Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta
2101.Inadempimento e impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in obbligazione contrattuale
Tra la conclusione del contratto e la sua esecuzione vi è di solito un divario temporale, dove la consegna della cosa avviene con la conclusione del contratto. Alla conclusione del contratto può dunque non seguire la sua esecuzione: se la mancata esecuzione è imputabile alla parte tenuta ad adempiere, siamo di fronte ad un'idea di adempimento e si applicherà la disciplina dell'articolo 1453; se la mancata esecuzione deriva invece da un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'allocazione del rischio contrattuale è regolata dagli articoli 1463 e seguenti. Nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia
già ricevuta nei casi di impossibilità totale. Nei casi di impossibilità parziale, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione e può anche recedere dal contratto qualora non ne abbia più interesse. A volte però si può parlare anche di una sopravvenuta impossibilità naturalistica della prestazione equiparata alla sopravvenuta impossibilità giuridica perché magari vi è un provvedimento amministrativo, una norma di legge nuova. La risoluzione opera automaticamente di diritto e la sentenza del giudice in tal caso sarebbe solo di mero scioglimento. 2. La disciplina del ferimento della cosa nei contratti traslativi L'art. 1465(1) c.c. esprime la regola secondo cui se il bene perisce dopo che si è verificato l'effetto traslativo o costitutivo, l'acquirente è comunque tenuto ad eseguire la controprestazione indipendentemente dal fatto che abbia anche ricevuto.L’art. 14653 c.c. si occupa dell’ipotesi in cui il trasferimento riguarda una cosadeterminata solo nel genere.
In tal caso, l’effetto reale si produce con l’individuazione del bene ad opera delle partiche, al più tardi, avviene al momento della consegna.
L’art. 1465 c.c. stabilisce che una volta che sia avvenuta l’individuazione, l’acquirentenon è più liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione, essendo divenutoproprietario del bene.
Prima di quel momento, se il bene appartiene ad un genus illimitato, il venditore èobbligato a procurare la corsa all’acquirente senza che sia configurabile unaimpossibilità che estingua l’obbligazione; se, invece, il bene appartiene ad un genuslimitato che perisce totalmente, il venditore è impossibilitato a
trasferire il bene el'acquirente è liberato dalla propria obbligazione di corrispondere il prezzo.
Gli altri commi disciplinano casi in cui l'effetto reale viene convenzionalmente differito sottoponendo il contratto ad un termine o ad una condizione.
Nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo è differito ad un termine e il perimento del bene avviene prima della scadenza dello stesso, la norma prevede che il contratto non si risolva e l'acquirente sia ancora tenuto ad eseguire la controprestazione (la regola non costituisce, però, applicazione del principio generale, perché il bene non è ancora diventato di proprietà dell'acquirente).
Nel caso, invece, in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia sottoposto a condizione sospensiva, "l'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione" se "l'impossibilità è avvenuta prima che si verifichi la"
condizione” e il contratto si risolve.
3.L’impossibilità sopravvenuta nel contratto plurilaterale
L'articolo 1466 prevede nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'impossibilità dellaprestazione di una delle parti che non importa lo scioglimento del contratto rispettoalle altre, salvo che la prestazione mancata sia da considerarsi essenziale. Ilfondamento è sempre ravvisato nell'articolo 1459 per il principio di conservazione delcontratto. 2114.
La derogabilità convenzionale degli art. 1463 ss. c.c.È consolidato l'orientamento che consente la deroga degli articoli 1463 e 67.Trattandosi di norme che allocano rischi contrattuali in modo presuntivamenteconforme ad una volontà ipotetica delle parti che può essere espressa in mododifforme. Un filone importante per la giurisprudenza del secolo ha riguardato ilcontratto di leasing, in particolare la validità delle clausole di inversione del rischio
permancata o inesatta consegna della cosa.
5.Impossibilità di prestare ed impossibilità di ricevere
Risale alla cultura tedesca l'insegnamento che nelle obbligazioni di fare il debitore, per adempiere, si deve avere a disposizione una porzione di mondo esteriore sul quale tale attività abbia ad esercitarsi. Nell'ipotesi in cui tale substrato venga meno per una causa non imputabile al creditore, si resterebbe sempre nell'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione che porta allo scioglimento del contratto (per esempio il caso del pittore che deve affrescare una sala di un palazzo che nel frattempo è stato lesionato dal terremoto). L'impossibilità della prestazione non parrebbe corretta perché il pittore resta disponibile a dipingere. Ma se si guarda la prestazione del debitore, la prestazione non è in concreto possibile anche se il debitore è pronto all'adempimento. È lo stesso
debitore che, accettando di obbligarsi, è consapevole che la propria possibilità di adempiere dipende anche dalla possibilità di ricevere del creditore e quindi il creditore impossibilitato a ricevere sarà liberato dall'obbligo di pagare il corrispettivo.
6. Inapplicabilità degli artt. 1463 e 1464 c.c. all'impossibilità della prestazione imputabile al debitore.
Non vi è dubbio che gravi sul creditore il rischio dell'impossibilità della prestazione del debitore qualora sia a lui imputabile. Si tratta di ipotesi che involge questioni di responsabilità e non esclusivamente l'allocazione del rischio contrattuale. L'articolo 1207 regola un'ipotesi diversa ma comunque accostabile all'impossibilità della prestazione allorché il creditore sia in mora ponendola in tal caso a carico di quest'ultima rendendolo responsabile per il danno cagionato al debitore. Secondo alcuni il contratto si
servirebbe comunque in forza degli articoli 1463 e 1464 che fanno riferimento all'impossibilità della prestazione tout court. Altri escludono invece la risoluzione del contratto e (quindi l'inapplicabilità degli articoli 1463-64) perché il contraente liberato non avrebbe diritto al risarcimento ma conserverebbe l'originario diritto a quella stessa controprestazione che il contratto gli ha attribuito. La tesi prevalente è quella chiaramente dell'inapplicabilità perché questa consente di valorizzare il ruolo del contratto quale strumento di fissazione del rapporto di scambio tra prestazioni: mantenendo il diritto di controprestazione in capo al debitore (pur liberato) si ottiene un ristoro del debitore medesimo più accurato ed agevole. SEZIONE III LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ- La disciplina del rimedio. Contratti commutativi ed aleatori
periodica o adesecuzione differita, se la prestazione di una delle due parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti imprevedibili e straordinari, la parte che deve tali prestazioni può domandare la risoluzione del contratto. L'articolo successivo aggiunge che nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione oppure una modificazione nella modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurlo ad equità. Ricordiamo che il contratto si divide in commutativo—> se i reciproci sacrifici economici delle parti sono certi, mentre aleatorio—> qualora vi sia incertezza sull'entità o sulla sussistenza di essi. La contrapposizione tra i contatti comunicativi e aleatori è importante in questo caso 212 poiché l'articolo 1448 per esempio prevede la
- Rescindibilità per lesione dei contratti commutativi ma non per i contratti aleatori, i contratti elettori invece hanno una diversa specie di nullità ossia quella per mancanza di Alea, quindi rischio.
- Fondamento della disciplina
- I contratti assoggettabili
Fondamento dell'istituto è rinvenuto nell'accoglimento del brocardo latino rebus sic stantibus secondo il quale l'efficacia del vincolo contrattuale è condizionata all'esistenza di presupposti di fatto considerati dalle parti nel definire il sinallagma economico.
L'art 1467 riferisce il rimedio della risoluzione a i contratti a prestazioni corrispettive mentre il successivo (1468) esclude la risoluzione per il contratto con obbligazioni di una sola parte, concedendo invece all'onerato solo una riduzione della prestazione, una modificazione di esecuzione sufficiente per ricondurre la prestazione ad equità. La giurisprudenza ammette la risoluzione nella vendita se il prezzo
originalmente pattuito è differito con il tempo a causa di una forte inflazione ed è stato svalutato, mentre lanega se la sopravvenienza onerosa interviene quando il prezzo è già stato pagato perché l'inflazione inciderà sia sull'acquisto che sulla vendita. La risoluzione comunquesi è preclusa in ogni caso in cui sia stata eseguita anche una sola delle prestazionicorrispettive.
4.La ricostruzione della fattispecie di cui all'art 1467. Il 1 co.: l'eccessivaonerosità della prestazione
È il primo comma dell'articolo 1467 descrive la fattispecie a cui consegue la possibilità di risolvere il contratto: l'esito del giudizio dipende sempre in ultima istanza dellavolontà del convenuto che può precludere lo scioglimento del vincolo con l'offerta di riconduzione ad equità del contratto. Presupposto di tale fattispecie è l'appartenenza del contratto alla categoria
i tag html utilizzati per formattare il testo sono i seguenti: di quelli ad esecuzione continuata o periodica o differita, edunque in sintesi l'esistenza di una cesura temporale tra conclusione ed es