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VOCAZIONE, ACQUISTO E RAPPORTI FRA COEREDI

• REGOLE COMUNI SULLA VOCAZIONE EREDITARIA →

Validità della designazione legale o testamentaria il successore deve avere la capacità

successoria (aspetto particolare della Capacità giuridica):

− Persone Fisiche = devono essere nate o concepite al tempo dell’apertura della successione

→ il designato solo concepito subordina il suo acquisto alla condizione sospensiva che

nasca vivo.

− Persone giuridiche (ente dotato di soggettività giuridica) = Società, Associazioni e fondazioni,

anche se non riconosciute.

È considerato Indegno (escluso dalla successione) colui che abbia commesso gravi colpe contro la

persona del de cuius o prossimi congiunti, oppure gravi illeciti contro la libertà testamentaria o il

testamento del de cuius l’obbiettivo è sanzionare e scoraggiare il comportamento illecito.

I casi d’indegnità sono tassativamente rimessi alla legge:

− Omicidio del de cuius;

− Istigazione al suicidio del de cuius;

− Tentato omicidio o grave calunnia contro il de cuius, il coniuge/partner, discendente o

ascendente;

− Violenza sessuale contro il de cuius;

− Decadenza dalla responsabilità genitoriale;

− Per atti di violenza, minaccia o frode per influire sulla volontà testamentaria;

− Atti volti a celare, alterare o falsificare il testamento.

Il de cuius, innanzi all’indegno, può:

1. Riabilitare l’Indegno con dichiarazione espressa in atto pubblico o testamento (ex art.

466 c.c.); ⇒

2. Istituirlo come erede se viene inserito dal testatore nel testamento, pur conoscendo la

sua qualità d’indegno, egli acquista il disposto con limitazioni:

→ L'indegno non succede oltre i limiti di tale disposizione (ex art. 466 c.c.);

→ L'indegno non potrà ricevere come successore legittimo;

→ L'indegno non potrà esercitare l’azione di riduzione.

• LA DELAZIONE SUCCESSIVA

Oltre che per indegnità; qual ora il soggetto istituito erede o legatario non possa succedere

(premorto, incapace o assente), oppure abbia rinunciato a succedere, accadono due cose:

(a) Sostituzione testamentaria: quando il de cuius abbia previsto l’ipotesi e, di conseguenza,

abbia designato altro erede o legatario;

(b) Rappresentazione + Accrescimento: quando il testamento non provveda a questa eventualità

e si è costretti a utilizzare criteri di legge.

La Rappresentazione opera quando colui che non può o non vuole accettare

❑ l’eredità o legato sia figlio, fratello o sorella del de cuius. →

In suo luogo, subentrano i suoi discendenti (ex art. 467 c.c.) Successione per Stirpi,

salvo diverso disposto del defunto.

La Rappresentazione opera sia nella successione legittima che testamentaria, anche

quando il chiamato non abbia potuto succedere per indegnità.

Colui che viene designato per rappresentazione succede direttamente al de cuius con

il grado, in caso di successione legittima, del parente prossimo a cui si sostituisce.

L'Accrescimento mancando i presupposti, oppure rifiutando il rappresentante

❑ l’eredità, la quota dell’erede o legatario si devolve agli altri eredi o legatari (ex art. 674

e 675 c.c.).

L'accrescimento si fonda sull’idea che l’essenziale della disposizione testamentaria

consiste nell’attribuzione dell’intero patrimonio agli eredi chiamati congiuntamente,

mentre la misura è solo conseguenza della compressione derivante dalla

compresenza.

Affinché si abbia l’accrescimento nella Successione testamentaria, si necessità:

(I) Che più eredi siano istituiti all’universalità dei beni, oppure in una stessa quota,

senza determinazione in parti o in parti uguali;

(II) Che siano stati istituiti con uno stesso testamento.

Queste disposizioni si applicano anche tra più legatari, salvo che dal testamento risulti

diversa volontà (ex art. 675 c.c.).

L'accrescimento può verificarsi anche nella Successione legittima.

Al fine di ottenere l’accrescimento, non si necessita di atto di accettazione separato;

se l’eredità è già stata accettata, l’accrescimento è automatico (articolo 676 c.c.

“l’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto”).

Se mancano sia i presupposti per la Rappresentazione che per l’Accrescimento, e si tratta di una

quota ereditaria, questa sì devolve secondo le regole della Successione legittima. Se si tratta di una

disposizione a titolo di legato, essa resta senza effetto, con vantaggio per l’onerato.

L'erede o legatario è impossibilitato o rifiuta la successione:

1. Si verifica se vi è una Sostituzione Testamentaria;

1.1. In mancanza si preferisce la Rappresentazione;

1.1.1. In subordine si procede all’Accrescimento;

2. Se mancano i presupposti per quanto detto, si fa luogo alla Successione legittima.

Quando, invece, l’erede chiamato muoia dopo il de cuius, senza aver né accettato né rinunciato

all’eredità, si applicano regole diverse a quelle viste prima Trasmissione della facoltà: la facoltà

d’accettare o meno anche l’eredità si trasmette all’erede del chiamato.

Presupposti alla Trasmissione della facoltà:

− Si richiede che il chiamato defunto sia morto dopo il de cuius che l’ha istituito

≠Rappresentazione: si necessita che il chiamato sia morto prima.

− Si richiede che il Terzo sia erede del chiamato a succedere al de cuius; tra successore morto

e de cuius vi è solo l’istituzione ad erede Rappresentazione: tra successore morto e de

cuius vi deve essere un rapporto di discendenza (figlio) o fratellanza + il Terzo che subentra

basta che sia discendente e non anche erede del successore.

• L’ACQUISTO DELL’EREDITÀ E DEL LEGATO

L’acquisto dell’eredità non è automatico, presuppone l’accettazione da parte dell’erede (ex art.

459 c.c.) una volta accettata, l’effetto dell’accettazione si fa risalire al momento in cui si è aperta

la successione (ex art. 459 c.c.).

− Accettazione puramente e semplicemente = il patrimonio del de cuius si confonde con

quello dell’erede; egli risponderà dei debiti ereditati anche oltre il valore dei beni pervenuti.

L'Accettazione è un negozio unilaterale e non recettizio, irrevocabile; nullo se sottoposto a

termine (ex art. 475 c.c.) o a condizione, e mai parziale.

L'Accettazione come descritta si dice espressa, addotta mediante atto pubblico o scrittura

privata.

Accettazione tacita: quando il chiamato compia atti che presuppongono

➢ necessariamente la sua volontà ad accettare (comportamento concludente), salvo gli

atti conservativi, di vigilanza e amministrazione temporaneo dei beni e l’incapacità di

riferire gli eventuali atti compiuti ad una volontà d’accettazione (se il chiamato ignori

che un bene appartenga all’eredità).

L'accettazione si estingue per prescrizione decennale (ex art. 480 c.c.), salvo diverso termine

disposto dall’autorità giudiziaria.

L'accettazione può essere impugnata per Violenza o Dolo, ma non per Errore (tuttavia, se si

scopre un testamento del quale non si aveva notizia al momento dell’accettazione, gli

eventuali legati saranno soddisfatti non oltre il valore dell’eredità).

− Accettazione con beneficio d’inventario = particolare procedura prevista dalla legge volta

a limitare la responsabilità per debiti entro il valore dell’attivo ereditario.

La procedura inizia con la dichiarazione d’accettazione con beneficio d’inventario ricevuta

da un notaio o dal cancelliere del tribunale; tale accettazione è assoggetta a pubblicità e

viene trascritta presso l’Ufficio dei registri immobiliari (ex art. 484 c.c.).

Dopo la dichiarazione si redige l’Inventario accerta la consistenza del patrimonio

ereditario, determinando i limiti entro i quali l’erede risponderà dei debiti del defunto.

L'inventario deve essere redatto dal cancelliere del tribunale o da un notaio, entro brevi

termini stabiliti dalla legge (ex art. 485 e 487 c.c.), pena decadenza dal beneficio.

Nel corso dell’inventario l’erede amministra il patrimonio anche nell’interesse dei creditori e

legatari del defunto, e richiede della loro autorizzazione giudiziaria per compiervi sopra atti

d’alienazione, pegno, ipoteca...pena la decadenza dal beneficio (ex art. 493 c.c.).

Il pagamento dei creditori e legatari, dopo la redazione dell’Inventario, può avvenire:

In modo consequenziale, man mano che i creditori e legatari si presentano, sino

➢ all’esaurimento dell'Asse ereditario;

In modo concorsuale, assicurando parità di trattamento e soddisfazione

➢ proporzionale nel rispetto delle cause legittime di prelazione (i creditori sono sempre

preferiti ai legatari – articolo 498 e seguenti c.c.);

Tramite il rilascio di tutti i beni ereditari ai creditori e legatari, in questo caso si nomina

➢ un curatore, il quale provvede alla liquidazione e pagamenti con criterio concorsuale

precedentemente accennato (ex art. 507 c.c.).

Le più gravi violazioni di regole poste a tutela dei creditori e dei legatari provocano la

decadenza dal beneficio di inventario.

Tale procedura consente al chiamato di acquistare l’eredità, tenendola separata dal proprio

patrimonio (ex art. 490 c.c.) da una parte i creditori dell’eredità e i legatari avranno la

preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede, d’altra parte gli stessi

debiti che l’erede vantava verso il de cuius non si estingueranno per confusione.1

Le eredità devolute a incapaci legali, persone giuridiche, associazioni, fondazioni o enti non

riconosciuti, sono accettabili sono mediante beneficio d’inventario; ciò non si applica alle

società (articolo 471, 472 e 473 c.c.).

− Acquisto ex lege senza accettazione (deroga all’articolo 459 c.c.) = talvolta l’acquisto

dell’eredità è imposto al chiamato anche quando questi non abbia accettato o addirittura vi

rinunci.

Sono casi nei quali la legge tutela i creditori del de cuius contro comportamenti pericolosi del

chiamato:

Quando il chiamato sottragga o nasconda beni spettanti all’eredità (ex art. 527 c.c.);

➢ Quando il chiamato resti per un certo tempo nel possesso dei beni ereditari senza

➢ farne fare l’inventario con le garanzie di legge, oppure senza dichiarare se accetta o

rinuncia l’eredità (ex ar

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
75 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tia_fixa05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Panzarini Elisabetta.