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Assetto organizzativo delle Camere

Gli organi delle camere sono: assemblea, presidente, ufficio di presidenza, commissioni parlamentari, giunte.

Presidente

Previsto dalla costituzione, che gli assegna specifici poteri. L'elezione del proprio presidente nelle due Camere avviene con procedure diverse:

  • Camera → maggioranza dei ⅔ dei membri al primo scrutinio e dei voti nel secondo e terzo scrutinio, dopo il terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta
  • Senato → maggioranza assoluta dei membri nei primi due scrutini, nel terzo maggioranza assoluta, nel caso in cui nessuno ottenga la maggioranza richiesta: ballottaggio (a parità di voti vince il più anziano)

(Nella prima seduta i presidenti della Camera e del Senato sono i più anziani tra i vicepresidenti della legislatura precedente).

Il presidente ha potere di:

  • rappresentanza
  • nomina
  • attivazione
  • organizzazione e direzione dei lavori
  • vigilanza sull'attività degli organi

PRESIDENTE DEL SENATO: Ignazio la Russa

PRESIDENTE DELLA CAMERA: Lorenzo Fontana

Dopo il presidente si eleggono gli altri membri dell'ufficio di presidenza e si costituiscono dei gruppi parlamentari, a cui devono appartenere tutti i senatori e deputati.

Commissioni parlamentari

I regolamenti parlamentari prevedono commissioni parlamentari permanenti, sono quelle commissioni che hanno specifiche competenze in determinate materie e intervengono sempre nel procedimento di formazione della legge.

Il numero dei parlamentari di ciascun gruppo deve rispecchiare proporzionalmente quello ottenuto in parlamento, a seguito delle votazioni. (Sono 14 in entrambe le camere).

Ogni commissione nella prima riunione elegge il proprio presidente. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive, per acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività delle camere.

Giunte

Le Giunte parlamentari sono degli organi della Camera e del Senato che svolgono dei compiti

Le prerogative volte a garantire il corretto funzionamento della Camera e l'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri. Esistono tre giunte parlamentari alla Camera e altre due al Senato.

CAMERA

  • Giunta delle elezioni: verifica la regolarità dell'elezione di ogni deputato (30 deputati)
  • Giunta per le autorizzazioni a procedere: valutare la legittimità della richiesta di arresto, o altra limitazione della libertà personale (21 deputati)
  • Giunta per il regolamento: funzione di consulenza, su eventuali modifiche del regolamento, o interpretazioni da seguire (10 deputati)

SENATO

  • Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari: cumula le funzioni della giunta per le autorizzazioni a procedere, e quella per le elezioni, già esaminate per la Camera (21 senatori)
  • Giunta per il regolamento: cumula le funzioni della giunta per le autorizzazioni a procedere, e quella per le elezioni, già esaminate per la Camera (10 membri)

LE PREROGATIVE

PARLAMENTARISi intende un insieme di istituti che mirano ad assicurare e garantire l'indipendenza del parlamento. Ciascuna camera gode di un autonomia regolamentare, che consiste nel potere di adottare il proprio regolamento.

Le Camere dispongono poi della autodichia o giurisdizione domestica, che permette di risolvere, attraverso un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipendenti.

La potestà parlamentare delle Camere è espressione della loro autonomia e indipendenza, ogni Camera determina quindi la propria organizzazione interna e le regole del proprio funzionamento.

I regolamenti parlamentari trovano il proprio fondamento nella costituzione e riguardano l'organizzazione e il funzionamento delle Camere, richiamando il principio della centralità del Parlamento.

Natura giuridica dei regolamenti parlamentari:

  • atti meramente interni all'organo parlamentare (interna corporis), non sindacabili e senza rilevanza esterna

primarie con un ambito materiale di competenza costituzionalmente riservato

↓Ad entrambe le questioni la corte risponde negativamente

L’autonomia normativa di entrambi i rami del Parlamento assegna alle Camere un ampio margine di indipendenza, la Corte esclude la sindacabilità dei regolamenti parlamentari. 45

L’indipendenza delle Camere è una conseguenza del ruolo centrale che la costituzione ha assegnato al Parlamento.

La costituzione assegna a ciascuna Camera la funzione di verifica dei poteri, che permette di giudicare la legittimità dei membri↓se la verifica dei poteri rappresenta garanzia e espressione dell’autonomia e indipendenza delle Camere, rimane comunque il timore di un uso politico del potere.

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO E VINCOLO DI MANDATO

Il divieto di mandato imperativo consente ai parlamenti di cambiare idea nel corso della legislatura, passando da un partito all’altro. Secondo alcuni, però, sarebbe giusto

, come in tutti i Paesi democratici, non è previsto il vincolo di mandato per i deputati e i senatori. Ciò significa che nessun parlamentare è obbligato a seguire le direttive del partito di appartenenza una volta eletto. Questo principio è stato introdotto dopo la Rivoluzione francese, quando si è affermato il concetto che ogni parlamentare rappresenta l'intera Nazione e non solo un singolo partito o gruppo parlamentare. Pertanto, i parlamentari italiani non sono legati alle idee del partito di origine e possono aderire a nuovi principi, gruppi politici o partiti durante il loro mandato. È importante sottolineare che il vincolo di mandato, ovvero l'obbligo di aderire al partito di elezione per l'intera legislatura, esiste solo in pochi stati, tra cui il Portogallo. Secondo l'articolo 67 della Costituzione italiana, ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione e svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Il principio che vieta il mandato imperativo è sancito dalla Costituzione all'articolo 67, scritto e concepito per assicurare la libertà di pensiero e di espressione dei deputati e senatori, che non hanno vincoli nei confronti del partito, del programma elettorale e degli elettori che li hanno votati. L'unico vincolo - se così si può chiamare - tra i parlamentari e i cittadini che li hanno votati ha natura di responsabilità politica e non è giuridicamente rilevante.

Insindacabilità parlamentare: i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 68: I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

L'immunità parlamentare consiste nel divieto di sottoposizione del parlamentare, senza autorizzazione della camera di appartenenza, a

perquisizione personale o domiciliare né ad arresto o a detenzione o a forme di privazione della libertà personale. Senza autorizzazione della camera di appartenenza nessun parlamentare può essere sottoposto ad intercettazioni. [Coesistono due istituti: quello della irresponsabilità, che tutela sempre il deputato, e quello della inviolabilità della persona del parlamentare, che opera solo durante il mandato].

La costituzione prevede un'indennità a deputati e senatori per assicurare l'indipendenza dei parlamentari da pressioni economiche, assicurando così l'indipendenza dello stesso parlamento. Lo statuto albertino vietava ogni tipo di retribuzione o indennità.

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

  1. funzione legislativa e di revisione costituzionale
  2. funzione di indirizzo e di controllo politico
  3. funzione ispettiva

Funzione legislativa e di revisione costituzionale

Il procedimento di approvazione della legge (iter legis) ha

più fasi:

  1. fase dell’iniziativa (art. 71)
  2. fase istruttoria (commissioni, art. 72)
  3. fase deliberante
  4. fase della promulgazione (capo di stato)
  5. fase della pubblicazione (ministero della giustizia)

In merito alla fase dell’iniziativa, diversi soggetti possono presentare ddl:

  • il governo (con autorizzazione del PdR)
  • ciascun parlamentare 47
  • il corpo elettorale
  • i consigli regionali
  • il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
  • i comuni

Iniziativa governativa: destinata ad avere maggiore successo (il governo presenta il ddl alla maggioranza che lo sostiene).

La fase istruttoria si conclude con una relazione in cui si propone di accettare o respingere il ddl. La commissione agisce in sede referente e può nominare un comitato ristretto, per garantire la partecipazione delle minoranze.

La fase deliberante del processo legislativo si articola nella: discussione e votazione generale sul progetto, discussione e votazione articolo per articolo, discussione

E votazione finale. Per la deliberazione dell'assemblea è necessaria la presenza della metà più uno dei membri.

● Procedimento abbreviato: abbreviazione dei termini normali previsti per le singole fasi dell'iter legis.

● Procedimento decentrato: si svolge interamente in commissione (in sede deliberante).

● Procedimento misto: ripartizione della fase di approvazione della legge tra commissione e assemblea, poco usato e macchinoso.

Quando una camera approva un ddl → il suo presidente lo trasmette al presidente dell'altra camera → questa lo esamina con uno dei tre procedimenti → quando entrambe le camere approvano l'identico testo, il presidente dell'ultima camera che ha approvato, invia la delibera legislativa al PdR per la promulgazione.

(In caso di rinvio della legge alle camere da parte del PdR la riapprovazione è riservata all'assemblea, e le camere discutono solo delle parti della legge oggetto del messaggio.

presidenziale)LA MANOVRA DI BILANCIO

La funzione di indirizzo politico-economico avviene attraverso l'approvazione della manovra finanziaria.

Art 81: Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 48

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Questo articolo (modificato nel 2012) prevede che lo Stato assicuri l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Introduce poi il pareggio del bilancio: il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di c

Dettagli
A.A. 2022-2023
145 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mary.girardelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Belletti Michele.