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Tipologia di regolamenti

- Regolamenti esecutivi: hanno la funzione di meglio specificare le norme legislative a cui danno esecuzione. Questi regolamenti, essendo strettamente esecutivi dell'enunciato legislativo, non possono discostarsi da quanto disposto dalla legge.

- Regolamenti di attuazione e integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio: si tratta di regolamenti che, avendo la funzione di attuare e integrare norme di principio, hanno un maggiore ambito normativo rispetto al regolamento esecutivo.

- Regolamenti indipendenti: sono quei regolamenti che intervengono su materie non regolate dalla legge e non coperte da riserva di legge.

- Regolamenti di organizzazione: si ricorre a questi regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento dei ministeri, aggiungendo che è richiesto il parere delle commissioni parlamentari.

- Regolamenti autorizzati o delegati: il parlamento adotta una legge con la quale autorizza il governo ad adottare norme su materie che erano precedentemente di competenza legislativa.

già state regolate dalla legge e che necessitano di una nuova disciplina. Si ottiene un duplice effetto: su quella determinata materia la disciplina legislativa precedente viene abrogata e ad essa si sostituisce una disciplina regolamentare. Deve essere la legge autorizzante a precisare quali leggi sono abrogate. Anche in questo caso il ricorso al regolamento autorizzato è escluso dalle materie per le quali vige una riserva di legge assoluta;

Regolamenti di attuazione della legge comunitaria: ammissibili solo in materie di competenza esclusiva statale;

Regolamenti dei singoli ministri (regolamenti ministeriali) o di più ministri (interministeriali) o del presidente del consiglio: per la loro valida adozione è richiesta l'espressa previsione legislativa; sono ammissibili solo se regolano materie rientranti nelle attribuzioni del ministero o di più ministeri.

Nel vecchio ordinamento i regolamenti erano collocati alle fonti inferiori della legge ordinaria

che ad oggi fanno riferimento ai regolamenti parlamentari; questi non vanno confusi con i regolamenti governativi che invece sono atti secondari. Le fonti primarie sono solo quelle previste e regolate dal dettato costituzionale, tutte le altre vanno collocate in fonti secondarie.

Art.64: "Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti" per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento al loro interno. I regolamenti parlamentari sono atti monocamerali ossia rappresentano la deroga al principio del bicameralismo perfetto.

La Camera dei deputati adotta unilateralmente il proprio regolamento senza doverlo inviare al Senato della Repubblica e viceversa il Senato della Repubblica approva il proprio regolamento senza doverlo inviare alla Camera dei Deputati perché ogni regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento interno della propria Camera.

Come viene approvato un regolamento parlamentare? Trattandosi di unatto che serve a fissare le regole del gioco, la Costituzione richiede maggioranze più alte ossia il 50% + 1 degli aventi diritto al voto (maggioranza assoluta). Giudizio di costituzionalità → alla Corte Costituzionale viene riconosciuto il potere di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ciò concorre a rendere rigida la Costituzione perché ad essa è rimandato il compito di dichiarare l'illegittimità delle fonti primarie viziate da incostituzionalità e procedendo ad eliminarle essendo queste in contrasto con l'ordinamento (art.134). Posto che i regolamenti parlamentari sono fonti primarie, essi possono essere fonte di giudizio da parte della Corte Costituzionale? No, questi sfuggono al giudizio della Corte Costituzionale ritenendo che diversamente dalle altre fonti primarie, essi appartengono ad un sistema chiuso e sono fonte di espressione dell'autonomia delle Camere che.in quanto tale, non può essere giudicata a meno che non vengano lesi i diritti fondamentali a partire dai diritti delle minoranze. 10. La consuetudine come fonte prevista dall'ordinamento. 10.1. Profili generali. Le fonti-fatto rinviano a un fenomeno in cui la ripetizione di un comportamento nel tempo, accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà, produce la nascita di una norma giuridica non scritta. La consuetudine è dunque una norma non scritta, tipica degli ordinamenti antichi. Gli elementi costitutivi sono un fattore oggettivo, la ripetizione costante e uniforme di un comportamento, e un fattore soggettivo, la convinzione dell'obbligatorietà giuridica. 10.2. Le disposizioni sulla legge in generale. Nelle disposizioni sulla legge in generale l'art. 1 individua le fonti del diritto, collocando all'ultimo posto, dopo le leggi e i regolamenti, gli usi. E sugli usi, che corrispondono alle consuetudini, le disposizioni ritornano all'art.

8 in cui è detto che "nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essere richiamati". Le disposizioni preliminari ammettono solo le consuetudini secundum legem, che essendo richiamate dalla legge non si pongono in contrasto con esse, vietando quelle contra legem (in contrasto con la legge). Vi è poi un terzo tipo di consuetudini, quelle praeter legem, vale a dire che intervengono su materie non regolate dalla legge, di cui l'art.8 non dice nulla.

10.3. Le consuetudini costituzionali. In materia di formazione del Governo si ritiene che l'art.92 sia sostanzialmente integrato da consuetudini costituzionali, in particolare nelle fasi delle consultazioni e dell'incarico, non espressamente previste dall'art.92. Il diritto costituzionale conosce anche le consuetudini facoltizzanti, che darebbero cioè al destinatario della norma consuetudinaria il potere di scegliere se attenersi oppure no a quel comportamento.

Le consuetudini costituzionali sono subordinate alla Costituzione. Per sua natura la consuetudine può anche svilupparsi al di fuori dell'ordinamento, come una fonte extra ordinem, capace di porsi in contrasto con gli atti e le norme dell'ordinamento. Le convenzioni e le norme di correttezza costituzionale sono regole peculiari del diritto costituzionale. Esse consistono in regole, anche se prive di vincolatività giuridica, che disciplinano il comportamento degli organi costituzionali. Le convenzioni servono a risolvere questioni applicative del diritto costituzionale e risultano essere la conseguenza di un accordo, tacito o espresso, tra gli organi diversi dell'ordinamento. La reciprocità che caratterizza queste regole e la loro occasionalità spiega anche la difficoltà di riconoscere loro carattere giuridico e quindi vincolante. Una violazione della regola convenzionale tende a rimanere priva di sanzione giuridica. Se si consolidano, le

Convenzioni possono portare alla formazione di una consuetudine. Nel diritto costituzionale esistono le norme di correttezza costituzionale, che non hanno forza giuridica e che forniscono regole di corretto comportamento delle istituzioni. Esse danno vita ad un insieme di regole di condotta, di deferenza e descrizione, che caratterizza il comportamento dei soggetti chiamati a svolgere ruoli istituzionali di vertice. A caratterizzare tali regole dalle consuetudini sarebbe proprio l'assenza dell'elemento psicologico.

12. La necessità e le fonti extra ordinem.

La necessità può diventare fonte del diritto. A prevedere che ciò possa accadere è lo stesso ordinamento con norme che abilitano alcuni soggetti ad intervenire, in situazione di necessità, attraverso atti normativi che alterano momentaneamente il normale funzionamento della produzione normativa (es.: dichiarazione dello stato di guerra). Le ordinanze di necessità sono adottabili da

parte di organi dello Stato o degli enti territoriali per "prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini". Queste ordinanze possono derogare alle disposizioni legislative incontrando come unico limite i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Nel caso delle fonti extra ordinem il legame tra fatto e ordinamento giuridico viene meno. Nell'ipotesi più gravi ciò può portare all'instaurazione di una nuova forma di Stato o di governo e quindi di un nuovo ordinamento giuridico, come nel caso della caduta del fascismo. Nelle ipotesi meno gravi, l'ordinamento giuridico rimane vigente producendo delle alterazioni rispetto all'assetto precedente (C.d. rotture della costituzione). Postilla: qualità della legge e forma di governo. Problema a sé è la qualità della legge la cui redazione è divenuta sempre più scadente. E' divenuta ormai.

una questione di completo disinteresse del legislatore nei confronti dei destinatari degli atti normativi. Questi ultimi si trovano a dover fronteggiare: atti normativi composti da un unico articolo, contenente migliaia di commi; atti normativi di sistema, vale a dire che intendono disciplinare un settore normativo, composti da un unico articolo e centinaia di commi; atti normativi caratterizzati da insopportabili disomogeneità, come accade nel caso dei decreti-legge e delle relative leggi di conversione. Le modifiche del regolamento del Senato hanno introdotto il Comitato per la legislazione all'art.20-bis, chiamato a esprimere pareri sull'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione. È ben chiaro che un miglioramento potrà esserci solo intervenendo sui meccanismi decisionali e ristabilendo una migliore e più efficace divisione dei ruoli tra

Parlamento e Governo. Questione di fiducia→ procedere alla votazione di un testo che viene direttamente votato senza passare alladiscussione degli emendamenti per velocizzare i tempi e solo se si ha la certezza di poterlo fare. Il voto contrario diuna o entrambe le Camere non comporta le dimissioni per il Governo tranne nei casi in cui viene posta la questionedi fiducia in quanto avviene una forzatura e la maggioranza deve fare squadra.

Discussione→ ogni singolo parlamentare o senatore può modificare il testo di legge proponendo emendamenti, alladiscussione partecipano tutte le forze politiche.

Ufficio di presidenza→ composto da deputati e senatori in base al ruolo in cui vengono nominati.

Presidenti delle commissioni permanenti→ composto da deputati.

Presidente della Repubblica→ adopera il controllo di costituzionalità, è un organo di garanzia costituzionale,controlla la regolarità formale di una legge ossia, a meno che non ci siano

Il Presidente della Repubblica può essere chiamato a rispondere di gravi e sostanziali irregolarità o violazioni del dettato costituzionale. Queste irregolarità possono includere atti di tradimento e attentato alla Costituzione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
92 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Augusta.04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Briganti Paola.