Decreti legislativi e decreti legge
Intervento di fatti o situazioni imprevedibili che inducono organi costituzionali a utilizzare le proprie attribuzioni in maniera significativamente difforme rispetto alla regolarità costituzionale, al fine di tutelare la sussistenza dell'ordinamento giuridico e la vita dei cittadini.
Stato d'emergenza
Situazione di fatto, imprevista e imprevedibile, che attenta alla stabilità dell'ordinamento giuridico e alla vita o ad alcuni diritti essenziali dei cittadini. Per risolvere problema due modelli:
- Modello che prevede statuto costituzionale dell'emergenza (Art. 48 Cost. di Weimar; Costituzione francese prevede poteri maggiorati al Presidente in casi d'urgenza; Costituzione spagnola divide in "stato di allarme", "eccezione", "assedio". Possibilità di sospendere i diritti costituzionali);
- Modello che non prevede statuto costituzionale dell'emergenza.
I costituenti non disciplinano statuto dell'emergenza costituzionale sulla scia di quanto accaduto in Germania. Disciplina solo stato di guerra (art. 78). Dichiarazione di stato d'emergenza sempre opinabile. Tuttavia, non ha considerato stato d'emergenza secondo il principio necessitas non habet legem (verrebbe meno principio Cost. fonte delle fonti). È possibile che ci sia necessità di un affievolimento temporaneo di alcuni diritti (diritti si bilanciano l'uno con l'altro: proporzionalità, ragionevolezza e temporaneità della misura). Nella Costituzione non ci sono clausole di sospensione dei diritti fondamentali, ma Parlamento e Governo hanno diritto e dovere di provvedere ad un'apposita legislazione d'emergenza (C. cost. n.15/1982).
Atti con forza di legge
Atti approvati dal Governo dotati della stessa forza attiva e della resistenza passiva della legge del Parlamento. Eccezione in quanto violazione in parte del principio di separazione dei poteri e del principio secondo cui gli atti primari sono emanati da organi direttamente rappresentativi (Costituzione prevede controlli per ricondurre disciplina dei decreti-legge e legislativi al modello generale del primato della legge del Parlamento). Alcune volte la Costituzione non costituisce lo strumento idoneo per disciplinare in dettaglio una materia molto tecnica oppure per provvedere immediatamente.
- Decreto-legge: situazione straordinaria di necessità e di urgenza che legittima emanazione decreto avente forza di legge da parte del Governo. Controllo parlamentare a posteriori (nella conversione in legge, in una sorta di riserva di legge formale).
- Decreto legislativo: legge delega del Parlamento che attribuisce il potere al Governo di emanare un decreto legislativo con forza di legge. Controllo parlamentare a priori (legge di delegazione).
Decreto-legge
Con Statuto legittimazione decreti era vista nella necessità come fonte extra ordinem, con successiva approvazione da parte del Parlamento. L. n. 100/1926: presupposti di necessità del decreto sottoposti all'esclusivo controllo del Parlamento; decreto presentato al Parlamento non oltre 60 giorni dalla sua pubblicazione; convertito in legge entro due anni; se non convertito perdeva efficacia ex nunc.
Art. 77 Cost. riprende linee generali l. n. 100/1926, ma accentuano eccezionalità e necessità di controllo parlamentare stringente:
- Casi straordinari di necessità e di urgenza costituiscono il presupposto per l'adozione di un decreto-legge (comma 1 e 2);
- È un provvedimento provvisorio (comma 2);
- Una volta adottato il giorno stesso deve essere presentato alle Camere, le quali, se sciolte, debbono riunirsi nel tempo di cinque giorni (comma 2).
- Controllo parlamentare attraverso legge di conversione entro due mesi. In caso di mancata conversione i provvedimenti perdono efficacia ex tunc, retroattivamente. Il Parlamento può poi regolare con legge i rapporti sorti sulla base di un decreto-legge non convertito con legge di sanatoria (comma 3). Limite effetto retroattivo dei rapporti esauriti.
Decreto-legge usato per prassi come strumento di normazione assolutamente ordinario, in mancanza di un minimo di urgenza di provvedere, sulla base di un'interpretazione larghissima. Modo per accelerare processo di formazione della legge, tanto da divenire una sorta di iniziativa legislativa rinforzata. Parlamento relegato a occuparsi di leggi di conversione, rallentando iter ordinario. Governi hanno utilizzato possibilità di reiterare decreto non convertito (record 29 reiterazioni in vere e proprie catene normative). Governo sempre meno freni a adottare decreti-legge sapendo di poter reiterare e Parlamento meno stimoli a deliberare entro i limiti di sessanta giorni contando su possibilità di reiterazione. Effetti distorsivi costituzione:
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