ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
I PARTE COSTITUZIONALE
L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Si de nisce ordinamento giuridico un insieme di sogge dota di un’organizzazione e regolato da norme.
Qualsiasi organizzazione, per essere tale, ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano la vita e
l’a vità. Queste regole cos tuiscono il diri o di una determinata organizzazione, ovvero nel loro insieme,
un ordinamento giuridico. In altre parole qualunque organizzazione sociale cos tuisce un ordinamento
giuridico.
Sono ordinamen giuridici lo Stato, i par , i sindaca , l’ordinamento spor vo, quello religioso, ecc.
Lo Stato è l’ordinamento giudico più sviluppato: è composto da mol sogge (tra cui i ci adini), ha
un’organizzazione imponente (ovvero l’amministrazione pubblica) ed è sogge o ad un ar colato sistema di
norme (tra cui le leggi).
È talmente sviluppato che alcuni pensano che non esistano altri ordinamen giuridici o che gli altri siano
crea dallo Stato stesso. Queste a ermazioni non sono veri ere. Innanzitu o perché anche in ordinamen
in cui è prevalente lo Stato sussistono altri ordinamen giuridici (persino il fascismo acce o la permanenza
della Chiesa ca olica in Italia). In secondo luogo, vi sono ordinamen che non sono crea dallo Stato, ad
esempio, i par poli ci ed i sindaca sono cos tui da ci adini che si associano, creando appara e
dandosi delle regole.
Dunque, sebbene lo Stato sia l’ordinamento giuridico più complesso non tu o il diri o promana dallo Stato,
vi sono altri ordinamen giuridici magari meno sviluppa ma altre anto importan . Ne sono due esempi
l’ordinamento internazionale e l’ordinamento sindacale.
L’ordinamento internazionale si sviluppa nell’ul mo secolo e ne fanno parte gli sta .
L’ordinamento sindacale si sviluppa in Italia dopo la seconda guerra mondiale e ne fanno parte come
sogge i lavoratori, datori di lavoro ed i sindaca che sono associazioni non riconosciute. I sindaca hanno
una propria organizzazione e s pulano contra che si applicano a lavoratori e datori di lavoro, ovvero
imprenditori, per de nire diri e obblighi reciproci.
Gli elemen dell’ordinamento giuridico
Gli elemen dell’ordinamento giuridico sono:
- pluralità di sogge
- sistema di norme
- organizzazione
Si tra a di elemen indispensabili nel senso che se uno di essi non c’è non si può parlare di ordinamento
giuridico.
PLURALITÀ DI SOGGETTI
Innanzitu o un ordinamento giuridico nasce da un gruppo. Ma non basta che siano più persone: occorre
che le regole dell’ordinamento lo iden cano come sogge o di diri o.
Ogni ordinamento infa crea i propri sogge . All’opposto una stessa persona può appartenere
all’ordinamento religioso o all’ordinamento spor vo ed essere al tempo stesso ci adino dell’ordinamento
statale. Ovviamente gran parte delle regole dell’ordinamento sono dire e a disciplinare i rappor tra i
sogge , stabilendo diri e doveri.
SISTEMA DI NORME
È la componente più importante dell’ordinamento giuridico, perché è essa che stabilisce le regole di
a ribuzione della sogge vità, che de nisce le situazioni e i rappor fra i vari sogge e che disegna
l’organizzazione.
Le norme sono di più pi ma possono dis nguersi in due specie fondamentali: norme condizionali e norme
nalis che.
Norme condizionali: quelle che collegano determina e e al veri carsi di speci ci even . Ad esempio una
norma del codice penale che stabilisce che se uno uccide una persona è punito con l’arresto e la reclusione.
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Norme nalis che: quelle che stabiliscono obie vi, ad esempio quelle contenute nelle leggi di
programmazione economica e nanziaria.
Generalmente si può dire che le norme condizionali mirano a disciplinare i rappor tra i sogge
dell’ordinamento e quelle nalis che sono dire e all’organizzazione e mirano a stabilite il programma di
a vità.
Le norme proprie di un ordinamento, inoltre, devono avere cara ere di sistema cità. sono proprie di un
ordinamento le norme che hanno origine nell’ambito del gruppo che fa parte dell’ordinamento e si
impongono allo stesso gruppo. Hanno cara ere di sistema cità le norme ordinate secondo principi
gerarchici ar cola e che si completano a raverso l’a vità di interpretazione.
Organizzazione
L’organizzazione è un disegno permanente che prevede l’esistenza e il funzionamento di organi, di en e di
u ci. Di ques sono disciplinate le competenze e l’a vità. Il numero degli organi tra i quali è ripar to il
potere pubblico a livello cos tuzionale e le loro a ribuzioni sono stabili in via permanente dalla
Cos tuzione.
L’importanza dell’organizzazione è andata via via aumentando negli anni: oggi sarebbe impossibile
immaginare il funzionamento di un apparato complesso senza un’organizzazione stabile. Non solo lo Stato
ma anche un sindacato o un par to hanno bisogno di u ci che si ordinano in un apparato. Gli u ci sono
ordina in base al criterio della divisione del lavoro e tra di loro sono pos in posizione di equiordinazione o
subordinazione.
In de ni va esistono una pluralità di ordinamen giudici che coesistono, si sovrappongono e si tollerano a
vicenda. Ad esempio un lavoratore è parte di un ordinamento sindacale e al tempo stesso dell’ordinamento
statale, il quale a sua volta è parte dell’ordinamento internazionale.
Può capitare che tali ordinamen siano in con i o fra di loro e infa una parte delle norme è volta a
regolare i rappor . Gli ordinamen giuridici possono essere in posizione di equiordinazione o
subordinazione.
Equiordinazione: in questo caso sono tra di loro separa , come gli sta i quali sono indipenden gli uni dagli
altri.
Subordinazione: in questo caso sono collega come nel caso dell’ordinamento sindacale e di quello statale.
Il primo deve rispe are le regole del secondo.
Lo Stato considerato l’ordinamento più sviluppato ed importante, e quindi sovrano, in realtà cede funzioni e
poteri ad altri ordinamen come quello sovranazionale.
Il diri o CAP.2
La parola diri o ha mol signi ca diversi: può indicare l’ordinamento giuridico o i suoi elemen o ancora
può riferirsi alla scienza giuridica.
La scienza giuridica è una disciplina parte delle scienze umanis che che ha come ogge o il diri o inteso in
senso ampio, cioè come sinonimo di ordinamento giuridico. I giuris pertanto studiano le is tuzioni, i
sogge , le norme e l’organizzazione giuridica.
Non si tra a però di una disciplina totalmente astra a in quanto serve anche a trovare soluzioni a problemi
pra ci che riguardano la società e che non trovano un’immediata spiegazione nelle leggi.
Poiché la scienza giuridica ha origini molto lontane, man mano che essa si sviluppava andava dividendosi in
rami. I principali rami sono il diri o pubblico e il diri o privato.
Diri o pubblico: regola l’azione dei pubblici poteri, organizza in modo da agire nell’interesse della
comunità.
Diri o privato:disciplina i rappor intersogge vi, sia delle persone siche che delle persone giuridiche.
Si dice che le norme di diri o pubblico di solito sono cogen o impera ve poiché la loro applicazione è
imposta a prescindere dalla volontà dei sogge .
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Le norme di diri o privato invece sono disposi ve o derogabili perché la loro applicazione può essere
evitata con un accordo degli interessa .
Tu avia non sempre il diri o pubblico è composto da norme impera ve e quello privato da norme
disposi ve: esistono norme di diri o pubblico susce bili di deroga e viceversa norme di diri o privato
inderogabili.
La dis nzione fra diri o pubblico e diri o privato è solo indica va: vi sono poteri pubblici che agiscono in
forma priva s ca mentre molte a vità private sono quali cate come di interesse pubblico e quindi
sogge e a controlli pubblici.
La dis nzione tra diri o pubblico e diri o privato può essere mutevole, in alcuni periodi alcune a vità
possono essere pubbliche, in altri private. Ad esempio l’a vità editoriale era re a dal diri o privato no al
1981, mentre in seguito è stata so oposta al diri o pubblico. In generale vi è un’estensione della sfera di
azione dello Stato il quale però agisce anche a raverso forme di diri o privato.
Ma perché storicamente si è operata una dis nzione tra diri o pubblico ed il diri o privato?
- Da un lato so oporre lo Stato ad un diri o speciale, proprio dei poteri pubblici, è servito a dargli una
posizione privilegiata, in questo modo lo Stato si so rae dal diri o dei priva e segue regole proprie. Ad
esempio, i priva per acquisire la proprietà di un immobile devono realizzare una compravendita, mentre lo
Stato può ricorrere all’espropriazione.
- Da un altro lato il diri o pubblico serve a ssare garanzie a tutela dei priva , vincolando e limitando
l’azione della pubblica amministrazione ad esempio al rispe o di regole procedurali.
Il diri o pubblico comprende:
1) l’esposizione delle nozioni fondamentali e introdu ve del diri o;
2) l’analisi dell’asse o cos tuzionale dello Stato;
3) lo studio della disciplina delle libertà dei ci adini.
Le norme CAP.3
Norma non è sinonimo di legge, bisogna infa fare la dis nzione tra fonte del diri o o proposizione
norma va e norma.
La fonte del diri o è il documento o l’a o che con ene il testo ovvero i fa o gli a che l’ordinamento
abilita a produrre norme giuridiche.
La norma è il prece o o la regola che si ricava dal testo. Le norme giuridiche di norma sono generali e
astra e:
- generali perché si indirizzano ad una pluralità di sogge
- astra e perché prevedono una regola ripe bile nel tempo a prescindere dal caso concreto.
L’operazione che perme e di estrapolare la norma dalla fonte del diri o è l’interpretazione.
Si possono dis nguere poi le fon di produzione dalle fon sulla produzione:
- le fon di produzione di norme giuridiche sono quei fa o quegli a ai quali l’ordinamento a ribuisce la
capacità di produrre impera vi che esso riconosce come proprie norme.
- le fon sulla produzione sono le norme che disciplinano i modi di produzione del diri o ogge vo,
individuando i sogge tolari del potere norma vo, i procedimen di formazione, gli a prodo .
Le fon di produzione perciò devono rispe are le norme sulla produzione.
In Italia vi sono diverse fon del diri o. Il loro elenco è contenuto nelle leggi. Infa se non vi fosse un
elenco delle fon non si saprebbe da dove trarre le norme che regolano la società, in altre parole
potrebbero esservi degli abusi da parte di sogge che potrebbero arbitrariamente stabilire nuove norme o
abrogare norme esisten .
Le norme sulla produzione giuridica sono contenute nella Cos tuzione all’art. 70 e seguen e all’art. 116 e
seguen e nel codice civile all’art. 1 delle preleggi che con ene l’elenco delle fon del diri o (le leggi – i
regolamen – gli usi).
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La gerarchia delle fon
Le fon si classi cano secondo una scala gerarchica:
- cos tuzionali,
- comunitarie;
- primarie;
- sub primarie;
- secondarie.
La scala gerarchica è vincolante per cui una norma posta su un livello superiore non può essere modi cata
se non da una norma dello stesso livello o di un livello superiore; in secondo luogo le norme del livello
inferiore devono conformarsi a quelle del livello superiore. La gerarchia delle fon serve anche a stabilire
quale organismo pubblico è più importante. In Italia ad esempio la legge si colloca in un gradino abbastanza
alto e ciò indica che si da grande importanza al Parlamento quale organo democra co in quanto ele o dal
popolo.
Al principio della gerarchia delle fon si a anca quello della competenza. Alcune materie o alcune zone del
territorio possono essere a ribuite dalla Cos tuzione alla disciplina di organismi non statali decentra
(come le regioni) cui è conferita la podestà di emanare norme, che vengono de e sub primarie. In ques
casi le an nomie fra norme devono essere risolte dalla fonte competente a disciplinare la fa specie
concreta con esclusione di qualsiasi altro a o fonte.
- LE FONTI COSTITUZIONALI
Le fon cos tuzionali sono di due pi:
- principi is tuzionali fondamentali e non modi cabili. Ad esempio, quello sancito nell’ul mo ar colo della
Cos tuzione (art. 139) per cui, la forma repubblicana non può essere ogge o di revisione cos tuzionale.
- la Cos tuzione, entrata in vigore il 1° Gennaio 1948 e le leggi cos tuzionali. Quest’ul me hanno una
par colare forza che deriva loro dalla speciale procedura di approvazione e di modi cazione e dal controllo
della corte cos tuzionale. Per ques mo vi la Cos tuzione è considerata rigida.
- LE FONTI COMUNITARIE
Le fon comunitarie sono i tra a , gli a in cui troviamo espressi i principi della comunità europea. Tali a
sono subordina soltanto alla Cos tuzione e alle leggi cos tuzionali, ma non alle altre leggi.
- LE FONTI PRIMARIE
Le fon primarie sono gli a con forza di legge ordinaria e cioè:
- le leggi approvate secondo l’art. 70 Cost. dal Parlamento, promulgate dal Presidente della Repubblica e
pubblicate nella Gazze a U ciale.
- i decre legge ado a dal Governo in caso straordinario di urgenza, se conver in legge dal Parlamento
entro 60 giorni (art. 77 Cost.)
- i decre legisla vi delega ado a dal Governo sulla base di una legge di delegazione, approvate dal
Parlamento che deve ssare materia, principi e tempi ai quali a enersi (art. 76 Cost.)
- i regolamen della Comunità economica europea che hanno dire amente forza di legge nell’ordinamento
italiano
- i regolamen parlamentari che ciascuna camera ado a a maggioranza assoluta dei propri componen :
essi designano l’organizzazione e le funzioni spe an alle Camere ed i rappor di quest’ul me con gli altri
organi cos tuzionali.
- LE FONTI SUBPRIMARIE
Le fon subprimarie sono leggi che, pur provenendo da altri organismo pubblici, sono equiparate a quelle
statali. Comprendono:
- le leggi regionali, emanate secondo gli art. 117 e 121 cost., sono approvate nelle forme e nei modi previs
da ciascuno Statuto regionale. L’art. 117 Cost., dopo aver individuato le materie di competenza esclusiva
della legge dello Stato, provvede ad elencare le materie di competenza concorrente fra lo Stato e le regioni,
stabilendo in ne che alle regioni spe a la potestà legisla va residuale con riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata allo Stato.
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- i regolamen comunali. Il comune, infa , dispone di una potestà regolamentare esercitata dal Consiglio
comunale in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni che gli sono
a ribuite.
Le norme subprimarie hanno la stessa forza di quelle primarie ma sono vincolare al rispe o dei principi
delle norme primarie.
lo Statuto delle regioni occupa una posizione sovraordinata rispe o alla legge regionale in quanto si
:
NOTA BENE
tra a di un a o fonte a competenza specializzata per cui è prevista una procedura aggravata di
approvazione.
- LE FONTI SECONDARIE
Le fon secondare, ossia quelle subordinate a quelle primarie, si iden cano in genere nei regolamen . Vi
sono regolamen esecu vi, disciplina dalla legge n. 400/1988, che si dis nguono in regolamen
governa vi, regolamen ministeriali e regolamen interministeriali e regolamen non statali perché
ado a da regioni, en pubblici o en locali.
- I regolamen governa vi sono approva dal Consiglio dei ministri, sen to il parere del consiglio di Stato ed
emana con la forma del decreto del Presidente della repubblica. In ne devono essere so opos al visto ed
alla registrazione della Corte dei con .
- I regolamen ministeriali e interministeriali sono ado a nelle materie di competenza di un ministro o di
più ministri e necessitano di un’apposita disposizione legisla va che autorizzi l’esercizio del potere
regolamentare.
Le an nomie
Quando vi è un contrasto tra norme l’interprete svolge un’operazione pra ca per risolvere le an nomie e lo
fa basandosi su tre criteri: il criterio cronologico, gerarchico ed il criterio della competenza.
ABROGAZIONE
Gli a norma vi cessano di essere e caci a seguito dell’abrogazione da parte di successivi a equipara .
L’e e o abroga vo non elimina la norma precedente ma circoscrive la sua e cacia nel tempo, limitandola a
tu i fa sor dalla sua entrata in vigore a quella della sua abrogazione.
L’abrogazione secondo l’art. 15 delle preleggi può essere di tre pi:
1) Espressa: disposta dire amente dal legislatore
2) Tacita: viene accertata dall’interprete che rileva il contrasto tra due norme
3) per nuova disciplina del
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