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La disposizione incostituzionale e le sentenze additive, riduttive e sostitutive

Cp una disposizione è dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede qualcosa. Additive: Attraverso le quali la Corte giudica l'incostituzionalità delle omissioni del legislatore, cioè dell'amancata previsione di qualcosa che avrebbe dovuto essere disciplinato dalla legge. Le sentenze additive di principio anziché integrare la legge con la regola mancante, aggiungono il principio al quale il legislatore si dovrà ispirare; adottate al fine di pronunciare sentenze che non gravino sul bilancio statale. incostituzionalità di una norma nella parte in cui prevede qualcosa. Riduttive: nella parte in cui prevede qualcosa (di incostituzionale) anziché un'altra cosa. Sostitutive: (costituzionale). Contengono una decisione di incostituzionalità per una parte, correlata alla sostituzione di quella parte con una nuova norma. La corte aggiunge una disposizione al testo di legge, ma non crea diritto nuovo (compito che spetta a...

Parlamento e Governo), la trae da altre norme e principi del sistema (decisione a rime obbligate). Una decisione additiva è consentita solo quando la soluzione adeguatrice non è il frutto di una valutazione discrezionale; nel caso di varie possibili valutazioni l'intervento della Corte non è ammissibile, spettando la scelta al legislatore. Giudizio conflitti Stato-attribuzione principate di via in - Regione La Costituzione ha previsto un altro tipo di giudizio davanti alla Corte per dirimere le competenze legislative tra Stato e Regioni definito come giudizio in via principale o di azione, proponibile dallo Stato nei confronti della regione o dalla regione allo Stato o ad altre regioni, in ipotesi di leggi ritenute invasive delle competenze costituzionalmente determinate, quale il giudizio sui conflitti di costituzionalità. È chiamato in via principale perché la questione di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni è proposta.

Direttamente dallo Stato o dalla regione e non nel corso di un giudizio.

Diversa ratio:

Giudizio in via principale e conflitti di attribuzioni

Giudizio in via incidentale - hanno la funzione di garantire il rispetto delle competenze, - sulla legittimità della legge nei confronti legislative e non legislative, che la costituzione ha assegnato delle norme costituzionali, sollevato nel corso di un giudizio. Ha l'obiettivo di impugnazione guidato dall'interesse delle parti. garantire che le fonti primarie rispettino i - è un giudizio speciale riservato a determinati soggetti principi costituzionali e i diritti dei titolari di un potere di impugnazione diretta della legge cittadini. davanti alla corte (Stato e regioni) - L'interesse delle parti conta solo nella - L'impugnazione deve avvenire entro un breve termine fase di sollevazione dall'approvazione dell'atto, dunque il giudizio è

astratto-giudizio a parti eventuali (possono poiché verte su di un atto che non è stato ancora applicato costituirsi o meno) o applicato per un tempo breve.

Origina da un incidente processuale -giudizio a parti necessarie: devono essere necessariamente all’interno di una causa e l’ordinamento presenti nel processo. Vi è un attore (il ricorrente) ed un non prevede possibilità di impugnazione convenuto (il resistente).

diretta della legge da parte del cittadino. -il giudizio è disponibile dalle parti, le quali possono anche decidere di rinunciarvi estinguendo il processo.

precedentemente alle Giudizio in via principale nel vecchio titolo V della Costituzione: riforme costituzionali introdotte dalle leggi costituzionali 1/1999 e 3/2001 lo Stato aveva un potere di controllo preventivo sulla legge regionale esercitabile in una fase di negoziazione politica (la legge approvata dal consiglio regionale era comunicata al commissario del governo, che poteva

rinviarla al consiglio regionale nel caso eccedesse la competenza della regione e per essere approvata necessitava la maggioranza assoluta) ed eventualmente una fase giudiziale (se riapprovata, il governo poteva impugnare la legge davanti alla corte costituzionale per vizi di legittimità). Il controllo dello Stato nei confronti della legge regionale era delineato dalla costituzione come una sorta di controllo di legittimità a tutela dell'unità dell'ordinamento. La legge non poteva entrare in vigore fino alla decisione della corte. Il ricorso della regione nei confronti della legge dello Stato era un giudizio di competenza, nell'ipotesi della violazione da parte di quest'ultima del riparto di competenze costituzionalmente determinate e solo successivamente alla sua entrata in vigore. Questo consentiva allo Stato l'impugnazione della legge regionale per ogni possibile vizio di legittimità.legge. La Corte costituzionale, in seguito alla promozione della questione di legittimità costituzionale, può dichiarare l'illegittimità della legge o dell'atto avente valore di legge, se ritiene che ecceda la competenza della regione o leda la sua sfera di competenza. Questa modifica costituzionale ha introdotto un sistema di controllo incrociato tra lo Stato e le regioni, al fine di garantire il rispetto delle rispettive competenze.

legge”(Divenuti entrambi successivi all’entrata in vigore della legge). È rimasta comunque una differenza inordine alle ragioni che consentono allo Stato di impugnare la legge regionale rispetto al caso inverso:differenza tale da giustificare un controllo più stringente della legge regionale da parte dello Stato, estesoad ogni vizio di legittimità costituzionale (sent. 274/2003).la Costituzione prevede che ciascuna regioneGiudizio di costituzionalità sugli statuti regionali:abbia un proprio statuto, da approvarsi con legge ordinaria dal consiglio regionale con un procedimentoaggravato, il quale determina la forma di governo, i principi di organizzazione e di funzionamento dellaregione. Dalla pubblicazione decorrono i 30 giorni per il governo per proporre un eventuale ricorso allacorte e tre mesi per l’eventuale sottoposizione dello Statuto sul referendum popolare.prevede che la corte giudichi sui conflitti di attribuzioni tra lo

StatoConflitti di attribuzione ART.134:e le Regioni: conflitti di competenza che, a differenza del giudizio in via principale che ha per oggetto leleggi, ha per oggetto fonti secondarie o comportamenti dello Stato o delle regioni lesivi delle reciprochesfere di competenza. L'oggetto è la lesione di una competenza costituzionalmente determinata, chenormalmente si verifica attraverso l'emanazione di un atto. In un sistema normativo complesso le fonti costituzionali sono attuate attraverso fonti di livello inferiorerispetto alla costituzione: le norme la cui violazione è idonea a fondare un conflitto sono state estese alivello sub-costituzionale (norme di attuazione degli statuti speciali, leggi cornice, leggi ordinarie e attiaventi forza di legge di particolare rilievo). La violazione della competenza può avvenire o nell'ipotesi nella quale un ente abbia esercitato lacompetenza di un altro ente (vindicatio o nel caso in cui il cattivo esercizio di

Una propriapotestatis)competenza abbia lesocompetenza dell'altro (interferenza). Il giudizio per conflitto di attribuzioni viene introdotto con il ricorso del termine di 60 giorni dallapubblicazione dell'atto. Deve essere notificato al Presidente del Consiglio o al presidente della regione, edepositato presso la cancelleria della corte costituzionale. La sentenza dichiara a chi spetta la competenzae annulla l'atto che ha generato il conflitto.statedi delloonflitti attribuzioni tra poteriiL'art.134 attribuisce alla corte la competenza di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri delloStato. I conflitti tra Stato e regioni erano tre enti diversi, mentre in questo caso si tratta di organi delloStato. La costituzione non indica i soggetti che possono essere parte dei conflitti.Il conflitto tra poteri pare derivare da quell'idea teorica di completare lo stato di diritto, prevedendo lapossibilità di un controllo sul rispetto della

La costituzione prevede rimedi per risolvere i conflitti tra parlamento e governo in via politica, come la mozione di sfiducia o le dimissioni del governo. Non è previsto un modello giurisdizionale per risolvere questa tipologia di crisi. In passato, il conflitto non è stato utilizzato per molti anni, ma negli anni '90 ha avuto un aumento quantitativo significativo.

Il concetto di "potere dello Stato" è generico e varia a seconda delle forme di Stato e di governo. Il conflitto di attribuzioni rende giustiziabili i conflitti tra gli organi secondo le competenze attribuite loro dalla costituzione.

Per individuare i poteri dello Stato ai fini del conflitto di attribuzioni, si possono trarre le regole fondamentali per delimitare una sfera di attribuzioni specifiche per i vari poteri, definite dalle norme costituzionali.

“potere” occorrerà che vi sia un organo costituzionale dotato di un’attribuzionecostituzionalmente determinata dotato di un ambito di competenza esercitabile in maniera autonoma eindipendente, e occorrerà la sua partecipazione ad un ciclo decisorio la cui manifestazione di volontà finalesia imputabile allo Stato.

Questa definizione consente di risolvere il problema dell’identificazione del potere nel caso di potericomplessi (più organi titolari di una medesima attribuzione): si deve guardare se l’attribuzione è imputatadalla Costituzione a più organi collettivamente o ad organi singoli.

Poteri dallo Stato:

  • camere entrambe titolari della funzione legislativa, ma ciascuna titolare anche di competenze indipendenti
  • potere giudiziario: potere complesso ma ciascun giudice titolare della funzione giurisdizionaleindipendente
  • organi costituiti all’interno di altri poteri: commissione parlamentare di inchiesta

presidente della Repubblica, corte costituzionale, comitato promotore per il referendum

l'ambito oggettivo del conflitto è determinato

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
53 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Simo.berny di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Rodomonte Maria Grazia.