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Il Parlamento italiano

Il Parlamento italiano è bicamerale (presenza di 2 Camere, Camera dei deputati e Senato). In assemblea costituente molti esponenti si erano espressi a favore di un modello monocamerale.

Entrambe le Camere sono rappresentative dell'intera Nazione → bicameralismo paritario/perfetto e indifferenziato.

Paritario: le due Camere sono poste su una posizione di parità, una non prevale sull'altra.

Indifferenziato: le due Camere svolgono ed esercitano le medesime funzioni (es. funzione legislativa) e i loro componenti dispongono delle medesime prerogative.

Il Governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere.

La seconda Camera nel nostro ordinamento risponde a ragioni di bilanciamento dei poteri.

Sono state avanzate proposte di revisione costituzionale, dati gli svantaggi di questo bicameralismo:

  • Lentezza dovuta all'approvazione delle leggi da entrambe le Camere
  • Il Governo intrattiene il rapporto di fiducia con entrambe le Camere → questo crea

instabilità governativa, nel caso non disponga della maggioranza parlamentare in entrambe

Differenze:

  • In origine la Costituzione prevedeva una differenza durata tra le due Camere: la Camera 5 anni, il Senato 6.
  • Composizione numerica: 630 deputati e 315 senatori (elettivi)
  • Leggi elettorali
  • Elettorato passivo: può essere eletto alla Camera solo chi il giorno delle elezioni compie o abbia compiuto 25 anni, mentre per il Senato solo chi il giorno delle elezioni compie o abbia compiuto 40 anni
  • Elettorato attivo: per la Camera si può votare a partire dai 18 anni, mentre per il Senato a partire dai 25.

Il Senato ha quindi una minore rappresentatività (ai 18 ai 25 anni). Se votassero anche le 7 categorie di età, vi sarebbero meno problemi di maggioranza al Senato.

Minore rappresentatività del Senato: al Senato vi sono anche membri non elettivi → senatori di diritto (ex Presidenti della Repubblica, carica neutrale), fino alla loro morte, salvo rinuncia.

(nel caso voglia presentarsi alle elezioni, improbabile che una carica neutrale si presenti) → senatori a vita: persone che per particolari meriti hanno portato alto il nome dell'Italia. Il Presidente della Repubblica ne può nominare 5. La prassi vuole che al massimo siano 5. Questi senatori hanno le stesse prerogative degli altri, possono votare come tutti gli altri.

Sistema elettorale

Per lungo tempo il sistema italiano è stato un sistema proporzionale per entrambe le Camere. Dopo la caduta del muro di Berlino, il sistema ha prodotto effetti negativi: il peso dei partiti minori è divenuto eccessivo rispetto alla loro rappresentatività effettiva, i governi sono divenuti instabili.

La transizione elettorale avvenne attraverso un referendum nel 1993.

Il Parlamento approvò la legge "Mattarellum", che introdusse un sistema misto maggioritario con una correzione proporzionale: il 75% dei seggi veniva assegnato con il sistema maggioritario, il

Il sistema incoraggiò la formazione di coalizioni e quindi di una competizione di tipo bipolare. I conflitti all'interno delle coalizioni resero il governo instabile, così si propose una nuova legge elettorale (legge "porcellum"), di natura proporzionale, con un premio di maggioranza (maggioranza assoluta dei seggi) per la lista o coalizione di liste che avesse raggiunto la maggioranza relativa. Il sistema si basava sulle liste bloccate, ossia con i nomi dei candidati scelti dal partito senza la possibilità per l'elettore di esprimere il voto di preferenza. Questa legge fu dichiarata incostituzionale in relazione al premio di maggioranza che era scollegato da un minimo di voti da ottenersi. Fu approvata una nuova legge per le elezioni della sola Camera (legge "Italicum"): un modello maggioritario a doppio turno. Se una lista raggiungeva il 40% dei voti, scattava il premio di maggioranza; se tale soglia non

veniva raggiunta si attuava un ballottaggio tra le due liste più votate. Anche questa legge fu dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale. Alla fine è stata approvata del 2017 il "Rosatellum": è una legge proporzionale con una modesta correzione in senso maggioritario. Le linee generali sono: - il 38.6% dei seggi è assegnato attraverso il sistema maggioritario - un candidato può presentarsi in un solo collegio uninominale e non più di 5 listini plurinominali - soglia di sbarramento per liste 3%; per coalizione 10%. I voti dei partiti che non arrivano al 3% vengono ridistribuiti nella coalizione della quale fanno parte. - si vota con una sola scheda, ma con 3 possibilità: se l'elettore vota per il candidato uninominale, il voto è trasferito anche al partito collegato; se si vota per la lista e sul simbolo della lista collegata, il voto va solo al partito prescelto; se si vota solo il partito, il voto va.anche al candidato uninominale
Organizzazione interna delle Camere
Disciplinata in minima misura dalla Costituzione, che attribuisce una competenza esclusiva ai regolamenti parlamentari (regolamento Camera e regolamento Senato).
Gli organi interni delle Camere sono:
- monocratici (composti da una persona), l'unico organo tale è il Presidente. Nella seduta delle Camere il primo atto che si compie è l'elezione del Presidente (di ciascuna Camera), che dev'essere eletto tra i componenti di quella camera, a maggioranza qualificata (in modo tale da coinvolgere anche l'opposizione). Solo a partire dalla quinta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
Funzioni del Presidente
● rappresentativa: rappresentare la Camera verso l'esterno
● di carattere organizzativo: dirigere le sedute e garantire il buon andamento dei lavori
● di carattere decisorio: decidere circa l'applicazione del regolamento
● per tradizione, è considerato una
Figura di garanzia (è prassi che non esprima il proprio voto) - Collegiali (composti da più persone)
  1. Ufficio di Presidenza (al Senato si chiama Consiglio di Presidenza). Devono essere rappresentati tutti i gruppi politici. È composto da:
    • 4 vicepresidenti, con la funzione di sostituire il presidente in caso di assenza. Almeno due sono esponenti dell'opposizione
    • 3 questori, hanno l'incarico di mantenere l'ordine all'interno delle Camere
    • 8 segretari, con il solo compito di coadiuvare il presidente nella verbalizzazione delle sedute. Devono presiedere al processo di verbalizzazione

Funzioni:

  • di carattere amministrativo: predispone il progetto di bilancio di ciascuna Camera
  • nominare il Segretario Generale (vertice dell'apparato amministrativo della Camera e del Senato; nomina su proposta del presidente)
  • politico-organizzative: decide sulla costituzione dei gruppi parlamentari e sulla composizione delle Commissioni

permanenti 30● disciplinari: decisione sull’irrogazione delle sanzioni decise dal Presidente (di diverse gravità,dall’espulsione dall’aula all’impedimento di partecipare ai lavori parlamentari)● normative: emana i regolamenti minori (necessari per l’organizzazione interna di ciascuna Camera)

2. Gruppi parlamentari: sono associazioni di parlamentari appartenenti al medesimo partito (strumenti diproiezione dei partiti all’interno delle Camere). Sono gruppi ad appartenenza volontaria. Ciascun deputato eciascun senatore, rispettivamente entro 2 e 3 gg dalla prima seduta della Camera e del Senato, devonodichiarare a quale gruppo parlamentare intendono far parte.

Criteri per la costituzione dei gruppi parlamentari:

  • quantitativi: numero minimo di deputati (20) e senatori (10). Chi non arriva al numero minimo, oppure nonaderisce a nessun gruppo, finisce nel “gruppo misto”
  • qualitativi: alla Camera il criterio qualitativo rappresenta un’eccezione.
Il regolamento della Camera prevede che si possa costituire un gruppo senza numero minimo purché il gruppo parlamentare corrisponda a un gruppo politico rappresentativo a livello nazionale. È l'Ufficio di Presidenza a decidere per la costituzione di un gruppo parlamentare con meno di 20 deputati. Al Senato il criterio quantitativo è inderogabile. Devono essere rappresentanti di un partito contrassegnato (devono presentarsi con un proprio simbolo). Funzioni:
  • Influenzano l'andamento dei lavori: il tempo d'aula viene suddiviso fra i gruppi parlamentari (un tempo molto ridotto viene assegnato ai singoli parlamentari, solitamente interviene il capo del gruppo parlamentare o il relatore, colui che è stato indicato dal gruppo).
  • Tutte le iniziative assunte all'interno delle Camere sono il frutto dell'iniziativa dei gruppi parlamentari.
  • Influiscono sulla composizione di altri organi interni delle Camere, in particolare le Commissioni.
suddivisione in gruppi serve anche per suddividere proporzionalmente le risorse (strutturali e finanziarie) Natura: "associazioni di parlamentari" così definite dai regolamenti parlamentari. Sono associazioni ad adesione volontaria. Hanno una propria organizzazione interna. Si ritiene che abbiano una natura privata, che siano associazioni non riconosciute. Vengono definite dai regolamenti parlamentari "organi che contribuiscono al funzionamento delle Camere" → funzione pubblicistica La Corte di Cassazione ha detto che sono "associazioni private che svolgono funzioni pubbliche" 3. Conferenza dei capigruppi: organo che comprende tutti i Presidenti dei gruppi parlamentari. Alla Camera deve votare all'unanimità, al Senato devono votare i ¾ della maggioranza qualificata. I voti vengono ponderati. Se non si raggiunge l'unanimità decide il Presidente al Senato, la decisione può comunque essere modificata.

Dall'aula. Vengono consultati dal Presidente della Repubblica nelle crisi di Governo, quando il Presidente deve attribuire l'incarico per la formazione di un nuovo Governo che possa avere la fiducia delle Camere.

Funzioni:

  • Organizzare l'andamento dei lavori delle Camere. Stabilisce il calendario dei lavori trimestrale, settimanale e le sedute giornaliere. Importante ai fini delle tempistiche di realizzazione dell'indirizzo politico 314.

Commissioni parlamentari

Criterio di durata:

  • Commissioni parlamentari permanenti (tutta la durata della legislatura): organi ad istituzione necessaria (all'inizio della legislatura). Sono suddivise a seconda della loro competenza per materia (attualmente sono 14, e corrispondono ai Ministeri).

Composizione: rispecchia proporzionalmente la composizione dell'aula.

Ciascun gruppo parlamentare smista i propri componenti all'interno delle Commissioni. La composizione delle commissioni viene rinnovata ogni biennio (possono

essere confermati gli stessi componenti). Svolgono funzioni nell'ambiente.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jolsss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Mancini Marco.