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Capo VI - Ritrovamenti e scoperte

Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Art. 88. Attività di ricerca

  1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
  2. Le ricerche sono riservate al Ministero e ai suoi dipendenti ma possono essere anche fatte da soggetti pubblici territoriali e non e da soggetti privati con una concessione di ricerca (Art 89).
  3. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
  4. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali.

materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche, in questo caso il proprietario dell'immobile ha diritto a un'indennità per l'occupazione, che può essere in denaro o mediante il rilascio di parte delle cose ritrovate, se non interessano allo Stato.

Art. 89. Concessione di ricerca

  1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
  2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte
le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata. 3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero. 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. 5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione o altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e.

possagarantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Concessione di ricerca: il concessionario deve rispettare tutte le prescrizioni imposte dal ministero; incaso contrario la concessione può essere revocata. La revoca può avvenire anche quando il Ministerovoglia sostituirsi al concessionario nell’esecuzione delle opere: in tal caso gli rimborsa le spese per leopere già eseguite.

Art. 90. Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattroore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazionetemporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuitasono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.

La denuncia di ritrovamento va fatta entro 24 ore al soprintendente o al sindaco.

L'oggetto va lasciato nel luogo in cui è stato trovato ma va conservato temporaneamente. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Se si tratta di cose mobili che non si possano preservare, lo scopritore fortuito ha facoltà di rimuoverle per garantirne la sicurezza e le spese sostenute sono rimborsate dal Ministero.

Art. 91. Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini,

Appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. I ritrovamenti diventano proprietà del ministero.

Art. 92. Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

  1. al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
  2. al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
  3. allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.

2. Per il ritrovamento si riceve un premio uguale ad un quarto del valore del ritrovamento che spetta a tre categorie di persone:

  1. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio.

non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

Se viene scoperto in una proprietà privata e non c'è stata nessuna concessione non spetta niente a chi ha trovato, ma al proprietario della proprietà privata. Con il termine mare

Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale:

territoriale si indica quella porzione di mare adiacente alla costa degli Stati. Su tale parte di mare lo Stato esercita la propria sovranità territoriale in modo del tutto analogo al territorio corrispondente alla terraferma, con alcuni limiti.

Capo VII - Espropriazione:

  • Nei casi previsti dalla legge 23
  • Salvo indennizzo
  • Per motivi di carattere generale

Art. 95. Espropriazione di beni culturali

  1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa
  2. di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

    Il Ministero può espropriare per causa di pubblica utilità beni culturali mobili e immobili. L'espropriazione di un bene da parte dello Stato deve essere strettamente legato alla necessità di migliorare le condizioni di tutela del bene ai fini della loro fruizione pubblica.

    2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente e istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

    L'espropriazione può essere attuata, previa autorizzazione ministeriale, anche dalle Regioni, dagli enti pubblici territoriali e ogni altro ente o istituto pubblico.

    istituzione pubblica che ne faccia richiesta.
    1. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento. Il Codice evidenzia che l'espropriazione può essere fatta anche per altri fini ex: Articolo 96 (Espropriazione per fini strumentali); Articolo 97 (Espropriazione per interesse archeologico). I beni sui quali queste possono dirigersi saranno beni culturali sotto forma di terreni sui quali dovranno essere effettuati degli scavi. Lo stesso avviene per le espropriazioni per fini strumentali, le quali si rivolgono a beni la cui acquisizione al patrimonio pubblico viene ritenuta necessaria "per isolare o restaurare beni culturali immobili o il godimento da parte del pubblico.

    TITOLO II - Fruizione e valorizzazione

    Nozione ponte tra tutela e valorizzazione (dalla parte della Capo I - Fruizione dei beni culturali: valorizzazione).

    Vi sono tre fondamenti che ci permettono di

    dire il perché la fruizione è una "nozione cuscinetto": - fondamento normativo: fa riferimento all'articolo 3 del Codice (Tutela del patrimonio culturale); - fondamento concettuale: prima fruisco e poi do risalto al bene culturale - fondamento fisico: legato ai luoghi di cultura dove si verifica l'attività di fruizione Sezione I - Principi generali Luoghi dove avviene la fruizione, luogo elettivo per valorizzare Art. 101. Istituti e luoghi della cultura: 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 24 2. Si intende per: a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni,comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistoriche o di età antica; e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 cheSe la proprietà è pubblica allora la fruizione è pubblica.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lisauni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto per i beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Tocci Mario.