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ENTI LUCRATIVI ED ENTI NON LUCRATIVI

Una seconda distinzione concerne lo scopo da esso perseguito. L'insegnamento tradizionale distingue tra organizzazioni preordinate ad un fine lucrativo ed organizzazioni preordinate ad un fine non lucrativo.

  1. Le organizzazioni con un fine lucrativo: si identificano con quei fenomeni associativi attraverso i quali si persegue la realizzazione di un interesse di natura economica, ossia di guadagno. Gli enti a scopo lucrativo si identificano nei vari tipi di società e vengono disciplinati nel libro quinto.
  2. Le organizzazioni senza fine lucrativo: ricorre quando lo scopo perseguito dei componenti abbia una connotazione non economica, quale può essere ad esempio l'appagamento di un interesse culturale o artistico. Gli enti a scopo non lucrativo si identificano nelle figure dell'associazione, della fondazione del comitato, e trovano posto nel libro primo del codice civile.

La concreta realtà socio economica si mostra diversamente,

fornendo numerosi esempi di associazioni e fondazioni che di fatto svolgono anche attività imprenditoriali. Basti pensare ad un'associazione che offre spettacoli cinematografici a prezzo di mercato, ma che per statuto destina gli utili in tal modo ottenuti al restauro del patrimonio cinematografico italiano. Gli interpreti hanno progressivamente maturato il convincimento secondo cui l'attività imprenditoriale può essere esercitata da un qualsiasi ente. Si sottolinea l'esigenza di distinguere uno scopo fine, cioè lo scopo ultimo avuto di mira dai componenti dell'organizzazione, e uno scopo mezzo, ossia lo scopo intermedio perseguito dall'ente in quanto tale. Gli enti, di cui al libro quinto del codice civile, sono accomunati dal fatto che l'attività dei soci è volta, in modo diretto e indiretto, ad ottenere un vantaggio economico proprio. Tale vantaggio può poi assumere la forma dell'utile diretto, ossia di.

guadagno; oppure può assumere la veste del vantaggiomutualistico, ossia di una riduzione dei costi per poter accedere a determinati beni o servizi.

Gli atti del terzo settore sono disciplinati da un atto normativo denominato codice del terzo settore. La normativa si propone di riordinare le varie figure che sono state previste al fine di consentire ai cittadini di poter perseguire, anche in forma associativa, il beni comuni e di poter esercitare interessi di cittadinanza attiva e di coesione e protezione sociale. Tali aspetti sono ricondotti dal legislatore a strumenti giuridici che consentono lo sviluppo stesso della persona nel contesto sociale. Le finalità dell'intervento normativo sono state espresse all'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18, 118 comma 4 della costituzione.

ENTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI:

Nel disegno legislativo la distinzione è formulato in termini negativi, vale a dire nel senso che gli enti pubblici sono poi soggetti alle norme di diritto

Pubblico (articolo 11). Sono privati quegli enti che promanano dall'iniziativa di soggetti privati e che sono preordinati al perseguimento di interessi in ultima analisi riconducibili ai medesimi soggetti. Sono invece pubblici gli enti che nascono su iniziativa della pubblica autorità, e che sono preordinati al perseguimento di interessi di rilievo pubblico. Rientrano in questa categoria sia enti che perseguono finalità di carattere generale, che perseguono finalità di carattere specifico. Il primo dato rilevante nella nozione di ente pubblico attiene alla sua origine: l'ente pubblico sorge per effetto dell'iniziativa del pubblico potere, che può sostanziarsi in una legge o in un atto amministrativo. Il secondo dato rilevante è rappresentato la circostanza che l'ente pubblico riunisce in sé anche alcune prerogative speciali. Per consentire all'ente il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di rilievo pubblico,

L'ordinamento gli attribuisce strumenti ulteriori del connotato dell'autoritatività: per mezzo di essi l'ente è in grado di imporre unilateralmente la propria volontà e di raggiungere così l'obiettivo perseguito. Taluni enti si vedono attribuiti strumenti di natura anche legislativa. Ne deriva che gli enti pubblici sono sottoposti ad una disciplina speciale, che appartiene ai settori del diritto pubblico e diritto amministrativo. L'evoluzione normativa recente induce ad attenuare i toni di questa contrapposizione, valorizzando invece la progressiva estensione del diritto privato e dei suoi istituti all'attività degli enti pubblici. Sintomo di questa evoluzione è l'introduzione di una norma di principio, così formulata: la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato che la legge disponga diversamente. Si registra anche

Il fenomeno inverso: soggetti formalmente privati svolgono attività di rilievo pubblico. Nell'ordinamento italiano la distinzione tra enti privati e enti pubblici è rilevante anche perché adesso si ricollega la ripartizione di competenze tra il complesso dei giudici ordinari e quello formato dai giudici amministrativi. Il connotato dell'autoritatività determina l'insorgere di situazioni giuridiche soggettive riducibili alla già nota figura dell'interesse legittimo; le controversie vertenti su interessi legittimi sono devolute ai giudici amministrativi. Invece la controversia su diritti soggettivi è competente ai giudici ordinari, i quali possono sindacare l'attività dei soggetti privati, ma anche quella dei soggetti pubblici che operano attraverso strumenti privatistici (articolo 113 comma uno della costituzione).

LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

L'associazione è una organizzazione stabile di uomini e mezzi.

Diretti a raggiungimento di uno scopo non lucrativo. Elemento caratterizzante è la base di tipo personale: la presenza di una pluralità di soggetti che si organizza al fine di raggiungere uno scopo comune. Il vincolo associativo ha natura contrattuale. Il contratto costitutivo dell'associazione è un contratto con comunione di scopo struttura aperta. Ciò significa che è sempre possibile l'adesione di nuove parti al contratto. Non esiste in capo all'associazione un obbligo a contrarre e ciò a causa del carattere intrinsecamente fiduciario del vincolo associativo (articolo 24 comma uno, in ordine alla tendenziale intrasmissibilità della qualità di associato). Il codice distingue nettamente tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute. Alle prime riserva una disciplina alquanto minuziosa, mentre per le seconde si limita a tre sono le disposizioni, per il resto lasciando campo libero all'autonomia degli associati.

La finalità e l'organizzazione interna dell'associazione sono stabilite nell'atto costitutivo (articolo 14 comma uno) e nello statuto, che possono essere contenuti in un unico documento e far parte di documenti distinti.

  1. L'atto costitutivo contiene gli elementi necessari per l'identificazione dell'ente: i suoi membri originari, la denominazione, l'indicazione dello scopo e del patrimonio, la sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.

  2. Lo statuto contiene invece il complesso delle regole che presiedono al funzionamento dell'ente: è il caso delle disposizioni relative all'attività dell'assemblea, alla composizione dell'organo amministrativo e le modalità di nomina dei componenti, i relativi poteri... (Articolo 16).

  3. Il funzionamento di un'associazione necessita di almeno due organi: l'assemblea e gli amministratori, ai quali può aggiungersi con...

funzione dicontrollo, il collegio sindacale.

4. L'assemblea è un organo collegiale con funzione deliberante. Tra i suoi compiti spiccano l'approvazione del bilancio e l'anonima degli amministratori. Essa delibera a maggioranza e le sue deliberazioni possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria se contrari alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto (articolo 23 comma uno).

5. Un problema di grande rilievo riguarda l'esclusione degli associati deliberata dalla maggioranza che intende estromettere dell'organizzazione associati sgraditi. L'articolo 24 comma 3 prevede che la delibera sarà validata soltanto se adottata dall'assemblea sulla base di grandi motivi. Simmetrica causa di scioglimento del vincolo associativo è il recesso dell'associato che è sempre possibile, a meno che questi non abbia assunto l'obbligo di far parte dell'associazione per un tempo determinato (articolo

24 comma 2). In ipotesi di esclusione o recesso l'associato non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

6. Gli amministratori sono i soggetti cui è demandata la gestione dell'ente. Ad essi spetta la rappresentanza dell'associazione. La loro responsabilità nei confronti dell'ente è regolata dalle norme sul mandato: essi devono gestire l'associazione con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se l'attività è gratuita, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (articoli 18 e 1710). Ai fini dell'opponibilità dell'atto ai terzi che contrattano con l'associazione, eventuali limiti al potere di rappresentanza devono risultare dal registro delle persone giuridiche, salvo che non si provi che il terzo non fosse comunque a conoscenza (articolo 19).

7. Le associazioni si estinguono quando lo scopo sia stato raggiunto ossia

divenutoimpossibile (articolo 24 comma uno). Stante la sua base personale, l'associazione si estingue quando tutti gli associati siano venuti a mancare (articolo 27 comma due).

Estinzione non significa immediata scomparsa dell'ente. L'estinzione dell'ente determina l'apertura di una fase nella quale si procede alla liquidazione del patrimonio (articolo 30), alla quale attendono persone appositamente nominate, i liquidatori.

Se all'esito della liquidazione, residuassero dei beni, si procede alla devoluzione, ossia la loro assegnazione in conformità alle prescrizioni dell'atto costitutivo o dello statuto; in mancanza di tali prescrizioni, l'autorità amministrativa decide la distinzione di beni residui, attribuendoli ad enti che perseguono finalità analoghe (articolo 31).

8. L'associazione riconosciuta, in quanto ente personificato, gode in punto di responsabilità patrimoniale di autonomia patrimoniale perfetta.

onosciute, a disciplinare le associazioni che svolgono attività di interesse generale senza scopo di lucro. Queste associazioni possono essere costituite da almeno tre persone e devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche presso il tribunale competente. Le associazioni non riconosciute non godono degli stessi benefici e privilegi delle associazioni riconosciute. Non possono, ad esempio, beneficiare di agevolazioni fiscali o ricevere finanziamenti pubblici. Tuttavia, possono comunque svolgere attività di interesse generale e perseguire scopi sociali, culturali, ricreativi o di solidarietà. Le associazioni non riconosciute sono soggette alle norme generali del codice civile e devono rispettare gli obblighi previsti per tutte le persone giuridiche. Devono, ad esempio, tenere una contabilità, redigere un bilancio annuale e presentare la dichiarazione dei redditi. Inoltre, le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica e i loro membri sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte dall'associazione. Ciò significa che i creditori possono agire direttamente contro i singoli membri per il pagamento dei debiti dell'associazione. In conclusione, le associazioni non riconosciute sono soggette a una disciplina meno favorevole rispetto alle associazioni riconosciute, ma possono comunque svolgere attività di interesse generale e perseguire scopi sociali senza scopo di lucro.
Dettagli
A.A. 2023-2024
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AURORATROIANI.03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ricciuto Vincenzo.