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UBI HOMO, IBI SOCIETAS. UBI SOCIETAS, IBI IUS. ERGO UBI HOMO, IBI IUS.
Questa espressione va a congiungere la socialità del diritto a quella dell'uomo, trasforma il giuridico in un carattere necessitato dalla specie umana. Gli uomini tendono ad associarsi e collaborare tra di loro per realizzare i propri interessi. Le associazioni più semplici sono funzionali per, ad es., la difesa della proprietà, conservazione del patrimonio familiare. Lo stato è l'associazione più complessa in quanto e funzionale a molteplici interessi. Tutte le associazioni umane sono caratterizzate da un'organizzazione capace di creare e imporre regole che vanno a disciplinare i rapporti tra gli associati. La ragione per la quale il diritto è incompatibile con l'assenza di rapporti sociali e che la regola giuridica presuppone un bene della vita attorno al quale potrebbe accendersi un conflitto. Il diritto è un irrinunciabile strumento di.
L'organizzazione dei rapporti sociali permette di prevenire l'insorgere del conflitto. Nel caso in cui il conflitto si verifichi, viene ripristinato attraverso l'applicazione della regola giuridica. Sia l'applicazione che la formulazione della regola giuridica devono provenire da un soggetto terzo rispetto ai due protagonisti del conflitto. Quindi, in conclusione, il diritto coinvolge almeno tre soggetti: i due contendenti e un terzo soggetto responsabile dell'applicazione e della formulazione della regola che risolve la controversia. Il diritto implica una pluralità di attori sociali. Il conflitto che la regola giuridica previene è un fenomeno sociale e costituisce l'oggetto del diritto.
Il rapporto tra diritto e potere: una cosa è il processo attraverso il quale avviene la formulazione della regola, un'altra cosa è la regola stessa. L'autonomia è un attributo del diritto come articolazione strutturale dei sistemi sociali.
L'autonomia del diritto può essere intesa anche come possesso: ciò che è proprio ed esclusivo del diritto è connesso con l'esigenza di ancorare la legittimità del diritto medesimo al solo fatto di essere posto dal sovrano. Lo stato è la forma di organizzazione del potere pubblico. Nel corso dell'Ottocento c'è la definitiva elaborazione di una teoria del diritto, POSITIVISMO GIURIDICO, per il quale la validità di una regola giuridica dipende dal suo essere stata posta nel rispetto delle procedure che ne disciplinano la produzione. In ogni caso lo stato è l'unico attore sociale che può rivendicare per sé il monopolio della VALIDITÀ, attributo di regole che reclamano di essere obbedite e quello dell'EFFETTIVITÀ, attributo di regole che vengono fatte osservare.
2. L'altra eccezione di autonomia del diritto secondo la quale le norme giuridiche si differenziano da quelle morali
e religiose nel contenuto.Autonomia e laicità dello stato.
3. L’autonomia del diritto può essere intesa come forma di conoscenza: a partire dal secondo secolo sono state oggetto d’analisi un insieme di regole giuridiche, dalle quali si ricaveranno ulteriori indicazioni circa il modo di intendere i precetti da applicare al caso di specie. È necessario trasformare una regola pensata per un numero indefinito di casi in una regola da applicare a quel singolo: la concretizzazione della previsione normativa. Conoscere una norma giuridica significa descrivere le condizioni fattuali in presenza delle quali un certo evento è destinato a verificarsi.
4. Per autonomia di diritto si intende che le norme giuridiche sono oggetto di una particolare forma di conoscenza che si realizza attraverso procedure e tecniche logico-argomentative. Non va intesa nel senso di un isolamento del diritto dalle altre forme di FORMULAZIONE DI UNA REGOLA GIURIDICA: a data a un
legislatore e si va a distinguere1dall’APPLICAZIONE che invece è a data ad un giudice.ffi ffivita in cui si esprime la naturale socialità degli uomini. Il fenomeno giuridico, inquanto fenomeno sociale, è esposto ai condizionamenti della più ampliarealtà all’interno della quale spesso e chiamato a svolgere la sua funzioneregolativa.
CONCETTO DI DIRITTO: 2Il diritto è un insieme di precetti, ossia di enunciati linguistici con funzioneprescrittiva. Compito primario del diritto è quello di prevenire e sedare conflittiappropriativi, conflitti cioè che vertono attorno alla disponibilità di risorse della specie piùvaria. " diritto di proprietà ", " diritto di usofrutto " non sono altro che sintesi verbali deipoteri che la norma giuridica attribuisce al titolare del diritto. Quindi si può dire che lanorma istitutiva del diritto di proprietà non fa altro che selezionare
Una serie di comportamenti leciti, ai quali nessuno può legittimamente opporsi. Questi diritti potranno dirsi leciti soltanto se fondati su un titolo considerato idoneo dall'ordinamento giuridico ad attribuire quei poteri. Es. Art 922, codice civile libro terzo, elenca i modi di acquisto di una proprietà. Il diritto finisce anche per identificarsi con la società, tale da farne poi successivamente un'istituzione.
Lo stato è un'associazione di individui che si costituisce su un territorio ed è dotato di regole comuni (diritto) che vanno a disciplinare la vita della collettività. Elementi: popolo, territorio e sovranità. Lo stato è autonomo nei confronti di ogni altra organizzazione della vita sociale, sia essa nazionale che internazionale.
NORMA GIURIDICA: è un comando generale ed astratto rivolto dallo Stato ai consociati, con il quale si impone una particolare condotta, sotto la minaccia di una determinata sanzione.
La norma è costituita da un precetto, che è il comando contenuto nella norma stessa e da una sanzione che è la reazione che l'ordinamento minaccia in caso di inosservanza del precetto. I caratteri della norma giuridica sono:- La generalità; le norme si rivolgono alla generalità dei soggetti
- Astrattezza; la norma disciplina una situazione tipo, detta anche fattispecie astratta, e non un caso particolare
- Obbligatorietà; tutti i consociati sono tenuti all'osservazione della norma e in caso di trasgressione sono sottoposti ad una sanzione
- Positività; le norme giuridiche sono quelle in vigore riconosciute e tutelate dall'ordinamento giuridico
- Intersoggettività; le norme regolano rapporti tra soggetti giuridici
Suoi simili, ma anche diritto in senso soggettivo cioè la facoltà che ogni individuo ha di far uso delle norme giuridiche per tutelare i propri interessi.
SOVRANITÀ: lo stato, quando è necessario, deve potersi imporre anche con la forza sulla collettività.
Le sanzioni possono essere di due tipi: diretta, risulta in modo diretto il risultato che la norma violata prescrive, indiretta, realizza in modo indiretto il risultato prescritto dalla norma.
La classificazione delle norme:
In base al contenuto:
- Norme precettive, contengono un comando
- Norme proibitive, contengono un divieto
- Norme permissive, concedono ai soggetti particolari facoltà garantite dall'ordinamento
In base alla sanzione:
- Norme perfette, munite di sanzione
- Norme imperfette, senza una sanzione
- Norme minus quam perfectae, la cui inosservanza viene punita con sanzioni non adeguate
In base all'estensione dell'efficacia:
- Norme generali: sono quelle che trovano
uguale applicazione si tutto il territorio
Norme locali: vigono soltanto in alcune parti dello stato
Norme comuni: sono quelle dettate per tutti i rapporti giuridici
Norme speciali: soddisfano particolari esigenze e si applicano solo in alcune materie, luoghi, circostanze o per categorie di soggetti
Interpretazione della norma: interpretare una norma giuridica significa ricercare e comprendere l'esatto significato per poterla correttamente applicare. Si parla di interpretazione letterale quando si ricerca il significato della norma considerando il significato proprio delle parole secondo la connessione tra esse. L'interpretazione è definita logica, invece, se la ricerca dell'esatto significato della norma avviene considerando gli scopi che il legislatore si è prefisso al momento della sua emanazione. Si distingue tra diversi tipi:
In relazione ai soggetti che compiono l'interpretazione:
- Interpretazione autentica, compiuta dallo stesso legislatore
- Interpretazione dottrinale, compiuta dagli studiosi del diritto
- Interpretazione giurisprudenziale, compiuta dai giudici
Interpretazione giudiziale, compiuta dal giudice
Interpretazione dottrinale, compiute dagli studiosi delle discipline giuridiche
In relazione ai risultati:
- Interpretazione dichiarativa
- Interpretazione estensiva
- Interpretazione restrittiva
ANALOGIA: si può verificare nella realtà che il caso concreto sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi non sia regolato da alcuna norma. Di fronte alla lacuna della legge, il giudice si avvale dello strumento dell'analogia; applica cioè norme che regolano casi simili o materie analoghe. Se non esistono norme che regolano casi simili e non si può ricorrere all'analogia, il giudice decide secondo principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato. Il ricorso all'analogia è vietato nel caso di norme penali sfavorevoli al reo e di norme eccezionali, per il carattere particolare di quest'ultime.
EFFICACIA DELLA NORMA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
A. Nel tempo: ogni norma giuridica ha il