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1. REGIONI E GLI ENTI NELLA STORIA ISTITUZIONALE ITALIANA

Dalla costituzione alla riforma

L’organizzazione costituzionale italiana prevede, accanto agli apparati dello Stato

centrale, un articolato sistema di autonomie regionali e locali. La Costituzione del 1948

ha previsto uno Stato di tipo regionale e autonomista, fondato su Regioni dotate di:

Autonomia politica (art. 114 Cost.), ovvero la capacità di stabilire un proprio

 indirizzo politico, anche diverso da quello dello Stato.

Autonomia legislativa (art. 117 Cost.) e amministrativa nelle materie

 espressamente indicate dalla Costituzione (art. 118 Cost.).

Autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), che prevede l’attribuzione di risorse

 finanziarie necessarie per esercitare le competenze regionali, anche mediante

tributi propri e la partecipazione ai proventi di tributi statali, con la libertà di

utilizzarli nei settori prescelti.

Inoltre, la Costituzione riconosce l'autonomia di enti territoriali più piccoli, come i

Comuni e le Province, la cui autonomia è definita da leggi generali dello Stato.

Alcuni interventi normativi hanno segnato delle importanti tappe nel processo di

decentramento politico:

1. Legge Bassanini (1997): ha invertito il criterio di ripartizione delle

competenze tra Stato e Regioni. In precedenza, le Regioni potevano esercitare

funzioni amministrative solo nelle materie di propria competenza legislativa;

con la Bassanini, le funzioni amministrative sono state assegnate a Regioni ed

enti locali anche nelle materie in cui lo Stato manteneva la competenza

legislativa.

2. Legge costituzionale 1/1999: ha introdotto l'elezione diretta del Presidente

della Giunta regionale e ampliato l’autonomia statutaria delle Regioni.

3. Legge costituzionale 3/2001: ha riformato in modo organico il Titolo V della

Costituzione, segnando un forte decentramento politico e ridefinendo i rapporti

tra Stato, Regioni ed enti locali. Questa riforma ha dato vita a una Repubblica

delle autonomie, strutturata su più livelli territoriali (Comuni, Città

metropolitane, Province e Regioni), ciascuno dotato di un'autonomia politica

costituzionalmente garantita.

2. LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI

La Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica è articolata in Comuni, Province,

Città metropolitane, Regioni e Stato, ognuno dotato di autonomia (art. 114, comma 2).

Tale autonomia include l'attribuzione di autonomia statutaria, che deve rispettare i

principi fissati dalla Costituzione.

Questa suddivisione comporta una ripartizione delle competenze legislative e

amministrative tra lo Stato e gli altri enti territoriali. Di conseguenza, lo Stato ha perso

la potestà legislativa generale e può legiferare solo nelle materie specificatamente

previste dalla Costituzione. Sia le leggi statali che quelle regionali devono rispettare la

Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali.

Anche la potestà regolamentare dello Stato è limitata alle materie di competenza

legislativa esclusiva. In tutte le altre materie, la potestà regolamentare è riservata alle

Regioni.

L'interpretazione iniziale del testo costituzionale si basava sul principio del

parallelismo delle funzioni, secondo il quale le Regioni esercitavano funzioni

amministrative nelle materie di propria competenza legislativa, mentre lo Stato le

esercitava in tutte le altre materie. Tuttavia, con la legge Bassanini e la successiva

riforma costituzionale, si è superato questo principio. È stato attribuito ai Comuni il

compito di esercitare la maggior parte delle funzioni amministrative, salvo quelle che,

per ragioni di esercizio unitario, sono conferite a Province, Città metropolitane, Regioni

o Stato.

Questo nuovo assetto è basato su tre principi fondamentali:

1. Sussidiarietà: il livello di governo superiore interviene solo quando

l'amministrazione più vicina ai cittadini non sia in grado di svolgere un

determinato compito.

2. Differenziazione: enti dello stesso livello possono avere competenze diverse,

in base alle specificità locali.

3. Adeguatezza: le funzioni devono essere affidate agli enti in grado di svolgerle

con efficienza.

Il nuovo testo costituzionale ha mantenuto le cinque Regioni a statuto speciale

(Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta), il cui

ordinamento e le cui funzioni sono stabiliti dai rispettivi statuti approvati con legge

costituzionale. Fino a quando tali statuti non saranno adeguati alla riforma del Titolo V

della Costituzione, le nuove disposizioni si applicano anche a queste Regioni e alle

Province autonome di Trento e Bolzano.

3. I RACCORDI TRA I DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI DI GOVERNO

Sebbene il testo costituzionale delinei chiaramente le materie di competenza di

ciascun ente, è ingenuo pensare che ogni ente territoriale possa operare in totale

autonomia e in completa separazione dagli altri. Nei sistemi federali o negli Stati con

un forte decentramento politico, si presenta inevitabilmente la questione dei raccordi,

ossia degli strumenti di collegamento e coordinamento tra i diversi livelli di governo.

In Italia, i principali strumenti di raccordo sono la Commissione per le questioni

regionali e il sistema delle conferenze, che permettono un dialogo e una

cooperazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.

La commissione bicamerale integrata

La Commissione parlamentare per le questioni regionali è un organo bicamerale

previsto dalla Costituzione del 1948 con funzioni consultive, principalmente in merito

allo scioglimento anticipato dei Consigli regionali e alla rimozione del Presidente della

Giunta regionale, nei casi in cui questi abbiano commesso atti contrari alla

Costituzione o gravi violazioni di legge.

L'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001 ha potenziato il ruolo della

Commissione, attribuendole rilevanti funzioni di raccordo tra Stato e Regioni. In

particolare, prevede che:

I regolamenti parlamentari possano consentire la partecipazione di

 rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla

Commissione bicamerale.

Nel caso in cui un progetto di legge riguardante materie di competenza

 legislativa concorrente, o inerente all'autonomia finanziaria di entrata e di

spesa, contenga disposizioni su cui una delle Camere abbia espresso un parere

contrario o condizionato a specifiche modifiche e la Commissione referente non

si sia adeguata, tali disposizioni possono essere approvate solo con la

maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Tuttavia, a distanza di anni, non sono stati adottati atti attuativi in merito e l'idea della

"Commissione bicamerale integrata" sembra ormai abbandonata. (dire direttamente

questo)

La conferenza Stato-Regione e le altre Conferenze

Il sistema delle Conferenze, istituito prima della riforma costituzionale del 2001 e

tuttora in vigore, rappresenta il principale strumento per garantire la leale

collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali. Secondo la giurisprudenza della

Corte costituzionale, il principio di leale collaborazione deve regolare i rapporti tra lo

Stato e le Regioni, specialmente nelle materie in cui le rispettive competenze si

sovrappongono o si intersecano, richiedendo un bilanciamento degli interessi reciproci.

Tra i meccanismi più importanti per attuare questo principio vi sono:

La Conferenza Stato-Regioni

 La Conferenza Stato, Città e autonomie locali, che si occupa di questioni e

 compiti di interesse comune per gli enti locali.

Queste due conferenze si riuniscono congiuntamente nella Conferenza Unificata.

Regolate dal d.lgs. 281/1997, le conferenze sono presiedute dal Presidente del

Consiglio o da un ministro da lui delegato e sono composte da vari ministri, dai

Presidenti delle Regioni (nella Conferenza Stato-Regioni) e dai rappresentanti degli enti

locali (nella Conferenza delle autonomie locali).

Queste conferenze fungono da sede di confronto tra il Governo e le istituzioni locali,

trattando questioni che riguardano gli interessi e le competenze di Regioni, Province e

Comuni. Ad esempio, il disegno di legge finanziaria deve essere preceduto dal parere

di una delle conferenze. Sebbene tale parere non sia giuridicamente vincolante, ha un

peso politico: se più Regioni sono d'accordo, possono esercitare pressioni sul Governo

affinché modifichi o riconsideri alcune scelte.

In altri casi, specialmente quando lo Stato coordina attività rientranti nelle

competenze regionali, è previsto l'uso dell'intesa, che richiede il consenso delle

Regioni, coinvolgendole nella codecisione degli atti.

Altri tipi di raccordo

Accanto ai due principali meccanismi di raccordo generale tra Stato e Regioni (la

Commissione bicamerale integrata e il sistema delle Conferenze), la Costituzione

prevede strumenti specifici per coordinare i rapporti tra Stato e Regioni.

Sul piano legislativo, vi sono competenze trasversali dello Stato, come la

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e

sociali e la tutela della concorrenza, che si sovrappongono a diverse materie

attribuite alle Regioni. In questo modo, lo Stato può intervenire per garantire l'unità e il

coordinamento nelle materie di interesse nazionale.

Un'altra forma di raccordo riguarda l'esercizio del potere estero delle Regioni e i

loro rapporti con l'Unione Europea. Sebbene lo Stato conservi la potestà legislativa

esclusiva in ambito di politica estera, rapporti internazionali, rapporti con l'Unione

Europea, diritto d'asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non UE, le Regioni,

nelle materie di loro competenza, possono concludere accordi con Stati esteri o intese

con enti territoriali di altri Stati. Tuttavia, ciò è possibile solo nei casi e con le modalità

stabilite da leggi statali (art. 117, comma 9 Cost.).

Il Governo può esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni, delle Città

metropolitane, delle Province e dei Comuni in determinate situazioni, come il mancato

rispetto di norme o trattati internazionali, pericoli gravi per la sicurezza pubblica o la

tutela dell'unità giuridica ed economica. In questi casi, il Governo può intervenire

direttamente, oppure attraverso un commissario ad acta, per adottare l'atto

necessario. Va ricordato che anche le Regioni hanno il potere di sostituzione nei

confronti degli enti locali in caso di inadempienza.

4. I RAPPORTI TRA REGIONI ED ENTI LOCALI

Uno dei principali problemi politico-istituzionali che ha accompagnato l'evoluzione

dello "Stato regionale" in Italia è stato proprio il rapporto tra Stato, Regioni ed enti

locali. Il testo originario della Costituzione del

Dettagli
A.A. 2022-2023
148 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianlucafarina14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Salvia Emilio Paolo.