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La composizione del Parlamento

Il Parlamento è un organo complesso che si compone di 2 rami autonomi, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, e di numerosi altri organi interni (Commissioni, Giunte, ecc.). I limiti all'elettorato passivo sono: - Ineleggibilità: causa di limitazione dell'elettorato passivo, la cui ratio è preservare la legittimità del voto e le parità di chance tra i candidati. In ragione della carica che ricopre o che ha ricoperto, non può essere eletto (forze dell'ordine, vertici istituzioni di diritto pubblico, amministrativi, diplomatici, sindaci di città sopra i 20.000 abitanti o chi realizza concessioni per lo stato). - Incompatibilità: la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche o uffici. - Incandidabilità: preclude la possibilità stessa di candidarsi, come se mancasse un requisito. È incandidabile chi abbia subito una condanna definitiva ad una.

Penadetentiva per reati di particolare allarme sociale. Abbiamo inoltre 5 SENATORI A VITA ovvero un'eredità del senato dello Statuto Albertino.

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Il Parlamento in seduta comune riunisce le due camere per scopi principalmente elettivi:

  1. Elezione del presidente della Repubblica e relativo giuramento.
  2. Messa in stato di accusa del presidente della Repubblica.
  3. Elezione di 8 componenti del Consiglio superiore della magistratura.
  4. Elezione di 5 giudici della Corte costituzionale.
  5. Elezione della lista dei giudici aggregati della Corte costituzionale.

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE

L'organizzazione e il funzionamento delle camere è disciplinato da fonti costituzionali e da fonti di autonomia parlamentare. Il complesso di tali disposizioni costituisce il diritto parlamentare.

  1. Ogni camera adotta il proprio REGOLAMENTO a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea.
  2. Le sedute sono sempre pubbliche che vengono infine verbalizzate.

Le camere durano in carica 5 anni, salvo PROROGATIO, che può essere disposta per legge in caso lo stato sia in guerra, i poteri delle camere in regime di prorogatio si limitano all'ordinaria amministrazione.

4. I quorum per le deliberazioni:

  • Per la validità della seduta è richiesta la partecipazione alla stessa del 50% + 1 dei componenti, chiamato QUORUM STRUTTURALE o NUMERO LEGALE che si presume sempre esistente.
  • Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti, detto QUORUM FUNZIONALE, salvo che la Costituzione non prescriva maggioranze diverse.
  • La regola generale è quella del VOTO PALESE, il voto segreto è un'ipotesi eccezionale.

All'interno delle camere abbiamo i GRUPPI PARLAMENTARI che rappresentano la proiezione istituzionale dei partiti dentro le camere, cui competono risorse, personale e varie prerogative sull'andamento dei lavori parlamentari.

Il PRESIDENTE dell'assemblea assicura l'ordinato svolgimento dei lavori e il buon andamento dell'amministrazione interna. Inoltre abbiamo una conferenza interna dei presidenti dei gruppi che fissa il calendario dei lavori delle singole sedute, bilanciando le esigenze della maggioranza con quelle dell'opposizione. Abbiamo poi le COMMISSIONI PARLAMENTARI che svolgono funzioni essenziali sia in ordine di funzione legislativa sia per quanto riguarda informazione e controllo. LO STATUS GIURIDICO DEL PARLAMENTARE comprende prerogative costituzionali dei parlamentari. Inquadramento generale → l'opinione pubblica tende a parlare dei privilegi parlamentari che in realtà sono conquiste storiche rispetto al potere regio. Sono anche dei trattamenti giuridici di favore che a volte possono essere oggetto di abuso, ma in linea teorica rimangono garanzie di autonomia e libertà rispetto agli altri poteri. A) Competenti a giudicare nei casi di

ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità sono le stesse camere senza possibilità di interferenza del potere giudiziario.

B) La seconda prerogativa è il divieto del vincolo di mandato (art.67) → il parlamentare una volta eletto rappresenta l'intera nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ciò significa storicamente che nei primi parlamenti chi veniva eletto agiva in nome e per conto di una corporazione, di un ceto di riferimento che aveva il potere di revocare il mandato elettorale. Al giorno d'oggi il parlamentare ha il diritto e la libertà di passare da un gruppo parlamentare all'altro, fenomeno che se diventa abituale può portare alla caduta del governo, di che già (trasformismo), esempio recente M5s.

C) Altro privilegio è il diritto all'indennità.

D) In seguito abbiamo l'insindacabilità (art.68), ossia i membri del parlamento non possono essere

Chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati durante l'esercizio delle loro funzioni.

Istituzioni di diritto pubblico ⚖ 35E)

Infine l'inviolabilità che specifica che il potere giudiziario non può limitare la libertà personale del parlamentare senza l'autorizzazione della camera di appartenenza. In passato era necessaria l'autorizzazione a procedere delle camere anche per iniziare solo il processo. Ora l'avvio delle indagini può iniziare senza l'autorizzazione e se il giudice vuole sottoporre il parlamentare a misure detentive o di prevenzione, limitando dunque la libertà personale domiciliare e di comunicazione del parlamentare, necessita dell'autorizzazione salvo flagranza di reato o quando c'è una sentenza passata in giudicato.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE ORDINARIA

  1. Titolari dell'iniziativa legislativa sono:
    1. il Governo,
    2. ciascun membro del Parlamento,
    3. 50.000 elettori,
d) ciascun consiglio regionale, e) il CNEL.
  1. ciascun consiglio regionale
  2. il CNEL
2. Assegnazione dell'istruttoria in commissione permanente per materia e scelta del procedimento, inoltre una o più commissioni possono essere chiamate ad esprimere un parere. Tre possibili procedimenti:
  • In sede REFERENTE = la Commissione porta in aula la legge che viene discussa e votata con possibili emendamenti.
  • In sede REDIGENTE = l'aula vota il testo senza poter apportare modifiche.
  • In sede DELIBERANTE = la Commissione approva direttamente la legge senza passare per l'aula.
3. DELIBERAZIONE = discussione in aula del disegno di legge con esame articolo per articolo e votazione finale. 4. Trasmissione del testo all'altra Camera (NAVETTE) fino a che non si approva lo stesso IDENTICO testo in entrambe le Camere. 5. PROMULGAZIONE del presidente della Repubblica, salvo il veto per una sola volta in caso di VIZI MANIFESTI di incostituzionalità. 6. PUBBLICAZIONE in Gazzetta Ufficiale con vacatio legis di 15 giorni.giorni. FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

Si riferisce alla funzione di indicare al governo cosa si deve fare, a quale fine, rispettando quali principi, privilegiando quali interessi tramite il rapporto di fiducia.

Gli strumenti che le camere utilizzano allo scopo di specificare e integrare l'indirizzo politico sono i seguenti:

  • Istituzioni di diritto pubblico
    • Mozioni: servono a provocare una deliberazione su un qualsiasi argomento e richiedono almeno 10 deputati o 8 senatori.
    • Risoluzioni: servono per manifestare orientamenti a conclusione di un dibattito, ad esempio originato da comunicazioni del governo e possono essere presentate da ciascun parlamentare.
    • Ordini del giorno di istruzione al governo: sono presentati nel corso dell'esame di un progetto di legge e traducono emendamenti non accettati dal governo, invitandolo a studiarli con maggiore attenzione.

Per quanto riguarda la funzione parlamentare di controllo abbiamo:

  • Le INTERROGAZIONI: consistono in una domanda per
iscritto al ministrocompetente per chiedere informazioni o conferma di informazioni già note su unoggetto determinato, alla quale il governo risponde in forma orale o scritta, il tutto avviene in pochi minuti. Le INTERPELLANZE sono domande per sapere dal governo il perché si sia comportato in un certo modo e cosa intende fare in ordine a questo o quell'aspetto della sua politica. Inoltre il parlamentare può presentare una mozione e instaurare dunque un dibattito. IL PROCESSO DI BILANCIO NELLA COSTITUZIONE Lo Stato deve IMPORRE I TRIBUTI con cui ottenere le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e deve EROGARE LA SPESA pubblica per l'esercizio delle sue funzioni. La Costituzione stabilisce il principio della PROGRESSIVITÀ secondo il quale la percentuale di reddito prelevata dal fisco a titolo di tasse/imposte cresca all'aumentare del reddito stesso: EGUAGLIANZA SOSTANZIALE. Nella Costituzione Italiana è l'art.81 che

disciplina la materia ed è stato riformato nel 2012. Prevede il principio dell'equilibrio tra entrate e spese (bilancio in pareggio) e limita il ricorso all'indebitamento sui mercati finanziari, come invece accadeva per finanziare i programmi keynesiani di investimento pubblico. L'indebitamento è consentito solo per fronteggiare le conseguenze di un ciclo negativo o al verificarsi di eventi eccezionali. È inoltre specificato che ogni legge che le camere si accingano ad approvare che comportino oneri aggiuntivi, deve indicare i mezzi per farvi fronte ossia la copertura finanziaria che può essere soddisfatta o con nuove entrate o con tagli alle spese. L'ingresso nell'Eurozona ha comportato l'assunzione di vincoli sulle finanze degli Stati membri: deficit al 3% del PIL, debito pubblico al 60% del PIL. Questi vincoli si sono irrigiditi dopo la crisi del 2008. In seguito abbiamo avuto la riforma sopracitata dell'art.81,

icazione delle disposizioni non compatibili e l'introduzione di nuove norme per recepire gli obblighi derivanti dall'UE. Il ciclo di bilancio integrato tra Stati e UE si basa sulla Legge di Delegazione Europea e sulla Legge Europea. La Legge di Delegazione Europea conferisce al governo deleghe legislative per attuare le direttive europee e autorizza il governo al recepimento delle direttive europee, stabilendo i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale. La Legge Europea, invece, adegua le norme statali in contrasto con la normativa UE, abrogando o modificando le disposizioni non compatibili e introducendo nuove norme per recepire gli obblighi derivanti dall'UE.
Dettagli
A.A. 2022-2023
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Yuri.graziano.2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Losurdo Federico.