Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
GIURISPRUDENZA
Corso di
INFORMATICA GIURIDICA
(Generico)
Docente
STEFANO PIETROPAOLI
2° SEMESTRE
ANNO ACCADEMICO 2025/2026
Corso di
INFORMATICA GIURIDICA
Riassunto del manuale “Informatica criminale. Diritto e sicurezza
nell’era digitale. Aggiornato alla legge 90/2024 e alla direttiva NIS2” di
S. Pietropaoli
+ appunti delle lezioni
Capitolo 1
I REATI
INFORMATICI
3
1. I REATI INFORMATICI
INTRODUZIONE AL CORSO
Introduzione
“Informatica giuridica” è un’espressione un po’ invecchiata negli ultimi anni: a far da padrone è diventata
l’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale e l’informatica (come la cibernetica) non sono cose di oggi:
si tratta di 3 approcci al sapere che si sono radicati intorno alla metà del ‘900.
➢ Informatica -> significa “informazione automatica”;
➢ Cibernetica -> richiama il “cyber”;
➢ Intelligenza artificiale -> + un concetto dei primissimi anni ‘50 del ‘900. In particolare, si fa riferimento
ad un articolo pubblicato su “Mind” da Alan Turing.
L’idea dell’intelligenza artificiale è del secolo scorso; quello che è cambiato è il potenziale computazionale
per realizzare cose che erano impensabili fino a pochi anni fa. L’idea di base è una idea non nuova. Si tratta
di una vecchia idea che sta producendo risultati così evidenti e impattanti sulla nostra vita quotidiana, che
altro non sono che l’esito di un processo di lunga durata. Pensiamo a quanto è cambiata la vita degli esseri
umani da quando esiste l’informatica (=informazione automatica / possibilità di processare informazioni
attraverso macchine che calcolano). Come quasi tutte le grandi invenzioni dell’umanità, anche
l’informatica, anche la cibernetica e anche l’intelligenza artificiale provengono da una esigenza bellica.
L’idea di Alan Turing nasce infatti nel contesto della 2° guerra mondiale, in cui vi era l’esigenza di decifrare
messaggi che l’esercito tedesco si cambiava per impostare le proprie strategie e tattiche. Inizialmente
viene radunata una cinquantina di matematici per decifrare detti messaggi (ci riescono, ma impiegano
molto tempo). Turing propone allora di fare fare questi calcoli alle macchine. Cosa sono i computer?
“Computare” significa contare. Le macchine sono in grado di contare molto più velocemente degli esseri
umani. Questo ci mostra come un’idea con un’applicazione inizialmente molto ristretta in realtà poi
produca effetti impattanti su tutta la società. Lo stesso avverrà poi con internet alcuni anni dopo. Anche
internet è nato per rispondere ad esigenze militari: bisognava inventare sistemi di comunicazione che
reggessero ad un eventuale attacco atomico. Ecco che nasce internet e le prime reti. Ma non sempre
possiamo essere certi dell’affidabilità delle informazioni forniteci dall’intelligenza artificiale. Le
informazioni, proiettate su internet, diventano senza tempo. È molto difficile per noi avere contezza della
data in cui quella informazione è stata pubblicata. Possono essere intervenute modifiche normative,
sentenze della Corte costituzionale… il diritto cambia. E allora si rischia di avere di fronte una disposizione
normativa vecchia molto diversa da quella attualmente vigente. Noi tendiamo ad affidarci a certe
informazioni senza accortezza critica. E invece, non sempre possiamo affidarci a quello che ci dice
l’intelligenza artificiale. Soprattutto se siamo giuristi. E perché? Perché in gioco ci sono diritti. Le macchine
non hanno un senso di giustizia: non parlano, non dicono diritto e non decidono (non hanno il libero
arbitrio e neanche la volontà). Le macchine possono però produrre risultati. Ma come vengono prodotti
questi risultati? Perché la macchina produce quei risultati? Li produce sulla base di dati con cui è stata
alimentata. Se in ballo ci sono dei diritti soggettivi bisogna stare però attenti. Spesso non siamo in grado
di capire sulla base di quali dati sono state addestrate le macchine. Dobbiamo essere consapevoli che
queste macchine non sono necessariamente neutrali (il loro uso può non essere neutrale: può anche
ledere i diritti fondamentali). La prospettiva corretta da adottare è la c.d. “farmacologia tecnologica”
(=“farmaco” in greco significa tanto “rimedio” quanto “veleno”, a seconda dell’uso, della quantità e del
tempo di utilizzo). È una idea che risale addirittura a Platone, il quale guardava come farmaco la tecnologia
più avanzata del suo tempo: la scrittura. In che modo queste tecnologie possono essere da una parte
disciplinate giuridicamente? In che modo possono essere integrate per commettere illeciti e, in
particolare, reati? Queste tecnologie possono sia illuminare il progresso degli uomini (es: individuazione
precoce di alcune malattie) sia avere zone oscure e d’ombra (es: utilizzo dell’intelligenza artificiale per
commettere illeciti, che sfuggono alle maglie del diritto). Durante il corso verranno trattati temi quali: reati
informatici, cybercrimes, pirateria informatica, guerra cibernetica, informatica forense e cybersecurity.
4
I REATI “NECESSARIAMENTE INFORMATICI” PREVISTI DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
I reati “necessariamente informatici” previsti dall’ordinamento giuridico italiano
L’art. 2 del Codice penale e l’art. 25 della Costituzione affermano il principio per cui “Nessuno può essere
punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”. Di
conseguenza, le nuove condotte immediatamente percepibili come illecite emerse a seguito della
rivoluzione digitale non possono essere sanzionate senza una espressa previsione normativa: non sono
punibili fino a quando non sono formalmente riconosciute come reato. La legge penale è poi
contraddistinta dal divieto di interpretazione analogica: i giudici non possono estendere alla dimensione
cibernetica la portata applicativa di reati offline già esistenti. Di conseguenza, per punire dette condotte,
è necessario che il legislatore intervenga inserendo nuove figure di reato. Se negli Stati Uniti i nuovi reati
sono stati inseriti in atti normativi autonomi (codici ad hoc o testi unici), in Italia i nuovi reati sono stati
inseriti in un corpus normativo già esistente (il Codice penale del 1930). Nel 1970, sono stati pubblicati i
primi studi riguardanti comportamenti illeciti attuati tramite tecnologie informatiche (es: manipolazione
o sabotaggio di computer). Negli anni 80’, con l’emersione effettiva delle pratiche illecite legate all’uso di
tecnologie informatiche la dottrina penalistica ha cominciato ad interessarsi a questo tema. Proprio in
questo periodo ci sono state le prime azioni di hacking e la creazione e diffusione di malware (=software
malevolo). Il tutto come “azione dimostrativa”: si agiva più per mettere alla prova i sistemi di sicurezza che
per finalità criminose. Il 13 settembre 1989, con la raccomandazione 89/9 del CDPC (=Comitato Direttore
per i Problemi Criminali), il Consiglio d’Europa (=organizzazione internazionale) stila la c.d. “Lista minima”:
si tratta di un elenco di fattispecie criminose indicate ai Paesi membri come urgentemente bisognose di
un riconoscimento giuridico (e quindi di introduzione). Il riferimento è alla frode informatica, al falso
informatico, al danneggiamento dei dati e dei programmi informatici, all’accesso abusivo, alla riproduzione
non autorizzata di software, al sabotaggio informatico. Reati minori furono poi inseriti in una “lista
facoltativa”. Il legislatore italiano ha accolto l’indicazione della raccomandazione 89/9 con la legge
547/1993 recante “Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice penale e del Codice di procedura
penale in tema di criminalità informatica. Con questa legge, sono state previste nell’ordinamento italiano
nuove figure criminose e sono state riadattate, aggiornate o integrate in vario modo fattispecie penali già
esistenti. Nonostante il legislatore fosse già intervenuto negli anni precedenti sulla materia, è solo con
questo intervento normativo che i reati informatici sono entrati di fatto nell’ordinamento giuridico italiano.
I reati “necessariamente informatici” sono quei reati che possono essere commessi solo attraverso
l’utilizzo delle tecnologie informatiche. Es: il reato di accesso abusivo a sistema informatico può essere
commesso esclusivamente attraverso un dispositivo digitale. I reati “occasionalmente informatici”
possono invece essere perpetrati anche in maniera completamente offline. Es: il reato di atti persecutori.
Con la legge 48/2008, l’Italia ha ratificato la Convenzione sulla criminalità informatica del 2001 (=accordo
internazionale promosso dal Consiglio d’Europa). In materia è poi intervenuta la legge 90/2024 recante
Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici: con essa, il
legislatore ha innalzato le sanzioni relative ai reati informatici, ha introdotto l’art. 629-ter e previsto diverse
nuove circostanze aggravanti.
ART. 615-TER C.P.
Art. 615-ter c.p. -> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Siccome l’art. 614 c.p. (Violazione di domicilio) non è sufficiente a sanzionare la violazione mediante
sistema informatico, la legge 547/1993 ha introdotto l’art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico). È uno dei reati più commessi in Italia. È la c.d. “Violazione del domicilio
informatico” (=sistema informatico inteso come espansione ideale del bene protetto dall’art. 14 Cost.).
Art. 615-ter c.p. -> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Comma 1 -> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure
di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a 3 anni. 5
➢ Chiunque -> è un reato comune. Non è necessario avere un particolare status per commettere questo
reato
➢ Sistema informatico o telematico (=che comunica a distanza) ->
• es: computer (=struttura fisica che ha una scheda madre dove è alloggiato un processore e che ha
una memoria RAM, ossia una memoria di lavoro). Se va via la corrente, la memoria RAM si cancella
e si resetta.
• Smartphone;
• videocamera,
• hard-disk ->
Un sistema informatico è una memoria RAM.
➢ Protetto da misure di sicurezza -> es: password, face-id, segno distintivo, impronta digitale. Esso non
deve essere aperto a chiunque, ma ci devono essere una porta e una serratura. In altre parole, deve
essere protetto da misure di sicurezza. Le misure di sicurezza, anche se minime, ci devono essere per
integrare la fattispecie di reato.
Quando parliamo di “accesso abusivo a sistema informatico o telematico” dobbiamo distinguere 2
condotte, delimitate dal termine “ovvero”, che nella lingua del diritto ha una funzione alternativa. Il reato
è integrato quando:
➢ Qualcuno si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza -> nella maggior parte dei casi, chi commette detto reato lo fa senza avere particolari
conoscenze informatiche (es: è venuto a conoscenza della password);
➢ Qualcuno si mantiene dentro un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita
di chi ha il diritto di escluderlo -> es: qualcuno lascia il computer aperto e si assenta temporaneamente
e qualcuno guarda all’interno del computer.
➢ Abusivamente -> se io ho le credenziali per accedere legittimamente ad un sistema posso commette
comunque il reato di cui al 615-ter? C’è una serie di sentenze della Cassazione che ha statuito che il
cancelliere che accede abusivamente con le proprie credenziali ad un sistema informatico o telematico
commette il 615-ter. Detto reato si commette, dunque, anche nei casi in cui si detengono
legittimamente le credenziali ma le si usano per finalità diverse rispetto a quelle per le quali sono state
concesse.
Comma 2 -> La pena è della reclusione da 2 a 10 anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del
sistema;
Analisi: il carabiniere, il cancelliere, l’investigatore privato, l’operatore del sistema e il pubblico ufficiale
sono assoggettati ad una pena superiore.
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato;
Analisi: chi punta la pistola ad un altro intimandogli di sbloccare il telefono commette il reato.
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del
suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante
riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi
in esso contenuti.
Comma 3 -> Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile
o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da 4 a
12 anni.
Comma 4 -> Nel caso previsto dal comma 1 il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri
casi (comma 2) si procede d'ufficio. 6
Analisi
Si tratta di un reato:
➢ Di mera condotta: il reato si configura se è accertata una delle condotte previste dalla disposizione.
Non è dunque necessario che si verifichi un determinato evento (es: sottrazione di contenuto
informativo).
➢ A dolo generico: il reato sussiste in presenza della volontà di tenere una determinata condotta (non
rilevano gli scopi e le finalità che abbiano motivato l’ingresso e la permanenza non autorizzata nel
sistema).
Esempi
Commette il reato in analisi:
➢ Chi accede alla casella di posta elettronica altrui senza il consenso del titolare. Un account di posta è
infatti un domicilio informatico protetto da una password, la quale esprime la volontà dell’utente di
farne uno spazio a sé riservato.
➢ Chi entra in un domicilio informatico (=dispositivo personale o anche un semplice account di qualsiasi
servizio digitale) varcandone senza autorizzazione la porta d’ingresso:
• Forzandone la serratura -> es: crackando la password di accesso;
• Procurandosi una copia delle chiavi -> es: sbirciando il titolare mentre digita ID e codice di login
• Trovandola spalancata -> es: trovando una sessione di webmail lasciata aperta su un device.
➢ Chi, chiamato a controllare la funzionalità di un certo programma informatico, si avvalga dell’originaria
autorizzazione del titolare per poi copiare, per fini esclusivamente personali, i dati inseriti in
quell’applicativo.
➢ Chi, abilitato ad accedere al sistema (di cui detiene legittimamente le chiavi di accesso) viola tuttavia
le prescrizioni impartite dal titolare per delimitarne l’accesso.
NON sussiste il reato:
➢ Se do le credenziali ad una persona senza indicare il perché.
ART. 615-QUATER C.P.
Art. 615-quater c.p. -> Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri
mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
Il nostro ordinamento sanziona anche alcune condoe prodromiche alla vera e propria introduzione non
domicilio informatico. L’art. 615-quater , introdotto anch’esso dalla legge 547/1993, prevede il reato di
detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a
sistemi informatici o telematici.
Comma 1 -> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in
altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione
sino a 2 anni e con la multa sino a 5.164€.
Comma 2 -> La pena è della reclusione da 2 anni a 6 anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui
all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).
Comma 3 -> La pena è della reclusione da 3 a 8 anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o
telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.
Esempi
Commette il reato in analisi:
➢ Chi si introduce nella dimora di qualcuno senza autorizzazione;
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➢ Chi si procura grimaldelli o strumenti analoghi (dispositivi hardware o software) atti a forzare la porta
d’ingresso;
➢ Chi diffonde copie delle chiavi di accesso (le password);
➢ Chi comunica, dietro compenso, le credenziali di accesso ad account personali abusivamente scaricate
da un database
Non costituisce reato:
➢ Qualora si tratti di codici di carte di credito che il soggetto intende inserire in supporti clonati, se si
realizza la finalità di prelevare denaro contante attraverso il sistema bancomat. In questo caso, il reato
è assorbito nella fattispecie più gravemente sanzionata dall’art. 55 comma 9 del d.lgs. 231/2007
(successivamente confluit
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