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Riassunto “Diritto pubblico, Roberto Bin - Giovanni Petruzzella”

Capitolo1

Lo stato, la politica e il diritto

Il potere politico= attraverso l’imposizione della forza (se pur come ultima risorsa) impone la propria

volontà. Tale uso della forza viene riservato ad un’istanza unitaria togliendolo ai privati garantendo una

coesistenza paci ca tra individui, inoltre l’utilizzo della forza è sia legittimato che vincolato dal

costituzionalismo, da un principio di legalità ma soprattutto dal consenso polmonare. La gura politica

fondamentale è lo Stato, in particolare lo Stato di diritto.

Lo stato

È una forma di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima in un

determinato territorio. (Accenni storici): la forma di stato moderno ha origine dal sistema feudale in cui il

potere era particolarmente disperso e gli individui potevano essere soggetti a più di un sistema giuridico, le

istituzioni avevano lo scopo di conservare delle leggi tradizionali speci che rendendo i governanti come dei

veri e propri “custodi” di queste. L’edi cazione dello Stato moderno si pone come obbiettivo proprio la

concentrazione del potere in un’unica istanza, esso agisce in un territorio limitato (non ha potere al di fuori

indipendenza reciproca).

di esso / istituzioni estere non hanno potere all’interno= principio di sovranità

(Accenni storici) A seguito dell’a ermazione dello stato moderno si pone il problema della ovvero

di chi fosse il titolare di quel potere che garantisce l’esercizio della forza legittimata:

• Lo stato come persona giuridica: il sovrano non è una persona sica ma piuttosto un ente astratto che

può essere identi cato come il diritto stesso.

• La sovranità della nazione: il termine “Nazione” identi ca un gruppo di cittadini uguali davanti alla legge,

uniti da ideali, territorio, tradizioni ma soprattutto da una volontà comune che detiene la sovranità.

• Sovranità popolare: come in precedenza, anche in questo caso abbiamo la volontà comune come

detentrice della sovranità e la visione dei cittadini come un ente collettivo, tuttavia in questo caso vi è il

totale ri uto di limiti costituzionali o sovranazionali e inoltre è il popolo stesso che esercita il potere

direttamente e non per via rappresentative (come in caso di una democrazia parlamentare). (Teoria di

Rousseau, 1778) la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della

Art 1 della costituzione =

costituzione…

Lo Stato italiano ri uta dunque quel carattere assolutistico della teoria di Rousseau, prevede un organo

rappresentativo attraverso il quale il popolo esercita la sua sovranità che gli è garantita dal su ragio

universale, inoltre la sua indipendenza è limitata da con ni territoriali, dal consenso popolare, da costituzioni

rigide e da organizzazioni sovranazionali e internazionali come l’UE e l’ONU. In particolare le costituzioni

hanno un e cacia superiore alla legge giuridica, la loro modi ca prevede operazioni molto complesse, il

la costituzione

rispetto ne è garantito da una corte costituzionale; pone dunque un sistema di limiti e

principi che si sostanziano nelle garanzie delle minoranze e dei diritti fondamentali che prevalgono su chi

detiene il potere politico.

La cittadinanza è uno status che garantisce ai cittadini di uno Stato una serie di diritti dei quali possono

usufruire ma anche doveri ai quali sono chiamati ad adempiere; esiste anche la cittadinanza dell’Unione che

completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce, il diritto fondamentale che la costituzione garantisce

elettorato

è quello di e la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino.

Lo Stato si di erenzia da altre forme di organizzazione politica anche per quanto riguarda la presenza di un

apparato burocratico complesso e professionale, infatti questo è diviso in compiti minori svolti da persone

che “per vivere” prestano la loro opera professionale a favore dello Stato eseguendo i compiti amministrativi

assegnatogli seguendo precise regole tecniche. Gli enti pubblici (regione, provincia ecc.) ad esempio

possono essere de niti come apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento dei propri ni e degli

interessi pubblici, identi cabili come soggetti giuridici. Gli organi degli enti pubblici vengono eletti

direttamente dai cittadini e proprio per questo acquisiscono autonomia politica (dunque possono avere

orientamento e quindi amministrazione politica diversa rispetto a quella in carica al governo generale)

sempre in rispetto della costituzione.

Ciò che non dipende dal consenso dei cittadini sono gli e etti giuridici che godono di podestà pubblica /

potere d’imperio, tale potere deve essere sempre esercitato in maniera conforme al modello legale

(principio di legalità). Perciò i cittadini sono posti in una condizione arbitraria tra di loro ma sottoposta allo

stato e agli enti pubblici, tuttavia c’è da aggiungere che l’interesse e la missione fondamentale dello Stato e

degli enti pubblici non è quella di operare secondo il proprio soddisfacimento ma verso quello dei cittadini

stessi.

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Capitolo 2

Le forme di stato

(Domanda probabile: Di erenza tra forma di stato e forma di governo: con la prima espressione s’intendono

i rapporti che intercorrono tra le autorità dotate di potere d’imperio e cittadini insieme ai ni ultimi e ai valori

che ispirano lo Stato stesso, la seconda consiste nei modi in cui il potere è distribuito tra gli organi e i

legami tra questi ultimi.)

• Stato assoluto= è la prima forma di Stato moderno ed è caratterizzato da un potere sovrano interamente

attribuito alla Corona (potere concentrato in mano di un unico individuo) che deteneva potere legislativo e

esecutivo mentre quello giudiziario risiedeva nelle corti (sempre nominate del sovrano). Il potere assoluto

non incontra limiti legali in quanto si basava sulla credenza che la reggenza derivasse da Dio stesso e

dunque il sovrano dovesse avere per de nizione un potere divino illimitato. (Esempi: Francia no alla

rivoluzione, Regno Unito con i Tudor e gli Stuart)

• Lo Stato liberale = nasce tra ne 600 e prima metà dell’800 insieme alla formazione di un’economia di

mercato (legata alla relazione tra domanda e o erta), un tipo di economia che prevedeva l’abolizione dei

monopoli pubblici, delle restrizioni sulla libera circolazione, prevedeva la certezza dei diritti dei venditori

ecc. tutti elementi che andavano in contrasto con l’assolutismo. Esso permise la codi cazione dei

rapporti tra privati in un corpo sistematico di regole generali, astratte e certe: il codice civile. Lo stato

liberale è basato su dei caratteri fondamentali immutabili che proteggono l’unica classe dominate ovvero

quella della borghesia:

A. Una nalità: la tutela delle libertà degli individui in particolare della proprietà

B. Uno stato minimo: titolare solo di quelle funzioni necessarie all’adempimento della nalità

C. La libertà individuale: presuppone un sistema giuridico che considera gli individui eguali di fronte alla

legge

D. La separazione dei poteri: lo Stato è diviso in istituzioni che si controllano reciprocamente

E. Il principio di legalità: la tutela dei diritti e delle libertà da parte della legge

F. Il principio rappresentativo: i parlamentari agiscono liberi da mandati vincolati emanati dal corpo

elettorale di riferimento.

• Lo stato di democrazia pluralista

Da una forma di stato monoclasse si passa ad una forma di stato pluriclasse basato ,appunto, sulla pluralità

dei gruppi che si confrontano e esprimono all’interno delle aule parlamentari; l’elemento che ha garantito

l’ascesa dello Stato pluriclasse è sicuramente il su ragio universale e quindi l’a ermazione dei partiti di

massa e con il riconoscimento di diritti sociali di cui i gruppi sociali più svantaggiati erano negati. I

parlamenti diventano il luogo di confronto tra partiti di programmi e ideali opposti tanto che risultano in

grado di controllare le azioni del Governo stesso. (Accenni storici) Tale forma di governo si a ermò in

Europa dopo la prima guerra mondiale, tuttavia in paesi come l’Italia e la Germania, profondamente

socialmente frammentati, in cui il su ragio universale non era accettato insieme ai valori basilari della

democrazia pluralista, il governo culminò nei totalitarismi di un unico partito. Solo alla ne degli anni 70

tutta l’Europa aveva nalmente adottato la forma pluralista insieme ad una propria costituzione per ogni

singolo stato. Una delle caratteristiche primarie del nuovo ordinamento è l’ uguaglianza delle classi senza

tener in conto il loro stato economico (risultato della lotta di classe, evento cardine per la comparsa dei

partiti di massa e quindi del pluralismo in un paese), tuttavia ovviamente ciò non cancella le profonde

di erenze di ceto e possibilità che si veri cano in ogni società: proprio per questo in uno stato pluralista è

naturale che la coesione sociale sia più di cile da raggiungere dati i bisogni di erenti tra le varie classi. In

Stato sociale,

questo caso il ruolo dello Stato, che nel frattempo è diventato ha il ruolo di ridistribuire

bene ci e sacri ci sociali superando così l’’individualismo tipico dello Stato liberale.

Lo Stato pluralista si basa dunque sul

molteplicità di partiti, causata dal su ragio universale e quindi dalla molteplicità di interessi e valori

• all’interno di una medesima società, il dissenso non può essere represso ma è addirittura garantito dal

tolleranza

principio che sta alla base del pluralismo: la (ad eccezione della ricostituzione in qualsiasi sua

forma del partito fascista, 12ª disposizione transitoria e nale della costituzione italiana)

associazione

garanzia diritto di in formazioni collettive (lo stato liberale proponeva al contrario un

• rapporto diretto tra Stato e SINGOLO)

• Limitazione del potere dello Stato (è costretto a confrontarsi con i partiti di opposizione)

• Ri uto di un interesse generale oggettivo (riconoscimento di principi tra loro in con itto)

• Libertà di manifestazione del proprio pensiero.

La rappresentanza politica: con questa espressione si intende sia il rapporto tra rappresentanti e

rappresentati (il secondo da potere al primo per il suo stesso interesse attraverso il mandato), ma anche

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una situazione di potere autonomo del primo rispetto al secondo; la rappresentanza in un sistema

pluralistico ha lo scopo fondamentale di arginare la possibilità di nuovi assolutismi di nascere e anche di

limitare l’ascesa dell’ideologia democratico-radicale. (Accenni storici) la prima necessita di un sistema di

rappresentanza si ha a seguito della rivoluzione francese, una volta tolti i poteri alla Corona e conferirti alla

Nazione, un’entità astratta che ovviamente esercitava i propri poteri per delegazione. Vien da se il fatto che

l’investito del mandato acquisisce la responsabilità politica la quale consiste nel dover rispondere delle sue

decisioni ad un corpo elettorale che, in caso rimanesse deluso dall’operato, punirà il rappresentante con la

perdita di potere politico. governabilità

La rappresentanza pluralista incontra non occhi problemi logistici riguardanti la senza pesare

sulla legittimazione democratica, tali problemi risultano risolvibili attraverso

• i partiti possono trascendere dagli interessi particolari degli individui data l’autonomia del rappresentante

verso il rappresentato, la crisi dei partiti sta proprio nella di coltà decisionale in rapporto con la società

elettorale che porta all’incapacità di rappresentazione.

• il Governo trascende il particolarismo sociale dei singoli interessi in una sintesi associabile con

l’interesse generale

• La creazione di assetti neocorporativi che si a ancano al sistema rappresentativo ma rimangono

autonome e nascono nella società in maniera spontanea (sindacati, associazioni di imprenditori ecc.)

• Il ruolo rappresentativo passa agli enti territoriali

• La sottrazione della decisione al circuito rappresentativo ovvero l’esclusione della regolamentazione e dal

controllo di certi settori della decisione proveniente dal circuito rappresentativo

Quel fenomeno che esprime l’incapacità degli organi rappresentativi di assicurare l’equilibrio tra

populismo. democrazia diretta

legittimazione e autonomia decisionale è chiamato La è quell’insieme di

meccanismi che, andando in contrasto col principio di rappresentanza, mirano a colmare la distanza tra

individui e organi statali permettendo ai cittadini di operare direttamente su alcune decisioni riguardanti la

collettività:

A. Referendum

B. La petizione

C. L’iniziativa legislativa popolare

La separazione dei poteri ha lo scopo di limitare il potere centrale tutelando le libertà dei singoli.

Modello liberale= i tre poteri giuridico, esecutivo e legislativo sono distinti tra loro in base alle funzioni che

gli spettano ma si in uenzano reciprocamente in modo tale che nessuno dei tre abusi dei propri privilegi

(sistemi di pesi e contrappesi). Il potere esecutivo e legislativo, in Europa, sono strettamente collegati tra

loro in quanto il Governo centrale non può operare senza la ducia del Parlamento, dunque è naturale che il

primo abbia la maggioranza nel secondo (condizione omogenea), secondo un modello liberale inoltre un

organo detentore di uno dei tre poteri può esercitare una funzione in tipica di un altro potere (il Governo

adotta regolamenti che valgono da norma giuridica).

Per quanto riguarda il modello pluralista questo prevede l’inserimento di una quarta funzione: quella di

indirizzo politico che funge da guida alle altre funzioni, in questa vengono speci cate le linee fondamentali

di un emendamento da approvare o stipulare, secondo il modello pluralista troviamo anche una

amministrazione autonoma operata dai dirigenti e burocrati: questi ultimi hanno poteri di gestione

amministrativa, distinti da i poteri di indirizzo che spettano al governo. In alcuni paesi come l’Italia stessa,

Presidente della

un ruolo fondamentale e autonomo è quello costituzionale che riva incarnazione nel

Repubblica garantire il mantenimento degli equilibri costituzionali senza

il cui ruolo fondamentale è quello di

partecipare all’indirizzo politico. Possiamo quindi concludere a ermando il fatto che l’organizzazione politica

in Italia aggiunge caratteri pluralistici ad un sistema già de nito come tale: insieme alla distinzione tra i tre

poteri fondamentali tra di loro indipendenti aggiungiamo un’amministrazione autonoma e settoriale,

l’indirizzo politico e in ne la funzione presidenziale di garanzia costituzionale.

• Stato unitario= l’amministrazione territoriale è un apparato statale e dipende ogni direttamente dal

Governo centrale

• Stato composto o federale= ha un ordinamento federale, questo vuol dire che spesso alcuni degli enti

territoriali sono dotati di costituzioni proprie (che fanno conto ad una centrale), che gli stati membri hanno

camere rappresentative proprie nel Parlamento centrale e che è presente una corte costituzionale in

grado di risolvere i con itti tra Stato federale e Stati membri.

• Stato regionale = si si di erisce dallo Stato federale in quanto la costituzione statale prevede l’esistenza di

enti territoriali dotati di politica autonoma e di un proprio statuto (diverso dalla costituzione), non hanno

una seconda camera rappresentativa in parlamento e l’amministrazione è dotata di una competenza

statale molto limitata.

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regola di maggioranza

La è ciò su cui si regola il sistema sia liberale che pluralista in quanto elimina gli

antichi privilegi di clero e aristocrazia. Prende in entrambi i casi due accezioni fondamentali: la prima

strumento decisionale

rappresenta lo che si basa, appunto, sulla maggioranza (non sull’unanimità) e

garantisce ad ogni voto di ogni membro del collegio lo stesso valore, tuttavia anche in un sistema pluralista

entra in gioco il pericolo di una “tirannia della maggioranza” secondo cui le piccole minoranze di partiti

vengano eliminate, per questo la costituzione e prevede la tutela delle minoranze. La seconda accezione di

strumento di elezione

quest’espressione si intende lo e formazione del Parlamento, tuttavia a causa di

questo sistema solamente i partiti più forti ottengono i seggi in Parlamento facendo risultare questo un

metodo estremamente selettivo. Tale metodo fornisce la garanzia di formare una maggioranza parlamentare

coesa e stabile in coordinazione col governo in carica.

Il rapporto tra stato e religioni è storicamente complesso specialmente in un paese come l’Italia: nella stoia

del nostrano paese non sono mancati regimi confessionali secondo cui Dio è portatore di verità e che per

questo la Chiesa dovesse in uire sulle decisioni della Politica e della legge. Nel 1929 viene rmato il primo

regime

dei patti lateranenzi, che stabiliscono i rapporti tra la Chiesa e lo stato italiano traverso un

concordatario (non possono essere modi cati senza l’accordo delle due parti), l’Italia viene perciò dichiara

stato laico

uno aperto al pluralismo religioso (art 3 e art 8). La nostra laicità tuttavia viene de nita come

“positiva” in quanto lo Stato si impegna a sostenere le opere religiose in quanto interesse dei cittadini

meritevole di essere tutelato dall’ordinamento (parecchie controversie al riguardo). Una società democratica

multiculturalismo tutela di ogni minoranza:

deve necessariamente essere anche parte al garantendo la

sia nuova che storica. Infatti il nostro è un paese ricco di minoranze

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rebeccaformiconi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Paparella Elena.
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