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TRATTATI INTERNAZIONALI

I trattati sono degli accordi, dei contratti. Ad esempio, la CEDU è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa (non nell'Unione Europea).

Il trattato CEDU è precettivo perché c'è un giudice che ha il compito di far rispettare questo trattato. Se un diritto enunciato nella CEDU viene violato da uno stato sovrano, si può ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha sede a Strasburgo e richiedere che lo Stato venga sanzionato per tale violazione. Il giudice poi verifica se quel diritto è stato leso.

Nel caso in cui si sia verificata una violazione:

  • Prima del 2001, l'unico strumento a disposizione del giudice erano le sanzioni economiche.
  • Nel 2001 si è poi modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione. In particolare, nel primo comma dell'art 117, si fa riferimento agli obblighi internazionali (in cui rientrano i principi).

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enunciati dalla CEDU). Se una norma italiana contrasta con la CEDU, contrasta anche con il primo comma dell'art 117.

L'apertura dell'Italia al sistema internazionale, nella Costituzione si ritrova negli art 10 e 11.

Al primo comma dell'art. 10 Cost. si afferma che l'ordinamento giuridico italiano si conforma (rispetta) alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (riconosciute da tutti).

Esse non sono scritte, sono consuetudini, sopraelevate rispetto alle consuetudini costituzionali. Si parla appunto del diritto internazionale consuetudinario. Le norme a cui si fa riferimento sono: il pacta sunt servanda divieto di genocidio, il principio (gli accordi vanno rispettati), il divieto di invadere altri paesi... il secondo comma dell'art. 10 Cost. afferma che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge italiana in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Si afferma poi

che "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge." E che "non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici"

LA LEGGE ORDINARIA

La legge ordinaria è l'atto normativo approvato nell'identico testo da entrambe le Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. Secondo l'articolo 70 Cost., la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere ("funzione legislativa": con questa espressione si indica il necessario contenuto normativo della legge ordinaria).

  • leggi in senso meramente formale, atti che hanno la "forma" della legge (In quanto approvate con il procedimento costituzionalmente prescritto per la legge), ma non aventi alcun contenuto normativo. Nella gran parte dei casi la

La legge in senso meramente formale costituisce un'ipotesi in cui la legge rappresenta lo strumento mediante il quale il Parlamento esercita il proprio potere di controllo e di indirizzo politico nei confronti del Governo.

Con l'espressione "legge provvedimento" si fa riferimento a quelle leggi che, anziché porre una disciplina generale ed astratta, dispongono direttamente in merito ad una determinata situazione, ovvero si tratta di un atto formalmente legislativo, ma concretamente amministrativo (atto che, in quanto legge, è generale ed astratto, ma che in realtà "concretamente provvede", assumendo il contenuto di un atto amministrativo).

Con l'espressione leggi "rinforzate" si fa riferimento a leggi il cui procedimento di formazione è reso più complesso (ad es. attraverso l'accordo, la consultazione di enti ecc.) in ragione della necessità dell'intervento di ulteriori adempimenti che

ne aggravano l'iter di formazione. Sotto il profilo della loro posizione nel sistema delle fonti, le leggi rinforzate si distinguono dalle leggi comuni sia per forza attiva (possono abrogare solo le leggi che hanno quello specifico contenuto) che per forza passiva (possono essere abrogate soltanto da leggi formate con quello specifico procedimento). Le leggi rinforzate sono pertanto una forma di fonti atipiche.

  • leggi atipiche

Le sono quelle leggi che, pur avendo la stessa "forma" della legge ordinaria, hanno una peculiare "forza" (attiva o passiva) che le distingue. E così, ad esempio, hanno una forza passiva potenziata le leggi non sottoponibile a referendum abrogativo, ed ancora sono "atipiche" le leggi meramente formali, cioè quegli atti aventi la forma della legge ma che non introducono norme capaci di produrre effetti giuridici generali nell'ordinamento. Appare tuttavia utile ricordare che la distinzione tra fonti atipiche e fonti

rinforzate è semplicemente convenzionale. ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI aventi forza di legge”, Sullo stesso piano della legge ordinaria si collocano i c.d. “atti adottati dal Governo in via eccezionale e in al richiamato principio di cui all’art. 70 della Costituzione, che appunto riserva al Parlamento l’esercizio della funzione legislativa. Gli “atti aventi forza di legge” sono atti formalmente diversi dalla legge, ma che si pongono sullo stesso piano. Si definisce, infatti, “forza di legge”, la capacità dell'atto di innovare l'ordinamento giuridico con la stessa “forza" della legge (ci si riferisce alla capacità della legge, ovvero a ciò che la legge può fare).

Sono atti aventi forza di legge:

  • decreti legislativi: emanati dal Governo sulla base di una legge delega del Parlamento
  • decreti legge: sono provvedimenti
provvisori con forza di legge adottati sotto la responsabilità del Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza. L'ultimo comma dell'articolo 77 Cost. puntualizza che tali decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Il decreto legge: L'assegnazione al governo del potere di decretazione d'urgenza è in Costituzione accompagnata da una stringente serie di limiti che confermano la straordinarietà di tale potere e la preminenza del Parlamento nella titolarità e nell'esercizio della funzione legislativa: a) Può essere adottato dal governo solo in presenza di casi straordinari di necessità e urgenza b) Deve essere presentato immediatamente alle camere per la conversione in legge c) Ha un'efficacia temporale limitata di 60 giorni d) Trascorso il termine di 60 giorni, qualora non sia intervenuta la conversione in legge, perde efficacia dalmomento dell'adozione (ex tunc) Il decreto legge è adottato dal consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica che dunque svolge una primissima fase di controllo dell'operato dell'esecutivo. Discussa indottrina è l'ampiezza del potere del Presidente della Repubblica nel sindacare la sussistenza della necessità e urgenza del provvedere. Il dettato costituzionale incentra nel rapporto Parlamento-governo la soluzione di tale questione: è il governo che viene incaricato dalla Costituzione di valutare la sussistenza della necessità e urgenza del provvedere e spetta al Parlamento condividere o bocciare le valutazioni del governo. Appare dunque preferibile restringere il potere di diretto ed immediato controllo del Presidente della Repubblica del decreto-legge in merito alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza. E pertanto deve ritenersi che un eventuale diniego di emanazione del decreto-legge da partedel presidente della Repubblica possa avvenire norme palesemente incostituzionali solo quando il presidente ravvisi nel decreto-legge o perché norme che incidano gravemente sul riparto di competenze esso contenga violazioni della Costituzione. In merito alle conseguenze di un decreto-legge adottato in assenza dei requisiti di necessità e urgenza, la giurisprudenza costituzionale aveva sempre affermato la propria competenza a pronunciarsi nei confronti dei decreti non ancora convertiti, ma aveva parimenti affermato che la legge di conversione "sana" tale vizio del decreto-legge. In seguito la corte costituzionale ha mutato orientamento ed ha dichiarato incostituzionale non solo il decreto-legge adottato in assenza di requisiti di necessità ed urgenza, ma anche la successiva legge di conversione, affermando che il vizio del decreto-legge (relativo alla mancanza di requisiti di necessità ed urgenza) non solo è sanato dalla legge di conversione, ma finisce per in

Ciare anche lavalidità di questa stessa legge.Il giorno stesso dell'adozione del decreto-legge il governo deve presentare alle Camere unconversione in legge del decreto-legge.disegno di legge di I regolamenti di camera e Senatoprevedevano una preliminare veri ca dei presupposti di necessità ed urgenza per i decreti legge.Con la riforma del 1997 e del 2017 tale controllo è diventato eventuale.In sede di conversione il Parlamento può introdurre emendamenti al decreto legge.Periodicamente riemerge la tesi che vorrebbe negare al Parlamento la possibilità di emendare ildecreto-legge, costringendo le Camere ad una votazione secca di approvazione o di rigetto deldecreto-legge nella sua interezza. Questa tesi si fonda sull'assunto che l'introduzione diemendamenti, darebbe vita ad un atto normativo nuovo e diverso rispetto a quello approvato dalgoverno. A questa tesi si può replicare che la responsabilità del governo (dettata

dall'articolo 77Cost.) è riferibile all'atto "decreto-legge" (e dunque all'adozione dello stesso e al contenuto del medesimo), mentre con la conversione in legge il Parlamento fa proprio il contenuto del decreto-legge. Appare dunque evidente come la tesi dell'inemendabilità del decreto-legge da parte del Parlamento si riveli, in via di principio, gravemente lesiva dell'autonomia e indipendenza del Parlamento. In realtà bisogna evidenziare come alla base di tale proposta vi sia chiaramente una visione del ruolo del Parlamento come subordinato al governo. L'introduzione di emendamenti al decreto-legge pone il problema della data di entrata in vigore degli stessi. Gli emendamenti, secondo l'articolo 15, comma 5, legge numero 400 del 1988, entrano in vigore dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. tipologie diemendamenti: Bisogna però
Dettagli
A.A. 2022-2023
105 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lindabartolozzii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Belletti Michele.