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FUNZIONI DI VALORIZZAZIONI

Una serie di attività che ministero e altri enti pubblici pongono in essere una volta che il bene

è stato dichiarato. Sotto il profilo generale possiamo dire che la disciplina sul piano

legislativo è rimasta penalizzata rispetto all’attività di tutela. Il nostro legislatore ha sempre

posto attenzione ad attività di tutela, mentre per la valorizzazione l’interesse è sempre

stato minore. La stessa nozione di “valorizzazione” era ignota alle leggi Bottai (leggi

statiche con logica conservativa, mentre dopo si afferma una logica dinamica).

Il termine appare nelle disposizioni normative italiana, nel 1975 a opera del primo

regolamento del ministero (dpr 805 del 1975). Il ministero per i beni culturali è stato istituito

nel 1974, convertito nel 75. Dpr che individuava tra i compiti del ministero il provvedere

alla tutela dei beni e loro valorizzazione. Quindi viene introdotto formalmente il concetto che

viene equiparato alla tutela e assegnato alla stessa amministrazione. Ma il dpr non

identificava i contenuti della valorizzazione. Tenendo conto che sostanzialmente si

arrivava a una distinzione fra tutela e valorizzazione identificando con la tutela quelle

funzioni conservative, mentre altre per la valorizzazione.

Si è cercato di dare una costruzione teorica alla valorizzazione per assegnare alla

medesima qualcosa in + rispetto al semplice non esercizio di funzioni conservative. La

dottrina ha capito questo concetto, in particolar modo viene riconosciuto alla valorizzazione

l’aumento delle occasioni di godimento del bene in quanto inteso come naturalmente

destinato a essere goduto dalla collettività.

In realtà non è escluso che ci fosse un secondo concetto legato al ritorno economico

soprattutto per le casse dell'amministrazione, mediante uno sfruttamento sul mercato del

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bene culturale. Ovviamente la valorizzazione può essere indipendente da un ritorno

economico, ciò non vuol dire che non siano istituti che favoriscono la raccolta di risorse per

quanto riguarda l’impiego della valorizzazione dei beni culturali (sponsorizzazioni culturali) -

questi istituti derivano da una percezione economica della valorizzazione.

Dobbiamo escludere nettamente il fatto che la valorizzazione si esaurisca nel mero

incremento economico del bene, semmai la valorizzazione deve essere condotta allo

sviluppo culturale che la dottrina ha descritto come un fenomeno circolare che dalla

tutela va alla fruizione e poi torna alla tutela per incrementare le condizioni di tutela del bene.

Ad un certo punto il legislatore ordinario ci ha dato una disposizione normativa (art. 148 del

decreto legislativo del 1998: dava definizione di valorizzazione dicendo che la

valorizzazione è ogni attività che vuole migliorare conoscenza e conservazione dei beni,

oltre che incrementare fruizione). La nozione di valorizzazione vale anche per i beni

paesaggistici. Il decreto del 98 attribuiva la valorizzazione a stato, regioni e enti locali

ognuno per proprio ambito. Per assicurare la tripartizione individuava forme di cooperazione

tra vari enti, istituendo anche un'apposita commissione per i beni di attività culturali. Quindi si

dava già l’idea che mentre la tutela è una funzione statale, per la valorizzazione c’è già un

reparto, quindi non deve intervenire solo ministero ma anche enti diversi.

Il problema del decreto 112 oltre che non modificava la normativa sostanziale, è che ci

forniva tripartizione (tutela, gestione e valorizzazione), ma la gestione era difficile collocare

perché era difficile quando finisce tutela e inizia l’altra. La riforma costituzionale del 2001 ha

contribuito a chiarire questo assetto in quanto, la riforma del titolo V legge costituzionale

n 3 del 2001, nel modificare l’art 117 della costituzione riconosce solo tutela e

valorizzazione, non parla di gestione.

Da qua desumiamo che il codice lo fa in funzione di una possibile normativa regionale

integrativa, quindi quando leggiamo gli art in materia di valorizzazione dobbiamo tenere

conto che possono esserci leggi regionali che intervengono in questo senso. Fra il 98 e il

2004 il decreto 112 ha convissuto con la costituzione e la corte costituzionale ci ha detto che

le definizioni continuavano a valere, il codice ha abrogato gli art. 148 e seguenti del decreto

112 e ha dato all’art. 6 una nozione autonoma di valorizzazione del patrimonio nella sua

interezza.

Abbiamo una definizione normativa. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle

funzioni e della disciplina (stessa cosa usata dal codice per definire la tutela) delle attività

che promuovono conoscenza patrimonio e assicurano fruizione pubblica, con finalità di

promuovere sviluppo culturale. Dalla valorizzazione possiamo raccogliere risorse per

conservazione patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio comprende la riqualificazione

degli immobili (il paesaggio rispetto ai beni sono entità a continua evoluzione). La

valorizzazione è attuata in forma compatibile alla tutela. La valorizzazione è incentivata, ma

non possono esserci attività di valorizzazione contrastanti con obblighi previsti dal codice.

La valorizzazione viene effettuata da soggetti pubblici, però il codice prende atto del fatto

che le p.a possono usufruire dell’apporto dei privati. La partecipazione dei privati è chiamata

"sussidiarietà orizzontale" in cui il codice richiama art. 118 ultimo comma (Stato, regioni, città

metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini per attività

d’interesse generale).

Art. 7 Funzioni e compiti

Il codice ci dice quale amministrazione nello specifico è chiamata ad intervenire.

Il codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione. Il ministero e le regioni

perseguono il coordinamento dell’attività di valorizzazione che spetta + enti, è coordinata in

modo tale che la valorizzazione intervenga in modo uniforme.

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Il codice detta una disciplina ulteriore, ossia sono poi precisati i contenuti della

valorizzazione, ma ogni ente è chiamato a valorizzare i beni di cui ha disponibilità. Si parla di

criteri di appartenenza, che desumiamo da art. 102 (fruizione) e 112 (contenuti

valorizzazione). Da entrambi vediamo in quali luoghi della cultura il bene è conservato. Il

codice usa questo strumento perché la finalità è quella di temperare le tensioni tra livelli di

governo.

GESTIONE

Art 148, decreto 112

Cosa è rimasto della gestione? Continua a essere prevista nell’ordinamento, ma non è una

funzione autonoma bensì costituisce un'ipotesi di valorizzazione e rientra nell’ampio

concetto della valorizzazione. La gestione non ha un'autonomia funzionale, ma una nozione

+ generica. Le leggi bottai dicevano: attività diretta a permettere la conservazione e

l’integrità della cosa d’arte, quindi attività strumentale alla tutela. Art 148 del decreto 112

elabora una definizione autonoma: gestione è ogni attività diretta mediante la disposizione

delle risorse dell'amministrazione, per assicurare la fruizione dei beni culturali concorrendo a

finalità tutela e valorizzazione. Il pregio di questa definizione è che la gestione viene posta a

pari dignità rispetto alla tutela e valorizzazione.

art. 115 (gestione come un principio di valorizzazione dei beni)

Non è stata data una definizione di gestione ai sensi dell’art. 117 e il codice l’ha collocata

all’art. 115 che parla di riforme di gestione. La gestione è la modalità attraverso cui sono

gestite modalità di valorizzazione, come è messa in pratica. Queste forme possono essere:

- Gestione diretta: da stesse p.a con proprie risorse da strutture organizzative

interne, ma con autonomia scientifica e organizzativa, soprattutto con idoneo

personale tecnico. Possono esserci anche + amministrazioni che possono

consorziarsi tra loro.

- Gestione indiretta: forma di esternalizzazione, in cui l’amministrazione attribuisce

all’esterno la gestione che può essere fatta o con provvedimento amministrativo in

cui si consente a soggetto terzo di gestire o gara d’appalto (il terzo da

all’amministrazione un servizio come di pulizia, trasporto, ma in questo caso di

valorizzazione).

Valorizzazione dei beni di appartenenza pubblica: lo stato, regioni ed enti pubblici

assicurano valorizzazione dei principi del codice. La legislazione regionale disciplina le

funzioni e attività di valorizzazione dei beni non appartenente allo stato o dei quali lo stato ha

trasferito la disponibilità.

Possibilità che enti pubblici stipulino accordi finalizzati a definire strategie per valorizzare.

Art. 102 Lo stato, regione ed enti pubblici assicurano la fruizione dei beni sempre nel

rispetto dei principi del codice. Anche qui opera il criterio di appartenenza in quanto la

disciplina regionale disciplina la fruizione solo per beni collocati in luoghi che non

appartengono allo Stato, ovvero la cui disponibilità sia stata trasferita dallo Stato alle regioni.

Possono essere stipulati accordi con stesse modalità art. 112.

15.18/04/2024 STRUMENTI PER RACCOGLIERE RISORSE PECUNIARIE

Strumenti per raccogliere risorse pecuniarie che l’amministrazione della cultura può investire

nell’attività di tutela e valorizzazione. Essenzialmente quelle attività che hanno a che fare

con il regime fiscale e consentono di ottenere somme di denaro.

1. Sponsorizzazione culturale:

contratto di sponsorizzazione in forza del quale un determinato soggetto assume il nome di

sponsor, fornisce all’amministrazione del denaro in cambio di usare l’immagine del bene

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culturale o esporre il proprio marchio presso il luogo espositivo. Si tratta dello stesso

contratto usate per le sponsorizzazioni sportive.

Legge 512 del 1982

Si è pensato di usare questa cosa anche per i beni, la legge che per prima ne dà

cittadinanza è la legge 512 del 1982. Questa ha incoraggiato la sponsorizzazione e il suo

uso con l’introduzione di deducibilità (sotto il profilo delle dichiarazioni fiscali) delle

erogazioni in denari (senza scopo di lucro) in danaro (a favore stato o altre istituzioni

pubbliche o private) per effettuare l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro

delle cose di interesse storico-antico di cui alla allora legge 1089 del 39. Quindi tutte le

erogazioni liberali in denaro, potevano essere deducibili in sede di dichiarazione fiscale. Tra

l’altro la legge prevede la deducibilità per quelle erogazioni liberali finalizzate ad organizzare

mostre o esposizioni (fruibilità). In Italia, lo sappiamo in base al rapporto sull’economia della

cult

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
78 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chindamo03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Timo Matteo.