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GIUSTIZIA TRIBUTARIA E FINALITÀ REDISTRIBUTIVE

Principio del beneficio e solidarietà non sono incompatibili, ma possono portare a risultati diversi. Nell'ottica del beneficio, il tributo è giusto se è il prezzo equo di ciò che il contribuente ottiene. Questo non implica la giustizia solo dei tributi che finanziano servizi direttamente fruiti dal contribuente, perché ognuno ha interesse alla pace sociale e perché, indirettamente si può fruire dei benefici di servizi erogati ad altri anche in altri modi.

Per il principio di solidarietà il tributo è giusto perché costituisce l'adempimento del dovere di essere solidale. Se si tratta di adempiere a un obbligo di solidarietà, tutti vi sono tenuti e tutti in misura uguale, quindi il criterio è quello dell'uguale sacrificio.

Il tributo giusto sarebbe quello che ridistribuisce la ricchezza in modo uguale.

Principio della redistribuzione:

ogni tributo è ridistributivo perché le ricchezze si muovono dal settore privato per essere impiegate nel settore pubblico. In realtà il tributo dovrebbe arrivare ad attuare una redistribuzione della ricchezza privata diversa da quella di partenza. La finalità redistributiva costituisce un obiettivo della Costituzione all'art. 3 co. 2. L'obiettivo della redistribuzione della ricchezza può realizzarsi secondo due percorsi: - canone della progressività: la somma ottenuta viene destinata a chi ne ha bisogno in termini di servizi. È un sistema orientato all'uguaglianza ex art.3 attraverso l'erogazione di servizi pubblici che pongano tutti in condizioni di parità in partenza. Si vuole garantire a tutti i cittadini parità di opportunità. - si può redistribuire la ricchezza senza passare per servizi pubblici. La ricchezza ottenuta verrebbe redistribuita in forma monetaria ai meno abbienti. È una sorta di

reddito di cittadinanza.2.2.4 I CRITERI DI EQUITA' DEL TRIBUTO E I FENOMENI DI FEEDBACK

Per considerare un tributo giusto bisogna tenere conto di una considerazione strutturale economica. Nel sistema economico il prelievo tributario non si pone a posteriori rispetto alla produzione di ricchezza. L'imposizione fiscale non è neutrale rispetto all'economia di un paese. Lo studio dei ricorsi storico-economici delle società moderne ci dimostra che le caratteristiche del sistema tributario influiscono sull'economia. Nei sistemi economici è presente un meccanismo di feedback: l'effetto dell'azione positiva si riflette sul sistema economico per correggerne il funzionamento.

Il tributo presuppone la ricchezza prodotta dal sistema economico ma può modificarlo e variare la ricchezza prodotta. È evidente che all'obiettivo della giustizia tributaria a volte siano estranei considerazioni morali o egualitarie e considerazioni utilitaristiche.

Un sistema perfettamente equo, può trovarsi a non avere alcuna ricchezza da distribuire. Mentre un sistema non perfettamente equo, può determinare un maggior benessere complessivo e un maggior benessere assoluto, anche se disuguale, di tutti i consociati. La solidarietà quindi deve essere intesa misurata con la realtà concreta. La ricchezza deve essere distribuita al meglio per garantire il soddisfacimento dei bisogni sociali, infatti occorre una valutazione utilitaristica e non solo etica. Tra i criteri di beneficio e solidarietà, non vi è contraddizione.

I due principi convivono nel nostro ordinamento nel principio di capacità contributiva, ex art. 53 Cost.: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", pone la capacità contributiva, intesa come forza economica, manifestazione di

ricchezza effettiva e attuale, come parametro di misura e giustificazione dell'imposizione. Col variare della capacità contributiva, varia l'entità del tributo. Col termine "tutti" si risponde al "world wide taxation principle", e significa tutti coloro che entrano in rapporto, mediato e immediato, con i servizi pubblici italiani. "Tutti" non significa chiunque, ma chiunque fruisca di servizi italiani, come il residente. Nella norma e influisce il principio di solidarietà, che afferma che chi ha più forza economica deve contribuire di più rispetto a chi ne ha meno. Il principio di capacità contributiva però è influenzato anche dal principio del beneficio. Influenza necessaria, perché in caso di mancato collegamento tra la spesa pubblica e il beneficio del contribuente, si avrebbero costi privi di controlli e di parametri. Inoltre, la spesa pubblica non sarebbe equa. Il "world wide taxation principle" lega

L'obbligo di contribuzione alla fruizione di un servizio. I soggetti sono tenuti a pagare il tributo solo se entrano in contatto con i servizi pubblici, se non accade, non è richiesta nessuna forma di contribuzione.

Inoltre ci si potrebbe chiedere se la ricchezza potrebbe essere un parametro di fruizione dei servizi pubblici indivisibili, in alcuni casi si, ma non per tutti i servizi pubblici.

Il principio del beneficio non è solo il fondamento primordiale di ogni sistema impositivo, è una delle basi strutturali del sistema tributario. Al cittadino viene richiesto di pagare anche perché fruisce dei servizi pubblici: non fruisce solo dei servizi divisibili, ma anche di una quota dei servizi indivisibili.

Rendersi conto che la cosa pubblica è gestita con ricchezza privata che dovrebbe essere finalizzata a produrre benefici, dovrebbe assicurare un maggiore controllo sociale e una maggiore responsabilità sulla gestione. Se pago per avere qualcosa di valore,

controllo anche la qualità del prodotto. Lo stesso vale per la spesa pubblica. 2.2.6 IL CRITERIO DEL SACRIFICIO COME MISURA DI ADEMPIMENTO DEL DOVERE DI SOLIDARIETÀ Laddove si ritenga che il tributo si debba giustificare come attuazione del dovere di solidarietà, bisogna individuare un parametro. Assume rilievo il criterio del sacrificio: se si paga per adempiere a doveri di solidarietà, e per dividere in modo giusto la spesa pubblica, il criterio di giustizia è il tributo e quando tutti si sacrificano in modo uguale. Si evoca la nozione di obbligazione di riparto: le regole tributarie dividerebbero il totale della spesa pubblica tra i contribuenti, la spesa pubblica sarebbe un a priori della ripartizione, ed è ripartita tra un numero limitato di contribuenti. Questa prospettiva si basa su un'analisi del fenomeno tributario separata dall'analisi della spesa pubblica, per essa la spesa pubblica è potenzialmente limitata, e la sua quantificazione.è irrilevante per il diritto tributario. In realtà l'economia, finanza pubblica e spesa pubblica sono interdipendenti tra loro, perché uno studio separato non porta a una conoscenza realistica dei problemi, e porta a scelte errate da parte dei gestori della cosa pubblica.

LA SPESA PUBBLICA È POTENZIALMENTE ILLIMITATA, O COMUNQUE LA SUA QUANTIFICAZIONE È IRRILEVANTE?

La spesa pubblica è illimitata solo teoricamente, perché in realtà ogni economia ha un livello massimo di spesa pubblica che si può permettere, oltre può finanziarsi a debito o con l'emissione di moneta, se il contesto monetario lo consente.

Queste sono soluzioni temporanee: il debito pubblico prima o poi va restituito.

L'UNICO CRITERIO ACCETTABILE PER LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA SUI SINGOLI CONSOCIATI È LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA?

È necessario ricostruire la forza economica di ogni soggetto per valutare se e

quanto egli è abile allacontribuzione. La materia tributaria non è un qualcosa di astratto, non ci si può basare solo su pilastri logici,ma è un ramo del diritto con maggiore concretezza e risvolti pratici.Al contrario, alcune delle teorie basate sul principio del beneficio dicono: se il fenomeno tributario sisostanzia nella ripartizione della spesa pubblica tra i consociati, e se si distribuisce tramite la capacitàcontributiva, allora ogni manifestazione di capacità contributiva deve essere parametro della distribuzionedella spesa pubblica. Quindi sarebbe come dire che ogni forma di ricchezza è imponibile.In realtà l'art. 53 Cost. Afferma che è giusto passare le forme di Forza economica, ed è giusto che a maggiorforza corrisponda un maggior tributo. Non bisogna confondere l'affermazione secondo cui è giusto tassare laricchezza con quella che è giusto tassare ogni ricchezza.L'articolo53 stabilisce che il tributo legittimo sia parametrato alla ricchezza, non che ogni ricchezza deve essere tassata, né che ogni ricchezza direttamente imponibile in base alla costituzione: la costituzione demanda al parlamento stabilire quali ricchezze tassare.

LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA NON È NECESSARIAMENTE UNA GRANDEZZA ECONOMICA?

E esistono teorie secondo cui il concetto di capacità contributiva non deve essere direttamente correlato ad una grandezza economica.

Nel sistema tributario italiano, non si realizza una piena copertura impositiva delle capacità contributive dei consociati, ma ci sono diverse forme di imposizione.

Una delle principali classificazioni delle imposte divide imposte dirette da quelle indirette. Le imposte dirette sono le forme impositive direttamente correlate alla ricchezza, sia essa preesistente (patrimonio), sia essa informazione (reddito). Il patrimonio è costituito dall'insieme dei beni economicamente valutabili, mobili

Le immobili che fanno capo ad un soggetto, in determinato momento, sono una ricchezza statica. Il reddito, invece, è costituito dal guadagno ottenuto da un soggetto in un determinato lasso di tempo, ed è una ricchezza dinamica.

Nelle imposte indirette rientrano le forme di imposizione non direttamente correlate alla manifestazione di ricchezza, ma alle vicende con cui questa viene trasferita o consumata.

Le principali manifestazioni di ricchezza sono il reddito, il patrimonio e il consumo. Le imposte sul reddito hanno il pregio di comportare un sacrificio contenuto da parte del soggetto tenuto a versare l'imposta, infatti il reddito è guadagno e l'imposta sul reddito sarebbe la somma prelevata da esso. L'impoverimento è solo relativo, infatti parte del guadagno resta nelle tasche del contribuente e non intacca il patrimonio.

Come difetti, l'imposta sui redditi disincentiva la produzione: se il prelievo è molto alto diminuisce la spinta

È importante intensificare l'attività. Un altro difetto è che alcuni redditi non sono facili da individuare, anzi sono facili da nascondere all'amministrazione finanziaria.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher busacchilaura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia tributaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Marcheselli Alberto.