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Risarcibilità dei danni imprevedibili

La responsabilità contrattuale prevede una regola speciale che esclude il risarcimento dei danni non prevedibili al momento in cui è nata l'obbligazione, tranne nel caso di inadempimento doloso (art. 1225). La responsabilità extracontrattuale, invece, non prevede tale limitazione e quindi possono essere risarciti anche i danni imprevedibili al momento del fatto dannoso.

Prescrizione del diritto al risarcimento

La responsabilità contrattuale è soggetta alla prescrizione ordinaria, che matura nel termine di 10 anni (per certi rapporti obbligatori sono previsti termini più brevi). Per la responsabilità extracontrattuale, invece, si ha una prescrizione abbreviata con un termine di 5 anni (art. 2947) e 2 anni per il danno causato dalla circolazione di "veicoli di ogni specie" (art. 2147, c.2). Tali termini possono allungarsi se il fatto dannoso...

Costituisce reato, per il quale la legge prevede una prescrizione più lunga, questa prescrizione si applica anche nell'azione civile per il risarcimento (art.2247, c.3). La ragione della differenza è di tipo pratico. Quando la responsabilità deriva da inadempimento delle obbligazioni, la prova di essa si basa perlopiù su documenti scritti, che "parlano" anche a distanza di tempo. Invece nelle liti di responsabilità extracontrattuale è raro che esistano documenti rilevanti: la prova si affida solitamente a testimonianze, che perdono affidabilità col tempo. Il decorso inizia "dal giorno in cui il fatto si è verificato".

6. Concorso e cumulo delle azioni di responsabilità

Può accadere che uno stesso fatto sia qualificabile come inadempimento di un'obbligazione (fonte di responsabilità contrattuale) e nel medesimo tempo come fatto produttivo di un danno ingiusto ai sensi degli art.2043 e seg. (e

dunque anche fonte di responsabilità extracontrattuale). In casi del genere, il danneggiato ha a sua disposizione entrambe. È una scelta di convenienza (es: se una è prescritta, il risarcimento viene chiesto sulla base dell'altra). di azioni)➔Quando entrambe sono esercitabili, il danneggiato può esercitarle insieme (cumulo ciò non significa che egli può cumulare due risarcimenti per lo stesso danno; semplicemente chiede il risarcimento di quel danno, in alternativa, a titolo contrattuale o extracontrattuale. In più uno stesso fatto può causare danno a due soggetti diversi, ma verso uno il danneggiante risponde a titolo contrattuale e verso l'altro a titolo extracontrattuale. Oppure uno stesso fatto, che causa danno a uno stesso soggetto, può determinare la responsabilità di due diversi soggetti, che rispondono a titoli diversi. In situazioni come queste, peraltro, i giudici tendono ad applicare regole uniformi,

Concepite in funzione del tipo di attività fonte del danno e del tipo di interesse esposto alla lesione, piuttosto che in funzione della "natura" contrattuale oppure extracontrattuale della responsabilità. Si comincia ad osservare che la distinzione fra i due tipi di responsabilità tende ad essere un po' meno netta e rigorosa.

7. Responsabilità "da contatto"
È una figura recentemente creata dalla giurisprudenza. Essa riguarda fattispecie di danno, in cui il danneggiante e il danneggiato non sono legati da un vero e proprio rapporto obbligatorio e tuttavia non possono considerarsi degli estranei, bensì sono entrati "in contatto" creando fra loro una relazione quali cata (es. paziente che entra in contatto con il medico). Ora, la relazione di cura non è una relazione contrattuale in senso proprio; e il danno verificatosi all'interno di essa (es. medico commette un errore) non deriva da inadempimento contrattuale.

Tuttavia la giurisprudenza preferisce trattare tale danno secondo le regole della responsabilità contrattuale piuttosto che di quella extracontrattuale. La ragione è che il regime della responsabilità contrattuale è per molti aspetti (onere della prova, prescrizione) più vantaggioso per la vittima del danno, che si vuole tutelare al massimo. Altre fonti di obbligazioni Promesse unilaterali e "quasi contratti" 1. Le fonti di obbligazioni, diverse dal contratto e dalla responsabilità extracontrattuale Adesso ci occupiamo della terza categoria di fonti delle obbligazioni, che la norma (art. 1173) indica con la formula: "ogni altro fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico". Tali fonti si caratterizzano in via residuale: sono tutte le fonti di obbligazioni non quali cabili né come contratto né come illecito extracontrattuale. In più

mentre la disciplina del contratto e dell'illecito è concentrata essenzialmente nel 4° libro del codice, le altre fonti sono previste in tanti luoghi diversi. Vediamo ora alcune di queste:

  • Promesse unilaterali;
  • quasi contratti,Tre figure che il vecchio codice del 1865 chiamava proprio per sottolineare che anche questi sono eventi leciti che creano obbligazioni:
    • La gestione di affari altrui;
    • Il pagamento dell'indebito;
    • l'arricchimento senza causa.

2. Le promesse unilaterali, il principio di tipicità

PROMESSA = dichiarazione di volontà, con cui il dichiarante assume un'obbligazione. atto Molto spesso la promessa risulta inserita in un contratto, ma essa può anche risultare da un unilaterale. Gli atti unilaterali che fanno nascere obbligazioni sono le promesse. Vale però una regola: "la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi principio di ammessi dalla legge" (art.1987).

Le promesse unilaterali sono dunque soggette a untipicità - i privati non sono liberi di inventare promesse unilaterali non corrispondenti agli schemiprevisti dalla legge in numero chiuso. Una promessa fa nascere obbligazioni a carico del promettente solo se è inserita in un contratto, o corrisponde a uno degli schemi legati tipici di promessa unilaterale. Tale limite ha due ragioni:

  • principio dell’accordo - la logica implicita è che nessuno può unilateralmente invadere la sfera giuridica patrimoniale di un altro, se questi non è d'accordo. Se fosse possibile farlo unilateralmente, il principio dell'accordo sarebbe smantellato. Il principio è invece salvaguardato se questa possibilità si riduce ai soli casi previsti dalla legge, in numero chiuso;
  • razionalità dello scambio - nella prassi sociale, è normale che chi si obbliga lo faccia in cambio di

qualcosa➔ cioè faccia un contratto di scambio. È molto menonormale che uno si obblighi senza corrispettivo, e questi casi corrispondono ai tipi legali dipromesse unilaterali. Alle promesse unilaterali, in quanto “atti unilaterali aventi contenutopatrimoniale” (art.1324), sono tendenzialmente applicabili le norme sui contratti. La leggeregola le seguenti categorie di promesse unilaterali:

  1. La promessa al pubblico;
  2. La promessa di pagamento e il riconoscimento del debito;
  3. I titoli di credito.

3. La promessa al pubblico= è la promessa, rivolta a una collettività indistinta, di eseguire una prestazione a favore di chi si troviin una certa situazione o compia una determinata azione (art.1989).Essa può non implicare nessun vantaggio corrispettivo per il promettente o implicare un vantaggio,legato a una speci ca attività a carico dei destinatari (es: promessa di ricompensa in denaro a chiriconsegnerà un cane smarrito; non si

entrare in campo dei contratti con prestazioni corrispettive, perché nessuno è obbligato a cercare l'animale). Effetto della promessa, per nasce solo un vincolo a carico del promittente e nasce immediatamente non appena la promessa è resa pubblica (art.1989). Però tale vincolo non è ancora un'obbligazione (l'obbligazione nasce solo e se qualcuno riporterà il cane). Il suo vincolo è assimilabile a una sottomissione ➔ il promittente è esposto a subire la nascita dell'obbligazione a suo carico, alle condizioni appena viste e non può fare nulla per evitare tale risultato (salvo la limitata possibilità di revocare la promessa). Tale vincolo tiene il promittente in una situazione di incertezza, ed è però giusto che tale situazione non si protragga indefinitamente, e perciò la legge prevede che la promessa termini di efficacia, abbia un oltre il quale la promessa decade. Esso può

essere:

  • Fissato dal promettente stesso; in mancanza:
  • Fissato direttamente dalla legge in un anno.

revoca

Il promettente ha anche la possibilità di liberarsi anticipatamente dal vincolo, con la revoca della promessa, ammessa solo alle seguenti condizioni (art.1990):

  1. Che sia sorretta da una giusta causa;
  2. Che sia fatta nella stessa forma della promessa, o in forma equivalente;
  3. Che l'azione o situazioni indicate nella promessa non si siano ancora verificate.

Se più persone compiono separatamente l'azione, o si trovano nella stessa situazione, previste dalla promessa: quando la prestazione promessa è unica, spetta a chi per primo ne dà notizia al promettente (art.1991).

4. Promessa di pagamento e riconoscimento del debito

Sono dichiarazioni unilaterali con cui un soggetto promette a un altro di eseguire una prestazione a suo favore, o riconosce di avere un debito verso di lui. Sono fonti di obbligazioni in senso molto relativo ➔ non fanno nascere

propriamente un obbligazione che prima non c'era, ma hanno un effettoconcetto di causa.diverso. Per comprendere tale effetto, occorre richiamare prima di tutto ilCome ogni spostamento patrimoniale, l'obbligo di eseguire una prestazione a favore di un altrosoggetto è valido ed efficace solo se ha una causa (un titolo) che lo giustifica. Il più delle volte sarà untitolo contrattuale: es. causa di mandato, causa di vendita. Il problema è che qui una tale causa nonrisulta dalla promessa, la quale quindi non indica la causa per cui è fatta.sull'onere della prova➔A tal punto bisogna richiamare un'altra regola, quella chi vuole far valere undiritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Se B pretende che A gli paghi unviaggio e soggiorno a New York, dovrebbe quindi provare il fatto su cui si fonda il credito vantato, ecioè provare la causa che giustifica l'applicazione di A i suoi confronti. Invece aver

Ricevuto l'apromessa unil

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Totta08122001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Nazaro Anna Carla.