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TRATTATI INTERNAZIONALI
I trattati sono degli accordi, dei contratti. Ad esempio, la CEDU è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa (non nell'Unione Europea).
Il trattato CEDU è precettivo perché c'è un giudice che ha il compito di far rispettare questo trattato. Se un diritto enunciato nella CEDU viene violato da uno stato sovrano, si può ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha sede a Strasburgo e richiedere che lo Stato venga sanzionato per tale violazione. Il giudice poi verifica se quel diritto è stato leso.
Nel caso in cui si sia verificata una violazione:
- Prima del 2001, l'unico strumento a disposizione del giudice erano le sanzioni economiche.
- Nel 2001 si è poi modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione. In particolare, nel primo comma dell'art 117, si fa riferimento agli obblighi internazionali (in cui rientrano i principi).
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enunciati dalla CEDU). Se una norma italiana contrasta con la CEDU, contrasta anche con il primo comma dell'art 117.
L'apertura dell'Italia al sistema internazionale, nella Costituzione si ritrova negli art 10 e 11.
Al primo comma dell'art. 10 Cost. si afferma che l'ordinamento giuridico italiano si conforma (rispetta) alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (riconosciute da tutti).
Esse non sono scritte, sono consuetudini, sopraelevate rispetto alle consuetudini costituzionali. Si parla appunto del diritto internazionale consuetudinario. Le norme a cui si fa riferimento sono: il pacta sunt servanda divieto di genocidio, il principio (gli accordi vanno rispettati), il divieto di invadere altri paesi... il secondo comma dell'art. 10 Cost. afferma che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge italiana in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Si afferma poi
che "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge." E che "non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici"LA LEGGE ORDINARIA
La legge ordinaria è l'atto normativo approvato nell'identico testo da entrambe le Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. Secondo l'articolo 70 Cost., la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere ("funzione legislativa": con questa espressione si indica il necessario contenuto normativo della legge ordinaria).
- leggi in senso meramente formale, atti che hanno la "forma" della legge (In quanto approvate con il procedimento costituzionalmente prescritto per la legge), ma non aventi alcun contenuto normativo. Nella gran parte dei casi la
La legge in senso meramente formale costituisce un'ipotesi in cui la legge rappresenta lo strumento mediante il quale il Parlamento esercita il proprio potere di controllo e di indirizzo politico nei confronti del Governo.
Con l'espressione "legge provvedimento" si fa riferimento a quelle leggi che, anziché porre una disciplina generale ed astratta, dispongono direttamente in merito ad una determinata situazione, ovvero si tratta di un atto formalmente legislativo, ma concretamente amministrativo (atto che, in quanto legge, è generale ed astratto, ma che in realtà "concretamente provvede", assumendo il contenuto di un atto amministrativo).
Con l'espressione leggi "rinforzate" si fa riferimento a leggi il cui procedimento di formazione è reso più complesso (ad es. attraverso l'accordo, la consultazione di enti ecc.) in ragione della necessità dell'intervento di ulteriori adempimenti che
ne aggravano l'iter di formazione. Sotto il profilo della loro posizione nel sistema delle fonti, le leggi rinforzate si distinguono dalle leggi comuni sia per forza attiva (possono abrogare solo le leggi che hanno quello specifico contenuto) che per forza passiva (possono essere abrogate soltanto da leggi formate con quello specifico procedimento). Le leggi rinforzate sono pertanto una forma di fonti atipiche.
- leggi atipiche
Le sono quelle leggi che, pur avendo la stessa "forma" della legge ordinaria, hanno una peculiare "forza" (attiva o passiva) che le distingue. E così, ad esempio, hanno una forza passiva potenziata le leggi non sottoponibile a referendum abrogativo, ed ancora sono "atipiche" le leggi meramente formali, cioè quegli atti aventi la forma della legge ma che non introducono norme capaci di produrre effetti giuridici generali nell'ordinamento. Appare tuttavia utile ricordare che la distinzione tra fonti atipiche e fonti
rinforzate è semplicemente convenzionale. ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI aventi forza di legge”, Sullo stesso piano della legge ordinaria si collocano i c.d. “atti adottati dal Governo in via eccezionale e in al richiamato principio di cui all’art. 70 della Costituzione, che appunto riserva al Parlamento l’esercizio della funzione legislativa. Gli “atti aventi forza di legge” sono atti formalmente diversi dalla legge, ma che si pongono sullo stesso piano. Si definisce, infatti, “forza di legge”, la capacità dell'atto di innovare l'ordinamento giuridico con la stessa “forza" della legge (ci si riferisce alla capacità della legge, ovvero a ciò che la legge può fare).
Sono atti aventi forza di legge:
- decreti legislativi: emanati dal Governo sulla base di una legge delega del Parlamento
- decreti legge: sono provvedimenti
Ciare anche lavalidità di questa stessa legge.Il giorno stesso dell'adozione del decreto-legge il governo deve presentare alle Camere unconversione in legge del decreto-legge.disegno di legge di I regolamenti di camera e Senatoprevedevano una preliminare veri ca dei presupposti di necessità ed urgenza per i decreti legge.Con la riforma del 1997 e del 2017 tale controllo è diventato eventuale.In sede di conversione il Parlamento può introdurre emendamenti al decreto legge.Periodicamente riemerge la tesi che vorrebbe negare al Parlamento la possibilità di emendare ildecreto-legge, costringendo le Camere ad una votazione secca di approvazione o di rigetto deldecreto-legge nella sua interezza. Questa tesi si fonda sull'assunto che l'introduzione diemendamenti, darebbe vita ad un atto normativo nuovo e diverso rispetto a quello approvato dalgoverno. A questa tesi si può replicare che la responsabilità del governo (dettata
dall'articolo 77Cost.) è riferibile all'atto "decreto-legge" (e dunque all'adozione dello stesso e al contenuto del medesimo), mentre con la conversione in legge il Parlamento fa proprio il contenuto del decreto-legge. Appare dunque evidente come la tesi dell'inemendabilità del decreto-legge da parte del Parlamento si riveli, in via di principio, gravemente lesiva dell'autonomia e indipendenza del Parlamento. In realtà bisogna evidenziare come alla base di tale proposta vi sia chiaramente una visione del ruolo del Parlamento come subordinato al governo. L'introduzione di emendamenti al decreto-legge pone il problema della data di entrata in vigore degli stessi. Gli emendamenti, secondo l'articolo 15, comma 5, legge numero 400 del 1988, entrano in vigore dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. tipologie diemendamenti: Bisogna però