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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in

GIURISPRUDENZA

Corso di

INFORMATICA GIURIDICA

(Generico)

Docente

STEFANO PIETROPAOLI

2° SEMESTRE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Corso di

INFORMATICA GIURIDICA

Riassunto del manuale “Informatica criminale. Diritto e sicurezza

nell’era digitale. Aggiornato alla legge 90/2024 e alla direttiva NIS2” di

S. Pietropaoli

+ appunti delle lezioni

Capitolo 1

I REATI

INFORMATICI

3

1. I REATI INFORMATICI

INTRODUZIONE AL CORSO

Introduzione

“Informatica giuridica” è un’espressione un po’ invecchiata negli ultimi anni: a far da padrone è diventata

l’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale e l’informatica (come la cibernetica) non sono cose di oggi:

si tratta di 3 approcci al sapere che si sono radicati intorno alla metà del ‘900.

➢ Informatica -> significa “informazione automatica”;

➢ Cibernetica -> richiama il “cyber”;

➢ Intelligenza artificiale -> + un concetto dei primissimi anni ‘50 del ‘900. In particolare, si fa riferimento

ad un articolo pubblicato su “Mind” da Alan Turing.

L’idea dell’intelligenza artificiale è del secolo scorso; quello che è cambiato è il potenziale computazionale

per realizzare cose che erano impensabili fino a pochi anni fa. L’idea di base è una idea non nuova. Si tratta

di una vecchia idea che sta producendo risultati così evidenti e impattanti sulla nostra vita quotidiana, che

altro non sono che l’esito di un processo di lunga durata. Pensiamo a quanto è cambiata la vita degli esseri

umani da quando esiste l’informatica (=informazione automatica / possibilità di processare informazioni

attraverso macchine che calcolano). Come quasi tutte le grandi invenzioni dell’umanità, anche

l’informatica, anche la cibernetica e anche l’intelligenza artificiale provengono da una esigenza bellica.

L’idea di Alan Turing nasce infatti nel contesto della 2° guerra mondiale, in cui vi era l’esigenza di decifrare

messaggi che l’esercito tedesco si cambiava per impostare le proprie strategie e tattiche. Inizialmente

viene radunata una cinquantina di matematici per decifrare detti messaggi (ci riescono, ma impiegano

molto tempo). Turing propone allora di fare fare questi calcoli alle macchine. Cosa sono i computer?

“Computare” significa contare. Le macchine sono in grado di contare molto più velocemente degli esseri

umani. Questo ci mostra come un’idea con un’applicazione inizialmente molto ristretta in realtà poi

produca effetti impattanti su tutta la società. Lo stesso avverrà poi con internet alcuni anni dopo. Anche

internet è nato per rispondere ad esigenze militari: bisognava inventare sistemi di comunicazione che

reggessero ad un eventuale attacco atomico. Ecco che nasce internet e le prime reti. Ma non sempre

possiamo essere certi dell’affidabilità delle informazioni forniteci dall’intelligenza artificiale. Le

informazioni, proiettate su internet, diventano senza tempo. È molto difficile per noi avere contezza della

data in cui quella informazione è stata pubblicata. Possono essere intervenute modifiche normative,

sentenze della Corte costituzionale… il diritto cambia. E allora si rischia di avere di fronte una disposizione

normativa vecchia molto diversa da quella attualmente vigente. Noi tendiamo ad affidarci a certe

informazioni senza accortezza critica. E invece, non sempre possiamo affidarci a quello che ci dice

l’intelligenza artificiale. Soprattutto se siamo giuristi. E perché? Perché in gioco ci sono diritti. Le macchine

non hanno un senso di giustizia: non parlano, non dicono diritto e non decidono (non hanno il libero

arbitrio e neanche la volontà). Le macchine possono però produrre risultati. Ma come vengono prodotti

questi risultati? Perché la macchina produce quei risultati? Li produce sulla base di dati con cui è stata

alimentata. Se in ballo ci sono dei diritti soggettivi bisogna stare però attenti. Spesso non siamo in grado

di capire sulla base di quali dati sono state addestrate le macchine. Dobbiamo essere consapevoli che

queste macchine non sono necessariamente neutrali (il loro uso può non essere neutrale: può anche

ledere i diritti fondamentali). La prospettiva corretta da adottare è la c.d. “farmacologia tecnologica”

(=“farmaco” in greco significa tanto “rimedio” quanto “veleno”, a seconda dell’uso, della quantità e del

tempo di utilizzo). È una idea che risale addirittura a Platone, il quale guardava come farmaco la tecnologia

più avanzata del suo tempo: la scrittura. In che modo queste tecnologie possono essere da una parte

disciplinate giuridicamente? In che modo possono essere integrate per commettere illeciti e, in

particolare, reati? Queste tecnologie possono sia illuminare il progresso degli uomini (es: individuazione

precoce di alcune malattie) sia avere zone oscure e d’ombra (es: utilizzo dell’intelligenza artificiale per

commettere illeciti, che sfuggono alle maglie del diritto). Durante il corso verranno trattati temi quali: reati

informatici, cybercrimes, pirateria informatica, guerra cibernetica, informatica forense e cybersecurity.

4

I REATI “NECESSARIAMENTE INFORMATICI” PREVISTI DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

I reati “necessariamente informatici” previsti dall’ordinamento giuridico italiano

L’art. 2 del Codice penale e l’art. 25 della Costituzione affermano il principio per cui “Nessuno può essere

punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”. Di

conseguenza, le nuove condotte immediatamente percepibili come illecite emerse a seguito della

rivoluzione digitale non possono essere sanzionate senza una espressa previsione normativa: non sono

punibili fino a quando non sono formalmente riconosciute come reato. La legge penale è poi

contraddistinta dal divieto di interpretazione analogica: i giudici non possono estendere alla dimensione

cibernetica la portata applicativa di reati offline già esistenti. Di conseguenza, per punire dette condotte,

è necessario che il legislatore intervenga inserendo nuove figure di reato. Se negli Stati Uniti i nuovi reati

sono stati inseriti in atti normativi autonomi (codici ad hoc o testi unici), in Italia i nuovi reati sono stati

inseriti in un corpus normativo già esistente (il Codice penale del 1930). Nel 1970, sono stati pubblicati i

primi studi riguardanti comportamenti illeciti attuati tramite tecnologie informatiche (es: manipolazione

o sabotaggio di computer). Negli anni 80’, con l’emersione effettiva delle pratiche illecite legate all’uso di

tecnologie informatiche la dottrina penalistica ha cominciato ad interessarsi a questo tema. Proprio in

questo periodo ci sono state le prime azioni di hacking e la creazione e diffusione di malware (=software

malevolo). Il tutto come “azione dimostrativa”: si agiva più per mettere alla prova i sistemi di sicurezza che

per finalità criminose. Il 13 settembre 1989, con la raccomandazione 89/9 del CDPC (=Comitato Direttore

per i Problemi Criminali), il Consiglio d’Europa (=organizzazione internazionale) stila la c.d. “Lista minima”:

si tratta di un elenco di fattispecie criminose indicate ai Paesi membri come urgentemente bisognose di

un riconoscimento giuridico (e quindi di introduzione). Il riferimento è alla frode informatica, al falso

informatico, al danneggiamento dei dati e dei programmi informatici, all’accesso abusivo, alla riproduzione

non autorizzata di software, al sabotaggio informatico. Reati minori furono poi inseriti in una “lista

facoltativa”. Il legislatore italiano ha accolto l’indicazione della raccomandazione 89/9 con la legge

547/1993 recante “Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice penale e del Codice di procedura

penale in tema di criminalità informatica. Con questa legge, sono state previste nell’ordinamento italiano

nuove figure criminose e sono state riadattate, aggiornate o integrate in vario modo fattispecie penali già

esistenti. Nonostante il legislatore fosse già intervenuto negli anni precedenti sulla materia, è solo con

questo intervento normativo che i reati informatici sono entrati di fatto nell’ordinamento giuridico italiano.

I reati “necessariamente informatici” sono quei reati che possono essere commessi solo attraverso

l’utilizzo delle tecnologie informatiche. Es: il reato di accesso abusivo a sistema informatico può essere

commesso esclusivamente attraverso un dispositivo digitale. I reati “occasionalmente informatici”

possono invece essere perpetrati anche in maniera completamente offline. Es: il reato di atti persecutori.

Con la legge 48/2008, l’Italia ha ratificato la Convenzione sulla criminalità informatica del 2001 (=accordo

internazionale promosso dal Consiglio d’Europa). In materia è poi intervenuta la legge 90/2024 recante

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici: con essa, il

legislatore ha innalzato le sanzioni relative ai reati informatici, ha introdotto l’art. 629-ter e previsto diverse

nuove circostanze aggravanti.

ART. 615-TER C.P.

Art. 615-ter c.p. -> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Siccome l’art. 614 c.p. (Violazione di domicilio) non è sufficiente a sanzionare la violazione mediante

sistema informatico, la legge 547/1993 ha introdotto l’art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema

informatico o telematico). È uno dei reati più commessi in Italia. È la c.d. “Violazione del domicilio

informatico” (=sistema informatico inteso come espansione ideale del bene protetto dall’art. 14 Cost.).

Art. 615-ter c.p. -> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Comma 1 -> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure

di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è

punito con la reclusione fino a 3 anni. 5

➢ Chiunque -> è un reato comune. Non è necessario avere un particolare status per commettere questo

reato

➢ Sistema informatico o telematico (=che comunica a distanza) ->

• es: computer (=struttura fisica che ha una scheda madre dove è alloggiato un processore e che ha

una memoria RAM, ossia una memoria di lavoro). Se va via la corrente, la memoria RAM si cancella

e si resetta.

• Smartphone;

• videocamera,

• hard-disk ->

Un sistema informatico è una memoria RAM.

➢ Protetto da misure di sicurezza -> es: password, face-id, segno distintivo, impronta digitale. Esso non

deve essere aperto a chiunque, ma ci devono essere una porta e una serratura. In altre parole, deve

essere protetto da misure di sicurezza. Le misure di sicurezza, anche se minime, ci devono essere per

integrare la fattispecie di reato.

Quando parliamo di “accesso abusivo a sistema informatico o telematico” dobbiamo distinguere 2

condotte, delimitate dal termine “ovvero”, che nella lingua del diritto ha una funzione alternativa. Il reato

è integrato quando:

➢ Qualcuno si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di

sicurezza -> nella maggior parte dei casi, chi commette detto reato lo fa senza avere particolari

conoscenze informatiche (es: è venuto a conoscenza della password);

➢ Qualcuno si mantiene dentro un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita

di chi ha il diritto di escluderlo -> es: qualcuno lascia il computer aperto e si assenta temporaneamente

e qualcuno guarda all’interno del computer.

➢ Abusivamente -> se io ho le credenziali per accedere legittimamente ad un sistema posso commette

comunque il reato di cui al 615-ter? C’è una serie di sentenze della Cassazione che ha statuito che il

cancelliere che accede abusivamente con le proprie credenziali ad un sistema informatico o telematico

commette il 615-ter. Detto reato si commette, dunque, anche nei casi in cui si detengono

legittimamente le credenziali ma le si usano per finalità diverse rispetto a quelle per le quali sono state

concesse.

Comma 2 -> La pena è della reclusione da 2 a 10 anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei

poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del

sistema;

Analisi: il carabiniere, il cancelliere, l’investigatore privato, l’operatore del sistema e il pubblico ufficiale

sono assoggettati ad una pena superiore.

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è

palesemente armato;

Analisi: chi punta la pistola ad un altro intimandogli di sbloccare il telefono commette il reato.

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del

suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante

riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi

in esso contenuti.

Comma 3 -> Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di

interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile

o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da 4 a

12 anni.

Comma 4 -> Nel caso previsto dal comma 1 il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri

casi (comma 2) si procede d'ufficio. 6

Analisi

Si tratta di un reato:

➢ Di mera condotta: il reato si configura se è accertata una delle condotte previste dalla disposizione.

Non è dunque necessario che si verifichi un determinato evento (es: sottrazione di contenuto

informativo).

➢ A dolo generico: il reato sussiste in presenza della volontà di tenere una determinata condotta (non

rilevano gli scopi e le finalità che abbiano motivato l’ingresso e la permanenza non autorizzata nel

sistema).

Esempi

Commette il reato in analisi:

➢ Chi accede alla casella di posta elettronica altrui senza il consenso del titolare. Un account di posta è

infatti un domicilio informatico protetto da una password, la quale esprime la volontà dell’utente di

farne uno spazio a sé riservato.

➢ Chi entra in un domicilio informatico (=dispositivo personale o anche un semplice account di qualsiasi

servizio digitale) varcandone senza autorizzazione la porta d’ingresso:

• Forzandone la serratura -> es: crackando la password di accesso;

• Procurandosi una copia delle chiavi -> es: sbirciando il titolare mentre digita ID e codice di login

• Trovandola spalancata -> es: trovando una sessione di webmail lasciata aperta su un device.

➢ Chi, chiamato a controllare la funzionalità di un certo programma informatico, si avvalga dell’originaria

autorizzazione del titolare per poi copiare, per fini esclusivamente personali, i dati inseriti in

quell’applicativo.

➢ Chi, abilitato ad accedere al sistema (di cui detiene legittimamente le chiavi di accesso) viola tuttavia

le prescrizioni impartite dal titolare per delimitarne l’accesso.

NON sussiste il reato:

➢ Se do le credenziali ad una persona senza indicare il perché.

ART. 615-QUATER C.P.

Art. 615-quater c.p. -> Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri

mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Il nostro ordinamento sanziona anche alcune condoe prodromiche alla vera e propria introduzione non

domicilio informatico. L’art. 615-quater , introdotto anch’esso dalla legge 547/1993, prevede il reato di

detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a

sistemi informatici o telematici.

Comma 1 -> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno,

abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in

altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici,

parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di

sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione

sino a 2 anni e con la multa sino a 5.164€.

Comma 2 -> La pena è della reclusione da 2 anni a 6 anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui

all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

Comma 3 -> La pena è della reclusione da 3 a 8 anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o

telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Esempi

Commette il reato in analisi:

➢ Chi si introduce nella dimora di qualcuno senza autorizzazione;

7

➢ Chi si procura grimaldelli o strumenti analoghi (dispositivi hardware o software) atti a forzare la porta

d’ingresso;

➢ Chi diffonde copie delle chiavi di accesso (le password);

➢ Chi comunica, dietro compenso, le credenziali di accesso ad account personali abusivamente scaricate

da un database

Non costituisce reato:

➢ Qualora si tratti di codici di carte di credito che il soggetto intende inserire in supporti clonati, se si

realizza la finalità di prelevare denaro contante attraverso il sistema bancomat. In questo caso, il reato

è assorbito nella fattispecie più gravemente sanzionata dall’art. 55 comma 9 del d.lgs. 231/2007

(successivamente confluit

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informatica giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Grassi Stefano.
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