Il tributo equo
Le fonti
Fonti normative di equità in ambito tributario. La prima è la Carta Costituzionale. Il tributo è giusto quando rispetta i principi dettati dalla nostra Costituzione, tra i quali rileva quello dell’art. 53 (principio di capacità contributiva).
La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
La CEDU è una convenzione internazionale redatta e adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa. È stata firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed è entrata in vigore nel 1955. La Convenzione è ritenuta una norma interposta, una fonte para-costituzionale dell’ordinamento, che prevede l’applicazione tramite l’art. 117, di conseguenza in caso di violazione da parte di norme, esse verranno dichiarate incostituzionali.
Problema: le garanzie della Convenzione si applicano alle fattispecie tributarie? La Corte di Strasburgo ha sempre risposto negativamente, con riferimento all’applicazione della garanzia del giusto processo (art. 6 CEDU) al processo tributario. Con un’interpretazione letterale dell’art. 6, si escluderebbe la sua applicazione al procedimento amministrativo e a quello tributario. La Corte con la sentenza Ferrazzini, ha detto che i processi garantiti dall’art. 6 sono solo quelli civili e penali. Per quanto riguarda il diritto sostanziale invece, la Corte di Strasburgo ha assunto un orientamento differente.
Primo protocollo addizionale alla CEDU - Art. 1
Articolo 1 - Protezione della proprietà Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.
L’art. 1 protegge il diritto di proprietà e ne afferma l’intangibilità salvo deroghe previste a livello normativo in favore dell’utilità pubblica. Però non si nega agli stati sovrani il diritto di predisporre obbligazioni patrimoniali imposte, anzi è espressamente previsto.
Alla lettera, nella sentenza Ferrazzini, sembrerebbe che la politica fiscale sia terreno escluso degli Stati, ma la Corte di Strasburgo dice invece che anche il diritto tributario deve rispettare i principi fondamentali, tra i quali abbiamo quello di legalità e proporzionalità. Sarebbe illegittimo il tributo che ha come scopo quello di arricchire le persone con incarichi di governo, oppure un tributo che soddisfacesse interessi pubblici di minore rilievo di quelli privati.
Il principio di solidarietà
È frutto della crisi del principio del beneficio. Il beneficio però è sempre meno tangibile, perché i servizi richiesti, differenziandosi, non sono più facilmente individuabili e divisibili. Il concetto di solidarietà diventa quindi un criterio di valutazione dell’equità del tributo. Contribuire ai bisogni della società non è più solo un’azione spinta dal desiderio di ottenere una ricompensa, ma integra uno spirito solidale che induce i consociati a contribuire anche per solidarietà con gli altri appartenenti al gruppo, compiendo un sacrificio.
Secondo il principio del beneficio l’imposta deve essere commisurata al vantaggio che il contribuente riceve dai beni e servizi pubblici di cui fa domanda, in questo senso ne costituisce il prezzo. Il servizio pubblico diventa la controprestazione del pagamento delle imposte. Seguendo il principio del beneficio, la finalità dell’imposizione deve limitarsi al finanziamento di servizi e beni pubblici; inoltre deve esserci la garanzia di parità delle prestazioni. Il presupposto del principio è uno scambio.
Secondo il principio della solidarietà invece, il tributo si basa su uno spirito solidale. Il servizio pubblico non è una controprestazione del versamento effettuato verso lo Stato, ma è un qualcosa che serve alla società.
Giustizia tributaria e finalità redistributive
Principio del beneficio e solidarietà non sono incompatibili, ma possono portare a risultati diversi. Nell’ottica del beneficio, il tributo è giusto se è il prezzo equo di ciò che il contribuente ottiene. Questo non implica la giustizia solo dei tributi che finanziano servizi direttamente fruiti dal contribuente, perché ognuno ha interesse alla pace sociale e perché, indirettamente si può fruire dei benefici di servizi erogati ad altri anche in altri modi.
Per il principio di solidarietà il tributo è giusto perché costituisce l’adempimento del dovere di essere solidale. Se si tratta di adempiere a un obbligo di solidarietà, tutti vi sono tenuti e tutti in misura uguale, quindi il criterio è quello dell’uguale sacrificio. Il tributo giusto sarebbe quello che ridistribuisce la ricchezza in modo uguale.
Principio della redistribuzione
Ogni tributo è ridistribuivo perché le ricchezze si muovono dal settore privato per essere impiegate nel settore pubblico. In realtà il tributo dovrebbe arrivare ad attuare una redistribuzione della ricchezza privata diversa da quella di partenza. La finalità redistributiva costituisce un obiettivo della Cost. all’art. 3 co. 2.
L’obiettivo della redistribuzione della ricchezza può realizzarsi secondo due percorsi:
- Canone della progressività: la somma ottenuta viene destinata a chi ne ha bisogno in termini di servizi. È un sistema orientato all’uguaglianza ex art. 3 attraverso l’erogazione di servizi pubblici che pongano tutti in condizioni di parità in partenza. Si vuole garantire a tutti i cittadini parità di opportunità.
- Si può redistribuire la ricchezza senza passare per servizi pubblici. La ricchezza ottenuta verrebbe redistribuita in forma monetaria ai meno abbienti. È una sorta di reddito di cittadinanza.
I criteri di equità del tributo e i fenomeni di feedback
Per considerare un tributo giusto bisogna tenere conto di una considerazione strutturale economica. Nel sistema economico il prelievo tributario non si pone a posteriori rispetto alla produzione di ricchezza. L’imposizione fiscale non è neutrale rispetto all’economia di un paese. Lo studio dei ricorsi storico-economici delle società moderne ci dimostra che le caratteristiche del sistema tributario influiscono sull’economia. Nei sistemi economici è presente un meccanismo di feedback: l’effetto dell’azione positiva si riflette sul sistema economico per correggerne il funzionamento. Il tributo presuppone la ricchezza prodotta dal sistema economico ma può modificarlo e variare la ricchezza prodotta.
È evidente che all'obiettivo della giustizia tributaria a volte siano estranei considerazioni morali o egualitarie e considerazioni utilitaristiche. Un sistema perfettamente equo, può trovarsi a non avere alcuna ricchezza da distribuire. Mentre un sistema non perfettamente equo può determinare un maggior benessere complessivo e un maggior benessere assoluto, anche se disuguale, di tutti i consociati. La solidarietà quindi deve essere intesa misurata con la realtà concreta. La ricchezza deve essere distribuita al meglio per garantire il soddisfacimento dei bisogni sociali, infatti occorre una valutazione utilitaristica e non solo etica. Tra i criteri di beneficio e solidarietà, non vi è contraddizione.
I criteri di equità tributaria e la capacità contributiva
I due principi convivono nel nostro ordinamento nel principio di capacità contributiva, ex art. 53 Cost.: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", pone la capacità contributiva, intesa come forza economica, manifestazione di ricchezza effettiva e a...
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