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Il possesso
Il possesso non deve essere confuso con il diritto di proprietà in quanto si tratta di concetti diversi a livello giuridico, seppur strettamente legati. Il possesso infatti non è un diritto ma una situazione/una signoria di fatto sulla cosa che potrebbe avere delle importanti conseguenze giuridiche.
Nel diritto romano essere possessori significa avere la signoria di fatto su una res ed esercitare su quest'ultima un potere in maniera analoga a quella del proprietario, a prescindere dal fatto di essere il proprietario della res. Generalmente chi è proprietario civile di una cosa, è anche possessore (può esercitare concretamente di poteri sulla cosa). Tuttavia esistono situazioni in cui il diritto di proprietà e il possesso si separano: ad esercitare la signoria di fatto è quindi un'altra persona rispetto al proprietario.
Esempio di furto: Tizio è proprietario di una bici; arriva un ladro e la ruba. Tizio continua ad...
essere titolare del diritto di proprietà sulla bici, ciò che perde è il possesso che, di conseguenza, passa al ladro il quale ora si comporta come se fosse un proprietario esercitando una signoria di fatto pur sapendo di non esserlo (possessione di malafede). Oppure: Tizio è proprietario di una bici e non la chiude. Un'altra persona, Caio, che non è un ladro con brutte intenzioni, crede che quella bici sia la sua in quanto è uguale: la prende e se ne va. Caio, prendendo la bici, ne prende il possesso (tuttavia si tratta di una possessione di buona fede). Nel Codice civile italiano la definizione di possesso è un po' diversa rispetto al diritto romano. In riferimento all'art. 832 "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli" relativo al diritto di proprietà si evince che, oggi il proprietario èsottoposto agli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. A molti più limiti (che derivano dall'interesse pubblico) piuttosto che in epoca romana. Invece, dall'art. 1140 "Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della", relativo al possesso reale, si evince che il possessore non è colui che esercita solamente la signoria cosa. Riconducibile al diritto di proprietà ma anche ad altri diritti reali. Inoltre il detentore viene visto come un soggetto attraverso il quale si possiede. La semplice situazione possessoria, pur non essendo un diritto soggettivo, ma uno stato di fatto che può convivere con il diritto di proprietà oppure separarsene per diverse ragioni, può essere difesa e tutelata. Ad esempio se Tizio è
il possesso della res. Questo ordine, chiamato interdetto, permette al possessore di continuare ad avere il possesso o di essere reintegrato nel possesso in caso di molestia. È importante sottolineare che l'intervento del pretore non implica una verifica del diritto di proprietà del possessore. Il pretore agisce sulla base del potere del suo imperium e fornisce una tutela immediata al possesso, senza entrare nel merito della questione di proprietà. È importante notare che gli interdetti non sono azioni nel senso giuridico del termine, almeno fino all'età giustinianea. Gli interdetti sono strumenti di protezione utilizzati dal pretore per garantire la continuità del possesso e contrastare eventuali molestie. In conclusione, il possessore di una res che sta usucapendo può essere tutelato sul piano processuale grazie all'intervento del pretore tramite l'emissione di interdetti. Questi interdetti permettono al possessore di mantenere o ripristinare il possesso della res in caso di molestia.l'usufrutto: Marco ha l'usufrutto di un terreno di proprietà di Giovanni. Marco ha la detenzione del terreno, ma non ne è il proprietario né il possessore. Le azioni possessorie previste dal Codice civile italiano sono strumenti legali che permettono al possessore di difendere la sua posizione di fatto sulla cosa. Queste azioni possono essere adottate quando il possessore viene privato della cosa in modo illegittimo o quando viene turbato nel suo possesso. È importante sottolineare che la detenzione non conferisce al detentore gli stessi diritti e protezioni del possessore. Il detentore ha solo la disponibilità materiale della cosa, ma non ha il potere di esercitare una signoria corrispondente al potere del proprietario. In conclusione, il possesso e la detenzione sono concetti distinti nel diritto civile italiano. Mentre il possessore ha il diritto di agire in giudizio per difendere la sua posizione, il detentore non ha gli stessi diritti e può essere considerato come un soggetto che riconosce il legittimo proprietario della cosa.Il prestito dei libri bibliotecari è uno dei modi più attuali per accedere alla lettura. Nel diritto romano, se un detentore inizia a comportarsi come un possessore, cioè come un proprietario, incorre nel caso di furto.
La differenza tra possesso e detenzione secondo Savigny è la seguente: nel diritto romano, il possessore è colui che esercita una signoria di fatto sulla cosa, ha la disponibilità materiale della cosa e l'animus possidendi, cioè l'intenzione di tenere la cosa come se fosse propria. Nel possesso sono presenti sia un elemento oggettivo (avere la disponibilità materiale della cosa) che soggettivo (nutrire l'animus possidendi, l'intenzione di tenere la cosa per sé come propria).
La detenzione, invece, rappresenta una mera disponibilità della cosa, senza l'intenzione di considerarla propria.
Scienze Giuridiche della Sicurezza e della Prevenzione - Anno Accademico 2022/2023 - Sofia Rakut
FONDAMENTI ROMANISTICI DEL DIRITTO EUROPEO (Dott.ssa Silvia Schiavo)
è l’animus possidenti ossial’intenzione di tenere la res come se fosse propria perché si riconosce il diritto di proprietà del proprietario.
LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL POSSESSO: L’USUCAPIONE
Un ambito nel quale il possesso è centrale è quello dell’istituto dell’usucapione (tuttora esistente), disciplinato fin dalleXII Tavole dove prende il nome di usus. L’usucapione è un modo di acquisto del diritto di proprietà che è basatosul possesso continuativo della res nel tempo.
Questo istituto nasce nel diritto romano con la funzione di sanare i vizi nella circolazione dei beni. Non si tratta,dunque, di un modo di acquisto della proprietà ordinario; si ricorre all’usus solo quando, per qualche ragione, colui chedoveva divenire proprietario di una determinata res non lo è diventato.
Esempio: a Roma si diventava proprietari a titolo originario o derivativo quindi per trasferire un
diritto di proprietà bisognava esserne, prima di tutto, titolari. Tizio, convinto di avere ereditato una casa la vende a Caio, a sua volta, convinto che sia stato trasferito il diritto di proprietà. Caio quindi acquista la casa, ma in realtà non acquista la proprietà, acquista solo il possesso della casa. In tal caso, si parla tecnicamente di acquisto a non domino. L'altro problema che si può verificare nella circolazione dei beni a Roma è che Tizio voglia trasferire uno schiavo a Caio e, invece di ricorrere ad atti come in iure cessio o mancipatio, adopera la traditio. In questo modo Tizio trasferisce il possesso dello schiavo ma non la proprietà in quanto ha impiegato l'atto sbagliato, non adeguato a questo trasferimento di proprietà. Quindi il diritto di proprietà rimane al titolare, il passaggio non avviene. Ad oggi, per acquistare il diritto di proprietà è prevista la conclusione di un contratto, ad esempio,
di proprietà aggiuntivi per concludere un contratto di compravendita. Tuttavia, è importante sottolineare che in alcuni casi specifici potrebbero essere richiesti ulteriori atti o formalità per rendere il trasferimento di proprietà pienamente valido e opponibile ai terzi. Ad esempio, nel caso di immobili, il contratto di compravendita deve essere trascritto presso il competente ufficio del registro immobiliare per garantire l'opponibilità ai terzi e la tutela dei diritti dei contraenti. Inoltre, potrebbero essere richieste ulteriori formalità, come la stipula di un atto notarile o l'ottenimento di particolari autorizzazioni o certificazioni. In conclusione, sebbene il principio generale della compravendita sia quello del consenso tra le parti, è sempre consigliabile consultare un professionista del diritto per verificare se nel caso specifico siano richieste ulteriori formalità o atti per rendere il trasferimento di proprietà pienamente valido e opponibile ai terzi.distinguere tra l'atto di compravendita e il trasferimento effettivo della proprietà. Nel diritto romano, l'atto di compravendita era solo il primo passo per il trasferimento della proprietà di uno schiavo da Tizio a Caio. Dopo aver concluso il contratto di compravendita, Tizio doveva ancora consegnare lo schiavo a Caio e Caio doveva pagare a Tizio una somma di denaro concordata. Solo dopo che queste azioni erano state compiute, la proprietà dello schiavo veniva effettivamente trasferita a Caio. Quindi, a differenza del Codice civile italiano, nell'antico diritto romano l'atto di compravendita da solo non era sufficiente per trasferire la proprietà, ma era necessario completare ulteriori azioni per effettuare il trasferimento effettivo.adoperare l'atto di trasferimento di proprietà adatto, mancipatio o in iurecessio in questo caso per lo schiavo, per concludere il trasferimento del diritto di proprietà. Oggi invece questo effetto si produce con una sola azione: l'atto di compravendita (influenza del Codice napoleonico dove viene elaborato il principio consensualistico). Invece, in Austria, come nel diritto romano, ad esempio, il contratto precede l'atto di trasferimento della proprietà a livello concettuale; anche se nella vita concreta i due momenti spesso si confondono. Questo discorso si può estendere anche, ad esempio, alla donazione, per la quale a Roma non bastava un accordo di donazione bensì, quest'ultimo, dovrà essere seguito dall'atto di trasferimento della proprietà adatto alla res in questione per essere effettivamente valido. I REQUISITI DELL'USUCAPIONE Non qualunque possesso poteva condurre all'acquisto per usucapione, esso- Innanzitutto, era necessaria una possessio ossia l'esercizio effettivo di una situazione di potere su di una cosa corporale, potere corrispondente a quello di un proprietario.
- Quanto al tempus, continua ad essere ric...