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VALORE LEGISLATIVO E GLI ALTRI ATTI INDICATI DALLA LEGGE SONO CONTROFIRMATI DAL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Per capire bene l’istituto della contro rma ministeriale dobbiamo fare un passo indietro nella storia: il
passaggio dalle monarchie assolute a quelle parlamentari si ebbe quando nel parlamento inglese si
impose la regola per cui il re non potesse agire senza il CONSIGLIO di un ministro, a cui si aggiunse
la regola per cui i ministri dovessero godere della FIDUCIA del Parlamento.
Piano piano i poteri dei ministri diventavano sempre di più: la regola vigente era IL RE NON PUÒ
FAR MALE, quindi gli atti del sovrano erano approvati dai ministri necessariamente, ma se ne
assumevano anche la RESPONSABILITÀ, visto che il re ne era irresponsabile, e dove c’è
responsabilità c’è potere politico (per questo aumentarono i loro poteri).
Quindi, formalmente l’atto è imputato al re, ma in sostanza viene deciso dal ministro, visto che ne
sarà responsabile.
Questo principio ha avuto come lascito proprio l’istituto della contro rma ministeriale.
Quindi, apparentemente e formalmente l’atto viene deciso dal capo dello Stato, con la forma del
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, mentre il ministro appare subordinato con la
CONTROFIRMA, ma nella sostanza la maggior parte delle volte l’INIZIATIVA PARTE DAL MINISTRO
e anche la DECISIONE DEFINITIVA è del ministro e il capo dello Stato si associa solo rendendolo
giuridicamente valido.
POTERI DEL CAPO DELLO STATO RISPETTO AGLI ATTI MINISTERIALI: il fatto che un atto, per
quanto sostanzialmente del ministro, non diventa giuridicamente valido se non viene emanato dal
PdR ci fa capire l’importanza del capo dello Stato nei confronti dei cosiddetti ATTI MINISTERIALI (in
poche parole: gli atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi)
In primis perché il capo dello Stato, prima di dare la forma del suo decreto a questi atti, può far
conoscere il proprio parere al Governo, un parere importante visto che ha pur sempre un’alta
autorità, poi perché avviene prima della perfezione dell’atto, in modo tale che possa essere
modi cato semplicemente con una nuova deliberazione.
inoltre, il capo dello Stato può ri utare la rma e, ovviamente, essendo gli unici rimedi la sollevazione
del con itto di attribuzione di poteri davanti alla Corte Costituzionale o l’accusa per attentato alla
Costituzione, semplicemente si troverà un compromesso politico.
N.B.: per quanto possa chiedere un riesame e presentare obiezioni, il suo è sempre un controllo
passivo su qualcosa di già deliberato dal Governo, mentre il potere attivo di costruzione dell’atto
rimane all’Esecutivo, infatti il PdR non può prendere iniziativa e fare una proposta.
Il PdR, inoltre, si trova in una posizione di subordinazione rispetto al Governo: il PdR deve accettare
la proposta ultima del Governo, pena l’apertura di una crisi fra PdR e Governo che, se è appoggiato
dalla maggioranza parlamentare, porterà politicamente il PdR a cedere.
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POTERI DEL CAPO DELLO STATO RISPETTO AGLI ATTI PRESIDENZIALI: Tuttavia, non esistono
solo gli atti ministeriali (formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi) perché esistono
atti in cui è prevalente la decisione del PdR ma, anche questi, come tutti gli atti del capo dello Stato,
sono contro rmati, e si chiamano ATTI PRESIDENZIALI (decreto del pdr, contro rma governo), in cui
il rapporto si rovescia ed è il Governo a doversi piegare alla decisione ultima del PdR.
Fra gli atti presidenziali abbiamo:
- NOMINA DEI 5 GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE: la Corte Costituzionale è composta da
15 membri, dei quali 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune, 5 dalle supreme magistrature
dello Stato e 5 nominati dal PdR ai sensi dell’art 135.
Questa nomina è un atto presidenziale, non è un atto ministeriale (anche perché, già i partiti di
maggioranza eleggono 5 membri attraverso il Parlamento, quindi non è ammissibile che sia un atto
sostanzialmente ministeriale altrimenti i partiti di maggioranza nominerebbero anche altri 5 giudici
mediante la nomina che avviene da parte del PdR).
Al Governo, e in particolare al Presidente del Consiglio, in quanto deve contro rmare, rimane più che
altro un potere di controllo che cede di fronte alla volontà del PdR, come confermato dalla legge
87/1953.
- NOMINA DEI 5 SENATORI A VITA: come per la nomina dei 5 giudici della Corte Costituzionale,
l’atto (decreto del PdR contro rmato dal Governo) con cui nomina 5 senatori a vita è un atto
presidenziale, quindi al Governo spetta solo un potere di controllo sull’atto del PdR, altrimenti
verrebbe stravolto di signi cato (cioè quello di far partecipare al Senato uomini non legati ai partiti e
alla vita politica, al di sopra delle lotte politiche come il PdR).
In particolare, ai sensi dell’art. 59 il PdR può nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano
illustrato la patria per altissimi meriti in ambito sociale, scienti co, artistico e letterario (ricorda la
vicenda sull’interpretazione numerica di questo articolo risolta dalla l. Cost. 1/2020).
- RINVIO DELLA LEGGE: una delle fasi dell’iter legis è quella integrativa dell’e cacia, perché dopo
l’approvazione la legge deve essere PROMULGATA dal PdR ma può, con MESSAGGIO MOTIVATO,
rinviarla una sola volta alle Camere per un riesame, salvo l’obbligo di promulgarla se viene approvata
di nuovo (con il meccanismo del VETO SOSPENSIVO).
Anche il rinvio della legge è da ritenersi un atto presidenziale (formalmente e sostanzialmente
presidenziale, nonostante la contro rma del Governo), visto che comunque il Governo ha il potere di
intervenire nelle Camere durante tutto l’iter legis, no al punto di bloccare la legge con la questione
di ducia, mentre rendendo il rinvio delle leggi un atto presidenziale ovviamente si è dato un potere
al PdR che non è presente e non ha potuto intervenire e può far conoscere il suo parere solo in
questo modo.
Nulla vieta ovviamente che questo rinvio venga chiesto dal Governo e, in generale, la maggior parte
dei rapporti fra Governo e PdR sono disciplinati da convenzioni costituzionali.
- MESSAGGI DELLE CAMERE: valgono gli stessi discorsi e le stesse considerazioni che per il rinvio
della legge.
- NOMINA DEL GOVERNO: nel caso di nomina del governo, il decreto di nomina del PdR viene
contro rmato dal nuovo presidente del consiglio, come accettazione della nomina, per cui è
impossibile che sia un atto ministeriale visto che il precedente presidente del consiglio non lo può
contro rmare e neanche il nuovo può far valere la sua decisione su quella presidenziale, visto
appunto che è appena stato nominato dal PdR e no a quando non contro rma non è ancora
presidente del consiglio, quindi se ne deve concludere necessariamente che si tratti di un atto
presidenziale, come anche disposto dalla legge 400/88.
Precisazione: un problema che spesso viene a rontato in dottrina è il fatto che il Presidente del
Consiglio non potrebbe contro rmare visto che ancora non ha giurato (il giuramento segue la
nomina). Esposito ha sostenuto che la nomina è un atto orale del PdR e come tale non
contro rmabile, quindi il decreto di nomina serve solo a certi carla u cialmente.
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I poteri di nomina del Governo del PdR possono essere più ampi o più ridotti a seconda del risultato
elettorale:
- nel caso in cui dalle elezioni esca un blocco conciso, addirittura di un unico partito vincitore della
maggioranza o di una coalizione di partiti di maggioranza, chiaramente i poteri di nomina del PdR
sono molto ridotti, visto che il Presidente del Consiglio sarà il leader del partito di maggioranza o
comunque una gura precedentemente designata dagli stessi partiti, così come già
precedentemente accordata la lista dei ministri (questo avviene sopratutto se c’è un sistema
elettorale maggioritario e quindi escono vincitori pochi partiti). A questo punto non si pone
nemmeno il problema delle consuetudini delle consultazioni e degli incarichi
- Nel caso in cui dalle elezioni non esca un blocco conciso ma tanti partiti hanno una parte e
concorrono a formare insieme e solo complessivamente la maggioranza, i poteri di nomina del
Governo da parte del PdR sono molto più ampi, e servono le consultazioni e l’incarico per cercare
di capire i diversi orientamenti, no al punto in cui è così di cile trovare una maggioranza che
viene scelto un uomo direttamente dal PdR ai quali la maggioranza si limita a votare la ducia.
Quindi, il rapporto fondamentale nel caso dell’atto presidenziale di nomina del Governo non è tanto
fra Presidente del Consiglio e PdR, ma tra PdR e partiti
- SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE: la Costituzione all’art.88 dispone che il PdR può, sentiti i
Presidenti, sciogliere le Camere o anche solo una di esse.
Ovviamente, lo scioglimento può essere quello naturale, dopo la scadenza della legislatura (5 anni),
atto dovuto al quale sia il PdR sia il Governo che deve contro rmare non possono sottrarsi, oppure
può essere lo scioglimento anticipato.
Precisazione: in realtà l’unico momento discrezionale nell’atto di scioglimento naturale delle camere
sta nella scelta della DOMENICA in cui votare, che deve cadere fra un termine minimo di 45 giorni
dallo scioglimento, richiesto dalle leggi vigenti per presentare le liste e svolgere campagna elettorale,
ad un termine massimo di 70 giorni previsto dalla Costituzione per l’elezione delle nuove Camere.
Lo scioglimento anticipato, invece, è indice di un oggettivo momento di crisi: solitamente, si arriva a
questa misura drastica quando il Governo non ha più una maggioranza parlamentare, per cui (anche
se giuridicamente non è automatico), in seguito alla s ducia deve presentare le sue dimissioni.
Solitamente, però, (Si tratta solo di una prassi politica, perche giuridicamente il pdr potrebbe
procedere direttamente allo scioglimento in ogni momento, ma questa arbitrarietà viene bloccata dal
peso che oggi rivestono i partiti e sarebbe ai limiti del colpo di Stato) il PdR accetta le dimissioni con
riserva e prima di sciogliere le Camere intraprende il procedimento di formazione del nuovo
Governo, con le consultazioni, per vedere se sia possibile in ogni caso trovare una nuova
maggioranza parlamentare che possa dare la ducia al Governo e appoggiarlo ma, se queste
consultazioni non danno luogo ad una nuova maggioranza parlamentare, il PdR è costretto ad
accettare le dimissioni del Governo e quindi a sciogliere le Camere.
Quindi, alla ne sono gli stessi partiti a decidere se sia il caso di procedere o meno allo scioglimento