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IANNONE

Queste criticità portarono all'esigenza di una riforma, tramite due referendum:

PRIMO: l'articolo 19,

  1. Abrogare non dando esito positivo

SECONDO:

  1. Abrogare la lettera e della lettera abrogare le parole "Nazionali" e "Provinciali".

Dopo il referendum del 1995 Rappresentanze sindacali aziendali possonoci fu la modifica dell'articolo:

essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

  1. delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  2. delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi (che siano AUTENTICI) nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Risolvendo la prima criticità, ovvero sul capire quale Sindacato è maggiormente rappresentativo.

2012

La FIOM CGIL intraprende delle azioni giudiziarie, inerte al fatto che non potesse firmare un contratto.

Il testo fornito è stato formattato utilizzando i seguenti tag HTML:

noncollettivo perché non rappresentativo dei suoi membri, anche se avesse partecipato alle trattative, però rientrava nella categoria di FIRMATARIO, l'art. 19 non avendo effettivamente firmato. Il fatto che escluda la FIOM CGIL era illegittimo col principio di libertà sindacale, quindi intrapresero un processo sulla legittimità dell'articolo: Sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale: si intende FIRMATARIO, che quindi può anche chi ha solo partecipato alle trattative. Essa non cambia il testo della norma, ma costituire RSA, da un interpretazione del testo della norma. 2014 organizzazioni che TU rappresentanza del 2014 dice che si intendono partecipanti alla negoziazione le abbiano raggiunto il 5% di rappresentatività a livello nazionale, partecipato alla negoziazione contribuendo alla definizione della piattaforma sindacale.

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Elisa Iannone

RSU

Nel 1993 RSA le RSU, un accorto interconfederale interviene

Affiancando alle ovvero la rappresentanza sindacale unitaria. Vengono create a reazione dei problemi creati dalle RSA, ma non la sostituiscono.

CANALE MISTO, RSU sono scelti Inserendo le RSU l'Italia passa dal canale unico al perché i membri delle 1/3 dal sindacato e 2/3 dai lavoratori, eleggendoli.

Oggi è disciplinata dal TU Rappresentanza del 2014, parte attuata del testo unico. Tramite la RSU si supera la criticità sulla democraticità: i membri del RSU sono eletti dai lavoratori e dal sindacato, con il testo unico del 2014 viene previsto che il 100% dei seggi del RSU sono nominativi SOLO resta in carica 3 anni decisioni dai lavoratori. Il rappresentante (come la RSA), le sono assunte a maggioranza semplice.

Un sindacato non può essere presente nelle due forme di rappresentanza, o RSA o RSU, perché RSA e RSU sono equivalenti, quindi il rappresentante eserciterebbe il doppio dei diritti.

CHE DIRITTI POSSONO ESERCITARE RSA E RSU?(da 20 a 27)

Il statuto dei lavoratori individua un elenco di diritti che spettano ad entrambi.

DIRITTI SINDACALI sono:

  1. ASSEMBLEA (art. 20): hanno diritto di indire nel luogo di lavoro delle assemblee per discutere questioni lavorative, fino a 10 ore annue possono essere indette nell'orario lavorativo, portando quindi alla retribuzione.
  2. REFERENDUM (art. 21)
  3. LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE (art. 22)
  4. PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI E NON (artt. 23-24)
  5. AFFISSIONE (art. 25): in ogni azienda ci deve essere una bacheca sindacale fisica (non più utilizzata, a causa di canali più immediati rispetto agli anni '70)
  6. PROSELITISMO E CONTRIBUTI SINDACALI (art. 26)
  7. LOCALI PER L'ATTIVITÀ SINDACALE (art. 27): il datore deve predisporre un locale per le assemblee.

Compito di STIPULARE I CCNL AZIENDALI.

Il PROCEDIMENTO DI REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE (ART. 28 S.L.) Il lavoratore ha la necessità di agire in tempi brevi.

quindi è stato istituito uno speciale procedimento (art. 28 Statuto giudiziale chiamato "procedimento di repressione della condotta antisindacale dei lavoratori"): le premesse per questo procedimento è che: Il datore di lavoro abbia perseguito una condotta antisindacale, e l'art. 28 S.L. Definisce questa condotta come: "comportamento diretto a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero". Vi è un comportamento plurioffensivo da parte del datore di lavoro: un comportamento che colpisce il sindacato e lavoratore. Per attivare il procedimento il sindacato locale deve rivolgersi al giudice del lavoro del luogo in cui il comportamento è stato posto in essere. Entro 2 giorni il giudice, dopo aver convocato le parti e ha assunto le sommarie informazioni, se ritiene che sussista la violazione: ordinare al datore di cessare il comportamento illegittimo e rimuoverne.

Gli effetti tramite un decreto con contenuto inibitorio e ripristinatorio. Se non si è d'accordo col decreto entrambe le parti possono impugnare il decreto, entro 15gg. Se il datore è condannato anche secondo il secondo giudice, ma esso continua a perseguire quel comportamento illegittimo, va incontro ad un procedimento penale, punita come reato ex art. 650 c.p. (inosservanza di un ordine della pubblica autorità).

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Elisa Iannone

LO SCIOPERO

EVOLUZIONE STORICA:

DI Piero Calamandrei: teorizza una tripartizione dello sciopero, nell'evoluzione storica italiana esso ha passato tre fasi diverse

Reato: unità d'Italia, non vi era un codice, quindi fu applicato il codice penale sardo (1859), o che prevedeva tra i reati alcune fattispecie di sciopero; processato e condannato con pena detentiva. Questo sciopero era visto come un inadempimento contrattuale, perché nella stipulazione io mi vincolo a lavorare, e scioperando non eseguo il mio vincolo.

Quindi il datore di lavoro poteva sanzionarmi, incluso il licenziamento. CODICE ROCCO DEL 1931: periodo Fascista, alcuni articoli prevedevano tanti reati nei confronti dello sciopero:

SCIOPERO COME DELITTO CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA

ELISASCIOPERO COME REATO CONTRO LA P.A.

Libertà: codice penale Zanardelli (1889); in questo codice lo sciopero è visto come una libertà: è lecito sul piano penale, lo Stato non può perseguire il mio comportamento da scioperante, ma era illecito sul piano civile, in quanto inadempimento nei confronti del datore di lavoro, egli poteva sanzionarti fino a licenziarti.

Diritto: art. 40 costituzione Italiana (1948): "DIRITTO DI SCIOPERO"; LECITO sul piano penale o civile, e neppure il datore può sanzionare il lavoratore perché ha scioperato, in quanto non è più inadempimento contrattuale. L'art. 40 sciopero sancisce il diritto di sciopero ma non lo disciplina, rinvia alla legge.

IANNONEART.

40 parzialmente inattuata,è una norma non vi sono leggi che disciplinano lo sciopero , vi è solo la legge 146/1990 che riguarda solo alcuni tipi di sciopero, di settori residuali. La giurisprudenza della Corte Costituzionale interviene negli anni '60 dichiarando incostituzionale il reato di sciopero del Codice Rocco, ancora in vigore. La carta di Nizza, azioni collettive, nell'art. 28, prevede il diritto di ricorrere ad per la difesa della tutela dei lavoratori, come lo sciopero: come diritto nei confronti a tutti i paesi dell'Unione. L'Unione non disciplina lo sciopero in quanto (TFUE) non è materia di competenza dell'Unione. CONSEGUENZE DELLO SCIOPERO COME DIRITTO Lo posso far valere: Nei confronti dello Stato: no provvedimento normativo che preveda il reato di sciopero,o sarebbe in contrasto con la costituzione. Nei confronti inter-privati: datore di lavoro; neppure lui può limitare o

circoscrivere il mio diritto di sciopero. Nel caso in cui il datore ostacolasse il diritto di sciopero il sindacato può agire in giudizio, tramite la "Condotta antisindacale"; onde evitare la discriminazione sindacale l'art. 15 e 28 della l.300/1970. (licenziato in quanto lavoratore ha scioperato) vi è Fatto è lecito giuridicamente, consiste nel fatto che i lavoratore non stia eseguendo la sua prestazione di lavoro che non risulta come inadempimento contrattuale. Sospensione delle due principali obbligazioni del rapporto di lavoro: prestazione di lavoro e retribuzione; quindi il datore può NON retribuire il lavoratore per le ore in cui ha scioperato. Il datore può reagire col crumiraggio interno, ovvero riorganizzo il modo in cui produco sostituendo lo scioperante con un membro interno dell'azienda; MA NON CON CRUMIRAGGIO ESTERNO.

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Elisa Iannone

TITOLARE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

ART. 40: non indica chi esercita

Il diritto di sciopero, in quanto non sapevano chi indicare i legislatori, utilizzarono l'impersonale.

Interpretazione: esclude che il sindacato sia titolare del diritto di sciopero, in quanto spetta anche a gruppi di lavoratori spontanei.

Diritto individuale ad esercizio collettivo (teoria usata ora): ogni lavoratore può esercitarlo, ma non da solo. Lo sciopero presuppone un interesse collettivo, non individuale.

Titolari non solo i lavoratori subordinati ma anche para-subordinati, che effettivamente sono autonomi: es. Rider, piccole industrie ecc... Diaestensione non qualificabili come sciopero: no diritto allo sciopero, es. Gli avvocati non possono scioperare, e in questo caso non è un diritto ma una libertà.

ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO

Le modalità con le quali può essere realizzato lo sciopero implicano la messa in atto da parte dei lavoratori di un'astensione TOTALE e CONTINUATIVA del lavoro per una determinata

frazione di tempo. In dottrina e inanomale all'articolo 40,giurisprudenza ci si è domandati se le forme di sciopero siano o meno riconducibiliin particolare:
  • Lo sciopero a scacchiera, che consiste nell'astensione dal lavoro in reparti alternati in tempi successivi,
  • Lo sciopero a singhiozzo, che si caratteristiche periodi di tempo dall'astensione che si alternano a brevi periodi in cui la prestazione di lavoro viene regolarmente effettuata,
  • Lo sciopero parziale che riguarda l'astensione del lavoro in settori che implicano tempi lunghi nella ripresa dell'attività, sacrificio più contenuto in termini di perdite retribuzioni,
Tali forme di sciopero implicano ai lavoratori un minima, maggior costo per il datore di dal momento che l
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unifiniamola.qui di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Chiaromonte William.