Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 116
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 1 Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Panzarini Elisabetta, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 91
1 su 116
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

14. I CONTRATTI DISCIPLINATI NEL LIBRO QUARTO DEL CODICE CIVILE AL TITOLO III

DOPO IL CONTRATTO IN GENERALE (TITOLO II) E PRIMA DELLE PROMESSE UNILATERALI E TITOLI DI CREDITO

(TITOLI IV E V)

1. LA VENDITA E GLI ALTRI CONTRATTI DI ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO

[1] VENDITA (arI. 1470 – 1547 c.c.): contraIo che ha per oggeIo il trasferimento della proprietà di una cosa o di

un diriIo verso il corrispeJvo di un prezzo. È un contra-o con effe5 reali (trasferimento della proprietà o di

diriJ reali minori) immedia? o differi? (se si traIa di cose determinate solo nel genere, di cose future, di cosa

altrui, di vendita alterna?va). È un contra-o consensuale. La conclusione del contraIo normalmente non

richiede forme par?colari; occorre però la forma scriIa (ad substan=am) per la validità della vendita di beni

immobili o beni mobili registra? o diriJ reali immobiliari e per la vendita di eredità.

Ogge-o della vendita può essere qualsiasi bene o diriIo trasferibile: la proprietà di cose mobili o immobili, diriJ

reali diversi dalla proprietà, universalità di cose o di diriJ, quote di comunione, credi?, diriJ di breveIo, etc...

Il trasferimento dell’oggeIo venduto si verifica alla conclusione del contra-o, per effeIo del semplice consenso

manifestato dalle par?: si traIa della vendita con effe-o reale immediato. A questo scopo occorre però che

l’oggeIo esista aIualmente nel patrimonio del venditore e sia individuato; inoltre, occorre che le par? vogliano il

trasferimento immediato. Altrimen? gli effeJ reali immedia? della vendita sono solo obbligatori: il venditore è

obbligato a procurare al compratore l’acquisto, che si verificherà in un momento successivo (vendita obbligatoria

= vendita ad effe5 differi#) l’effe1o trasla=vo del diri1o si verifica successivamente al momento della

è

conclusione del contra1o. Ciò accade nei seguen? casi:

a) Vendita di cose determinate solo nel genere la proprietà passerà al momento dell’individuazione, faIa

è

per accordo delle par? o nei modi da esse stabili?, o che si verifica al momento della consegna al veIore o

allo spedizioniere del bene che deve essere consegnato all’acquirente (art. 1378);

b) Vendita alterna#va il trasferimento si verificherà al momento della scelta;

è

c) Vendita di cosa futura occorre che la cosa venga ad esistenza. Se la cosa non viene ad esistenza, il

è

contraIo si considera nullo. Può accadere però che le par? vogliano concludere un contraIo aleatorio, nel

quale il compratore paghi per una semplice chance di acquisto: in tal caso il contraIo resta valido e gius?fica

il pagamento del prezzo anche se la cosa non viene ad esistenza. Nel dubbio, si presume che il contraIo non

sia aleatorio.

d) Vendita di cosa altrui occorre che la cosa venga procurata dal venditore. Può darsi che al momento della

è

conclusione del contraIo, il compratore ignori che la cosa vendutagli non appar?ene al venditore: in tal caso

egli può chiedere la risoluzione del contraIo per inadempimento, salvo che nel fraIempo il venditore gli

abbia procurato l’acquisto.

e) Vendita so-oposta a termine o condizione.

OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE E DEL VENDITORE: Il compratore deve pagare il prezzo e, salvo paIo

contrario, le spese della vendita (arI. 1498, 1475 c.c.). Le prestazioni principali del venditore sono:

Quella di consegnare la cosa al compratore;

Ø Quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diriIo.

Ø

Se il venditore non consegna la cosa, o consegna una cosa diversa da quella paIuita, il compratore può a sua

scelta domandare l’adempimento oppure la risoluzione del contraIo secondo le regole generali. Regole speciali

valgono invece per l’ipotesi che il venditore consegni la cosa paIuita, ma non faccia acquistare al compratore il

diriIo sulla cosa stessa; e per l’ipotesi che la cosa abbia difeJ, o manchi delle qualità promesse. Operano qui la

garanzia per evizione e la garanzia per i vizi della cosa venduta.

GARANZIE: La garanzia per evizione è dovuta dal venditore sia nell’ipotesi che egli non abbia faIo acquistare al

compratore la proprietà della cosa, perché questa non gli apparteneva, sia nell’ipotesi che abbia trasferito una

proprietà gravata da vincoli o diriJ altrui non previs? dal contraIo. La tutela del compratore è diversa secondo

che, al momento della conclusione del contraIo, egli conoscesse o no il difeIo del diriIo in capo al venditore.

Se lo ignorava, può chiedere subito la risoluzione del contra-o; ma se la cosa è solo parzialmente altrui, o se è

solo gravata da diri5 di godimento di terzi, il compratore può pretendere solo una riduzione del prezzo, qualora

si possa ritenere che egli avrebbe acquistato ugualmente. In ogni caso, avrà diriIo al risarcimento del danno.

Se invece il compratore conosceva il dife-o del diriIo in capo al venditore, occorre dis?nguere. Se si traIa di

oneri o diriJ di terzi che limi?no il godimento della cosa, il compratore che li conosceva non ha alcuna azione.

Se invece l’acquisto del diriIo è mancato totalmente, o se la cosa è gravata da garanzie reali o da pignoramento o

sequestro (da vincoli, cioè, che possano portare all’espropriazione della cosa), il compratore che conosceva la

situazione potrà chiedere la risoluzione del contra-o o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno,

ma solo se subisce l’evizione: cioè solo se il terzo gli soIrae effeJvamente la cosa, facendo valere il proprio

diriIo su di essa (art. 1483).

La garanzia per vizi o per mancanza di qualità deve tutelare il compratore nell’ipotesi che la cosa abbia difeJ

che la rendano inidonea all’uso a cui è des?nata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.),

e nell’ipotesi che la cosa venduta non abbia le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è

des?nata (art. 1497 c.c.). Ovviamente il compratore non deve poter invocare questa garanzia anche quando egli

abbia in qualche modo acceIato i difeJ o il basso livello qualita?vo: potrebbe anche aver avere pagato un

prezzo basso proprio per questa ragione. La legge dispone perciò che la garanzia non è dovuta se, al momento

del contraIo, il compratore conosceva i vizi della cosa; parimen? non è dovuta se i vizi erano facilmente

riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.).

Occorre poi evitare che vengano pos? a carico del venditore difeJ sopravvenu? con l’uso, e dei quali non si

possa più accertare con sicurezza la causa. Ed occorre che, dopo un tempo ragionevole, il venditore possa

considerare esaurito il rapporto. Perciò la legge dispone che il compratore decade dalla garanzia se non denuncia

i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna (arI. 1494, 1497).

Quando il compratore ha diriIo alla garanzia, egli può scegliere o la risoluzione del contra-o con le conseguen?

res?tuzioni (azione redibitoria), oppure la riduzione del prezzo (azione es?matoria): art. 1492 c.c.

Tanto nella garanzia per evizione, quanto nella garanzia per vizi i rimedi che tendono ad eliminare lo squilibrio tra

le prestazioni (risoluzione del contra-o o riduzione del prezzo) sono concessi anche se non vi sia colpa del

venditore; invece, la colpa è presupposto della responsabilità del venditore per i danni ulteriori.

Va rilevato che, in alcuni casi, l’azione di garanzia per i vizi o per difeIo di qualità della cosa venduta può

concorrere con l’azione di annullamento per errore. Si no? che quest’ul?ma azione non è assoggeIata al

termine di decadenza e alla prescrizione breve dell’art. 1495 c.c., ma richiede che l’errore fosse riconoscibile dal

venditore al momento della conclusione del contraIo; anche il risultato è diverso, perché in seguito

all’annullamento il danno risarcibile va valutato in base all’interesse nega#vo.

[a] Vendita immobiliare Consiste nella vendita di beni immobili oppure nel trasferimento di diriJ immobiliari.

è

Per questo ?po di vendita è necessaria la forma SCRITTA. L’art. 1537 c.c. parla di vendita a misura se il prezzo

dell’immobile è determinato in ragione di un tanto per unità di misura (es. 1.000 € al mq); invece, l’art. 1538 c.c.

parla di vendita a corpo se il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura.

[b] Vendita di cose mobili In mancanza di paIo o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel

è

luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le par? ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il

venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.

® Se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della

consegna rimeIendo la cosa al veIore o allo spedizioniere (vendita con spedizione, art. 1510, comma 2): in

questo caso, il venditore non risponde della perdita o del deterioramento della merce durante il viaggio o del

ritardo nella consegna da parte del veIore, salvo il caso che gli si possa imputare una colpa nella spedizione

(es. caJva scelta del veIore, imballaggio difeIoso).

® Le par? possono però accordarsi diversamente e stabilire che la consegna avvenga all’arrivo (vendita con

consegna all’arrivo, art. 1228): in tal caso, il venditore risponde dei danni dovu? alla colpa del veIore, il

quale agisce qui come suo ausiliario. Il rischio del perimento fortuito è invece a carico del compratore, se la

cosa già gli appar?ene.

® Se la vendita ha per oggeIo merci in viaggio o depositate in magazzini generali e rappresentate dal duplicato

della leIera di veIura o da una polizza di carico, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimeIendo

al compratore il ?tolo rappresenta?vo della merce (vendita su documen#, art. 1527).

[c] Vendita con riserva della proprietà Generalmente il compratore diventa proprietario della cosa al

è

momento del consenso o, se si traIa di cose fungibili, al momento dell’individuazione, anche se non ne abbia

ancora pagato il prezzo. Perciò, se il compratore cade in stato di insolvenza, il venditore che gli abbia faIo credito

rischia di perdere il prezzo e la cosa. TraIandosi di cosa mobile, il venditore non può garan?rsi con un diriIo di

pegno, perché questo richiederebbe che la cosa non fosse lasciata nelle mani del debitore, mentre il compratore

la acquista a credito proprio per poterla u?lizzare subito. Il problema si risolve con una clausola che differisca il

trasferimento della proprietà al momento in cui il prezzo sia completamente pagato: si traIa dunque di un

trasferimento soIoposto

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
116 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cristiiiinaaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Panzarini Elisabetta.