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Il diritto

Il diritto privato nel sistema giuridico

1. Di cosa si occupa il diritto privato

Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita economico-sociale, si occupa

de:

- organizzazioni

Le create per obiettivi generali o comuni a più persone;

- beni,

I cioè dell'uso dei beni, stabilendo chi può usarli e chi no, in che modi e in che limiti

possono essere usati.

- debiti e crediti,

I cioè i rapporti fra chi è debitore, obbligato a dare o fare qualcosa nell'interesse di

un altro, e quest'altro (il creditore), che può pretendere quel qualcosa da lui;

- contratti,

I il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni

economiche; infatti questi incidono sulla proprietà e sull'uso dei beni, creano debiti e crediti dal

venditore al compratore;

- danni,

I quando qualcuno subisce l'aggressione di un suo bene, il diritto privato stabilisce se

questa perdita rimane a carico del danneggiato o se invece il danneggiato la può ribaltare su

qualcun altro, pretendendo da lui l'equivalente in denaro del danno sofferto;

- attività economiche organizzate,

Le svolte da operatori economici professionali che producono

beni e servizi e li scambiano sul mercato;

- famiglia,

La cioè le relazioni fra marito e moglie e fra genitori e gli negli aspetti sia personali sia

economici e anche con riferimento all'eventuale crisi del rapporto di coppia;

- successioni per causa di morte,

Le cioè di quello che accade ai beni, ai debiti e i crediti di una

persona, quando questo muore.

2. La funzione del diritto privato: interessi e con itti

Il diritto privato ha lo scopo di regolare i fenomeni elencati sopra = sintetizzare i comportamenti degli

uomini, coinvolti in quei fenomeni, in senso che sia socialmente desiderabile.

INTERESSE

Questa funzione si comprende meglio partendo dal concetto di = la tensione dell'uomo

verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. Spesso l'interesse di uno può risultare

con itto

incompatibile con l'interesse di un altro➔ in questo caso può nascere un fra i portatori degli

interessi in contrasto; funzione del diritto privato è risolvere tali con itti e prevenirli; il diritto ha

quindi due funzioni:

- funzione di risoluzione dei con itti

La che evita che i cittadini si facciano giustizia da sé e così

assicura la pace sociale;

- funzione di prevenire i con itti.

La

Gli interessi di cui si occupa il diritto privato non sono solo quelli di tipo economico-materiale ma

possono essere anche interessi di tipo morale.

3. Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Il diritto può essere oggettivo o soggettivo:

- DIRITTO OGGETTIVO = è il “diritto” di cui abbiamo parlato n qui, esso è un complesso o un

“sistema” di norme giuridiche;

- DIRITTO SOGGETTIVO = signi ca potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Il

“diritto” di proprietà è un diritto soggettivo, perché è il potere del proprietario di usare liberamente

le sue cose.

Fra i due elementi c'è una connessione molto stretta➔ i diritti soggettivi dipendono dal diritto

oggettivo: è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i

diritti soggettivi. fl fi fl fi fl fi fl fl

4. Le norme giuridiche

L'elemento base che costituisce la struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme del

diritto, o norme giuridiche.

Per realizzare le sue funzioni di sistemazione degli interessi e prevenzione/risoluzione dei con itti, il

norma giuridica

diritto deve in uire sui comportamenti umani➔ la è lo strumento fondamentale di

cui il diritto si serve a questo ne. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di tre

regola, sanzione, apparato.

elementi:

- REGOLA = la norma giuridica consiste prima di tutto in una regola, è una regola di condotta

indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato.

- SANZIONE = è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola.

lesione dell'interesse

Normalmente la violazione della regola è che con quella regola il diritto

vuole affermare e proteggere, dunque in alcuni casi la sanzione serve a ripristinare l'interesse leso,

cancellando l'effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola: è il caso della sanzione

ruolo satisfattivo,

per il mancato pagamento dei debiti➔ quella sanzione ha un soddisfa in modo

diretto e pieno l'interesse leso.

In altri casi la sanzione non ha questo potere: dare un risarcimento in denaro al proprietario del

ruolo compensativo:

quadro distrutto non recupera l'integrità del quadro➔ qui la sanzione ha un

serve a compensare la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l'interesse leso, ma

semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente.

Qualche volta la sanzione né ripristina l'interesse leso né lo compensa con un valore equivalente:

se un marito viola gravemente i suoi doveri matrimoniali, la moglie può ottenere la separazione

ruolo punitivo,

con addebito a carico di lui➔ quella sanzione ha un perché punta essenzialmente

a colpire un comportamento riprovevole.

La paura di subire queste sanzioni indurrà molti soggetti a non violare le regole➔ tutte le sanzioni

ruolo deterrente, preventivo.

hanno un qualche o

- APPARATI = l'intervento della sanzione apre un ulteriore problema: chi applica la sanzione? In che

modo? Con quali mezzi? A ciò provvedono appositi apparati: essenzialmente pubblici funzionari,

col compito di veri care eventuali violazioni delle regole del diritto, applicando le relative

sanzioni secondo procedure stabilite dal diritto stesso.

Senza questo complesso di apparati la sanzione non potrebbe operare, ma senza sanzione la

regola rischierebbe di essere vana. Ecco perché le norme giuridiche implicano una combinazione

di regole, sanzioni e apparati.

ORDINAMENTO GIURIDICO = indica l'insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di

una determinata società; insieme delle norme, delle regole, che servono per regolamentare le

relazioni fra i soggetti, i consociati (= coloro che vivono insieme nella società).

ISTITUTO GIURIDICO = indica l'insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante

fenomeno della vita sociale: ad esempio l'istituto del matrimonio è l'insieme delle norme che

regolano l'unione stabile e formalizzata fra un uomo e una donna.

RAPPORTO GIURIDICO = es: contratto (si hanno due parti, una venditrice e una acquirente).

situazioni giuridiche soggettive

Quando si crea una correlazione tra due (tra due parti).

Il rapporto giuridico può essere plurilaterale (tra tre o quattro parti o più parti).

Se per esempio la casa che io ho venduto a una coppia di sposi era sia mia che di mio fratello, questo

non è un contratto a quattro parti perché si hanno comunque solo due parti (acquirente e venditore).

Possiamo però avere anche un rapporto tra due parti quando si ha un unico soggetto, cioè un’unica

persona che chiude un rapporto giuridico, che contratta con se stesso (es: il rappresentante➔ io

incarico un soggetto di vendere casa mia; questo soggetto è interessato esso stesso alla casa, quindi

agisce come venditore ma anche come acquirente; altro es: la cambiale).

fl fi fi fl

5. L'applicazione delle norme giuridiche: la “fattispecie”

Dobbiamo distinguere due tipi diversi di tecnica legislativa:

1. La tecnica legislativa per principi:

- maggiore essibilità;

- necessità di interpretazione;

- necessità di de nire il principio.

2. La tecnica legislativa per fattispecie:

- sillogismo➔ es: “chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso

il danno a risarcire”, art. 2043 c.c.

- premessa maggiore;

- premessa minore.

tutte le norme del codice civile sono tecniche per fattispecie, cioè regolamentari.

➤Quasi

Applicare una norma giuridica signi ca formulare un giudizio, giudicare se un dato comportamento

faccia scattare o meno la sanzione prevista da quella norma. Le norme giuridiche presentano le

caratteristiche della generalità e dell’astrattezza:

- moltitudine indeterminata di destinatari;

GENERALI = si indirizzano a una

- numero indeterminato di situazioni concrete,

ASTRATTE = risultano applicabili a un situazioni non

pre gurabili in modo preciso nel momento in cui viene posta la norma. La situazione concreta

viene in evidenza nel momento in cui la norma deve essere applicata➔ l'applicazione serve ad

accettare se quella situazione particolare concreta rientra o meno nella previsione generale e

astratta formulata dalla norma. fattispecie,

Adesso entra in gioco il concetto di che letteralmente signi ca “immagine del fatto”➔ la

norma contiene la descrizione di un fatto in modo tale che quella descrizione possa adattarsi a una

moltitudine di eventi storici, i quali presentino tutti quegli elementi caratteristici. Tale descrizione è la

fattispecie astratta: ad esempio nella norma sul risarcimento del danno (art. 2043) “qualunque fatto

doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto”. Se un certo giorno, in un certo luogo, X per

distrazione o imprudenza tampona Y e semi-distrugge la sua auto, questo particolare evento

fattispecie concreta

corrisponde alla descrizione fatta in generale dalla norma➔ è una che può

essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma.

L’operazione logica con cui si veri ca che una fattispecie concreta corrisponde a una fattispecie

quali cazione della fattispecie

astratta si chiama anche (concreta).

Può accadere che per individuare il trattamento giuridico di una fattispecie concreta, non basti

applicare ad essa una singola norma, ma occorra fare riferimento a due o più norme, coordinandole

combinato disposto➔

tra loro. Si usa allora l'espressione la soluzione giuridica deriva dal combinato

disposto di più norme.

Il carattere generale e astratto delle norme giuridiche si collega alla funzione del diritto, che è

organizzare la società nel suo complesso. Esso costituisce inoltre una garanzia di uguale trattamento

(= non discriminazione) dei destinatari delle norme. Ciò non toglie che, per regolare particolari

situazioni e soddisfare particolari esigenze, si facciano talora norme che non sono generali e astratte,

speciali, eccezionali singolari.

bensì sono norme o addirittura

Quindi, quando ci troviamo di fronte una norma per fattispecie abbiamo un enunciato normativo che

delinea una situazione astratta. Dobbiamo vedere quando quella fattispecie astratta può essere calata

nel caso concreto e come può essere calata nel caso concreto; dobbiamo individuare la regola che

sia applicabile al caso concreto➔ questo è il compito dell’interprete, la norma deve essere

interpretata, l’interpretazione è atto fondamentale per l’applicazione del diritto.

6. L'interpretazione delle norme giuridiche

Applicare la norma signi ca stabilire se la fattispecie concreta di cui ci si occupa corrisponde alla

fattispecie astratta descritta dalla norma stessa➔ si tratta di un sillogismo: dove la fattispecie astratta

(la norma) è la premessa maggiore, il fatto da trattare giuridicamente (la fattispecie concreta) è la

premessa minore, e la decisione legale del caso è la conclusione.

fi fl fi fi fi fi fi fi

Spesso però il fatto presenta sfumature e complessità che rendono dif cile accertarlo con precisione,

ecco perché per applicare la norma bisogna prima interpretarla. L'interpretazione delle norme

giuridiche è l'attività nalizzata a identi care il giusto signi cato delle parole che la norma usa per

descrivere la fattispecie astratta. Il problema dell'interpretazione si pone soprattutto quando le parole

ambigue.

delle norme sono Si possono avere due casi:

Interpretazione restrittiva

1. = dà alle norme un signi cato più limitato rispetto ad altri possibili (es:

art. 30 Cost., “famiglia” inteso come nucleo composto dai genitori e dai gli);

Interpretazione estensiva

2. = individua un signi cato più ampio rispetto ad altri possibili (es: art.

230-bis c.c., “famiglia” comprende non solo genitori e gli ma anche familiari più lontani).

“Norma” può signi care due cose diverse:

1. Norma come testo = l'insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua

fonte;

2. Norma come precetto = corrisponde al preciso signi cato da attribuire al testo e de nisce la

regola effettivamente imposta ai destinatari della norma.

Fatti, atti e negozi giuridici

- fatti

Ci sono che creano conseguenze perché si veri cano in natura anche senza la volontà

dell’uomo, senza un comportamento, un agire, dell’uomo;

- atti)

Ci sono poi fatti (chiamati che vengono causati dal comportamento dell’uomo e questi fatti

possono dipendere dalla volontà dell’uomo o possono essere il ri esso di un comportamento non

voluto da parte di un soggetto. L’atto è quel comportamento dell’uomo dove la volontà dell’uomo

è solo relativa a tenere quel determinato comportamento, senza considerare quali sono gli effetti

giuridici conseguenti a quel comportamento, quindi l’atto è una fase intermedia del diritto.

- Esistono poi altri atti in cui la volontà dell’atto sta nel raggiungimento delle conseguenze di

negozi giuridici.

quell’azione, si chiamano Ci sono negozi giuridici molto semplici come ad es:

iscriversi al sistema di prenotazione per partecipare alla lezione in aula. Ci sono poi negozi più

complessi, es: acquisto un immobile che però non posso pagare subito e quindi decido di dare

inizialmente un acconto, che ha come effetto l’obbligo di pagare le tranche (rate)➔ sono tutti

passaggi che rendono la regolamentazione sempre più complessa.

N.B: La rilevanza e l’ef cacia sono due cose diverse, un fatto non deve necessariamente produrre un

effetto immediato per avere una rilevanza giuridica.

È dif cile che un fatto sia rilevante senza avere ef cacia, tuttavia un atto può essere importante per il

diritto ma provocare degli effetti (ef cacia) in maniera differita.

Il fatto può produrre un effetto giuridico. Dal fatto si può passare all’effetto tramite una valutazione

normativa. Es: tizio rompe una vetrina, dobbiamo valutare se il comportamento di tizio è un

comportamento lecito o illecito. Se si tratta di un comportamento illecito allora egli dovrà risarcire il

danno.

fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fl fi fi fi

Gli effetti giuridici di un contratto possono essere:

1. Creazione;

2. Modi cazione;

3. Estinzione.

Per collegare il fatto all’effetto, il fatto deve essere quali cato. Es: io ho una casa a piazza della

Signoria; mi affaccio e vedo il David. Decido di venderla ad un mio amico e pattuiamo un prezzo di

50. Per dare un effetto a questo contratto devo prima decidere che tipo di contratto è. È importante

stabilirlo perché esiste anche un altro contratto diverso dalla compravendita che è la donazione.

Esistono delle regole sull’applicazione e interpretazione della legge (art. 12 disp. prel. c.c.).

7. Criteri, limiti e spazi dell'interpretazione

L'interpretazione delle norme è un'attività regolata dal diritto: l’interprete deve seguire i criteri ssati

dalle norme giuridiche che regolano l’interpretazione➔ art. 12 prel. l'interprete deve attribuire alle

norme il senso indicato “dal signi cato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla

intenzione del legislatore”. Ne emergono i due fondamentali criteri dell’interpretazione:

CRITERIO LETTERALE

1. = le norme vanno interpretate secondo il comune signi cato che le parole

e le frasi del testo hanno nella lingua italiana. Questo criterio presuppone che tale signi cato sia

univoco. Quando il testo normativo è ambiguo e sopporta più signi cati si deve ricorrere al

criterio logico;

CRITERIO LOGICO

2. = porta a prescegliere, fra i vari signi cati possibili in base al criterio

letterale, quello che meglio corrisponde all'intenzione del legislatore. Tale concetto può

intendersi in due modi:

soggettivo➔ si riferisce alle opinioni e agli intenti concretamente manifestati da coloro che

• criterio psicologico,

hanno formulato la norma: si può parlare di per la cui applicazione è

molto importante l'esame dei lavori preparatori;

oggettivo➔ lo scopo (il tipo di sistemazione degli interessi) che obiettivamente la norma mira a

• realizzare a prescindere da ciò che soggettivamente pensavano o volevano i suoi autori

criterio teleologico.

materiali: si parla di

L'interpretazione può essere aiutata anche dal criterio sistematico e dal criterio storico:

1. CRITERIO SISTEMATICO = tiene conto delle altre norme giuridiche in qualche modo collegate

alla norma da interpretare;

2. CRITERIO STORICO = l'interprete confronta e collega la norma da interpretare con quelle che

l'hanno preceduta nel regolare la stessa materia.

N.B: il criterio letterale può essere messo fuori gioco dagli altri criteri ora indicati? Si, ma con

prudenza, la lettera del testo ha una sua forza e per superarla occorrono ragioni e argomenti ancora

più forti.

C'è una divisione di ruoli fra chi fa le norme e chi le interpreta, che va rispettata➔ il giudice non deve

pretendere di trasformarsi in legislatore.

Tuttavia l'interprete ha sempre dei margini di libertà, discrezionalità, autonomia, ed entro questi

margini può scegliere fra interpretazioni diverse. Tale scelta è in uenzata dalla sua sensibilità sociale<

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Totta08122001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Nazaro Anna Carla.
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