Civiltà dei sumeri
Sumer era la terra dove il popolo si annida. Il popolo sembra provenire dalla valle del Nilo ed essersi diretto in questa zona che è l'attuale Iraq. La zona è chiamata Mesopotamia, o "mezza luna fertile", dove c'erano il Tigri e l'Eufrate. Essi segnano il passaggio da una civiltà fondata sul villaggio a delle città-stato, indipendenti. In queste città dovettero apportare grandi cambiamenti. Si parla del IV millennio a.c., quando questi popoli dovettero apportare delle innovazioni: i canali di irrigazione perché allora i due fiumi permettevano di avere acqua nei campi, nei centri abitati, che hanno reso i terreni fertili; l'acqua era un bene così importante che quasi 2 secoli dopo nel codice di Hammurabi chi sprecava l'acqua subiva delle pene pecuniarie e se non riusciva a pagare veniva venduto come schiavo. Altre innovazioni: la scrittura, prima pittografica (immagini) e poi...
Racconta che questa dea va negli inferi e conosce l'oltretomba. I simboli di Inanna: i simboli raccontano delle storie, mostrano dei messaggi nascosti. Lei ne aveva 3: la stella a otto punte, l'albero di huluppu e il palo di canna con cerchio. Il palo di canna perché è collegato alle zone paludose, è un elemento autoctono, sopra c'è un cerchio a forma di spirale, un simbolo universale che appartiene sia alla natura sia al cosmo.
Come vedevano il mondo i sumeri? La natura non era soggiogabile per loro, era un caos, ma accanto c'era anche il cosmo, l'ordine. La legge entra per creare ordine, regole, per separare il caos dall'ordine. Non dobbiamo immaginare la legge come la conosciamo noi, la prima forma di legge erano i me, tradotti come precetti divini, liste di cose e realtà esistenziali che dovevano corrispondere alle leggi divine. Entrano nelle città grazie a un mediatore, Inanna. Gli ultimi me sono quelli legati
alla capacità di decisione, sono quelli più importanti. Il conflitto è la crisi di una relazione umana, ma significa anche incontro.
8 ottobre 2021
In età postclassica c'è un'involuzione del diritto romano. Il sistema basato sulla giurisprudenza, sui mores, non andava più bene perché le leggi erano diventate davvero tante. Era diventato difficile orientarsi anche per il cittadino. Con la fine dell'età classica c'è la crisi dell'anarchia militare, in cui c'è un decadimento culturale che poi si ritrova nell'età postclassica, nel panorama delle fonti di produzione e si va verso la semplificazione. Le leges erano troppo numerose, così come le opere dei giuristi classici, le iura. Abbiamo visto le leggi romano-barbariche e infine dobbiamo analizzare il capolinea delle fonti del diritto romano: il corpus iuris civilis. Giustiniano da inizio alla compilazione giustinianea. La
La compilazione non è altro che una raccolta delle fonti di produzione dei ius precedenti. Si compone tra il 553 e 534 d.c e si costituisce di 3 parti: le isitutione, manuale istituzionale per le scuole di diritto, in quattro libri. Le scuole di diritto vengono riformate da Giustiniano, la principale era a Costantinopoli, capitale dell'impero d'oriente e sempre qui se ne trovava una a Beirut. In occidente ce ne sarà una a Roma e un'altra in Francia meridionale: Autun. Poi dà l'avvio alle altre parti del corpus iuris, i digesta da digerere, ossia fare una selezione, un'antologia di opere dei giuristi classici. Le opere classiche erano centinaia e Giustiniano incarica una commissione di 17 membri, guidata da Triboniano, braccio destro di Giustiniano, per fare una selezione e ridurli in 50 libri. Un condensato, un distillato delle opere dei giuristi classici. Giustiniano fa la compilazione intorno al 533 d.c. Il digesto è diviso in più parti,
per ambiti e per materie. C'è una certa organizzazione, come un'antologia in cui si susseguono frammenti di brani presi dalle opere originali dei giuristi. Quelli di Urpiano sono circa 3/4 ed era uno dei giuristi classici più importanti nell'epoca dei Severi. I compilatori, 17 personaggi capeggiati da Triboniano, hanno fatto qualche adattamento, qualche modifica, che si chiama letteralmente interpolazioni o tribonianismi. Nel pubblicare la compilazione, Giustiniano ha condannato all'oblio tutte le opere originali dei classici, aveva messo un divieto sulla pubblicazione e quindi non vennero più tramandate. Dei classici doveva sopravvivere solo quello che era contenuto nel digesto. Solo un'opera è stata tramandata, il resto è andato perduto. Il codex è stato pubblicato nel 534 d.c. dove c'erano le costituzioni imperiali. Tutte le altre erano da considerare abrogate. Il codex era in dodici libri, in base allamateria: Diritto delle persone, delle obbligazioni, diritto criminale. Il digesto è negli ultimi 3 libri, chiamati libri terribiles. Giustiniano muore nel 565 d.c. e nella vita ha continuato a emanare costituzioni imperiali, chiamate poi novelle e non ci sono nel codex perché sono state pubblicate successivamente alla pubblicazione.
Fonti di cognizione: sono tutte le sopravvivenze del passato che ci permettono di conoscere il diritto romano. Sono 3:
- Gli epigrafi. Iscrizioni antiche sulle quali i romani scrivevano le leggi comiziali. I romani non scrivevano su pietra le leggi, come i greci. I romani scrivevano su bronzo e qualche lastra è finita sotto terra ed è stata ritrovata, sono le epigrafi. Non tutte le leggi comiziali erano pubblicate su epigrafi, la pubblicazione avveniva per via della lettura, come la gazzetta ufficiale moderna. A Roma il momento in cui la legge entra in vigore era quello della lettura. Era conservata una copia scritta della legge, l'erario,
1. Nel luogo in cui si trovava il tesoro della città e l'archivio delle leggi repubblicane scritte su pergamena, un supporto scrittorio che si ricava dalla pelle delle pecore. Solo in pochi casi i magistrati decidevano che certe leggi potevano essere pubblicate per le strade o in Campidoglio. Le epigrafi erano bronzee.
2. I papiri, un altro materiale su cui si può scrivere, ricavati dal fusto di una pianta che si trovava in alcune province romane, come l'Egitto o la Mesopotamia. Usati da privati per i loro affari o da magistrati locali e governatori provinciali per esigenze pubbliche, sono finiti sotto la sabbia, conservandosi per 2000 anni. Molti papiri riguardavano aspetti giuridici, di diritto prevalentemente delle province.
3. La fonte di cognizione del ius principale è la tradizione manoscritta che ci ha tramesso le opere sia dei giuristi, sia fonti giuridiche come il corpus iuris. Abbiamo parlato della littera florentina, e quella è la tradizione manoscritta.
Il corpus iuris è stato trasmesso e ricopiato, trasmesso e ricopiato e così via. Dalla tradizione manoscritta sono giunte anche opere letterarie, non giuridiche, che sono opere degli scrittori romani. Qualunque scrittore, in qualunque opera può fare riferimento al diritto. Livio, nell'età augustea ha scritto la storia di Roma dall'età arcaica ai suoi tempi e ha in molti punti fatto delle osservazioni, tramandato delle informazioni su com'era il diritto romano in quel momento storico che ha descritto. Anche Cicerone, con le arringhe per difendere i clienti, tratta un caso di specie e fa riferimento alle norme giuridiche.
L'unica fonte giuridica che ci è giunta sono le "istituzioni di Gaio" del secondo secolo d.C. Solo un esemplare è sopravvissuto al bando giustinianeo ed è stato scoperto nel 1826 nella biblioteca capitolare di Verona da Barthold Niebuhr. Egli era un prussiano, uomo politico, ambasciatore.
della prussia nello Stato di Roma e durante un viaggio verso Roma si è fermato nella biblioteca capitolare di Verona dove ha scoperto su un palinsesto le "istituzioni di gaio". Un palinsesto era una pergamena usata due volte, quindi risaliva al quarto secolo d.c. sul quale erano state scritte le istituzioni di Gaio, ma a un certo punto è finita nelle mani dei monaci della biblioteca e le hanno cancellate per scrivere sopra i salvi di San Gerolamo. Le persone. La persona è il soggetto di diritto, ossia colui che è il destinatario delle norme. Oggi abbiamo 2 tipi: la persona giuridica e la persona fisica. La persona fisica è l'essere umano, destinatario delle regole. La persona giuridica è un'organizzazione di beni o risorse, di capitali o persone che hanno creato un ente che il diritto riconosce come persona artificialmente. È un'organizzazione di persone o capitali, come una società o un'associazione, cheSono riconosciute dall'ordinamento come persone artificiali. Possono essere destinatari di norme. I romani non avevano il concetto di persona giuridica. Le persone fisiche possono avere due capacità: quella giuridica e quella di agire. La capacità giuridica è ed era la capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi. La capacità di agire è la capacità per chi ha diritti di esercitare questi diritti. Chi nel diritto romano aveva la capacità giuridica? La capacità giuridica era definita dalla teoria dei tre status:
Status libertatis, distinzione tra liberi e schiavi. Chiunque nel modo romano era libero o uno schiavo. I liberi si dividevano in ingenui e liberti. Ingenui erano quelli liberi dalla nascita, i liberti erano persone che avevano acquistato la libertà durante la loro vita. Poi c'era lo status civitatis, o cittadino o straniero. I cittadini ovviamente prevalevano. Il terzo stato è status familiae,
diritto proprio, mentre alieni iuris significa persona di diritto altrui. Questa distinzione è fondamentale nel diritto romano, in quanto determina il grado di autonomia e indipendenza giuridica di una persona. Le persone sui iuris sono quelle che godono di piena capacità giuridica e possono agire autonomamente nel campo del diritto. Sono considerate soggetti di diritto pienamente capaci e possono compiere atti giuridici senza bisogno di alcuna autorizzazione o rappresentanza. Le persone alieni iuris, invece, sono soggetti di diritto che non godono di piena capacità giuridica e sono sottoposti alla potestà di un'altra persona. Sono considerate soggetti di diritto limitatamente capaci e devono agire sotto la rappresentanza o l'autorizzazione di un'altra persona, generalmente un capo famiglia o un tutore. Questa distinzione tra sui iuris e alieni iuris è importante per determinare i diritti e gli obblighi di una persona nel contesto del diritto romano.Scarica il documento per vederlo tutto.
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