Estratto del documento

Le associazioni non riconosciute sono enti di fatto che, pur essendo dotati dello stesso

substrato delle persone giuridiche (persone, patrimonio e scopo), non hanno richiesto il

riconoscimento formale e, quindi, non hanno personalità giuridica. Gli enti di fatto, pur

essendo privi della personalità giuridica, hanno pur sempre (almeno per la dottrina

prevalente) soggettività giuridica: essi sono, dunque, soggetti di diritto, dotati di una capacità

giuridica limitata e di autonomia patrimoniale anche se imperfetta. Anche in tali enti, come

anticipato, esiste un’autonomia patrimoniale, perché il patrimonio delle associa zioni non

riconosciute (costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati dall’ente) si

distingue e differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, però, imperfetta, in quanto

pur esistendo un fondo comune sul quale i creditori possono far valere i loro diritti in via

principale (art. 37 c.c.), il Codice civile considera responsabili, solidalmente col fondo, coloro

che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art. 38 c.c.). Non

rispondono, invece, i singoli soci in quanto tali.

6.4 I comitati

Il comitato è un ente composto da un gruppo di persone che, attraverso una raccolta di

contributi, si propone il raggiungimento di uno scopo, generalmente di interesse pubblico o,

in ogni caso, non egoistico (artt. 39 e ss. c.c.). Il fondo del comitato si costituisce con le

offerte («oblazioni») dei singoli sottoscrittori. Anche il comitato ha un’autonomia patrimoniale

imperfetta. Tali fondi, infatti, una volta raccolti non appartengono né agli oblatori né ai singoli

appartenenti al comitato, ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo per cui sono stati

raccolti (art. 42 c.c.). Circa la responsabilità dei membri del comitato, distinguiamo: —

responsabilità verso gli oblatori: i componenti del comitato sono responsabili personalmente

e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione

allo scopo stabilito (art. 40 c.c.); — responsabilità verso i terzi creditori: oltre al comitato

stesso con i suoi fondi, tutti i componenti del comitato (non solo quelli che hanno agito, come

nel caso delle associazioni non riconosciute) sono responsabili solidalmente e

personalmente per le obbligazioni assunte dal comitato (art. 41 c.c.). Essi, però, possono

esigere che gli oblatori effettuino le oblazioni promesse e non eseguite.

7 Le cose e i beni giuridici

L’art. 810 c.c. Definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti; come tali i

beni sono capaci di arrecare un’utilità alle persone e sono suscettibili di appropriazione. Da

tale definizione si evince che la nozione di bene non coincide con quella di cosa (res): —

infatti, esistono cose che non sono beni e non possono pertanto formare oggetto di diritti; ad

esempio l’aria, lo spazio, la luce del sole, il mare (le cd. res communes omnium); — d’altro

canto, vi sono beni che non sono cose (i cd. beni immateriali o incorporali), come le opere

dell’ingegno. I beni giuridici sono di tipo molto diverso e possono essere variamente

classificati. La principale classificazione è quella tra beni immobili e beni mobili (art. 812

c.c.). Sono beni immobili per natura il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, le case e,

in genere, tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati

dalla legge immobili (anche se, per sé stessi, non sarebbero da considerare «immobili») i

mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva in

modo permanente (cd. beni immobili per determinazione di legge). Sono beni mobili tutti gli

altri beni. In particolare, si considerano beni mobili, per l’art. 814 c.c., anche le energie

naturali che hanno valore economico (es.: l’energia elettrica). Alcuni beni mobili in

considerazione della loro rilevanza sono dalla legge equiparati, quanto ad alcuni aspetti della

loro disciplina, ai beni immobili; tali beni sono chiamati beni mobili registrati e sono, in

genere, i cd. beni di locomozione e trasporto come le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli.

Rispetto alla loro struttura, i beni si distinguono in: — beni corporali, che sono tutti i beni del

mondo esterno dotati di materialità corporea; — beni incorporali, che sono, invece quei beni

privi di materialità, ma che, tuttavia, sono per cepibili con i sensi o con l’intelligenza; tali sono

le opere dell’ingegno, le invenzioni ecc. Ulteriori distinzioni fanno capo alla natura dei beni o

al modo in cui in cui i beni stessi sono presi in considerazione dalle parti come oggetto di

rapporti giuridici obbligatori. A tal proposito si distinguono: — Cose specifiche e cose

generiche. Sono specifiche le cose individuate mediante caratteri propri (es.: il quadro di

Picasso); sono generiche quelle non individuate singolarmente, ma come appartenenti a un

genere senza ulteriore specificazione (es.: un quadro, un albero). Tale distinzione si fonda non

su qualità intrinseche delle cose, ma come detto, sul modo in cui esse sono prese in

considerazione dalle parti: uno stesso bene può, infatti, interessare nella sua individualità

ovvero in quanto appartenente ad un genere. — Cose fungibili e cose infungibili. Sono fungibili

le cose che si pesano, si contano, si misurano e che, per ciò, possono essere sostituite con

altre dello stesso genere (es.: grano, stoffa). Infungibili sono, invece, quelle cose che non

possono essere indifferentemente sostituite con altre, in quanto individuate dalle parti in

relazione a un dato rapporto. La fungibilità dipende non soltanto da qualità intrinseche delle

cose (l’essere cioè equipollenti le une alle altre e quindi sostituibili), ma anche dalla volontà

dei soggetti, i quali possono attribuire carattere infungibile a un bene che — secondo la

comune valutazione — dovrebbe essere considerato fungibile (es.: un libro ricevuto in dono

da una persona cara). — Cose consumabili e inconsumabili. Cose consumabili sono quelle

che non possono essere utilizzate senza essere consumate fisicamente (es.: il cibo o i

combustibili) o economicamente (es.: il danaro). Cose inconsumabili sono, invece, quelle

che si prestano a una utilizzazione continuata, senza che restino distrutte o alterate (es.: un

fondo) e indipendentemente dal fatto che con l’uso si deteriorino (es.: i vestiti). — Cose

divisibili ed indivisibili. Divisibili sono le cose che possono essere frazionate in modo

omogeneo, senza che se ne alteri la destinazione economica, e in modo che ciascuna delle

parti rappresenti una porzione identica del tutto (es.: il denaro, bene divisibile per eccellenza;

un edificio diviso per piani, un fondo ecc.); indivisibili sono tutte le altre. L’indivisibilità di un

bene può derivare: dalla natura dello stesso (es.: animale vivo), dalla volontà delle parti, o

dalla legge (es.: sono indivisibili, ai sensi dell’art. 1119 c.c., le parti comuni di un edificio in

condominio).

7.1 Le universalità

L’universalità di mobili è quel complesso di cose che appartengono alla stessa persona e

hanno una destinazione unitaria (ad es. un gregge, una biblioteca) (art. 816 c.c.). Dalla

formulazione dell’art. 816 si evincono gli elementi delle universalità: una pluralità di cose

mobili; una destinazione unitaria; l’appartenenza al medesimo soggetto. Le singole cose che

compongono l’universalità non perdono, però, la loro autonomia, per cui possono formare

oggetto di separati atti e rapporti giuridici (art. 816, comma 2). Riprendendo gli esempi sopra il

proprietario di un gregge potrebbe vendere una pecora, così come quello di una biblioteca

donare uno o più libri della sua collezione. Dalla figura dell’universalità di fatto (universitas

facti) occorre distinguere la cd. universalità di diritto (universitas iuris), nella quale una

pluralità di rapporti giuridici autonomi è considerata come complesso unitario dalla legge. In

pratica, nella universitas iuris è la legge (e non il titolare, come nell’universalità di fatto) che

considera e regola unitariamente una serie di rapporti giuridici (non cose); esempio classico

di universitas iuris è l’eredità.

7.2 I frutti

In ambito giuridico per frutti si intendono quei beni che provengono da un altro bene. I frutti si

distinguono in due categorie:

— frutti naturali: sono quelli che provengono direttamente da un altro bene (i prodotti

agricoli, la legna, i parti degli animali ecc.). Essi diventano beni autonomi solo con la

separazione. Finché non avviene la separazione dal bene da cui traggono origine, essi

formano parte dell’altro bene, ma il proprietario può disporne come di cosa mobile futura: in

tal caso, l’efficacia dell’atto di disposizione è subordinata alla separazione. Di regola, i frutti

naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (art. 821 c.c.); tuttavia la

proprietà può essere attribuita ad altri dalla legge (ad esempio all’usufruttuario: art. 984 c.c.);

— frutti civili: sono quelli che provengono indirettamente da un altro bene e rappresentano il

corrispettivo del godimento che altri ha su questo bene (interessi di una somma di danaro

data in prestito con un mutuo, corrispettivo delle locazioni ecc.). Essi si acquistano giorno per

giorno, in ragione della durata del diritto (si pensi alla maturazione degli interessi corrisposti

dalla banca).

8 I diritti reali

I diritti reali sono diritti che una persona ha direttamente su una cosa, e che possono essere

fatti valere erga omnes, cioè nei confronti di chiunque. Il più completo tra i diritti reali è la

proprietà, che attribuisce al titolare il potere di usare, godere e disporre di un bene in modo

pieno ed esclusivo, nei limiti della legge. Accanto alla proprietà esistono altri diritti reali su

cosa altrui, detti anche diritti reali minori o limitati, che attribuiscono al titolare solo alcuni

poteri sul bene, pur senza esserne il proprietario. I principali sono: usufrutto, uso e abitazione,

servitù prediali, superficie ed enfiteusi. I diritti reali presentano le seguenti caratteristiche: —

immediatezza: implicano una diretta signoria sul bene, senza l’interposizione e la coopera

zione di altre persone; — assolutezza: si fanno valere nei confronti di tutti (erga omnes) sui

quali incombe indistinta mente il dovere di non impedire l’esercizio del diritto al suo titolare;

— tipicità: tutti i diritti reali sono previsti dalla legge; essi costituiscono un numero chiuso nel

senso che i privati non possono crearne altri; — attribuiscono al titolare il cd. «diritto di

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher corneliacrema di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Plaia Armando.
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