Appunti di diritto romano
Lezione lunedì 5 febbraio 2018
Le istituzioni giustinianee
I compilatori erano 3 professori: Triboniano, Doroteo di Berito, Teofilo. I compilatori si sono serviti per redigere quest’opera di tutti i manuali istituzionali, perché c’erano tanti. Il primo era quello di Gaio del II secolo (noi questo manuale lo conosciamo per intero). Da Gaio loro hanno preso la partizione delle materie, perché gli altri manuali erano fatti in modo diverso.
A partire dal II secolo d.C. si studiava sui libri di diritto, prima si studiava ascoltando i responsi, e nell’età repubblicana si sceglieva un maestro, cioè un giurista già noto nel foro, già affermato e lo si seguiva per imparare. E nel I secolo d.C. si creano le prime due scuole diverse:
- Quella di Capitone (discepolo di Ofilio e grande sostenitore della politica augustea, alla quale Augusto gli offrì il consolato e lo accettò).
- Quella di Labeone (Giurista cresciuto nella scuola di Trebazio, e ostile alla politica augustea, di fatto lui rifiutò il consolato offertogli da Augusto).
Nel II secolo incominciano le scuole vere e proprie e si diffondono in tutto l'impero. Queste scuole dominano gli ideali storici della filosofia, e l’idea di base di questa filosofia era che esiste un logos, cioè una ragione che domina tutto il mondo, tutto l’universo: i pianeti, il sole, la terra, gli animali, tutto è percorso dallo stesso logos, dalla stessa ragione e anche dentro all’uomo c’è un certo logo, che esiste questa ragione.
Gaio incomincia a prendere questi concetti, comincia a dividere il diritto in:
- Ius Gentium: È quello comune a tutti i popoli, però quello Ius per Gaio è conforme alla naturalis ratio, cioè alla ragione naturale che percorre tutto il cosmo, quindi anche alla vita dei singoli della loro collettività.
- Ius Civile: È quello solo di Roma.
Manuali istituzionali del III secolo; nel III secolo i manuali più diffusi erano quelli dei giuristi Fiorentino, Ulpiano, Paolo, Marciano, ecc.
Della giustizia e del diritto
La giurisprudenza è la conoscenza delle cose divine ed umane, è la cognizione del giusto e dell’ingiusto. Esiste il diritto:
- Pubblico: È quello che riguarda la forma di governo dello stato romano.
- Privato: È quello che riguarda l’utilitas delle singole persone. Il diritto privato è diviso in 3 parti: diritto di diritto naturale, diritto delle genti, e diritto civile.
Del diritto naturale, delle genti e civile
Esiste il diritto naturale, diritto delle genti, diritto civile, questa tripartizione è del III secolo.
- Diritto naturale: È quel diritto conforme alla natura, ed è quella natura che riguarda l’intero cosmo, che determina tutto. È quel diritto che la natura ha insegnato a tutti gli animali.
- Diritto delle genti o ius gentium: È quel diritto che la naturalis ratio ha costituito fra tutti gli uomini, e viene osservato allo stesso modo da tutti. Questo diritto non necessariamente è conforme alla naturalis ratio, anzi può essere anche contro la natura, ad esempio contro la schiavitù, che è contro natura. Si deve allo ius gentium l’introduzione dei contratti, ad esempio della compravendita, la società, il deposito.
- Diritto civile: Tutti i popoli retti da leggi e consuetudini si servono in parte di un loro proprio diritto e in parte di un diritto comune a tutti gli uomini. Quel diritto che ciascuno si è creato per sé stesso e che è tipico di quella civitas, viene chiamato ius civile.
Fino al 700 nel delineare la condizione giuridica di una persona si tiene conto non solo della sua età, del suo sesso, del suo stato di famiglia, ma anche di altri aspetti come: la cittadinanza, la libertà, la condizione sociale, la religione. E tutti questi aspetti prima della rivoluzione francese, vengono in considerazione anche nell’ambito del diritto privato.
Nel 600/700 con Giusnaturalismo in Francia, si crea un sistema, in cui si sostiene che quello che conta per definire una persona dal punto di vista giuridico, sono solo le sue condizioni personali: l’età, il sesso, il fatto di essere figlio, padre, e non quelle di diritto pubblico, come ad esempio la religione, il fatto di essere cittadino o meno, plebeo, ecc.
In Germania, poco dopo dal 700 in poi, con il Giusnaturalismo e la Pandettistica, sorge la parola di “soggetto”, e questo incomincia ad essere usato. Ciò significa che nel mondo romano questa parola non esisteva.
Lezione venerdì 9 febbraio
Diritto delle persone
Nell’ambito del diritto delle persone la partizione principale è che tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi. La libertà è fare ciò che piace, ciò che ti pare, a meno che sia proibita dal diritto. Il giurista fiorentino eleva la definizione di libertà: “tutti gli uomini per natura sono uguali e di conseguenza per natura hanno la facoltà di fare ciò che a loro pare, a meno che sia qualcosa di proibito dalla forza o del diritto”.
La schiavitù invece è un istituto di ius gentium in forza del quale una persona viene sottoposta al dominio di un’altra. Schiavo o si nasce o si diventa. Per natura tutti gli uomini sono liberi, ma non è così, perché le umane necessità e le esigenze degli uomini fin dalle origini hanno fatto sì che fra loro ci siano le guerre, e quindi con le guerre ci sono stati gli schiavi, che sono i prigionieri.
I romani dicevano c’è una guerra giusta e una guerra non giusta, di per sé la guerra non dovrebbe essere di conquista ma dovrebbe essere di difesa, e siccome gli Dei erano scontenti di una guerra di semplice conquista, loro provocavano il nemico apposta, così lui dichiarava guerra. La guerra giusta era quella che accompagnata da tutti i riti religiosi previsti per la dichiarazione di guerra, perché gli Dei dovevano essere contenti. Dalle guerre venivano gli schiavi, che potevano essere anche romani che venivano catturati come stranieri. Da lì nasce l’istituto della schiavitù, che è un istituto giuridico privatistico di ius gentium perché è comune a tutti i popoli, e forse è il primo istituto comune a tutti i popoli.
In origine e fino al I-II secolo d.C. Schiavi si poteva essere per:
- Prigionia di guerra
- Perché si nasceva da una schiava, chiamato Verna.
Il verna era lo schiavo nato in casa che cresceva con un Romano, diverso dal verna era lo schiavo catturato. In età classica, per tutta l’età repubblicana, fino al I secolo, si diventa schiavi così: o per prigionia di guerra, o perché si nasce da una schiava.
In età imperiale avanzata dopo la Costitutio Antoniniana (212 d.C. Caracalla) quando ormai erano tutti cittadini romani e non c’era più distinzione, si usava la tendenza che un soggetto si accordava con un terzo, fingendosi schiavo per essere venduto, e in seguito si dividevano il bottino tra i due, e poi facevano una causa per dimostrare che il soggetto era libero, quindi si usava questa truffa molto diffusa. Per questo motivo gli imperatori per tutelare il mercato degli schiavi, avevano stabilito che se un soggetto maggiore di 20 anni si fingeva uno schiavo e si faceva vendere, questo diventava schiavo. Questo per ridurre questo tipo di truffe.
Nella condizione degli schiavi non c’è alcuna distinzione. Gli uomini si distinguevano in:
- Schiavi
- Liberti
- Ingenui: È ingenuo chi, quando nasce è già libero, sia egli generato da due ingenui uniti in matrimonio, da due liberti, o da un liberto e un ingenuo.
Dunque, bisogna essere liberi quando si nasce. Liberti: I liberti sono quegli schiavi che sono stati manomessi. La schiavitù non è un istituto antichissimo, si è diffuso a Roma a partire dal III secolo a.C. Perché in età arcaica i pater familias usava emancipare i figli temporaneamente perché fossero usati per lavori magari agricoli, o cose così; questi si chiamavano persone in mancipio, che non erano schiavi, perché erano persone vendute dal padre, e dopo venivano manomessi e ritornavano sotto il potere del padre.
L’emancipazione vuol dire che un figlio che è alieni iuris (sottoposto al pater familias), viene emancipato, dunque diventa sui iuris (diventa anche lui pater familias), e questa emancipazione deriva dalla mancipatio del figlio (che è un istituto antico). Dunque il padre che aveva sotto di sé i figli, poteva vendere i suoi figli temporaneamente, e poi li manometteva. Questa pratica veniva usata prima delle XII TAVOLE (450 a.C), e questa pratica era molto diffusa e molto usata.
Per questo le XII tavole introducono una regola: si può emancipare un figlio massimo 3 volte, e il figlio viene mancipato, una, due e tre volte, e torna sotto il potere del padre, e dopo la terza volta, alla quarta volta se il figlio viene emancipato, il figlio è emancipato, cioè è fuori della famiglia, diventa sui iuris anche lui, è pater familias. Nell’epoca antica era questa figura la più diffusa, e meno la schiavitù.
La schiavitù si diffonde da quando Roma conquista l’Etruria, cioè verso il III secolo a.C, e poi soprattutto con le guerre puniche in cui diventa padrona del mediterraneo. Con la vittoria su Filippo V di Macedonia a Corinto, il bottino di questa conquista è talmente ricco che da quel momento tutta l’Italia non deve più pagare le tasse fondiarie, e questo fino al 212 d.C. Quindi gli schiavi arrivano in quantità enorme, ed è lì che sorgono i problemi, perché erano tanti.
Filippo V di Macedonia, diceva che i romani vincevano tanto perché i romani erano aperti, nel senso che accoglievano tutti, gli stranieri, e se si accoglie gli schiavi e gli si rende parte della propria cultura attribuendogli benefici, questi poi daranno di più, e staranno dalla parte di chi li accoglie.
Ad esempio, Romolo per popolare la città di Roma nell’VIII secolo a.C, fece un recinto sul palatino e chiamò tutte le persone disperate che c’erano in giro, tutti coloro che erano stati cacciati dalle città più vicine che magari avevano commesso delitti e non avevano nessuna cittadinanza. In questo senso sono aperti i romani, e lo vediamo con Romolo.
I modi civili della manomissione
- Manomissio Vindicta
- Manomissio Censu
- Manomissio Testamento
Manomissio Vindicta
La vindicta era la bacchetta che veniva usata nella legis actio per sacramentum in rem, e l’aveva in mano il pretore e quando l’attore chiamava in giudizio il convenuto, e quest’ultimo in presenza, e invece di rispondere fa un passo indietro (vuol dire che dà ragione all’attore), e allora il pretore con la bacchetta dichiara che ha ragione l’attore. Questo stesso sistema si usa per manomissio vindicta, cioè c’era un finto processo, uno agisce (un terzo, un amico, un experto ad libertatem) in giudizio dicendo con una legis actio per sacramentum in rem, “questo schiavo è libero” (come se fosse un vero processo, è solo la forma che serve). Il padrone dello schiavo, che lo vuole manomettere, si presenta come convenuto e fa un passo indietro e quindi il pretore con la vindicta sulla testa allo schiavo, dice “tu sei libero”. Questa era una finta legis actio per sacramentum in rem.
Manomissio censu
Vuol dire attraverso il censo. Il censimento è una pratica antica, e in cittadini romani dovevano censirsi, perché con il censo si stabilivano poi le classi di ricchezza, e dunque la posizione all’interno dei comizi centuriati per le votazioni, e anche la posizione all’interno dell’esercito. Questo censimento lo faceva il pater familias che censiva/indicava sé stesso, i figli, la moglie, gli schiavi e le sue proprietà. Nel momento in cui il pater familias fosse andato al censimento insieme magari allo schiavo, a censire quest’ultimo, significava che lui stesso lo aveva manomesso. (Questo sì usava solo nell’età repubblicana antica).
Manomissio testamento
Cioè con il testamento, che è un atto di ultima volontà nel quale necessariamente si nomina un erede, cioè quella è la clausola senza la quale il testamento non esiste, dunque necessariamente ci deve essere l’istituzione dell’erede del testamento, però poi ci possono essere altre clausole, e tutte queste naturalmente producono effetti quando il testatore è morto, quando si apre la successione, e quando ci sarà un erede, perché se l’erede per qualche ragione dovesse rinunciare all’eredità (non tutti possono), il testamento cade e allora cadono anche le disposizioni testamentarie. Le disposizioni testamentarie sono tante, ma tra queste c’è la manomissione. Quindi uno poteva fare testamento, istituire eredi i propri figli ecc., però nel testamento si poteva dire anche “manometto lo schiavo Tizio”, e quando si apriva la successione, lo schiavo automaticamente diventava libero. Questo valeva sempre, in tutte le epoche, poi nell’età imperiale quando si diffondono gli ideali storici, lo stesso imperatore in varie costituzioni sostiene di interpretare i testamenti in senso favorevole alla libertà, e quindi anche se un testamento cade perché magari l’erede non accetta, se c’è una manomissione si stabilisce che comunque valga.
C’era anche un’altra forma legata alle disposizioni di ultima volontà che è la manomissione fedecommissaria:
Fedecommesso
Che è una disposizione di ultima volontà, il fedecommesso come risulta dalla parola “fideicommittere” che significa rimettersi alla fedeltà di un’ultima persona a cui ci si rivolge, quindi è una mera preghiera. Fedecommesso dunque vuol dire che io magari non faccio testamento, oppure faccio testamento, ma nel testamento o fuori il testamento in uno scritto qualsiasi, io lascio scritto “io prego il tale Tizio, il mio erede ad esempio, di fare qualcosa, ad esempio di manomettere questi schiavi dopo la mia morte. La differenza con la disposizione testamentaria è che là l’atto produce effetto autonomamente, e qui invece dipende dagli eredi, perché è una preghiera che si rivolgeva a loro. Per tutta l’età repubblicana, se un erede non compiva ciò che era stato chiesto dal defunto, non si poteva fare nulla. Allora Augusto siccome gli era capitato un fatto legato ad un suo amico che era morto in Africa e aveva lasciati dei fedecommessi e non erano stati eseguiti, allora lui con i suoi poteri decide di farsi lui stesso autorità giurisdizionale per i casi di fedecommessi non adempiuti, e da lì nasce la conditio extraordinem.
Queste sono le forme civili regolate dallo Ius civile, e attraverso queste lo schiavo o la schiava manomessi diventano liberi cittadini romani e sui iuris.
Problemi nelle manomissioni
- Gli schiavi manomessi non nelle forme civili: Se un soggetto decideva da ubriaco, in mezzo agli amici, in una festa, di manomettere uno schiavo, e poi non compiva la sua parola o magari compiva. Questi poveri schiavi civilmente erano ancora schiavi, perché quelle non erano le forme civili. Questi schiavi per questo motivo (perché volevano essere liberato) si rivolgevano al pretore che li riceveva. Il pretore che aveva un imperium, cioè un potere costituzionalmente sancito, però questo imperium valeva per un anno e l’unica cosa che il pretore con il suo Ius horarium poteva fare nei confronti di questi schiavi era di proteggerli per un anno con il suo imperium, era una soluzione temporanea, perché il pretore cambiava dopo un anno, e dopo stava all’altro pretore stabilire se proteggerlo nuovamente o meno.
- Questi schiavi liberati davvero, cioè con le forme civili, erano comunque troppi.
A questi due problemi reagisce Augusto, che ha fatto delle leggi (radunando il popolo nei vari comizi) che vanno più o dal 4 a.C al 18 d.C che riguardano proprio il problema della schiavitù:
- Il problema degli schiavi manomessi non nelle forme civili: Augusto sostiene che questi schiavi devono essere tutelati e non per solo un anno, ma devono avere la loro posizione giuridica. E stabilisce che li libera ma questi non diventano cittadini romani, ma latini (che originariamente sono i cittadini del latio antico, gli abitanti delle colonie latine, e loro hanno i loro privilegi). Questi latini si chiamano latini iumiani: iumiani perché la legge con cui si introducono questi soggetti si chiama lex iunia norbana.
- Il problema che gli schiavi erano troppi, (che magari erano anche delinquenti e se questi diventavano sui iuris era un pericolo per la società): LEX AELIA SENTIA: questa lex ha tante norme su questo argomento, alcune: la prima riguarda appunto questi schiavi delinquenti: se uno schiavo è un delinquente e tutti lo sanno, e però il suo padrone lo manomette, quello i romani non lo vogliono, e allora la legge dice questo diventerà peregrino dediticio, cioè vuol dire prima di tutto straniero, e in secondo luogo dediticio vuol dire equiparato a quei stranieri che sono entrati in guerra con Roma e non si sono arresi fino a quando sono stati proprio distrutti, e quindi questi non hanno neanche la cittadinanza, come degli apolidi, e devono stare a 50 miglia da Roma e non si potranno avvicinare.
Lezione 12 febbraio 2018
Dei liberti
La schiavitù con Giustiniano esiste. La lex Iunia Norbana, e la Lex Aelia Sentia, Augusto ha introdotto quelle leggi, con cui ha distinto i manomessi in varie categorie: i latini, i peregrini deditici e i cittadini queste leggi continuano ad essere vigenti. Poi però nel 212 d.C. arriva la costitutio Antoniana da Caracalla che ha allargato la cittadinanza a tutti i cittadini, e queste leggi di Augusto cadono perché i peregrini e i latini non ci sono più.
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