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DIRITTI ESPLICITATI NELLA COSTITUZIONE

Libertà personale (art. 13): è violata quando siamo sottoposti a forme di coercizione fisica (es: detenzione, perquisizione). → diritto di habeas corpus. → non rientrano in queste le coercizioni fisiche di scarsa entità.

(Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. → riserva di legge assoluta + riserva di giurisdizione: quando per l'adozione di una misura è necessaria l'autorità giudiziaria)

Ci possono essere dei casi di necessità e urgenza dove l'autorità di pubblica sicurezza può sottoporci a limitazione della libertà personale (arresto, fermo) senza attendere

L'autorità giudiziaria, ma entro 48 ore la misura deve essere comunicata all'autorità giudiziaria, che deve convalidare la misura → lo fanno se il giudice ritiene lecita l'attività delle autorità di sicurezza pubblica, sennò la misura non viene convalidata.

Custodia cautelare: si è sottoposti con una limitazione della libertà personale prima che la sentenza accetti la colpevolezza → richiede una legittimazione da parte della Costituzione. Si può essere messo in custodia cautelare per il:

  • Rischio di reiterazione del reato (il reato viene ripetuto)
  • Rischio di inquinamento delle prove
  • Rischio di fuga

Bisogna comunque osservare il principio di presunzione di non colpevolezza, e il giudice deve osservare i principi di adeguatezza e proporzionalità della pena.

In molti criticano l'art. 13 perché secondo alcuni c'è un vuoto di fini → non dice i motivi che regolano la

libertà personale. C'è la riserva di legge ma il legislatore sembra libero di fare ciò che vuole. Ci sono una serie di principi che ci fanno capire che il vuoto di fini non c'è → i principi guidano la criminalizzazione dei comportamenti (grazie agli altri articoli possiamo trarre dei principi che vincolano il legislatore nella sua attività di limitazione di libertà personale), che sono: 1. personalità della responsabilità penale → principio costituzionalistico in base al quale si può ricevere una sanzione di tipo penale unicamente per un propri comportamenti, non altrui, a differenza del diritto civile. 2. principio di colpevolezza: si può essere puniti penalmente solo in caso di dolo (volendo provocare il danno → volontà/intenzione) o colpa (abbiamo avuto un comportamento gravemente colpevole → imperizia, negligenza e imprudenza) 3. principio di

offensività del reato: si può punire un comportamento che viola un interesse fondamentale → una lesione di un diritto fondamentale (un reato è tale solo quando c'è una violazione di un diritto protetto dalla costituzione)

4. principio di tassatività e determinatezza → condotta prevista in modo chiaro, tutti devono essere consapevoli dell'illecito.

5. principio dell'irretroattività delle norme penali.

Misure di sicurezza: (art.25): un soggetto che ha compiuto un reato, servono a neutralizzare la pericolosità sociale in alternativa alla pena detentiva (es: REMS) → espia la sua pena in residenze dove si ricevono anche cure psichiatriche.

Misure di prevenzione: misure volte a prevenire la commissione di reati, vengono adottate nei confronti di soggetti per i quali non è stata provata alcuna colpevolezza. (es: ritiro patente, passaporto…) → sono un problema dal punto di vista costituzionalistico

Perché i soggetti non sono ancora stati condannati, infatti non si riesce a dimostrare con sentenza la colpevolezza. La Corte Costituzionale è stata interrogata su questo, che ha ritenuto che per la tutela della sicurezza generale, possano essere considerate compatibili con la costituzione.

Libertà di circolazione: disciplinata dall'art.16, è una delle libertà in cui c'è un riferimento esplicito ai cittadini. Consiste nella libertà di fissare la propria residenza e dimora in qualunque parte del territorio. La stessa facoltà è estesa ai cittadini dell'UE per motivi lavorativi, che hanno anche il diritto all'ingresso nell'area Schengen. Può essere limitata per motivi previsti dalla legge, ma solo in via generale, non con misure personali. I motivi sono: sanità e sicurezza (riserva di legge rinforzata). È sufficiente un provvedimento da parte dell'autorità di sicurezza.

non possono essere effettuate senza il consenso del proprietario o senza un'adeguata autorizzazione legale.

Sono regolate da leggi speciali e qui può venir meno la riserva di giurisdizione. Libertà e segretezza della comunicazione: (art.15). Garantisce la libertà di comunicazione con chiunque e la segretezza della comunicazione stessa. La loro limitazione può avvenire solamente con le garanzie di riserva di legge assoluta e riserva di giurisdizione. Non c'è alcun riferimento ai casi di urgenza, dato che nella comunicazione non ci sono casi di urgenza, al contrario della libertà personale/inviolabilità del domicilio → è per preservare la comunicazione. È inoltre coinvolta una terza persona estranea ai fatti e le quali comunicazioni non possono essere violate. Comunicazioni via web: garantite dall'art 15. Quando stiamo esercitando la libertà di comunicazione? Si tratta di comunicazione quando stiamo dialogando con dei destinatari determinati o determinabili → no

generalità delle persone. Le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali sono consentite per determinati reati, e quando sono assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. Diverso è il caso dei tabulati (numeri chiamati e chiamanti, orari e durata delle telefonate...) → serve solo un decreto motivato da parte del pubblico ministero. Libertà di manifestazione del pensiero: (Art. 21) (non è tutelata dalla segretezza) la si ha quando i contenuti hanno dei destinatari non determinabili/non determinati. Include anche il diritto al silenzio, ossia di non manifestazione del pensiero. Prevede un unico limite esplicito, che è il buon costume (pudore sessuale secondo il sentimento medio della comunità → non comprende posizioni anticonformiste) e dei limiti impliciti, che devono proteggere degli altri interessi costituzionali (es: diffamazione → difende il diritto all'onore, diritto d'autore). Libertà di

informazione: (Art.21) → libertà di informare (si lega alla libertà di manifestazione del pensiero), di informarsi e di essere informati → limiti dei segreti (sono un limite alla libertà di informazione, infatti ci sono alcuni segreti, come il segreto di stato o d’ufficio, che limitano la libertà di informazione). Tutti questi segreti hanno però dei fondamentali costituzionali (ad esempio il segreto di stato viene legato al dovere di difesa della patria, il segreto istruttorio serve a preservare la regolarità del procedimento penale)-> sono dei limiti impliciti alla libertà di informazione, ma non sono in contrasto con l’art.21. L’art. 21 si occupa anche del mezzo di veicolazione delle informazioni (si occupa solo della stampa), e prevede che non ci possa essere nessuna forma di censura preventiva. Nel caso di testate online, ci può essere il sequestro successivo, in caso esse violino delle

normepenali. All'inizio il sistema radiotelevisivo veniva gestito in sede di monopolio pubblico, la corte del 1960 avalla il monopolio a causa della scarsezza di risorse (di canali disponibili), applica l'art. 43 della costituzione giustificando il monopolio. Poi si dice che per le TV locali doveva essere applicata una piena liberalizzazione, che poi viene estesa alla TV nazionale. Viene quindi meno il presupposto di limitatezza dei canali disponibili. Nel 1990 viene approvata una legge che disciplina il sistema televisivo. Afferma il carattere misto pubblico e privato delle radio televisive e fissa il limite del 25% della proprietà delle reti televisive, per garantire il principio del pluralismo dell'informazione → affinché non ci sia il monopolio da parte di un ente. La Corte Costituzionale ritiene che questa legge sia incostituzionale, perché il tetto del 25% non garantiva un pluralismo vero e proprio. La legge Gasparri fissa il tetto al 20% tenendo

conto delle frequenze tradizionali e sul digitale terrestre (20% analogico + digitale). Questione del Web: visto come un grande strumento di libertà e democrazia.

PROBLEMI:

  • Ci sono poche piattaforme che hanno il potere di garantire l'informazione → le piattaforme svolgono un ruolo di oligopolio, e hanno una gestione dei flussi di informazioni dell'intero web.
  • Gestione dei dati e delle preferenze, che vengono chiamati "big data". Quando si fa una ricerca si trovano informazioni coerenti con i contenuti cercati in precedenza, quindi le nostre ricerche non smentiscono le nostre idee → no controinformazione.

I big data vengono poi utilizzati da società private per elaborare dei messaggi personalizzati. (es: Cambridge Analitica-> ottenne da facebook le preferenze e i dati degli utenti, e utilizzò queste informazioni per mandare messaggi personalizzati agli utenti → profilazione. Vennero utilizzati

Per mandare messaggi pro-Brexit e pro-Trump). Le piattaforme sono soggetti privati, quindi si sta stipulando un contratto al momento dell'iscrizione nelle piattaforme.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
51 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher miky.v di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bologna Chiara.