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Approfondimento sulla nascita del processo formulare
Il processo delle azioni di legge aveva vari difetti in quanto era dominato da un impietoso formalismo e rigore. Inoltre, tutelava solo alcuni diritti, quelli riconosciuti dal ius civile; infatti, poteva essere utilizzato solo dai cives, e in particolare soltanto dai patres familias, mentre le donne avevano bisogno dell'assistenza di un tutore. A partire dal 242 a.C. venne creato il pretore peregrino che, chiaramente, non poteva utilizzare le forme del processo delle azioni di legge in quanto almeno una delle parti era straniera; perciò, organizzò una tutela giurisdizionale sulla base del proprio imperium, al quale le parti si sottomettevano volontariamente; egli dava istruzioni al giudice privato, dopo averle concordate con le parti, e garantiva lo svolgimento del processo, nonché l'esecuzione della sentenza con i propri mezzi coercitivi (= mezzi di imporsi). Queste istruzioni presero il nome di formulae.brevi scritti indirizzati al giudice, il quale era invitato e autorizzato acondannare o assolvere secondo le modalità ivi indicate. Si agisce quindi ora per parole formulate e combinate invista di una data azione, flessibili e malleabili.Per circa un secolo il processo formulare convive con quello delle azioni di legge, le quali venivano applicate sempremeno, perché scaturenti da un diritto ormai vecchio e inattuale. Augusto abolì il processo delle azioni di legge edichiarò che il sistema formulare fosse il processo privato ordinario; esso rimase tale per tutta l'epoca classica.
CARATTERI GENERALI DEL PROCESSO FORMULARE
Il processo formulare era unitario, era costituito da un unico procedimento che poteva essere impiegato per esercitaretutte le varie azioni.
Il processo formulare era poi non formalistico: anziché rituali fissi da utilizzare per ogni forma d'azione, il magistratopoteva ora concepire un testo apposito in funzione del singolo
caso concreto, ascoltando le parti che davanti a lui potevano esporre liberamente le proprie ragioni. Unico requisito di forma era dato dalla scrittura della formula. A un ridotto tecnicismo procedurale si contrapponeva, tuttavia, un forte tecnicismo sostanziale: era importante individuare precisamente le pretese, facendole valere con la corretta qualificazione giuridica. La formula non ammetteva approssimazioni, perciò era necessaria l'assistenza dei giuristi a tutte le parti del processo, compresi magistrato, avvocati e giudice. Si tratta di una procedura privatistica perché poteva essere impiegata soltanto se le parti erano d'accordo di adottarla, e magistratuale, perché il processo era possibile solo se il magistrato lo accordava con un proprio atto; era sempre il magistrato che concedeva il giudizio e poteva anche rifiutarlo nel caso concreto, denegando l'azione richiesta. LA FORMULA E LE ECCEZIONI In origine le parti e il magistrato redigevano ogni voltala pretesa dell'attore). La formula conteneva anche una serie di clausole standard che regolavano i diversi aspetti del processo, come ad esempio la possibilità di richiedere una prova testimoniale o di presentare documenti a sostegno delle proprie argomentazioni. Nel corso del tempo, le formule sono diventate sempre più complesse e dettagliate, includendo anche disposizioni specifiche per casi particolari. Tuttavia, l'uso delle formule è gradualmente diminuito con l'evoluzione del sistema giuridico, che ha introdotto nuove norme e procedure. Le formule romane sono considerate una delle prime forme di codificazione del diritto, e hanno influenzato notevolmente lo sviluppo del diritto moderno. La loro struttura e il loro linguaggio formale hanno fornito un modello per la redazione di atti legali e contratti, che ancora oggi viene utilizzato in molti paesi.Iure e chiedere l'inserzione all'interno della formula di questa clausola che era diretta ad allargare la materia della causa, a introdurre nuovi fatti di cui il giudice non avrebbe potuto altrimenti tenere conto. In relazione ai fatti che possono essere fatti valere solo opponendo un'eccezione si parla di effetti ope exceptionis.
Esempio: la distinzione tra effetti ipso iure e ope exceptionis esiste anche oggi: vi sono fatti che il giudice può verificare d'ufficio, di cui può tenere conto anche se il convenuto non li ha espressamente sollevati, come l'avvenuto pagamento o la nullità del contratto, mentre altri devono necessariamente essere fatti presente dal convenuto perché il giudice possa tenerne conto, come l'avvenuta prescrizione (una modalità di estinzione del reato che si realizza quando, a causa del prolungato trascorrere il tempo, la giurisdizione esaurisce il proprio interesse a realizzare la pretesa punitiva di.
unsoggetto in relazione ad un determinato reato; ad esempio un debito dopo un determinato numero di anni "può cadere in prescrizione" = può essere automaticamente estinto). 10Scienze Giuridiche della Sicurezza e della Prevenzione - Anno Accademico 2022/2023 - Sofia RakutFONDAMENTI ROMANISTICI DEL DIRITTO EUROPEO (Dott.ssa Silvia Schiavo)
CAPACITÀ DELLE PERSONE
CONCETTI ODIERNI DI CAPACITÀ GIURIDICA E DI AGIRE
Alla base di ogni discorso in tema di persone vi sono i concetti di capacità giuridica e di agire: si tratta di terminologie moderne, ma utili per inquadrare i concetti anche nel diritto romano.
Con capacità giuridica o capacità di diritto si intende l'idoneità a essere titolari di diritti e obblighi. Oggi la si riconosce: a tutti gli esseri umani (art. 1 cod. civ. "Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal momento della"), nonché alle persone giuridiche, enti astratti.
Cioè organizzazioni di beni e/o persone vincolate da uno scopo nascita (artt. 14 ss, cod. civ.) come, ad esempio, le corporazioni o le associazioni sono collettività di persone dotate di una propria organizzazione, alle quali competono diritti e doveri diversi da quelli che spettano alle singole persone che compongono la persona giuridica, la quale non muta se alcuni suoi membri vengono meno o sono cambiati. Le fondazioni sono invece dei meri complessi patrimoniali volti a uno scopo, titolari dei beni che lo compongono e delle situazioni giuridiche a quello connesse.
Capacità di agire è, invece, l'idoneità a operare direttamente nel mondo nel diritto. Solo le persone fisiche possono essere capaci d'agire, quando siano intellettualmente capaci e maturi; sono esclusi: i minori di età (art. 2 cod. civ. "Maggiore età. Capacità d'agire. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la
maggior età, gli infermi di mente (titolo XII del libro I) si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Tuttavia, in merito al raggiungimento della maggiore età per poter adempiere ai propri diritti ed obblighi, esistono delle eccezioni come la questione dei "minori emancipati", secondo la quale, è sufficiente il raggiungimento dei 16 anni di età per contrarre matrimonio (collegata all'antica mancipatio del diritto romano). CAPACITÀ GIURIDICA DELLE PERSONE FISICHE IN DIRITTO ROMANO All'epoca non tutti gli esseri umani avevano la capacità giuridica. Infatti la capacità giuridica era totalmente negata agli schiavi nonché, in parte, agli stranieri; ma anche tra le persone che fossero libere e cittadine romane non tutte godevano di piena capacità giuridica, bensì solo chi non fosse soggetto ad altrui potestà. Per averepiena capacità giuridica era necessario godere di tre status:- status libertatis: indica la situazione della persona nella comunità degli uomini; esso manca agli schiavi, che sono considerati res (cose), rientrano nel patrimonio del loro padrone e non possono essere titolari di alcun diritto o debito. Principali cause di schiavitù sono nascere da madre schiava o essere fatti prigionieri di guerra;
- status civitatis: indica la posizione della persona in rapporto alla cittadinanza; tutti i liberi hanno una propria cittadinanza, ma solo quella romana conferisce la piena capacità giuridica per i rapporti regolati dal diritto romano. Per acquisire la cittadinanza romana era necessario essere figli di padre Romano, all'interno di un matrimonio legittimo (che avvenga tra due soggetti liberi). Oppure se il bambino nasce in un'unione illegittima si guarda alla condizione della madre. Agli esordi, in Roma gli stranieri non hanno alcuna capacità di
più in vita alcun ascendente in linea retta maschile (padre, nonno, bisnonno) oppure quando il pater familias lo emancipi. Il cittadino romano maschio sui iuris è detto pater familias, indipendentemente dal fatto di essere padre: anche