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FUNZIONI DI VALORIZZAZIONI
Una serie di attività che ministero e altri enti pubblici pongono in essere una volta che il bene
è stato dichiarato. Sotto il profilo generale possiamo dire che la disciplina sul piano
legislativo è rimasta penalizzata rispetto all’attività di tutela. Il nostro legislatore ha sempre
posto attenzione ad attività di tutela, mentre per la valorizzazione l’interesse è sempre
stato minore. La stessa nozione di “valorizzazione” era ignota alle leggi Bottai (leggi
statiche con logica conservativa, mentre dopo si afferma una logica dinamica).
Il termine appare nelle disposizioni normative italiana, nel 1975 a opera del primo
regolamento del ministero (dpr 805 del 1975). Il ministero per i beni culturali è stato istituito
nel 1974, convertito nel 75. Dpr che individuava tra i compiti del ministero il provvedere
alla tutela dei beni e loro valorizzazione. Quindi viene introdotto formalmente il concetto che
viene equiparato alla tutela e assegnato alla stessa amministrazione. Ma il dpr non
identificava i contenuti della valorizzazione. Tenendo conto che sostanzialmente si
arrivava a una distinzione fra tutela e valorizzazione identificando con la tutela quelle
funzioni conservative, mentre altre per la valorizzazione.
Si è cercato di dare una costruzione teorica alla valorizzazione per assegnare alla
medesima qualcosa in + rispetto al semplice non esercizio di funzioni conservative. La
dottrina ha capito questo concetto, in particolar modo viene riconosciuto alla valorizzazione
l’aumento delle occasioni di godimento del bene in quanto inteso come naturalmente
destinato a essere goduto dalla collettività.
In realtà non è escluso che ci fosse un secondo concetto legato al ritorno economico
soprattutto per le casse dell'amministrazione, mediante uno sfruttamento sul mercato del
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bene culturale. Ovviamente la valorizzazione può essere indipendente da un ritorno
economico, ciò non vuol dire che non siano istituti che favoriscono la raccolta di risorse per
quanto riguarda l’impiego della valorizzazione dei beni culturali (sponsorizzazioni culturali) -
questi istituti derivano da una percezione economica della valorizzazione.
Dobbiamo escludere nettamente il fatto che la valorizzazione si esaurisca nel mero
incremento economico del bene, semmai la valorizzazione deve essere condotta allo
sviluppo culturale che la dottrina ha descritto come un fenomeno circolare che dalla
tutela va alla fruizione e poi torna alla tutela per incrementare le condizioni di tutela del bene.
Ad un certo punto il legislatore ordinario ci ha dato una disposizione normativa (art. 148 del
decreto legislativo del 1998: dava definizione di valorizzazione dicendo che la
valorizzazione è ogni attività che vuole migliorare conoscenza e conservazione dei beni,
oltre che incrementare fruizione). La nozione di valorizzazione vale anche per i beni
paesaggistici. Il decreto del 98 attribuiva la valorizzazione a stato, regioni e enti locali
ognuno per proprio ambito. Per assicurare la tripartizione individuava forme di cooperazione
tra vari enti, istituendo anche un'apposita commissione per i beni di attività culturali. Quindi si
dava già l’idea che mentre la tutela è una funzione statale, per la valorizzazione c’è già un
reparto, quindi non deve intervenire solo ministero ma anche enti diversi.
Il problema del decreto 112 oltre che non modificava la normativa sostanziale, è che ci
forniva tripartizione (tutela, gestione e valorizzazione), ma la gestione era difficile collocare
perché era difficile quando finisce tutela e inizia l’altra. La riforma costituzionale del 2001 ha
contribuito a chiarire questo assetto in quanto, la riforma del titolo V legge costituzionale
n 3 del 2001, nel modificare l’art 117 della costituzione riconosce solo tutela e
valorizzazione, non parla di gestione.
Da qua desumiamo che il codice lo fa in funzione di una possibile normativa regionale
integrativa, quindi quando leggiamo gli art in materia di valorizzazione dobbiamo tenere
conto che possono esserci leggi regionali che intervengono in questo senso. Fra il 98 e il
2004 il decreto 112 ha convissuto con la costituzione e la corte costituzionale ci ha detto che
le definizioni continuavano a valere, il codice ha abrogato gli art. 148 e seguenti del decreto
112 e ha dato all’art. 6 una nozione autonoma di valorizzazione del patrimonio nella sua
interezza.
Abbiamo una definizione normativa. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle
funzioni e della disciplina (stessa cosa usata dal codice per definire la tutela) delle attività
che promuovono conoscenza patrimonio e assicurano fruizione pubblica, con finalità di
promuovere sviluppo culturale. Dalla valorizzazione possiamo raccogliere risorse per
conservazione patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio comprende la riqualificazione
degli immobili (il paesaggio rispetto ai beni sono entità a continua evoluzione). La
valorizzazione è attuata in forma compatibile alla tutela. La valorizzazione è incentivata, ma
non possono esserci attività di valorizzazione contrastanti con obblighi previsti dal codice.
La valorizzazione viene effettuata da soggetti pubblici, però il codice prende atto del fatto
che le p.a possono usufruire dell’apporto dei privati. La partecipazione dei privati è chiamata
"sussidiarietà orizzontale" in cui il codice richiama art. 118 ultimo comma (Stato, regioni, città
metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini per attività
d’interesse generale).
Art. 7 Funzioni e compiti
Il codice ci dice quale amministrazione nello specifico è chiamata ad intervenire.
Il codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione. Il ministero e le regioni
perseguono il coordinamento dell’attività di valorizzazione che spetta + enti, è coordinata in
modo tale che la valorizzazione intervenga in modo uniforme.
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Il codice detta una disciplina ulteriore, ossia sono poi precisati i contenuti della
valorizzazione, ma ogni ente è chiamato a valorizzare i beni di cui ha disponibilità. Si parla di
criteri di appartenenza, che desumiamo da art. 102 (fruizione) e 112 (contenuti
valorizzazione). Da entrambi vediamo in quali luoghi della cultura il bene è conservato. Il
codice usa questo strumento perché la finalità è quella di temperare le tensioni tra livelli di
governo.
GESTIONE
Art 148, decreto 112
Cosa è rimasto della gestione? Continua a essere prevista nell’ordinamento, ma non è una
funzione autonoma bensì costituisce un'ipotesi di valorizzazione e rientra nell’ampio
concetto della valorizzazione. La gestione non ha un'autonomia funzionale, ma una nozione
+ generica. Le leggi bottai dicevano: attività diretta a permettere la conservazione e
l’integrità della cosa d’arte, quindi attività strumentale alla tutela. Art 148 del decreto 112
elabora una definizione autonoma: gestione è ogni attività diretta mediante la disposizione
delle risorse dell'amministrazione, per assicurare la fruizione dei beni culturali concorrendo a
finalità tutela e valorizzazione. Il pregio di questa definizione è che la gestione viene posta a
pari dignità rispetto alla tutela e valorizzazione.
art. 115 (gestione come un principio di valorizzazione dei beni)
Non è stata data una definizione di gestione ai sensi dell’art. 117 e il codice l’ha collocata
all’art. 115 che parla di riforme di gestione. La gestione è la modalità attraverso cui sono
gestite modalità di valorizzazione, come è messa in pratica. Queste forme possono essere:
- Gestione diretta: da stesse p.a con proprie risorse da strutture organizzative
interne, ma con autonomia scientifica e organizzativa, soprattutto con idoneo
personale tecnico. Possono esserci anche + amministrazioni che possono
consorziarsi tra loro.
- Gestione indiretta: forma di esternalizzazione, in cui l’amministrazione attribuisce
all’esterno la gestione che può essere fatta o con provvedimento amministrativo in
cui si consente a soggetto terzo di gestire o gara d’appalto (il terzo da
all’amministrazione un servizio come di pulizia, trasporto, ma in questo caso di
valorizzazione).
Valorizzazione dei beni di appartenenza pubblica: lo stato, regioni ed enti pubblici
assicurano valorizzazione dei principi del codice. La legislazione regionale disciplina le
funzioni e attività di valorizzazione dei beni non appartenente allo stato o dei quali lo stato ha
trasferito la disponibilità.
Possibilità che enti pubblici stipulino accordi finalizzati a definire strategie per valorizzare.
Art. 102 Lo stato, regione ed enti pubblici assicurano la fruizione dei beni sempre nel
rispetto dei principi del codice. Anche qui opera il criterio di appartenenza in quanto la
disciplina regionale disciplina la fruizione solo per beni collocati in luoghi che non
appartengono allo Stato, ovvero la cui disponibilità sia stata trasferita dallo Stato alle regioni.
Possono essere stipulati accordi con stesse modalità art. 112.
15.18/04/2024 STRUMENTI PER RACCOGLIERE RISORSE PECUNIARIE
Strumenti per raccogliere risorse pecuniarie che l’amministrazione della cultura può investire
nell’attività di tutela e valorizzazione. Essenzialmente quelle attività che hanno a che fare
con il regime fiscale e consentono di ottenere somme di denaro.
1. Sponsorizzazione culturale:
contratto di sponsorizzazione in forza del quale un determinato soggetto assume il nome di
sponsor, fornisce all’amministrazione del denaro in cambio di usare l’immagine del bene
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culturale o esporre il proprio marchio presso il luogo espositivo. Si tratta dello stesso
contratto usate per le sponsorizzazioni sportive.
Legge 512 del 1982
Si è pensato di usare questa cosa anche per i beni, la legge che per prima ne dà
cittadinanza è la legge 512 del 1982. Questa ha incoraggiato la sponsorizzazione e il suo
uso con l’introduzione di deducibilità (sotto il profilo delle dichiarazioni fiscali) delle
erogazioni in denari (senza scopo di lucro) in danaro (a favore stato o altre istituzioni
pubbliche o private) per effettuare l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro
delle cose di interesse storico-antico di cui alla allora legge 1089 del 39. Quindi tutte le
erogazioni liberali in denaro, potevano essere deducibili in sede di dichiarazione fiscale. Tra
l’altro la legge prevede la deducibilità per quelle erogazioni liberali finalizzate ad organizzare
mostre o esposizioni (fruibilità). In Italia, lo sappiamo in base al rapporto sull’economia della
cult