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Condizione veramente potestativa
L'effetto di un contratto si produce solo per volontà di una delle parti.
Condizione
È considerata dal nostro sistema come elemento accidentale. È un evento futuro e incerto perché non sappiamo se si verificherà. Se è posta come clausola di un contratto ne può sospendere gli effetti.
Termine
Rappresenta un altro elemento accidentale. È un evento futuro ma certo ed è previsto anch'esso come clausola di un contratto. Può essere sia iniziale, quando le parti stabiliscono l'inizio degli effetti del contratto, che finale, quando le parti stabiliscono la conclusione degli effetti del contratto.
L'accettazione e la rinuncia all'eredità non possono essere sottoposte a condizione o termine.
Onere
Indica un peso che si può apporre al negozio a titolo gratuito, come la donazione. L'apposizione di un onere non altera la causa del contratto.
contratto o del testamento, quindi il fatto che il donatario abbia l’onere non incide sulla natura gratuita del contratto. ffffff fi ff fi ff ff ff ff ff ff ffi ffi ff ff fi fi ffi fi ff fi
Integrazione del contratto -> ingerenza dello stato sull’autonomia privata dei contratti. Il contratto obbliga le parti a rispettare ciò che è previsto dal contratto stesso e le sue conseguenze, vi sono poi degli obblighi di legge, ovvero le integrazioni, imposti dallo stato. Per esempio, in caso di contratti immobiliari le spese notarli sono sempre a carico dell’acquirente, a meno che le parti non si siano accordate diversamente.
L’integrazione di un contratto può avvenire anche secondo gli usi, cioè le parti non prevedono speci chemodalità perché ne esistono alcune già sottintese. Gli usi possono essere normativi e negoziali (o clausole d’uso).
Equità -> si distingue l’equità con funzione integrativa
dall'equità con funzione correttiva.
Interpretazione del contratto -> la fase dell'interpretazione del contratto è una delle più delicate perché si deve capire qual è la regola che le parti vogliono porre, ovvero il senso che le parti vogliono dare al contratto. I tre momenti che segnano l'interpretazione del contratto sono la fase interpretativa, la qualificazione e l'individuazione dei diritti e degli obblighi che scaturiscono dal contratto.
Il codice offre dei criteri interpretativi che partono dall'articolo 1362 a seguire. Le norme dalla 1362 alla 1365 sono dell'interpretazione soggettiva, dalla 1367 alla 171 sono norme di interpretazione oggettiva. La norma 1366 rappresenta una norma di cerniera tra le due.
Art 1362 comma 1, il procedimento di qualificazione parte dalla comune intenzione delle parti, art 1362 comma 2, valutazione del comportamento complessivo delle parti dopo la conclusione del contratto.
interpretazione complessiva delle clausole -> le clausole vengono lette in maniera complessiva, e non singolarmente, per dare un senso al contenuto contrattuale. <h2>Art 1365</h2> -> se nel contenuto contrattuale viene indicata un’ipotesi, questa ha solo natura di esempio e non preclude altro. <h2>Art 1366</h2> -> il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Il giudice deve ritenere che il contratto sia stato concluso tra le parti secondo il principio di buona fede. L’articolo segna un passaggio tra le norme d’interpretazione soggettiva e quelle di interpretazione oggettiva, è come se a questo punto il giudice valutasse tutte le norme prima della 1366, dato che sono norme di interpretazione soggettiva. <h2>Art 1367</h2> -> inizio di valutazione complessiva oggettiva. Il contratto o le singole clausole devono essere interpretate solo nel senso in cui queste producono degli effetti, piuttosto che in quello dove non ne producono atto. <h2>Art 1368</h2> -> le clausole ambigue siinterpretano secondo gli usi o le prassi. Comma 2, se una delle parti è un imprenditore, le norme ambigue si interpretano come di solito vengono interpretate nella sede dell'impresa.
Etti del contatto -> ci troviamo nella parte generale del contratto e comprende l'art 1372 a seguire.
Art 1372 -> a erma che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per consenso di entrambe le parti o per forza di legge. Il contratto non produce effetti nei confronti di terzi (regola generale) se non per casi espressi dalla legge. Uno dei casi è il recesso, che consente a una delle parti di uscire dal vincolo contrattuale. Quando il recesso è compiuto dal soggetto forte, il recesso è ritenuto clausola vessatoria.
Art 1376 -> contratti con effetti reali. Distinzione fondamentale tra contratti reali (ne sono rimasti pochissimi nella tradizione italiana, si perfezionano solo con la consegna della res secondo la tradizione romanistica),
a e etti reali (consensodelle parti legittimamente manifestato, nel caso della vendita si ha un e etto traslativo) e a e etti obbligatori(non c’entra la res, creano obblighi, come il contratto preliminare).La vendita non è sempre un contratto a e etti reali, per esempio nel caso della vendita di cose altrui.ff fi ff ff ff ff ff ff fi ff ff ff ff fiArt 1377 -> per trasferimento di una massa di cose si applica il principio dell’articolo precedente, il 1376.Art 1381 -> riguarda la promessa dell’obbligazione. La mancata prestazione di un terzo prevede unindennizzo.15/11Art 1387 e seguenti, istituto della rappresentanza -> il potere di rappresentanza è conferito dalla legge.Il contratto concluso dal rappresentante, in nome e nell’interesse del rappresentato, produce direttamentee etti nei confronti del rappresentato. Nel caso della vendita, l’e etto che si produce è il trasferimento dellaproprietà del bene.Art 1389 -> la
La capacità di agire va verificata se il contratto è una conseguenza di rappresentanza. È sufficiente che il rappresentato sia capace di agire o si richiede che anche il rappresentante sia in grado di agire? È sufficiente che il rappresentato abbia la capacità di agire, ma il rappresentante, anche se non ha la capacità di agire, deve avere la capacità di intendere e di volere. In caso contrario il contratto è annullabile poiché risulterebbe invalido.
Art 1390 -> il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante, cioè se il rappresentante ha commesso un errore. Quando il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, cioè sbagli che il rappresentato già aveva previsto, la volontà viziata del rappresentante non produce effetti.
Art 1394, con itto di interessi -> Il contratto può essere annullato se il con itto di interessi era ipotizzabile.
Il contratto con se stesso è in genere invalido poiché il rappresentante è sia venditore che acquirente. Ci sono dei casi in cui il conflitto di interessi viene superato e il contratto con se stesso è valido, ovvero quando il rappresentato (es. una società) lo autorizza.
Contratto di mandato -> Il mandatario assume obblighi nei confronti del mandante. Il contratto può essere con o senza rappresentanza, quindi può essere fornito o meno di procura. Quando il mandato è fornito di procura, nell'ipotesi di trasferimento di proprietà si ha un effetto diretto nella sfera patrimoniale del mandante. Quando il mandato non è fornito di procura, se il mandatario decide di non trasferire il suo bene, il mandante può appellarsi al giudice, il quale emetterà una sentenza costitutiva che produrrà l'effetto del contratto.
Art 1399, ratifica -> in caso di rappresentanza senza potere il contratto può essere
rati cato, questo accade quando il rappresentato si trova ad avere un rappresentante che ha agito oltre o senza i limiti della procura. Art 1401, contratto per persona da nominare -> nel momento della conclusione del contratto, una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve assumere gli obblighi o che può bene ciare degli effetti. Contratto di uso nel settore immobiliare. Le norme successive disciplinano le modalità con cui questo può avvenire. Art 1402 -> la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte entro tre giorni dalla stipulazione del contratto se le parti non hanno stabilito un termine diverso. Non si sa perché siano tre i giorni. Cessione del contratto -> Il primo requisito è che i contratti devono essere a prestazioni corrispettive, il secondo è che le prestazioni non devono ancora essere state eseguite e il terzo è che l'altra parte vi consenta.Sono tre ipotesi di rapporti nella cessione di un contratto, ovvero il rapporto tra cedente e ceduto (sono le vecchie parti del contratto, A e B), il rapporto tra ceduto e cessionario e il rapporto tra cedente e cessionario.
Invalidità contrattuale -> è uno dei temi della patologia del contratto, così come l'alterazione della funzione del contratto, cioè il contratto nasce sano ma nel corso della stipulazione del contratto nasce qualcosa. Il tema dell'invalidità, invece, nasce a monte e prende le due forme importanti dell'annullabilità e della nullità.
L'annullabilità è un vizio importante e rispetto alla seconda ha la possibilità di essere sanato, quindi di produrre normalmente i suoi effetti. La nullità presenta dei vizi che non possono essere sanati, quindi non può mai produrre effetti. La conversione del contratto nullo è
L'unica ipotesi, anche se rara, di un contrattonullo, che quindi non può essere sanato, ma che può essere convertito con gli stessi requisiti di sostanza e di forma.
Contratto annullabile -> le ipotesi che possono produrre l'annullabilità del contratto sono l'incapacità delle parti di contrattare e la volontà viziata di una delle parti (errore, violenza e dolo). La violenza è unicamente di tipo morale, se si parla di nullità contrattuale. Si tratta di violenza anche quando è esercitata da un terzo che non è la controparte. La violenza per essere tale deve fare impressione, urtare la sensibilità e far sentire minacciata l'altra persona. Il solo timore reverenziale non è causa di annullabilità del contratto. Il dolo è il raggiro, quando la volontà viene estorta, nell'ipotesi penale si parla di truffa. Il dolo può essere vizio vero e proprio quando senza
quel raggiro non si sarebbe concluso il contratto oppure il dolo può essere incidente, quando vi è un raggiro ma non tale da estorcere totalmente la volontà contrattuale, quindi