Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL SISTEMA DELLA CONSERVAZIONE O TUTELA
Questa è la parte più sviluppata e antica della normativa, perché da sempre rappresenta l’obiettivo
principale e irrinunciabile dell’intervento pubblico.
Per garantire la conservazione, la legge prevede molti strumenti e poteri a disposizione
dell’amministrazione, tutti pensati per proteggere l’integrità dei beni culturali, sia nei loro aspetti
materiali (come la struttura fisica) che immateriali (come il significato simbolico o storico).
Conservare un bene culturale significa, quindi, mantenerlo integro, proteggendone i valori fisici,
estetici e simbolici, così come l’intero patrimonio culturale.
Nel linguaggio comune e anche tecnico, a volte però “conservazione” e “tutela” vengono usati
come se fossero la stessa cosa, ma in realtà c’è una differenza:
“Tutela” è un concetto più ampio e indica tutte le attività amministrative che riguardano i
• beni culturali: riconoscimento, conservazione e valorizzazione.
La Conservazione, invece, è una parte della tutela.
•
Infatti, secondo l’art. 3 comma 1 del Codice dei beni culturali, la tutela consiste nell’insieme di
attività, basate su un’attenta conoscenza, che servono a identificare, proteggere e conservare i beni
culturali per permettere che siano fruiti da tutti.
In sintesi, la conservazione è uno degli strumenti della tutela, e la fruizione pubblica è la ragione per
cui tutto questo lavoro viene fatto.
Il sistema della Conservazione o Tutela si articola in due subsistemi: conservazione in senso stretto
e conservazione in senso lato.
- La conservazione in senso stretto: si riferisce a tutti quegli strumenti legati al
mantenimento dell’integrità fisica del singolo bene culturale; questa disciplina, quindi,
mira a proteggere il singolo bene, in particolare la disciplina della protezione e della
salvaguardia
- La conservazione in senso lato: va a toccare l’integrità di tutto il patrimonio, evitando
che quindi venga distrutto o disperso. Essa include la disciplina sull’esportabilità e
sull’alienabilità.
CONSERVAZIONE IN SENSO STRETTO: TUTELA DIRETTA e TUTELA INDIRETTA
La conservazione in senso stretto poi si divide ancora in: TUTELA DIRETTA, cioè quella tutela
che viene utilizzata per identificare i divieti e doveri e poteri di intervento della P.A. che hanno
come oggetto direttamente il bene culturale e consentono di agire per realizzare direttamente la
conservazione, e TUTELA INDIRETTA. Gli strumenti di tutela diretta sono i divieti e i doveri
concessi ai poteri amministrativi di tutela.
- Le MISURE DI PROTEZIONE: comprendono i divieti ex lege e gli interventi soggetti
ad autorizzazione
- Le MISURE DI CONSERVAZIONE: comprendono i doveri di conservazione
Sono tutte misure abbiamo detto che cadono sul singolo bene culturale ma si distinguono in base al
pericolo che si vuole prevenire: le misure di protezione, fanno di fronte a pericoli patologici, cioè a
tutelare il bene culturale da quelle attività che possono essere dannose per il bene culturale stesso.
Le misure di conservazione mirano a tutelare sempre il bene culturale non da uno specifico pericolo
umano ma da pericoli fisiologici, come lo scorrere del tempo che può provocare deterioramento del
bene stesso.
I DIVIETI EX LEGE: in particolare il divieto di usi non compatibili o pregiudizievoli
Tra gli strumenti della tutela diretta ci sono innanzitutto i divieti che l’autorità amministrativa (in
esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa a contenuto tecnico) può imporre ai
proprietari obbligandoli, (pubblici o privati che siano) del bene culturale in loro appartenenza per
evitare che tale bene possa essere danneggiato da azioni loro causate. Questi divieti sono detti ex
lege perché sono direttamente fissati dalla legge nell’art 20 del Codice: “I beni culturali non
possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o destinati ad usi non compatibili con il loro
carattere storico o artistico oppure che possano, e che siano in grado di compromettere
(pregiudizievoli) la loro conservazione.” Inoltre, è vietato smembrare gli archivi pubblici e privati
per i quali è stata dichiarato un interesse culturale.
- DISTRUZIONE: Distruzione totale del bene culturale
- DANNEGGIAMENTO: Distruzione parziale del bene culturale
- DETERIORAMENTO: Evento che avviene per circostanze esterne all’intervento
umano
- SMEMBRAMENTO: Si riferisce all'atto di separare, dividere o disintegrare un intero
in più parti. Nel contesto di archivi, beni culturali o collezioni, lo smembramento implica
la rimozione, la divisione o la dispersione di un insieme organico di documenti, materiali
o oggetti che, presi nel loro complesso, hanno un valore storico, culturale o scientifico.
Ad esempio, smembrare un archivio significa separare i suoi componenti (documenti,
file, pezzi) in modo che non possano più essere considerati nel loro insieme,
compromettendo così il loro valore come testimonianze storiche o culturali
Per “usi non compatibili” (o pregiudizievoli) c’è una valutazione diversa in base al criterio di
appartenenza pubblica o privata, essi non sono specificati nell’art. 20 perché varia da caso a caso.
- Per i beni in appartenenza pubblica: Per i beni pubblici, è sempre necessario ottenere
un'autorizzazione per cambiare il loro utilizzo, diversa da quella originaria.
L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità amministrativa di tutela, che deve
esercitare sia la discrezionalità tecnica (verificando che l'uso proposto sia compatibile e
non dannoso) sia la discrezionalità amministrativa, giustificando il provvedimento con
motivazioni adeguate.
a) STUDI D’ARTISTA: l’art. 51 del codice dice che non è possibile cambiare la
destinazione d’uso per gli studi d’artista e anzi è vietato farlo. Lo studio d'artista
deve essere conservato non solo come testimonianza della vita dell'artista, ma come
luogo di produzione di opere specifiche.
- Per i beni in appartenenza privata: per il privato proprietario non è necessaria
un’autorizzazione da parte dell'autorità di tutela (ad esempio, la Soprintendenza). Il
proprietario del bene però, in quanto custode del bene di interesse pubblico, ha la
responsabilità di valutare se l'uso che intende fare del bene sia compatibile con la sua
natura e non ne comprometta l'integrità. Se il proprietario ha dubbi su questa
valutazione, può chiedere un parere tecnico alla Soprintendenza, che lo aiuterà a capire
se l'uso previsto è compatibile con la tutela del bene. Se il proprietario non consulta la
Soprintendenza e l'uso danneggia il bene, potrebbe essere ritenuto responsabile. Se
invece richiedesse il parere tecnico, la pubblica amministrazione potrebbe vietare l'uso
proposto e applicare eventuali sanzioni. l'articolo 20 del Codice stabilisce però che il
proprietario deve sempre informare la Soprintendenza se cambia la destinazione d'uso
del bene. La destinazione d'uso, infatti, è un elemento fondamentale per determinare la
qualificazione giuridica del bene.
GLI INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Gli interventi sui beni culturali che richiedono autorizzazione (gli interventi soggetti ad
autorizzazione), stabiliti nell'articolo 21 del Codice, riguardano specifiche azioni che non
riguardano che non coinvolgono la destinazione d’uso del bene. Questi divieti includono:
a. Il divieto di rimozione o demolizione, anche con successiva ricostruzione: La rimozione o
demolizione di un bene culturale è generalmente vietata, salvo in caso di emergenze (ad
esempio, danni causati da calamità naturali), in cui il bene risulta essere in pericolo di rovina
e quindi pericoloso per la sicurezza pubblica. In questi casi, i valori storici e artistici del
bene sono talmente compromessi che la sua conservazione è possibile solo con un intervento
di ricostruzione totale
b. Il divieto di smembramento e scarto: Questi atti, che implicano la separazione di parti del
bene, sono simili alla demolizione e sono vietati, salvo rare eccezioni in cui è possibile
ottenere un’autorizzazione.
c. Il divieto di spostamento: Lo spostamento di un bene culturale è consentito solo se la sua
attuale ubicazione espone il bene a rischi di deterioramento o se non è protetto
adeguatamente contro il furto. Se il bene ha una relazione molto stretta con il suo ambiente
(ad esempio, una parte essenziale del patrimonio storico o culturale di un luogo), lo
spostamento non è permesso. In caso di spostamento a causa del cambio di sede o dimora
del proprietario, questo deve avvisare la Soprintendenza, che stabilirà le modalità di
trasporto del bene senza danneggiarlo
d. Il divieto di eseguire lavori o modifiche senza autorizzazione: Qualsiasi intervento di
modifica, restauro o altro tipo di lavoro su un bene culturale deve essere preceduto da
un'autorizzazione della pubblica amministrazione (Soprintendenza). Il proprietario del bene
deve presentare un progetto o una descrizione tecnica dell’intervento, e la Soprintendenza
può chiedere ulteriori dettagli prima di rilasciare l’autorizzazione, che potrebbe includere
delle prescrizioni specifiche. Se i lavori vengono eseguiti senza autorizzazione o in
difformità rispetto all’autorizzazione concessa, la Soprintendenza può sospenderli e
applicare delle sanzioni.
e. Il divieto di affissione: L’affissione di cartelli o materiale pubblicitario su edifici o aree
tutelate come beni culturali è vietata senza il permesso della pubblica amministrazione, che
deve verificare che tali affissioni non danneggino l’aspetto, il decoro o la fruizione pubblica
del bene.
f. Il divieto di distacco di elementi decorativi: Il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi
o altri elementi decorativi da edifici è vietato senza l’autorizzazione della pubblica
amministrazione, che consente tale operazione solo in casi eccezionali per evitare che
l’opera venga distrutta.
I DOVERI DI CONSERVAZIONE
I doveri di conservazione rappresentano misure concrete per proteggere i beni culturali. Questi
obblighi ricadono sia sui soggetti pubblici che sui privati che ne sono proprietari, possessori o
detentori. Le regole relative a tali doveri sono contenute negli articoli 29-37 e 39-42 del Codice dei
beni culturali.
In particolare, l’articolo 30 stabilisce che lo Stato, le Regioni, gli enti pubblici territoriali e in
generale tutti gli enti pubblici devono garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali che
possiedono. Anche i privati che possiedono o detengono beni culturali devono assicura