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BIPARTIZIONE
Nelle istituzione di Gaio, egli afferma che le obbligazioni nascono da:
- Contratto, atto lecito produttivo di obbligazioni.
- Delitto, atto illecito produttivo di obbligazioni.
- Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle, in questo caso si parla di obbligazioni ex
variis causarum figuris.
Le obbligazioni da contratto,comprendevano tutte quelle che si basavano su un accordo, alla
cui base c’era il consenso tra le parti. In questa categoria distinguiamo:
OBBLIGAZIONI REALI
L’obbligazione nasceva non solo con l’accordo, ma anche con la consegna effettiva e materiale
della cosa oggetto del rapporto. Tra queste obbligazioni troviamo:
- Il mutuo si concludeva mediante il trasferimento della proprietà di una somma di danaro
o di una quantità di altre cose fungibili da un soggetto (mutuante) ad un altro
(mutuatario); quest’ultimo assumeva l’obbligo di restituire al primo una quantità uguale
di cose dello stesso genere e qualità
Inizialmente, il mutuo non costituiva un rapporto obbligatorio e la tutela a chi concedeva
il prestito fu affidata ad un actio furti. Il denaro, oggetto della prestazione, doveva
essere restituito, ma veniva considerato di proprietà di chi lo aveva prestato, quindi chi
non lo restituiva veniva considerato un ladro.
Successivamente, però, quando il denaro o le cose fungibili passavano ad un altro
soggetto, si confondevano con il suo patrimonio e quindi diventavano di sua proprietà.
La nascita dell’obligatio dipendeva: dall’accordo tra le parti; dal trasferimento della
proprietà della cosa; dal riconoscimento dell’utilità della funzione economico-sociale del
negozio. 44
Il mutuo era era un contratto essenzialmente gratuito, tuttavia, il mutuatario poteva
essere tenuto a pagare gli interessi: ciò si verificava se le parti ponevano in essere
un’apposita stipulàtio, formalmente autonoma e separata dal mutuo. Se il debitore non
pagava gli interessi, il creditore poteva agire contro di lui con un actio ex stipulatu.
Il fenus nauticum consisteva nella dazione in mutuo di una somma di denaro che doveva
essere trasportata per mare e utilizzata per l’acquisto di merci oppure utilizzata per
l’acquisto di merci da trasportare per mare. Il mutuatario era tenuto alla restituzione
della somma solo allorché il denaro o le merci pervenissero a destinazione. Pertanto il
rischio del trasporto ricadeva interamente sul mutuante, il quale, in cambio, aveva
diritto ad elevati interessi appositamente pattuiti.
- La fiducia: si distingueva in:
Fiducia cum amico: quando, a causa dell’entrata in guerra, un soggetto non
o poteva controllare i suoi beni, che venivano temporaneamente trasferiti ad un suo
amico.
Fiducia cum creditore: era il trasferimento dei beni dal debitore al creditore, i
o quali sarebbero stati restituiti al debitore solo quando egli avesse soddisfatto il
debito.
La fiducia si perfezionava attraverso mancipatio o in iure cessio. L’effetto prodotto era il
trasferimento della proprietà dall’alienante (fiduciante) all’acquirente (fiduciario), con
l’esplicito accordo, denominato pàctum fiduciæ, in base al quale quest’ultimo si
impegnava a restituire la cosa ricevuta contro la restituzione del prezzo pagato. Se il
pactum fiducia non veniva rispettato, l’alienante poteva agire contro di lui con l’actio
fiduciae.
- Il deposito: contratto reale, tipico, che si perfezionava con la consegna di una cosa
mobile che una parte (depositante) faceva all’altra (depositario), con l’obbligo per
quest’ultima di custodirla gratuitamente e di restituirla a richiesta del depositante.
La consegna (tradìtio) comportava il trasferimento al depositario della mera detenzione
della cosa.
Il depositante era tutelato da un’àctio in factum. Al depositario, invece, era accordata
un’actio contraria, con la quale egli poteva far valere, contro il depositante, le pretese
relative all’indennizzo delle spese sostenute per la manutenzione della cosa e al
risarcimento dei danni arrecati dalla cosa depositata.
Il contratto di deposito era gratuito e, oggi, viene definito “imperfettamente
bilaterale”: bilaterale perché le obbligazioni nascevano solo in capo ad una delle parti;
imperfetto perché anche il deponente poteva essere obbligato nei confronti del
depositario (quando il depositario sosteneva spese per la conservazione della cosa,
doveva essere risarcito).
Troviamo diverse ipotesi di deposito:
Deposito necessario: vi si ricorreva in caso di calamità naturali, politiche o
o private. Il depositario che approfittava di questa situazione veniva condannato al
doppio del valore della cosa.
Sequestro: quando una cosa di proprietà incerta, veniva consegnata ad una
o persona che doveva conservarla fino a quanto la questione di proprietà venisse
chiarita. L’ipotesi più diffusa era quella di deposito giudiziale, in cui il depositario
doveva restituire la cosa, non su richiesta, ma solo quando la lite fosse stata
risolta.
Deposito irregolare: quando una persona depositava presso un’altra una certa
o quantità di cose fungibili, con l’accordo che il depositario ne restituisse a
richiesta l’equivalente. In questo caso il depositario diventava proprietario delle
cose che gli erano state consegnate. Si distingueva dal mutuo perché: chi riceveva
la cosa non era una persona che ne aveva fatto richiesta, ma una persona che 45
gestiva grandi capitali; le parti non potevano stabilire un termine per la
restituzione; non si ricorreva alla stipulatio per pattuire gli interessi.
- Il comodato: era un prestito d’uso, in cui una parte trasferiva all’altra una cosa
inconsumabile, che, dopo essere stata usata, doveva essere restituita nelle stesse
condizioni in cui si trovava quando era stata ricevuta.
Il comodato, come il depostio, era un contratto imperfettamente bilaterale e fu tutelato
dal pretore con un’azione in factuma e un’azione di buona fede in ius. A differenza del
deposito, il comodato veniva concluso nell’interesse di colui che riceveva la cosa, la
quale poteva essere utilizzata per un certo tempo senza superare l’uso normale o
abitudinario che ne faceva il comodante; in caso contrario veniva condannato a furto
d’uso.
- Il pegno: consisteva, in particolare, nel trasferimento del possesso di una cosa dal
debitore al creditore, con il patto che il creditore tenesse presso di sé la cosa, a garanzia
dell’adempimento di un suo credito, con l’obbligo di restituirla qualora il debitore avesse
eseguito esattamente la prestazione. In caso contrario, egli poteva venderla,
soddisfacendosi sul ricavato.
Il pegno era una contratto imperfettamente bilaterale che il pretore tutelò con un’actio
in factum in personam, e successivamente con un actio in ius di buona fede.
I CONTRATTI VERBALI
L’obbligazione nasceva, oltre che dall’accordo, anche dalla pronuncia di parole solenni. Vi
troviamo:
- Sponsio : si svolgeva attraverso una richiesta fatta dal futuro creditore nei confronti del
futuro debitore, chiamato sponsor, di una determinata prestazione, il quale s’impegnava
a far sì che il primo riuscisse ad ottenerla.
Se questo non accadeva, lo sponsor era soggetto alla manus iniectio da parte del
creditore, che però doveva accertare l’esistenza del vincolo davanti al giudice (legis
actio per iudicis postulationem).
Nel caso in cui lo sponsor non riusciva a far ottenere da sé la prestazione al creditore,
poteva vincolarsi attraverso una seconda sponsio, chiamata adpromissio, ad un garante,
il quale, eseguita la prestazione al posto del primo, aveva il diritto di pretendere dallo
sponsor il risarcimento. Se questo non avveniva, egli poteva compiere la manus iniectio
su di lui senza nessun accertamento preentivo.
Altra variante era l’adstipulatio, con cui un secondo creditore poteva vincolare a sé
stesso lo sponsor del creditore principale, pretendendo la stessa prestazione.
Affinché lo sponsor fosse completamente libero, occorreva che egli chiedesse al creditore
se la prestazione fosse stata da lui compiuta e il creditore poteva rispondere “habeo”.
- La dotis dictio: atto unilaterale, verbale, attraverso il quale, mediante una stipulatio, si
conseguiva l’effetto della costituzione di un credito del marito sui beni dotali.
La dotis dictio poteva essere compiuta dal pater familias o dal debitore della donna per
ordine di questa ed aveva effetti non reali, ma obbligatori.
- La promissio iurata: contratto verbale che si perfezionava mediante promessa solenne
fatta dallo schiavo emancipato (libèrtus) al patrònus, allo scopo di impegnarsi alla
prestazione di certi servigi.
Poiché lo schiavo era oggetto e non soggetto di diritti, non poteva impegnarsi iùre civili
nei confronti del dòminus prima che intervenisse la manumìssio: la promissio iurata 46
veniva effettuata dopo l’acquisto della qualità di libèrtus (e di solito subito dopo che
fosse intervenuta la manumìssio) serviva a convertire in obbligazione iuris civilis l’obbligo
puramente religioso assunto dal servus di prestare servigi al patronus.
- Fideiussio: adoperata a scopo di garanzia come la sponsio e la fideipromissio. A
differenze di queste, però, la fideipromissio veniva usata per qualsiasi tipo di
obbligazione, l’obbligo di garanzia non si estingueva con la morte ma veniva trasferito
agli eredi, non era previsto il limite temporale di due anni.
In epoca classica, il creditore poteva rivolgersi, indifferentemente, al debitore principale
o al fideiussore; se il fideiussore pagava non aveva diritto di rivalsa verso eventuali altri
cofideiussori, né aveva un’apposita azione contro il garantito, ma doveva agire con
l’àctio mandàti o con l’actio negotiòrum gestòrum.
L’imperatore Adriano, però, stabilì che in caso di più fideiussori l’obbligazione fosse
divisa tra loro ed attribuì al singolo fideiussore un benefìcium divisiònis che poteva esser
fatto valere in via di excèptio, contro il creditore che avesse citato lui solo per l’intero.
- Fideipromissio: contratto verbale, di regola adoperato a scopo di garanzia, al pari della
spònsio e della fideiùssio. La fideiprommissio, quale garanzia personale, aveva la stessa
natura e presentava una struttura analoga alla sponsio. Si distingueva tuttavia da essa
per il fatto che era accessibile pure ai peregrini e pertanto riconducibile al sistema dei
rapporti giuridici del iùs gentium.
La fideipromissio produceva effetti, come la sponsio, solo per un biennio ed il relativo
obbligo non era trasmissibile agli eredi.
- Vadiatura: contratto verbale, utilizzato nei proces