamente
dai sindacati viene stabilito STOP AND GO:
se dura meno di sei mesi dovrò aspettare 10 giorni, se dura più di 6 mesi aspetterò 20 giorni
la prospettiva è disincentivare le imprese perché per fare un nuovo rapporto deve avere ragioni
diverse. il vincolo causale c'è anche per il rinnovo.
-
3-PROSEGUIMENTO:(comunicato all'inps)
con maggiorazione economica, fino a 10 giorni vi sarà il 20% in più, ma se si supera, la percentuale
sarà di 40, il massimo sono 30 giorni per il contratto di meno di sei mesi, 35 per il contratto di più di
6 mesi
LE SANZIONI
la sanzione è la conservazione del rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato
(es. non vi è la forma scritta, superamento dei 24 mesi)
sulla violazione dei vincoli percentuali non c'è questa conseguenza ma una sanzione amministrativa
dove l'impresa pagherà una multa
PART-TIME: e la prestazione lavorativa svolta per un numero inferiore di ore rispetto a quella
normale
nasce per rispondere a 2 esigenze
1) la gestione dell'impresa
2) esigenze di carattere soggettivo introdotte per andare incontro ad esempio lavoratrici oppure
studenti lavoratori
i modelli di part-time sono 3:
-ORIZZONTALE: lavorando tutti i giorni ma con ore inferiori
-VERTICALE: orario pieno solo per alcuni giorni o per alcune settimane
-MISTO: combinazione tra i due precedenti: il lavoratore lavora tutti i giorni ma alcuni a tempo pieno
e altri con un orario
nella legislazione italiana questa distinzione non c'è nasce con il Jobs Act decreto 81 del 2015
non vi è un vincolo di ore, vi può essere anche a tempo indeterminato
VINCOLI:
FORMALE: deve dimostrare(per iscritto):
- la volontà delle parti specificando le ore e settimane e la loro articolazione
se nello stipulare il contratto non vi è questo per iscritto il lavoratore può dimostrare che è a tempo
pieno
se manca la distribuzione può far fissare dal giudice l'articolazione di quelli ore tenendo conto delle
esigenze sia del datore che del lavoratore
la vera specificità del part time:
una qualunque modifica(conosciuta da lavoratore) deve trovare una compensazione(economica)
il decreto tiene conto di 2 elementi:
1)RICHIESTA TEMPORANEA SUPPLEMENTARE: l'impresa richiede al dipendente una prestazione
ulteriore entro il limite delle 40 ore settimanali (oltre le 40 ore è straordinario)
Vincoli: i contratti collettivi fissano quanto può essere come deve essere gestito e quanto deve
essere pagato, o se non prevedono nulla allora non si può superare il 25% delle ore concordate:
- il lavoratore può rifiutare
- le ore supplementari sono retribuite con un incremento del 15% ad ora
2)RICHIESTA DEFINITIVA: CLAUSOLA ELASTICA (x iscritto)
il datore può usarla aumentando le ore o cambiando i giorni se non vi è il contratto collettivo e allora
ci sarà:
- preavviso di almeno due giorni
- specifiche compensazioni economiche
- limite del 25% delle ore
al lavoratore consentito il diritto di ripensamento per :
- ragioni gravi di salute
- studio/ formazione
3 CONTRATTI FLESSIBILI:
1)TEMPO DETERMINATO (durata, tempo)
2) tempo PART-TIME (numero di ore ridotto)
3)SOMMINISTRAZIONE di manodopera(lavoro interinale)
quest'ultima è una situazione in cui entrano in contatto non 2 soggetti come solitamente accade ma
bensì 3 e sono :
1) agenzia di somministrazione
2) lavoratore
3) impresa che utilizzerà la prestazione
Da un punto di vista giuridico non è un unico contratto che Lega a questi soggetti ma è basato su 2
contratti distinti :
1) contratto di lavoro tra agenzie e lavoratore (è il vero e proprio contratto), l'oggetto di scambio e
la prestazione in cambio di retribuzione
2) legata a questo vi è il contratto di somministrazione che dal punto di vista temporale avviene
prima tra agenzia e impresa(è un contratto commerciale) l'oggetto ma è il servizio che l'agenzia
presta
questi due sono strettamente collegati
c'è una triangolazione tra:
1l’ l'agenzia presente in entrambi i contratti che :
- stipula il contratto commerciale con l'impresa
- Realizza il contratto di lavoro con il lavoratore che verrà assunto nell'impresa
alla base non c'è un contratto giuridico ma il contratto di lavoro sulla base della richiesta di
somministrazione che dice” ti assumo perché andrei a lavorare nell'impresa che ti utilizza”
tale meccanismo è definito MISSIONE: cioè i lavoratore viene assunto e mandato in missione
nell'azienda che ha fatto richiesta
ma quando e perché regoliamo la somministrazione?
inizialmente il nostro ordinamento lo vietava, oggi afferma che il lavoratore non può essere utilizza