Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 38
Riassunto esame Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Esposito Gianluca Maria Carmelo, libro consigliato G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli , G.U. RESCIGNO Pag. 1 Riassunto esame Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Esposito Gianluca Maria Carmelo, libro consigliato G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli , G.U. RESCIGNO Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Esposito Gianluca Maria Carmelo, libro consigliato G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli , G.U. RESCIGNO Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Esposito Gianluca Maria Carmelo, libro consigliato G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli , G.U. RESCIGNO Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Esposito Gianluca Maria Carmelo, libro consigliato G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli , G.U. RESCIGNO Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Esposito Gianluca Maria Carmelo, libro consigliato G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli , G.U. RESCIGNO Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Esposito Gianluca Maria Carmelo, libro consigliato G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli , G.U. RESCIGNO Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Esposito Gianluca Maria Carmelo, libro consigliato G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli , G.U. RESCIGNO Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Esposito Gianluca Maria Carmelo, libro consigliato G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli , G.U. RESCIGNO Pag. 36
1 su 38
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L'istituto del referendum

L'istituto del referendum è rimasto a lungo inapplicabile la causa dell'inerzia del parlamento che non approvava la legge necessaria per la pratica operatività dell'istituto (legge richiesta dalla stessa costituzione); solo nel 1970 tale legge è stata approvata. La pratica ha inoltre dimostrato che spesso il referendum non è affatto abrogativo (pur rimanendo tale per la forma), ma deliberativo (nella sostanza); la tecnica per raggiungere questo risultato è relativamente semplice: data una legge, si toglie qui una parola, la una frase, finché alla fine, attraverso questa operazione, risulta un testo diverso da quello iniziale, legalmente operativo come quello, ma con un contenuto magari opposto. All'istituto del referendum vengono mosse altre critiche ancora: si discute sulla razionalità della procedura, per cui il giudizio della corte sulla ammissibilità del referendum avviene dopo la raccolta delle firme, vanificando

mesi di lavoro, energie e mezzi inutilmente spesi. Gli statuti regionali, provinciali, comunali. Gli statuti delle regioni sono quegli atti normativi (è un atto giuridico che ha come effetto la creazione, modifica o abrogazione di norme generali) che disegnano le strutture organizzative fondamentali dell'ente regione, indicano i termini fondamentali che l'ente perseguirà e prescrivono le regole fondamentali a cui l'ente si dovrà attenere nella sua futura e multiforme attività. Essi rientrano pienamente e totalmente nella categoria degli statuti degli enti pubblici, giacché tutti gli enti pubblici hanno o potrebbero avere un loro statuto. Gli statuti regionali sono bensì subordinati alla costituzione (e non però alle leggi ordinarie dello stato), ma sono a loro volta sovraordinati alle leggi regionali. La costituzione differenzia gli statuti speciali (e cioè delle regioni chiamate appunto speciali) dagli statuti ordinari (o delle regioni non speciali).

regioni chiamate ordinarie in opposizione alle precedenti). Gli statuti speciali. I primi sono propri solo di 5 regioni espressamente nominate dalla costituzione: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia. Gli statuti speciali sono approvati direttamente dallo stato mediante legge costituzionale, con totale esclusione di ogni organo rappresentativo della regione interessata. D'altra parte le regioni sono dette speciali perché godono di una autonomia maggiore di quella propria delle regioni ordinarie, per ragioni o etnico-linguistiche, oppure per ragioni storico-sociali. La specialità di tali regioni rispetto a tutte le altre si traduce tecnicamente nel fatto che le norme costituzionali generali in tema di regioni debbono essere oderogante o integrate o comunque in parte modificate rispetto alle regioni speciali. Gli statuti ordinari. Di statuti ordinari vengono deliberati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli regionali, e

successivamente vengono approvati dal parlamento con legge ordinaria. Il parlamento svolge una funzione di controllo, in quanto esso si trova di fronte ad uno statuto già completamente elaborato e già approvato dal soggetto interessato; ne consegue che il parlamento, a stretto diritto, non può emendare lo statuto o sostituire con un suo progetto quello approvato dal consiglio regionale, ma approva, o rinvia al consiglio regionale il progetto motivando le ragioni di questo controllo negativo e quindi chiedendo al consiglio regionale di modificare lo statuto già approvato. Questi statuti, per una parte sono esecuzioni di precise e inderogabili disposizioni costituzionali, e dunque sono subordinati alla costituzione, per altra parte invece, dove la costituzione nulla dice, costituiscono fonte primaria della materia disciplinata. Essi dunque rispetto alla costituzione si trovano alla pari delle leggi e degli atti aventi forza di legge, però gli statuti regionali.testo.

stessa legge.Anche agli statuti comunali e provinciali si applicano alternativamente il criterio dellacompetenza e quello della gerarchia. Da un lato gli statuti comunali e provinciali sonocertamente subordinati sia alla costituzione che alle leggi statali le quali istruiscono edisciplinano le competenze statutarie di province e comuni; per altro verso questeleggi statali dividono una materia che viene attribuita in via esclusiva alla decisione ditali enti, cosicché, a rigore, tali statuti, se conformi alle prescrizioni delle leggi stataliche li riguardano, disciplinano oggetti che spettano solo ad essi e a nessun altro attonormativo. Ne consegue che, nel conflitto tra statuto comunale e provinciale e ognialtro atto normativo diverso dalla legge statale, si applica il criterio della competenza,e cioè si deve previamente stabilire se la materia disciplinata rientra tra quellestatutaria (e in questo caso lo statuto provinciale e comunale prevale sugli altri attinormativi)

oppure non rientra tra quelle statutarie (e in questo secondo caso prevale l'atto normativo competente a danno dello statuto provinciale o comunale che ha ecceduto rispetto ai confini ad essa prescritti). I regolamenti parlamentari. I regolamenti parlamentari, secondo l'art.64 della costituzione, sono atti approvati da ciascuna camera con i quali esse disciplinano la propria organizzazione interna, le procedure che seguono nello svolgere i propri compiti, e ogni altro oggetto che concerne il proprio modo di funzionare. Oggi i regolamenti parlamentari per una parte sono esecutivi di norme costituzionali e per un'altra parte dettano regole in piena autonomia, conformemente alla volontà della stessa camera interessata. I regolamenti parlamentari vanno approvati da ciascuna camera se stessa e vanno approvati con la maggioranza assoluta. I regolamenti parlamentari, nell'ordine delle fonti, si comportano come gli statuti regionali (o come i regolamenti della CE) e ingenerale come quegli atti a competenza esclusiva ai quali, nel rapporto con tutte le altre fonti, si applica il criterio della competenza e quello gerarchico. Anche i regolamenti parlamentari sono immediatamente subordinati alla costituzione e a nessun altro atto, e dunque per questo aspetto vanno posti sullo stesso piano delle leggi; ma né leggi possono in nessun caso disciplinare la materia propria dei regolamenti parlamentari, né i regolamenti parlamentari possono disciplinare materie al di fuori di quella relativa all'organizzazione e all'attività interna di ciascuna camera. Le leggi regionali. Le leggi regionali sono previste e così chiamate dalla costituzione la quale non solo garantisce l'autonomia regionale mettendola a riparo da ogni offesa da parte del leggi ordinarie dello stato centrale, ma configura le principali espressioni di tale autonomia come leggi, e cioè come atti comparabili in linea di principio con quelli del

parlamento.Ciononostante le leggi regionali si differenziano da quelle del parlamento in tre puntiessenziali:

  1. anzitutto, mentre la competenza del parlamento è generale, quella delle regioni è tassativa: le regioni possono approvare leggi solo in quelle materie ad esse espressamente attribuite dalla costituzione o da leggi costituzionali o volta a volta delegate ad esse dallo stato;
  2. le leggi regionali sono sempre in qualche modo subordinate alle leggi dello stato anche se l'intensità di tale subordinazione non è mai tale da degradare la legge regionale a regolamento o esecutivo della legge statale;
  3. come conseguenza e riprova di questo rapporto non del tutto paritario con lo stato, le leggi regionali sono sistematicamente e istituzionalmente sottoposte ad un controllo preventivo da parte dello stato, mentre quelle statali subiscono un controllo solo successivo ed eventuale ad opera della corte costituzionale.

Le leggi regionali vengono deliberate dal

consiglio regionale con procedimento in tuttoanalogo a quello delle leggi del parlamento, salvo in un punto. Esiste la fase dell'iniziativa; quella preparatoria in commissione e quella deliberante e innanziall'intera assemblea; a questo punto si apre una fase propria solo delle leggi regionali: la legge approvata dal consiglio viene inviata al commissario del governo, il quale entro un termine tassativo deve o apporre il visto o, seguendo le disposizioni del governo, rinviare la legge al consiglio indicando i vizi di incostituzionalità rilevati. Se il consiglio riapprova la legge rinviata a maggioranza assoluta, il governo deve scegliere: o concedere il visto o adire la corte costituzionale perché giudichi sulla controversia. Ovviamente se la corte dà ragione alla regione il procedimento legislativo può riprendere, se dà torto, la regione deve adeguarsi e cambiare la precedente decisione. Esaurita positivamente la fase del controllo, la legge

La legge regionale viene promulgata dal presidente della regione (che è anche presidente della giunta regionale) e viene pubblicata sul bollettino ufficiale della regione, entrando in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione.

Le leggi regionali condividono con quelle statali il vantaggio di essere chiamate leggi ufficialmente nell'intestazione dell'atto e di presentarsi vestite di una formula fissa che le rende immediatamente riconoscibili. Tutte le leggi regionali incontrano poi limiti piuttosto penetranti posti ad esse dalla costituzione e dallo stato sulla base della costituzione.

  1. Le leggi regionali sono subordinate alla costituzione;
  2. Le leggi regionali sono subordinate ai rispettivi statuti;
  3. Le leggi regionali debbono rispettare i principi generali dell'ordinamento;
  4. Altro limite è quello dei trattati internazionali; se però lo stato ha stipulato un trattato, questo diventa obbligatorio inderogabilmente per le regioni, e dunque le leggi regionali.
gionali;6. le città non possono contraddire le leggi nazionali;7. i quartieri non possono contraddire le regole comunali;8. le case non possono contraddire i regolamenti condominiali;9. le stanze non possono contraddire le preferenze personali;10. le parole non possono contraddire il significato.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
38 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matthewp di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Esposito Gianluca Maria Carmelo.