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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

A.A. 2021/2022

Laurea triennale

L-43 - DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE E DEI BENI CULTURALI

SCIENZE E TECNOLOGIE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E

DEI SUPPORTI DI INFORMAZIONE

Corso: ISTITUZIONI DI DIRITTO PER I BENI CULTURALI

ISTITUZIONI DI DIRITTO PER I BENI CULTURALI

Nel diritto romano institutiones= fondamenti Ius=

Diritto→Etimologia: giogo→ avere diritti

significa avere diritti e doveri a seconda del contenuto del giogo ( giogo da maggior enfasi sul

dovere). I diritti di un individuo corrispondono al dovere di un altro individuo.

Il diritto è una regola scritta pubblicata e resa conoscibile che in un dato momento storico astrae

dagli infiniti fatti del mondo un numero di fatti e dice che al verificarsi di un fatto X si deve

verificare un altro fatto Y e se Y non accade allora c'è sempre una conseguenza Z.

X&Y impongono una direzione che colui che fissa la regola ritiene giusta. X e Y sono fatti fenomenici

che si pongono a fondamento della regola e sono neutri per il diritto.

Esempio: se il semaforo è verde allora ho l'obbligo di passare.

Caratteristiche della regola:

• obbligatorie:

• generali:

• astratte: perché sono applicabili a un numero pressoché infinito di situazioni concrete identiche o

simili tra di loro.

La norma giuridica per entrare in vigore deve essere scritta e resa pubblica, in modo che tutti la

conoscano e in modo che tutti conoscano a cosa vanno incontro in caso di sanzione. La conseguenza

Z può essere favorevole o sfavorevole, personale o patrimoniale.

La regola è pubblicata è resa pubblica per renderla certa, concreta e precisa ed entra in vigore solo

quando è resa pubblica per garantire la storicità e in modo che si creino le regole sulle regole=

metaregole

Le conseguenze di questo ragionamento sono che:

- ciò che non è preso dagli infiniti dei fatti è libero= agiuridico

- all'aumentare dei fatti sussulti, la libertà si riduce 1

Beni Culturali

Res= cosa tangibile e materiale. Il diritto è un fenomeno Coltivare: Una regola giuridica distingue

relazionale, cioè nato dalla relazione con le persone o ciò che è culturale e ciò che non lo è

con le cose→mobili

→immobili: ancorati stabilmente al terreno

Queste “cose” per essere considerate in senso giuridico dei beni devono avere delle caratteristiche:

~ utilità: l’idoneità a soddisfare una necessità dell’uomo;

~ accessibilità: possibilità di subire espropriazione;

~ limitatezza: disponibilità limitata in natura;

Un bene giuridico è quindi una cosa che possiede un valore, in quanto esiste in quantità limitata ed è

suscettibile di appropriazione.

LEGGE: Forma del diritto, fonte, massima espressione del diritto→Particolare regola giuridica che ha

la funzione di assicurare i principi della rivoluzione francese (Liberté, Égalité, Fraternité).

Di regola è l’atto approvato dallo Stato dal Parlamento ed è l'insieme di disposizioni normative=

norme giuridiche. Si applicano nei confronti di tutta la popolazione e tutto il territorio.

Le leggi le possono fare anche le regioni.

Altre fonti del diritto:

● Contratto: Atto in cui c'è un accordo per disciplinare qualcosa ed è stipulato da due o più

parti per regolare i diritti e i doveri

● Sentenze: Riguarda l'applicazione della regola giuridica ed è attuata quando ci sono dubbi

relativi ad altre regole giuridiche. con la Sentenza il giudice dice che hai ragione

● Decreto legge: Fatta dal governo ( le regioni non la possono fare), considerato come legge in

caso di necessità immediata è urgente. Vale 60 giorni e poi è portata in Parlamento, al

contrario decade

● Decreto legislativo: Il Parlamento fa una delega con termine di tempo per emanare un

decreto legislativo su un argomento nella quale si scrivono i principi direttivi di regola

specifici al quale attenersi. il governo nella persona del ministro nomina la commissione di

esperti che creano un testo normativo che viene portato nel Consiglio dei Ministri è

approvato per diventare decreto legislativo.

● Regolamento: Atto tipico del governo. E’ una regola giuridica fatta per attuare ed eseguire

una legge nel dettaglio, creata dal ministro competente ed è gerarchicamente inferiore alla

legge.

Ci sono due tipi di regolamenti:

- governativi: essi sono emanati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato e delle

eventuali Commissioni Parlamentari;

- ministeriali: chiamati un tal maniera, proprio perché adottati con Decreto Ministeriale dopo

avere sentito il parere del Consiglio di Stato. Essi possono avere ad oggetto, solo le materie

del Ministro interessato; 2

Se esistono più fonti del diritto è possibile che la regola giuridica possa essere soggetta a

contraddizioni, cioè ci possono essere più regole giuridiche che incidono su un fattore x. Può risultare

che le leggi dicono la stessa cosa e allora non ci sono problemi, ma se dicono cose diverse incidono

più fonti del diritto a contenuto diverso su uno stesso fatto X e si crea un aporia. È quindi necessario

→I

individuare i criteri per la soluzione (metaregola) criteri sono:

1. Criterio cronologico: vale l'ultima o la prima regola giuridica emanata

2. Appellarsi ad un giudice: metodo poco oggettivo e sicuro

3. Criterio territoriale: (comune, Provincia/ città metropolitana, regione, stato), ma per il

teorema del punto fisso un punto e contemporaneamente appartenente a più entità

4. Criterio gerarchico: vale la regola giuridica posta dal soggetto che sta sopra. E’ indipendente

però da un criterio di giustezza e dal contenuto, ma è il metodo più semplice

5. Criterio di competenza: coloro che sono creatori di regole giuridiche devono farlo nell'ambito

che gli compete, che gli spetta

Un solo criterio non basta, quindi quelli utilizzati sono il criterio gerarchico e criterio di competenza in

questo ordine→ è compreso in quello gerarchico, il giudice viene

Ne risulta che il criterio territoriale

interpellato dal criterio di competenza perché la stabilisce, mentre il criterio cronologico è incerto.

Il criterio deve essere scritto in una norma giuridica (metaregola), quindi è una norma non allo stesso

livello delle altre, se no sarebbe sottoposta agli stessi problemi, ma è gerarchicamente superiore e

anteriore, cioè entrata in vigore prima delle altre.

COSTITUZIONE

Etimologia: cum statuere= Costituente composta dai componenti delle

Statuire insieme→ Assemblea

forze da rappresentare.

Essa contiene i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e l’ordinamento della Repubblica,

ovvero come funzione e come è organizzato lo stato.

Art 134: La Corte costituzionale giudica:

● sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,

dello Stato e delle Regioni

● sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

● sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione

La Costituzione deve contenere quali sono le fonti del diritto e i criteri di risoluzione delle possibili

aporie. La Corte Costituzionale interviene se c'è un dubbio sulla legittimità costituzionale, ovvero

stabilendo se una legge è conforme alla Costituzione→ Se è illegittima la elimina dal giorno

successivo. Colui che ha il potere di richiedere di verificare la legittimità deve presentare le norme e

gli articoli della Costituzione che essa contrasta (operare del principio di garanzia).

Art. 117: a potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè

L

dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

.

Le leggi le fa lo Stato e le regioni nel rispetto della Costituzione (criterio di gerarchia)

* Art 114 (dal 2001): La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle

Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri

statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. 3

La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province dalle città metropolitane dalle regioni e dallo

Stato→ solo lo Stato e le regioni possono fare Leggi mentre i comuni e le province possono fare dei

regolamenti subordinati alla legge.

Quando le leggi le fa lo Stato sono valide per tutto il territorio mentre quelle regionali valgono per la

regione

Comma 2: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema

e dei beni culturali.

→ Criterio delle materie: dividere gli X degli stati del mondo in materie di competenza di individui.

Se una materia è di competenza dello Stato e le regioni fanno una legge su quella materia, violano la

norma della Costituzione.

Lo stato ha legislazione esclusiva nelle materie dalla a alla s

La Corte Costituzionale stabilisce dove finisce una certa materia e dove ne inizia un'altra

Le regioni a statuto speciale hanno contrattato con lo Stato per cui alcuni articoli seguono le norme

delle Regioni

Comma 3: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] valorizzazione dei beni culturali e

ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali [...]. Nelle materie di legislazione concorrente

spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata

alla legislazione dello Stato.

Le materie del comma 3 sono di legislazione concorrente, cioè lo Stato può fare leggi tanto quanto le

principi fondamentali:

regioni→ soluzione: le regioni intervengono, e lo stato interviene fissando i

principi uguali in tutto il territorio nazionale.

Lo Stato verificherà se le leggi regionali contrastano i principi fondamentali fissati e in questo modo

pone dei limiti. Se le leggi regionali contrastano i principi fondamentali la regione deve modificare la

norma adattandola ad essi.

omma 4:

C Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente

riservata alla legislazione dello Stato.

Le materie che non sono né nel comma 2 né nel comma 3 fanno parte della categoria residuale che

spetta alle regioni: competenza legislativa residuale regionale esclusiva (lo stato non può

intervenire). BENI CULTURALI

Nel comma 2 viene citata la tutela dei beni culturali mentre nel comma 3 è la valorizzazione, quindi i

beni culturali si dividono in Tutela Valorizzazione

Art 9:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica . Tutela il paesaggio e il

patrimonio storico e artistico della Nazione.

(Principi fondamentali dall’1 al 12)

Patrimonio: insieme dei beni mobili e immobili di proprietà di un soggetto→storico e artistico:

l’aggettivo culturale, con significato di accrescimento, nel 1948 non era utilizzato, non aggettivava la 4

res, ma nel 2001 (art 114) si decise di utilizzare l’aggettivo culturale, che non comprende solo i beni

storico-artistici.

NB: Repubblica diverso da Nazione: non sono i cittadini a tutelare, ma eleggono chi tutela per conto

di tutti i soggetti

Nell’articolo 9 è citata solo la tutela (sono due materie distinte oppure la valorizzazione è compresa

nella tutela?)→antinomia irrisolvibile: le due materie sono distinte, ma tutto ciò che non è tutela è di

competenza delle regioni

In conclusione ci saranno: - leggi statali che dicono tutto in materia di tutela

- leggi statali che dicono tutto in materia di principi fondamentali della

valorizzazione - leggi regionali che dicono tutto in materia di valorizzazione (esclusi i principi

fondamentali)

La legge statale che contiene le leggi statali che dicono tutto in materia di tutela e le leggi statali che

dicono tutto in materia di principi fondamentali della valorizzazione: Decreto legislativo n°42 del

2004 = Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Dal 2001 il Parlamento emana una legge deroga per convocare una commissione per scrivere un

decreto legislativo. Nel tempo ha subito modificazioni ma è ancora il testo vigente attualmente (184

articoli) Divisione

parti→titoli→capi→sezioni

1. Parte I: disposizioni generali (11 art)

2. Parte II: Beni culturali (120 art)

→7

1.1 Titolo I:Tutela (90 art) capi

1.2 titolo II: fruizione e valorizzazione (30 art).Solo i principi fondamentali da sommare

alle leggi regionali→3 capi

3. Parte III: Beni paesaggistici (28 art)

4. Parte IV: Sanzioni (21 art)

4.1 Titolo I: Sanzioni amministrative→2 capi: beni culturali e beni paesaggistici

4.2 Titolo II: Sanzioni penali

5. Parte V: Disposizioni finali (3 art)

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

Art. 1. Principi

1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in

coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente

codice.

Spiegazione funzionale

: 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la

memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della

→accrescimento

cultura. 5

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica

fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti

ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

Proprietà dei beni culturali: divisi in soggetti pubblici territoriali e non territoriali e soggetti privati

divisi in persone fisiche e persone giuridiche.

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai

commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

La conservazione sta nella tutela e la fruizione e valorizzazione non sono sullo stesso piano della

tutela, ma devono essere svolte in conformità con la materia tutela, cioè non mettendola a rischio.

Art. 2. Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. (Specificano come si

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11

individuano i beni culturali→ procedimento amministrativo) presentano interesse artistico, storico,

(categoria residuale: Clausola

archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose

residuale che si può aggiornare nel tempo) individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze

aventi valore di civiltà.

Testimonianze avente valore di civiltà: quello che caratterizza un popolo in un territorio in un

determinato momento storico. è la legge statale ad individuarle.

Art. 3. Tutela del patrimonio culturale

:

Nozione di tutela 1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla

base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne

la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

Nozione strutturale: È un'attività con con una finalità specifica divisa in tre attività svolte in

progressione logica:

1. Presupposto: devo fare un'attività di conoscenza adeguata, uno studio su un dato bene

2. Individuare i beni culturali: individuare i ciò che bisogna tutelare è tutela

3. Garantire la protezione e la conservazione

→ Finalità: far sì che i beni culturali possono essere fruiti pubblicamente (utilizzare e trarne i frutti)

La tutela è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro

patrimonio culturale che possa essere o erto alla conoscenza e al godimento collettivi.

Articolo 6: Valorizzazione del patrimonio culturale

Nozione di valorizzazione: 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle

attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di 6

utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno

degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

Due attività da nonne eseguire in consecuzione logica:

1. Promuovere la conoscenza

2. assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica

→ Finalità: promuovere lo sviluppo della cultura. E’ valorizzazione ogni attività che promuove la

conoscenza del patrimonio culturale.

La valorizzazione è ogni attività diretta migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione

del patrimonio culturale e ad incrementarne la fruizione pubblica così da trasmetterne i valori di

cui tale patrimonio è portatore

2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

(Confine tra tutte le valorizzazione): fare interventi di restauro è tutela, ma promuovere e sostenere

gli interventi è valorizzazione.

“Da non pregiudicarne le esigenze”: un soggetto pubblico o privato, quando decide di valorizzare

deve andare dalla Soprintendenza che deve verifica

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lisauni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto per i beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Tocci Mario.
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