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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 33 decreto 81: il contratto di somministrazione è un contratto commerciale (tra due soggetti economici: agenzia di somministrazione e azienda utilizzatrice). Deve essere stipulato in forma scritta e contenere:

  • L'autorizzazione dell'agenzia
  • Rischi della salute/sicurezza e misure di prevenzione
  • Data di inizio e durata della somministrazione/prestazione (a termine, a tempo indeterminato)
  • Numero dei lavoratori da somministrare con relative mansioni e inquadramento
  • Luogo, orario delle prestazioni lavorative
  • Trattamento economico e normativo dei lavoratori
  • Nel caso in cui si tratta di una somministrazione a termine vanno inserite le causali se si supera la durata di 12 mesi.

3° comma: le informazioni devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte dell'agenzia di somministrazione. L'agenzia prima stipula il contratto con l'impresa utilizzatrice, poi sceglie il lavoratore da somministrare.

lavoratore può essere assunto direttamente dall'impresa utilizzatrice al termine della missione, a differenza di quanto avviene nelle agenzie di collocamento. In questo caso, il lavoratore rimane dipendente dell'agenzia di somministrazione e può diventare dipendente dell'azienda solo se questa è interessata dopo la conclusione della missione.contenuto del contratto di somministrazione potrebbe cambiare se le parti optano per somministrazione:
  • Contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing): il contratto commerciale che lega le 2 imprese è a tempo indeterminato.

Ipotesi in cui un'impresa ha bisogno di lavoratori a tempo indeterminato (potrebbe assumerli, ma per motivi di convenienza preferisce rivolgersi ad una agenzia di somministrazione). Particolarità, elemento che facilita l'utilizzo di questa prima tipologia: è l'impresa utilizzatrice non deve definire i motivi per i quali richiede un lavoratore a tempo indeterminato. In una delle versioni precedenti della normativa questa particolarità non era possibile (esisteva solo il lavoro temporaneo) o bisognava specificare le causali/le esigenze. Vi sono però limiti quantitativi: per limitare un utilizzo eccessivo di questo istituto il legislatore stabilisce un sistema di... salvo diversa

Previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, contingentamento art. 31: il numero di lavoratori non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato che sono in forza presso l'utilizzatore (organico, dipendenti diretti a tempo indeterminato). Si ammette che i contratti collettivi possano modificare questa percentuale (più elevata o più bassa). Ulteriore regola: non solo il contratto tra agenzia e azienda utilizzatrice (contratto di somministrazione) deve essere a tempo determinato, ma anche il lavoratore deve essere un soggetto che anche l'agenzia ha assunto a tempo indeterminato.

Contratto di somministrazione a termine/a tempo determinato: il legislatore dopo il decreto dignità (2018) ha introdotto la regola delle causali che scattano dopo i 12 mesi o se si verifica il rinnovo, l'acausalità.

viene meno se si supera il limite dell'anno. Le causali che si riferiscono al contratto all'attività dell'impresa utilizzatrice devono essere una di quelle già viste nel contratto a termine. Limite quantitativo/forma di contingentamento (decreto 81): in questo caso nel calcolo della percentuale sono sommati i lavoratori somministrati a termine e i lavoratori a termine utilizzati direttamente (dipendenti dell'azienda) il limite non può superare il 30%, con eccezione delle regole stabilite dalla contrattazione collettiva. Divieti di stipulare il contratto di somministrazione: stessi del contratto a termine e del lavoro intermittente: - Per le sostituzioni di lavori che scioperano - Unità produttive/aziende nelle quali è in atto la cassa integrazione e guadagni - Unità produttive/aziende che hanno licenziato collettivamente i lavoratori nei 6 mesi precedenti, non possono assumere lavoratori dipendenti con.

contratto di somministrazione con le stesse mansioni dei lavoratori precedentemente licenziati.

  • Per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi

CONTRATTO DI LAVORO A SCOPO/A FINE DI SOMMINISTRAZIONE: contratto stipulato tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione. Il lavoratore è consapevole di essere per lavorare non per l'agenzia stessa, ma per aziende diverse se la somministrazione è a termine o con la stessa azienda se la somministrazione è a tempo indeterminato.

Non è prescritta una forma particolare: se il lavoratore è assunto a termine la forma scritta è imposta dalla disciplina del lavoro a termine. L'assunzione a tempo parziale è ammessa per i contratti a tempo indeterminato e per quelli a termine.

Art. 34. Contratto di lavoro a scopo di somministrazione a tempo indeterminato: il rapporto di lavoro tra il somministratore (agenzia) e somministrato/lavoratore è

soggetto alla disciplina per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  1. Il lavoratore può essere mandato in una missione a tempo indeterminato. L'agenzia non ha necessità/possibilità di mandare il lavoratore in un'unica missione.
  2. Il lavoratore può essere mandato in più missioni a termine. L'attività lavorativa del lavoratore non è sempre continuativa. L'indennità mensile di disponibilità lavoratore riceve quindi perché effettivamente negli intervalli tra una mansione e l'altra non sta lavorando, ma è a disposizione/disponibile. L'indennità viene corrisposta dal somministratore, in base alla misura stabilità dai contratti collettivi. Comunque questa non può essere inferiore alla soglia prevista dal Ministero del lavoro. Attualmente è prevista nei contratti collettivi un'indennità di disponibilità di 800€ al mese. L'agenzia
aspetta che ci sia una richiesta da parte di un'azienda di una missione a tempo indeterminato e poi assume a tempo indeterminato. In questo modo il lavoratore è coperto e non si deve corrispondere l'indennità. Contratto di lavoro a scopo di somministrazione a termine/tempo determinato. In questo caso valgono, l'agenzia può utilizzare il lavoratore più volte anche con alcune droghe, le regole del contratto a termine dopo la durata massima di 24 mesi e non valgono le regole dello stop and go, sulle proroghe, sul contingentamento. Conseguenza della dissociazione tra il datore di lavoro e l'utilizzatore (art. 34, 3° comma): il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore. Molto spesso nel diritto del lavoro conta il numero dei dipendenti ha un'azienda. Se, invece, l'azienda utilizza dei somministrati, questi non devono.

essere contati nell'organico per il periodo della missione. Motivo di interesse per l'imprese: le aziende con 15 dipendenti che hanno bisogno di un 16esimo lavoratore si servono del lavoro somministrato per non dovere particolari regole sul licenziamento e sulle assunzioni obbligatorie. Eccezione: per le norme riguardanti la salute e sicurezza devono essere inclusi nell'organico anche i lavoratori somministrati.

Quota di riserva: numero di disabili che l'azienda deve avere come dipendenti in conformità con la normativa delle assunzioni obbligatorie se si utilizza la somministrazione di lavoro e la missione dura almeno 12 mesi è come se il lavoratore disabile fosse stato assunto.

Posizioni giuridiche soggettive delle parti (diritti e doveri). Il lavoratore non stipula un contratto con l'impresa utilizzatrice, ma si costituisce un rapporto giuridico: l'impresa ha alcuni poteri e doveri che non sono a capo dell'azienda di somministrazione.

→ “durante tutto il periodo in cui è in missione il lavoratoreArt. 30: definisce il contratto di somministrazionesvolge l’attività nell’interesse, sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”. I lavoratori subiscono quindipotere direttivo, organizzativo e di controllo dell’utilizzatore. Non sarebbe immaginabile che l’agenziailavesse tale potere rispetto alla molteplicità dei lavoratori impiegati in missioni differenti.l’utilizzatore possa modificare le mansioni stabilite nel contratto diArt. 35. Prevede che somministrazione. È necessario rispettare una regola (5° comma): bisogna rispettare le regole generali sullasuperiore/inferiore e l’utilizzatore deve darnemodifica delle mansioni di livello immediata comunicazionescritta al somministratore, conseguendone una copia al lavoratore (è necessario una formalizzazione). Aseguito della modifica delle mansioni, cambia anche la

Retribuzione del lavoratore (in caso di mansioni più elevate, l'agenzia deve pagare una retribuzione maggiore al lavoratore). Se l'utilizzatore non adempie a tale obbligo, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore. Resta a carico dell'utilizzatore l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla modifica delle mansioni (es. in caso di modifica illegittima)

Poteri dell'utilizzatore e doveri conseguenti al fatto che utilizza effettivamente la prestazione del lavoratore:

7° comma, art. 35 risponde nei confronti dei terzi dei danni arrecati dal lavoratore, pur non essendo un proprio dipendente, durante l'esercizio della prestazione.

In caso d'inadempimento si esercita il potere disciplinare: il legislatore all'art. 35 stabilisce che il potere disciplinare sia riservato al somministratore/agenzia.

L'agenzia però non conosce le dinamiche di ciò che è accaduto.

o parte del suo messaggio. Questi elementi possono includere: - Informazioni sul problema o sull'errore riscontrato - Dettagli sulle azioni eseguite prima del problema - Eventuali screenshot o registrazioni video del problema - Informazioni sul dispositivo o sul sistema operativo utilizzato - Eventuali log o messaggi di errore visualizzati È importante comunicare in modo chiaro e dettagliato al somministratore per consentire una diagnosi accurata del problema e una soluzione tempestiva.
Dettagli
A.A. 2021-2022
170 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanielaCaldon16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pasqualetto Elena.