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TITOLO Il parlamento italiano è composto da due camere poste su un piano di totale parità giuridica: la camera dei deputati e il senato della repubblica.
In particolare, si parla di bicameralismo perfetto o paritario - le due camere sono elette a suffragio universale e diretto ed esercitano collettivamente la funzione legislativa. Hanno la stessa durata di 5 anni.
Art. 60: il parlamento è eletto per 5 anni - modificato nel 1963 perché prima citava che il senato era eletto ogni 6 anni. Così sarebbe impossibile avere delle maggioranze stabili e quindi non riuscire a governare. De Gasperi nel '53 e nel '58 hanno sciolto anticipatamente il senato quindi non ha mai preso vita.
L'origine storica del bicameralismo è derivata dalla rappresentanza dei ceti e delle classi - House of common, rappresentativa delle classi basse - House of lord, rappresentativa della nobiltà. In Italia il senso è quello di avere un sistema di "check and balance" tra le due camere.
"balances". Le due camere sono infatti praticamente una la copia dell'altra. Hanno le stesse competenze ma le esercitano separatamente. Ad eccezione del parlamento in seduta comune. Negli anni successivi all'entrata in vigore della costituzione, attuare il senato come camera delle regioni significava dare rappresentanza maggioritaria al senato alle regioni governate dal PCI. 21 La DC sosteneva che il PCI e il PSI dovevano rimanere fuori dal governo e non potevano permettersi di farli entrare al Senato. Trasformare il senato nella camera delle regioni vuol dire che le regioni avrebbero implementato il ruolo in cui questo non era voluto dalla maggioranza del momento di discussione. Il penultimo comma ci ricorda quanto detto prima. Le regioni più piccole hanno una rappresentanza molto più piccola delle altre regioni. Ciò giustifica la diversa attribuzione dei senatori. Sussistono però delle differenze relative 1. al numero dei membri delle due camere (630)
deputati - ora 400 ; e 315 senatori - ora 200);
2. alla presenza di una componente non elettiva del senato, costituita dai senatori a vita di diritto;
3. al diverso elettorato passivo (in quanto possono essere eletti deputati coloro che hanno compiuto 25 anni mentre alla camera 40 anni).
Al momento del loro insediamento, le due camere sono tenute ad eleggere i propri membri, il presidente e i componenti dell'ufficio di presidenza.
Il presidente viene eletto a scrutinio segreto secondo determinate maggioranze.
Camera = al primo scrutinio si richiede la maggioranza dei due terzi dei componenti. Al secondo scrutinio la maggioranza dei due terzi dei voti mentre dal terzo la maggioranza assoluta dei voti.
Senato = al primo e al secondo scrutinio si richiede la maggioranza assoluta dei componenti. Al terzo la maggioranza assoluta dei voti mentre dal quarto si procede al ballottaggio.
Le ragioni di questi elevati quorum risiedono nell'intento di evitare che la figura dei presidenti
sialegata da un rapporto troppo intenso con una specifica maggioranza ma goda invece di più ampio consenso.Art. 59 non ha una grande rilevanza politica: dubbio di interpretazione -> il presidente della repubblica consente di nominare 5 senatori a vita. Cossiga interpreta questo articolo come che ogni presidente può nominare 5 senatori a vita.
Ma con questa interpretazione si rischia che i senatori a vita possano influenzare la maggioranza parlamentare e da qui viene il chiarimento con la riforma costituzionale del 2021.
Sia la camera che il senato si articolano all'interno in commissioni: collegi necessari di ristrette dimensioni che svolgono diverse funzioni politiche. Hanno infatti un ruolo essenziale del procedimento legislativo, distinguendosi in commissioni in:
- sede referente;
- sede deliberante;
- sede redigente.
Esercitano la funzione di controllo parlamentare sull'attività del governo.
La funzione di indirizzo consiste nell'approvazione di
risoluzioni volte a manifestare orientamenti ed indirizzi su specifici argomenti;
la funzione consultiva quando è necessario acquisire il parere di una commissione per aspetti di sua competenza;
la funzione conoscitiva, attraverso la promozione di specifiche indagini.
Le commissioni si distinguono in:
- permanenti, a cui devono appartenere i singoli parlamentari che hanno una competenza per materia e svolgono una funzione legislativa di indirizzo e di controllo sull'attività del governo;
- temporanee, le quali vengono istituite temporanee per l'esame di questioni specifiche;
- monocamerali, se composte da appartenenti ad una sola camera;
- bicamerali, se costituite congiuntamente.
Accanto alle commissioni vi sono le giunte: organi collegiali permanenti interni alle camere aventi funzione di carattere tecnico giuridico, attinenti al funzionamento dell'istituto parlamentare.
Alla camera vi sono:
- la giunta per il regolamento;
- la giunta delle elezioni; giunta per le autorizzazioni a procedere. Al senato vi sono: - la giunta per il regolamento; - la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il parlamento italiano è caratterizzato da un regime di autonomia finanziaria e contabile. Non dipendono finanziariamente dal governo e sono dunque libere di decidere l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni. Vige inoltre il principio di immunità della sede: le camere si riservano il potere di decidere chi ammettere e chi non ammettere all'interno degli edifici in cui si svolgono le attività parlamentari, al fine di preservare l'ordine e la polizia all'interno di esse. Le camere godono della giustizia domestica [o autodichia]: hanno il potere di decidere sulle controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle stesse -> il giudice non può pronunciarsi sui ricorsi presentati dai funzionari ed impiegati di
- designare i membri delle commissioni parlamentari;
- determinare la linea politica comune da tenere in aula;
- mettere a disposizione dei membri del gruppo servizi e strutture a supporto dell'attività parlamentare.
- Insindacabilità (o irresponsabilità) civile, penale, amministrativa e disciplinare per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni parlamentari.
- Per eleggere il presidente della repubblica.
- Per eleggere i 5 giudici della corte costituzionale.
- Per eleggere...
- Non è a capo del governo (Repubblica presidenziale)
- Non influenza l'indirizzo politico della maggioranza (Repubblica semipresidenziale)
- Organo costituzionale, ovvero che le sue funzioni e competenze sono stabilite dalla
Entrambe le camere contro i provvedimenti relativi alla loro carriera. I gruppi parlamentari possono essere definiti l'unione dei membri di un ramo del parlamento appartenenti allo stesso partito politico. La loro esistenza trova una giustificazione nell'esigenza di assicurare un immediato collegamento tra gli orientamenti e gli indirizzi generali della società e delle camere, nonché nell'esigenza di efficienza, efficacia e semplificazione dell'attività parlamentare.
I gruppi si occupano di:
I presidenti dei rispettivi gruppi si occupano di definire il programma e i calendari dei lavori dell'assemblea, partecipando alle consultazioni del capo dello stato per la formazione del nuovo governo o per la risoluzione delle crisi.
Il sistema parlamentare italiano prevede che i parlamentari siano eletti per rappresentare il popolo e svolgere le loro funzioni all'interno del Parlamento. Ogni parlamentare è libero di esprimere le proprie opinioni e votare secondo la propria coscienza, ma allo stesso tempo è obbligato ad appartenere ad un gruppo parlamentare.
Questo significa che i parlamentari devono seguire le indicazioni del partito di appartenenza. Tuttavia, se un parlamentare viene espulso o si dimette da un gruppo, non perde la carica di parlamentare e può continuare a svolgere le sue funzioni aderendo ad un altro gruppo parlamentare. Questo fenomeno è conosciuto come mobilità parlamentare.
La mobilità parlamentare si basa sull'articolo 67 della Costituzione italiana, che stabilisce che il mandato parlamentare deve essere ispirato all'interesse generale della comunità e deve essere esercitato liberamente. Questo articolo vieta il mandato imperativo, cioè l'obbligo per i parlamentari di votare in base alle direttive del partito.
In passato, i membri della Camera dei Fasci e delle Corporazioni erano vincolati da un mandato imperativo, cioè dovevano votare secondo le indicazioni dei fasci e delle corporazioni. Questo significa che veniva loro detto cosa dovevano votare. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948, è stato introdotto il divieto di mandato imperativo, garantendo ai parlamentari la libertà di voto.
Per ogni singolo parlamentare vengono inoltre assicurate determinate garanzie:
Art. 68 - Immunità parlamentare - compresa anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari (a differenza dell'art. 90 del Presidente della Repubblica).
Non è un privilegio odioso, ma è una prerogativa per l'esercizio della funzione parlamentare.
Il parlamentare può perdere il proprio status per decisione dell'assemblea quando il questo perde uno dei requisiti previsti per l'elettorato passivo o vi siano delle cause di incompatibilità o anche per dimissioni.
Il parlamento si riunisce in seduta comune al fine di esercitare specifiche funzioni:
Gli 8 membri del consiglio superiore della magistratura.
Per compilare l'elenco dei 45 cittadini aventi i requisiti per essere eletti quali senatori.
Per estrarre a sorte i 16 giudici non togati che integrano la corte costituzionale in sede penale.
Per mettere in stato di accusa il presidente della repubblica. In tal caso, presiede il presidente della camera e si riunisce a Montecitorio.
Il presidente della Repubblica è una Repubblica parlamentare. La funzione di indirizzo politico (stabilire quale politica interna ed estera realizzare) è esercitata dal parlamento e dal governo, non dal presidente della Repubblica.
Il presidente della Repubblica non ha un ruolo ben preciso come nelle altre forme di governo:
Caratteristiche:
Costituzione, negli articoli dal 83 a 91. In quanto contitolare della sovranità si trova in una posizione di parità e indipendenza rispetto agli altri organi costituzionali dello Stato (Parlamento e Governo).
Organo monocratico, ovvero che è formato da una sola funzione: l'unico organo costituzionale a non essere di tipo collegiale.
Organo super partes, significa che il Presidente deve essere imparziale, al di fuori degli altri organi dello Stato.
Organo di garanzia e controllo. Non svolge quindi azione di governo (legislativa, esecutiva e giudiziaria). Svolge invece funzioni di garanzia e controllo. In quanto super partes, il Presidente ha il compito di controllare ed agevolare l'intero meccanismo. Deve assicurare l'osservanza della Costituzione da parte degli altri organi dello Stato.
Da queste caratteristiche possiamo ricavare la seguente definizione: "Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale monocratico e super partes."
garan